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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10521 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23276/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
29765/2022 depositata il 30.08.2022, non notificata e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Pt_1
), presso i cui uffici in lla Via A. Diaz 11, domicilia per legge;
P.IVA_2 Pt_1
appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
appellato contumace
NONCHE' CONTRO
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, convenne in Controparte_1
giudizio dinanzi all'Ufficio del giudice di Pace di l' Pt_1 Controparte_2
e l' di roponendo
[...] Controparte_3 Pt_1
opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
07120031029265962000 dell'importo di euro 13.225,74 emessa a carico dello stesso,
atteso l'omesso pagamento delle spese di giustizia riferite all'anno 1993.
Qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione e lamentando la mancata notifica della cartelle in parola, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza del debito erariale, l'istante chiese l'accertamento del dedotto fatto estintivo con conseguente annullamento dell'impugnato atto impositivo e la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Si costituì l' eccependo in Parte_1
via preliminare l'incompetenza funzionale del giudice di prime cure, essendo il
Giudice dell'Esecuzione Penale competente, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., a decidere in ordine all'estinzione della pena anche quando l'estinzione consegue a prescrizione. Dedusse, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva. Infine, contestando il decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente azionato, chiese il rigetto della domanda spiegata dal contribuente.
Del pari si costituì l' che, contestando la Controparte_2
fondatezza degli assunti attorei, ne chiese il rigetto con refusione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 29765/2022, il giudice di pace di ha accolto l'opposizione Pt_1
sul rilievo dell'intervenuta prescrizione del credito trasfuso nella impugnata cartella esattoriale, condannando le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore con attribuzione.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto appello l'
[...]
chiedendone l'integrale riforma. Parte_1 Pt_1
L'appellante ha contestato la decisione del giudice di pace di laddove ha Pt_1
pronunciato la declaratoria di annullamento della cartella in parola. Reiterando le medesime doglianze sollevate nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'incompetenza funzionale del Giudice di pace, in funzione di giudice civile,
trattandosi di una cartella avente ad oggetto il recupero, come richiesto dall'
[...]
del Tribunale di Napoli, di crediti iscritti a ruolo a titolo di spese Controparte_4
di giustizia penali per l'anno 1993, rispetto alle quali ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
sussiste la competenza del giudice dell'esecuzione penale. Ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo al contribuente in assenza di azioni esecutive promosse o minacciate,
concludendo per la declaratoria di incompetenza ovvero per il rigetto della domanda. Ha invocato, pertanto, l'accoglimento del proposto gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benchè regolarmente vocati in giudizio, e l' Controparte_1 [...]
sono rimasti contumaci. Controparte_2
Espletati gli incombenti di rito, acquisita la documentazione prodotta dalle parti,
all'udienza del 6.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e Controparte_1
dell' . Controparte_2
Sempre in apertura di motivazione, deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito di incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione civile invocata dall'odierna appellante.
Contrariamente a quanto dedotto dall' Parte_1
il con la domanda spiegata in primo grado, non
[...] Pt_1 CP_1
ha dedotto circostanze afferenti alla sussistenza o alla permanente efficacia del capo di condanna relativo al pagamento delle spese processuali (circostanze che devono essere fatte valere dal giudice dell'esecuzione in sede penale, ai sensi degli artt. 665
e 670 c.p.p.), bensì ha eccepito l'estinzione per prescrizione del diverso titolo esecutivo: il ruolo esattoriale n. 1952/2003, posto alla base della cartella di pagamento opposta, con il corretto mezzo dell'opposizione preventiva all'esecuzione che, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. è devoluta alla competenza del giudice civile del luogo indicato dall'art. 27 c.p.c. (Foro delle opposizioni).
A ben vedere, con l'atto di citazione di primo grado la difesa di ha CP_1
proposto opposizione all'esecuzione, facendo valere la prescrizione del credito iscritto a ruolo in assenza di atti interruttivi o sospensivi, tali da paralizzare l'effetto estintivo del decorso del tempo, non la prescrizione della pena. Dunque, non essendo state sollevate questioni inerenti all'estinzione del reato o della pena, non viene in rilievo la competenza del giudice dell'esecuzione penale.
