Decreto cautelare 21 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 11 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/01/2023, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00224/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagiovanna De Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, lUfficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego all'emersione ex art. 103, comma 1, D.L. n. -OMISSIS- rubricata al n. P-NA/L/N/2020/-OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l'immigrazione – Prefettura di Napoli
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stata respinta la istanza di emersione da lavoro irregolare proposta nel suo interesse, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 34 del 2020 in data 11 giugno 2020.
L’istanza è stata respinta in quanto il datore di lavoro non era in possesso di un reddito sufficiente alla assunzione di un lavoratore dipendente.
2. Avverso tale atto il ricorrente deduce molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.1 Con un primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione della normativa che disciplina la notifica degli atti in quanto del preavviso di diniego e del provvedimento di rigetto egli ha avuto conoscenza solo a seguito di un accesso agli atti; peraltro, i medesimi atti non erano tradotti in lingua conosciuta dallo straniero.
Per tali ragioni, il ricorso dovrebbe ritenersi tempestivo.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta la violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990.
Il ricorrente afferma che non gli sarebbe stato notificato il preavviso di rigetto e, pertanto, egli non avrebbe potuto dimostrare la sufficienza del reddito in capo al datore di lavoro.
2.3 Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in quanto il provvedimento di rigetto fa rinvio ad un parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ma tale parere non sarebbe nella disponibilità dell’interessato per cui la motivazione dell’atto della Prefettura risulterebbe apodittica ed insufficiente a chiarire le ragioni del diniego.
2.4 Con il quarto motivo di ricorso, è dedotta la erroneità della istruttoria.
Secondo la prospettiva del ricorrente, il datore di lavoro sarebbe titolare di un reddito idoneo alla regolarizzazione del lavoratore straniero.
Deduce all’uopo che con memorie del 03/02/2022, egli avrebbe ampiamente rappresentato che l’Ispettorato del Lavoro è incorso in errore nella valutazione del reddito.
Il nucleo familiare del datore di lavoro è costituito da esso solo, come risulta dallo stato di famiglia allegato per cui la soglia reddituale minima per l’emersione è di € 20.000,00.
Il datore di lavoro, per l’anno di riferimento 2019 – dichiarazione redditi 2020 – aveva un reddito complessivo pari ad € 20.014,00 – quadro RN1 (con imponibile ai soli fini Irpef di € 19.846,00 – quadro RN 4), al quale andrebbe aggiunto l’ulteriore reddito soggetto a tassazione separata – quadro RM 14 della dichiarazione – pari ad € 77.688,00 e quello per fabbricati di cui al quadro RB10 pari ad € 10.705,00 nonché quelli relativi ai terreni pari ad € 1.900,00 – quadro RA1.
Inoltre, per il raggiungimento della soglia reddituale necessaria il ricorrente avrebbe anche prodotto in sede pre - contenziosa la documentazione fornita dal datore di lavoro con la quale si integrava il reddito annuo 2019 con quello prodotto dalla sorella non convivente e pari ad € 32.861,00.
Tale redditi erano dimostrati anche per l’anno 2021.
2.5 Infine, l’amministrazione non avrebbe considerato che a favore del cittadino straniero poteva essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. Va in via preliminare rilevato che il ricorso è tempestivo, essendo stato proposto nel termine decadenziale dalla conoscenza dell’atto, e che l’omessa traduzione degli atti in lingua conosciuta allo straniero non ha impedito allo stesso di esperire le sue difese.
5. Nel merito il ricorso è infondato.
5.1 Dagli atti prodotti in giudizio dall’amministrazione emerge che il preavviso di rigetto era stato comunicato non solo al datore di lavoro ma anche al lavoratore ricorrente in data 25 maggio 2021 mediante recapito presso l’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di proposizione della domanda di emersione.
Né può valere quanto stabilito nel precedente di questa Sezione invocato dal ricorrente a sostegno delle proprie difese (sentenza 4798 del 2022) trattandosi di fattispecie diverse in fatto.
Solo in data 3 febbraio 2022, successivamente alla adozione del provvedimento di rigetto che reca la data del 20 agosto 2021 e che è stato notificato il successivo 16 novembre, sono state presentate memorie con allegata documentazione relativa ai redditi del datore di lavoro.
5.2 E’ evidente dunque che l’amministrazione abbia legittimamente esercitato il suo potere sulla base degli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria e che i fatti da essa conosciuti successivamente rappresentano sopravvenienze delle quali essa non poteva tenere conto al momento della adozione dell’atto impugnato.
5.3 Neppure è fondato il quarto motivo di ricorso in quanto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che sussistano ab origine le condizioni per il perfezionamento della procedura, cioè le condizioni previste dall’articolo 103; questo principio è stato più volte affermato dalla sezione e confermato dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato 15 settembre 2022, n. 8006 che ha confermato la sentenza n. 974 del 14 febbraio 2022 di questa sezione); nella fattispecie difettavano in radice i presupposti per la sanatoria con conseguente impossibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
6. La peculiarità della materia indice a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.