Ordinanza collegiale 5 agosto 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2025, proposto da
OR IA, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Caporale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Nereto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 283/2024 Tribunale del Lavoro di Teramo, pubblicata il 23 aprile 2024 a definizione del giudizio civile di primo grado rubricato al n. 13/2024 RG Lav. Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, nella parte in cui la stessa ha condannato il Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 686,33 per compensi ed € 32,66 per esborsi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo Nereto;
Vista la nota del 5 agosto 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IM LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 3 gennaio 2024, OR IA, odierna ricorrente, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 4.673,02 a titolo di trattamento stipendiale mensile, di retribuzione personale docente, indennità di vacanza contrattuale, assegno una tantum ex art. 1, comma 330, legge n° 197 del 29 dicembre 2022, ratei 13.ma mensilità, trattamento di fine rapporto, in relazione ai mesi di ottobre, novembre e fino al 7 dicembre 2023.
All’esito del relativo giudizio è stata emessa, in data 23 aprile 2024, la sentenza n. 283/2024, di cui in epigrafe, con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere ed è stato condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 32,66 per esborsi ed € 686,33 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.
La sopra menzionata sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 1° settembre 2024 tramite PEC indirizzata all’Ufficio di Gabinetto.
La predetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Teramo del 6 febbraio 2025, agli atti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha, però, provveduto al pagamento di quanto previsto dalla sopra menzionata sentenza per le spese di lite e, pertanto, la professoressa OR IA ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 25 febbraio 2025, con cui ha chiesto a questo Tribunale che sia ordinato al Ministero odierno resistente di ottemperare alla sentenza n. 283/2024 del Tribunale di Teramo relativamente al pagamento delle spese di giudizio “ con conseguente prescrizione dei termini e modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione; dichiarare nulli e/o inefficaci gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; nominare all’uopo un commissario ad acta; fissare una penalità di mora dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, in misura non inferiore agli interessi legali. ”.
Si sono costituiti in giudizio, in data 6 marzo 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Comprensivo Nereto, depositando poi, in data 18 marzo 2025, documentazione con relativa relazione con la quale il Ministero ha dapprima affermato che “ L’Amministrazione con comunicazione prot. n. 5047 del 17/05/2024 ha dato avvio al procedimento finalizzato all’esecuzione della sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Teramo, richiedendo i fondi al M.I.M. per la liquidazione delle spese processuali ” e, poi, che “ la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza non è stata notificata presso la “sede reale” dell’Amministrazione debitrice, ma soltanto presso la sede centrale del Ministero incompetente ai fini della liquidazione…per cui non sono decorsi i 120 giorni prescritti dall’art. 14, commi 1- 1bis, del Decreto Legge n. 669 del 1997 .”.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 12 giugno 2025 è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 380/2025 con cui, preso atto del fatto che il Ministero aveva depositato agli atti in data 18 marzo 2025 documentazione da cui sembrava evincersi che il richiesto pagamento era stato effettuato (avendo lo stesso Ministero depositato decreto di liquidazione e pagamento del 12 marzo 2025 nonché stampa a sistema del pagamento effettuato tramite l’applicativo Sicoge di pari data), è stato ordinato al Ministero medesimo “ l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso con particolare riferimento all’avvenuto pagamento delle spese di lite del giudizio svolto presso il Tribunale di Teramo a favore della ricorrente, pagamento che, in base alla documentazione depositata, sembrerebbe essere avvenuto nonostante la relazione del Ministero nulla affermi in tal senso. ”.
Preso atto della sopra menzionata ordinanza collegiale, parte ricorrente ha depositato agli atti, in data 5 agosto 2025, propria nota in cui ha affermato che “ Con riferimento all’ordinanza collegiale n. 380/2025 pubblicata il 05/08/2025, comunicata in pari data, lo scrivente difensore dà atto che nelle more è effettivamente intervenuto il pagamento di quanto liquidato dal Tribunale di Teramo. ”.
In data 13 novembre 2025 parte resistente ha depositato documentazione e relativa relazione in cui ha affermato dapprima che “ Accertata l’insussistenza di risorse sul capitolo 2133, l’Amministrazione con decreto di liquidazione prot. n. 4329 del 12/03/2025…e con SOP n. 3 del 13/03/2025… ha pagato le spese processuali dovute alla docente OR IA in virtù della sentenza del Tribunale di Teramo n. 283/2024. ” e, poi, ha concluso affermando che “ Alla luce di quanto su emerso, stante l’intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, si chiede di voler far dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del C.p.a. ”.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio rileva che, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. - Risulta, difatti, acclarato che la pretesa sostanziale di parte ricorrente (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, atteso che, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente con la nota del 5 agosto 2025, il pagamento delle spese di lite disposto dal Tribunale di Teramo con la sentenza n. 283/2024 è stato effettuato dall’Amministrazione e tale affermazione è corroborata dalla documentazione depositata in giudizio da parte dell’Amministrazione già in data 18 marzo 2025.
In ragione di quanto sopra esposto il Collegio ritiene che, nella presente vicenda, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Accertata, infatti, la piena satisfattività, per parte ricorrente, del pagamento posto in essere dalla P.A., il Collegio ritiene doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, secondo cui “ Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909) .” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio in considerazione del sollecito adempimento da parte dell’Amministrazione in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER ZI, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
IM LD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM LD | ER ZI |
IL SEGRETARIO