Sul punto, mette conto evidenziare che quando l'amministrazione della giustizia,
per il recupero delle spese processuali liquidate in sede penale, si avvale del procedimento di riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale tutte le questioni,
afferenti alla formazione e alla perdurante validità ed efficacia del ruolo esattoriale, devono essere dedotte con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. che resta il rimedio generale (art. 57 D.P.R. 602/1973, su cui
Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 114) per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata (esattoriale) laddove sussista una circostanza impeditiva,
modificativa od estintiva idonea a paralizzare, dal momento di formazione del ruolo esattoriale e successivamente alla notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, il compimento di atti esecutivi nei confronti del destinatario della medesima.
Questo Tribunale ritiene di dover dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in tema di opposizione a cartelle di
pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale,
sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti
squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della
condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta,
quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione,” mentre allorquando,
“viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della
stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione
penale” (cfr. Cass. civ. sent. n. 14598 del 09/07/2020, e Cass. Civ. Ordinanza n. 37138
del 19/12/2022), trova applicazione non solo nei casi in cui il credito attenga a spese di giustizia ma anche per le somme dovute alla Cassa delle Ammende, tra cui rientrano le sanzioni pecuniarie.
Invero, le norme dettate dalla “Parte VII” del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che riguarda la disciplina della “Riscossione” dei crediti dello Stato trova(va)
applicazione anche per il recupero delle pene pecuniarie, come sancito dall'art. 200
D.R.P. n. 115 cit. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata la competenza del giudice civile per tutte le questioni, comprese quelle dedotte da parte opponente, che “senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongono in discussione
aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta”. (Cass. pen,
Sez. I, 15 dicembre 2015, n. 11604; Cass., pen., 7 aprile 2011, n. 30589).
Con il successivo motivo d'appello, l' Parte_2
appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia
[...]
omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto della legittimazione passiva in capo alla stessa.
In particolare, al riguardo ha dedotto che la sentenza è viziata perché, avendo il credito ad oggetto crediti di giustizia, tra cui pene pecuniarie e rimborsi spese di giustizia, il giudice di pace di avrebbe dovuto dichiarare il difetto di Pt_1
legittimazione passiva dell' Parte_2
e disporre l'integrazione del contraddittorio con il ,
[...] Controparte_5
posto che il concessionario non sarebbe l'ente titolare del credito per cui si agisce e considerato che l'art. 212 del Testo Unico in materia di spese di Giustizia (D.P.R. n.
115/2002) attribuisce la competenza esclusiva per la riscossione delle spese di giustizia agli uffici periferici del stesso. CP_5
Il motivo è infondato, dal momento che, per ammissione della stessa appellante era all' che compete di Parte_2
effettuare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute al . CP_5
Siccome, del resto, nella specie, con l'atto di opposizione, il non aveva CP_1
sollevato questioni attinenti alla formazione del titolo, ma posto contestazioni che riguardavano la successiva fase di iscrizione a ruolo, correttamente l'atto di opposizione era stato notificato all'esattore.
Infine, il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione sollevata dall'odierno appellante di carenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in capo al contribuente. Nel censurare tale capo di pronuncia, l'appellante ne ha lamentato l'erroneità,
sostenendo che il primo Giudice avrebbe dovuto, al contrario, vagliarne l'insussistenza in quanto nessuna azione esecutiva era stata promossa o minacciata fino alla proposizione del giudizio di primo grado.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti, la questione attiene alla carenza dell'interesse dell'attore in primo grado ad impugnare un mero estratto di ruolo, questione di ordine processuale, concernente la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione.
Ebbene, si deve rilevare d'ufficio, con effetti complessivamente assorbenti,
l'inammissibilità dell'originaria opposizione, essendo la stessa ab initio
improponibile.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore in primo grado e odierno appellato, Controparte_1
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e dell' Controparte_1 Controparte_2
;
[...] b) accoglie l'appello proposto dall' Parte_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 29765/2022
[...] Pt_1
depositata il 30.08.2022 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23276/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
29765/2022 depositata il 30.08.2022, non notificata e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Pt_1
), presso i cui uffici in lla Via A. Diaz 11, domicilia per legge;
P.IVA_2 Pt_1
appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
appellato contumace
NONCHE' CONTRO
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, convenne in Controparte_1
giudizio dinanzi all'Ufficio del giudice di Pace di l' Pt_1 Controparte_2
e l' di roponendo
[...] Controparte_3 Pt_1
opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
07120031029265962000 dell'importo di euro 13.225,74 emessa a carico dello stesso,
atteso l'omesso pagamento delle spese di giustizia riferite all'anno 1993.
Qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione e lamentando la mancata notifica della cartelle in parola, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza del debito erariale, l'istante chiese l'accertamento del dedotto fatto estintivo con conseguente annullamento dell'impugnato atto impositivo e la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Si costituì l' eccependo in Parte_1
via preliminare l'incompetenza funzionale del giudice di prime cure, essendo il
Giudice dell'Esecuzione Penale competente, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., a decidere in ordine all'estinzione della pena anche quando l'estinzione consegue a prescrizione. Dedusse, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva. Infine, contestando il decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente azionato, chiese il rigetto della domanda spiegata dal contribuente.
Del pari si costituì l' che, contestando la Controparte_2
fondatezza degli assunti attorei, ne chiese il rigetto con refusione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 29765/2022, il giudice di pace di ha accolto l'opposizione Pt_1
sul rilievo dell'intervenuta prescrizione del credito trasfuso nella impugnata cartella esattoriale, condannando le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore con attribuzione.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto appello l'
[...]
chiedendone l'integrale riforma. Parte_1 Pt_1
L'appellante ha contestato la decisione del giudice di pace di laddove ha Pt_1
pronunciato la declaratoria di annullamento della cartella in parola. Reiterando le medesime doglianze sollevate nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'incompetenza funzionale del Giudice di pace, in funzione di giudice civile,
trattandosi di una cartella avente ad oggetto il recupero, come richiesto dall'
[...]
del Tribunale di Napoli, di crediti iscritti a ruolo a titolo di spese Controparte_4
di giustizia penali per l'anno 1993, rispetto alle quali ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
sussiste la competenza del giudice dell'esecuzione penale. Ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo al contribuente in assenza di azioni esecutive promosse o minacciate,
concludendo per la declaratoria di incompetenza ovvero per il rigetto della domanda. Ha invocato, pertanto, l'accoglimento del proposto gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benchè regolarmente vocati in giudizio, e l' Controparte_1 [...]
sono rimasti contumaci. Controparte_2
Espletati gli incombenti di rito, acquisita la documentazione prodotta dalle parti,
all'udienza del 6.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e Controparte_1
dell' . Controparte_2
Sempre in apertura di motivazione, deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito di incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione civile invocata dall'odierna appellante.
Contrariamente a quanto dedotto dall' Parte_1
il con la domanda spiegata in primo grado, non
[...] Pt_1 CP_1
ha dedotto circostanze afferenti alla sussistenza o alla permanente efficacia del capo di condanna relativo al pagamento delle spese processuali (circostanze che devono essere fatte valere dal giudice dell'esecuzione in sede penale, ai sensi degli artt. 665
e 670 c.p.p.), bensì ha eccepito l'estinzione per prescrizione del diverso titolo esecutivo: il ruolo esattoriale n. 1952/2003, posto alla base della cartella di pagamento opposta, con il corretto mezzo dell'opposizione preventiva all'esecuzione che, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. è devoluta alla competenza del giudice civile del luogo indicato dall'art. 27 c.p.c. (Foro delle opposizioni).
A ben vedere, con l'atto di citazione di primo grado la difesa di ha CP_1
proposto opposizione all'esecuzione, facendo valere la prescrizione del credito iscritto a ruolo in assenza di atti interruttivi o sospensivi, tali da paralizzare l'effetto estintivo del decorso del tempo, non la prescrizione della pena. Dunque, non essendo state sollevate questioni inerenti all'estinzione del reato o della pena, non viene in rilievo la competenza del giudice dell'esecuzione penale.
Sul punto, mette conto evidenziare che quando l'amministrazione della giustizia,
per il recupero delle spese processuali liquidate in sede penale, si avvale del procedimento di riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale tutte le questioni,
afferenti alla formazione e alla perdurante validità ed efficacia del ruolo esattoriale, devono essere dedotte con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. che resta il rimedio generale (art. 57 D.P.R. 602/1973, su cui
Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 114) per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata (esattoriale) laddove sussista una circostanza impeditiva,
modificativa od estintiva idonea a paralizzare, dal momento di formazione del ruolo esattoriale e successivamente alla notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, il compimento di atti esecutivi nei confronti del destinatario della medesima.
Questo Tribunale ritiene di dover dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in tema di opposizione a cartelle di
pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale,
sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti
squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della
condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta,
quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione,” mentre allorquando,
“viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della
stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione
penale” (cfr. Cass. civ. sent. n. 14598 del 09/07/2020, e Cass. Civ. Ordinanza n. 37138
del 19/12/2022), trova applicazione non solo nei casi in cui il credito attenga a spese di giustizia ma anche per le somme dovute alla Cassa delle Ammende, tra cui rientrano le sanzioni pecuniarie.
Invero, le norme dettate dalla “Parte VII” del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che riguarda la disciplina della “Riscossione” dei crediti dello Stato trova(va)
applicazione anche per il recupero delle pene pecuniarie, come sancito dall'art. 200
D.R.P. n. 115 cit. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata la competenza del giudice civile per tutte le questioni, comprese quelle dedotte da parte opponente, che “senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongono in discussione
aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta”. (Cass. pen,
Sez. I, 15 dicembre 2015, n. 11604; Cass., pen., 7 aprile 2011, n. 30589).
Con il successivo motivo d'appello, l' Parte_2
appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia
[...]
omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto della legittimazione passiva in capo alla stessa.
In particolare, al riguardo ha dedotto che la sentenza è viziata perché, avendo il credito ad oggetto crediti di giustizia, tra cui pene pecuniarie e rimborsi spese di giustizia, il giudice di pace di avrebbe dovuto dichiarare il difetto di Pt_1
legittimazione passiva dell' Parte_2
e disporre l'integrazione del contraddittorio con il ,
[...] Controparte_5
posto che il concessionario non sarebbe l'ente titolare del credito per cui si agisce e considerato che l'art. 212 del Testo Unico in materia di spese di Giustizia (D.P.R. n.
115/2002) attribuisce la competenza esclusiva per la riscossione delle spese di giustizia agli uffici periferici del stesso. CP_5
Il motivo è infondato, dal momento che, per ammissione della stessa appellante era all' che compete di Parte_2
effettuare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute al . CP_5
Siccome, del resto, nella specie, con l'atto di opposizione, il non aveva CP_1
sollevato questioni attinenti alla formazione del titolo, ma posto contestazioni che riguardavano la successiva fase di iscrizione a ruolo, correttamente l'atto di opposizione era stato notificato all'esattore.
Infine, il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione sollevata dall'odierno appellante di carenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in capo al contribuente. Nel censurare tale capo di pronuncia, l'appellante ne ha lamentato l'erroneità,
sostenendo che il primo Giudice avrebbe dovuto, al contrario, vagliarne l'insussistenza in quanto nessuna azione esecutiva era stata promossa o minacciata fino alla proposizione del giudizio di primo grado.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti, la questione attiene alla carenza dell'interesse dell'attore in primo grado ad impugnare un mero estratto di ruolo, questione di ordine processuale, concernente la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione.
Ebbene, si deve rilevare d'ufficio, con effetti complessivamente assorbenti,
l'inammissibilità dell'originaria opposizione, essendo la stessa ab initio
improponibile.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore in primo grado e odierno appellato, Controparte_1
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e dell' Controparte_1 Controparte_2
;
[...] b) accoglie l'appello proposto dall' Parte_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 29765/2022
[...] Pt_1
depositata il 30.08.2022 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone