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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6187 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. SO NO Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. IE RD Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2682 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
c.f. , nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Aurilio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Latina, Piazza B. Buozzi, n. 1, Sc. C;
appellante e
nato a [...] il [...] e residente in [...]
53 Loc Lavinio Stazione, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv C.F._2
ES Scotto d'Apollonia del foro di Velletri ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Pomezia Via dei Castelli Romani 41; appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 2399/23 emessa il giorno 1.12.23 dal
Tribunale di Velletri a definizione del procedimento di divorzio nr 329/21.
Conclusioni:
: Parte_1
1 b) in riforma della sentenza appellata, condannare il IG. alla CP_1 corresponsione e al pagamento, entro e non oltre il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale formulata in primo grado e con bonifico da versare sul c/c intestato alla IG.ra , di un Parte_1 assegno mensile divorzile, avente funzione assistenziale, compensativa e perequativa, in favore della stessa IG.ra , attualmente titolare Parte_1 di limitati redditi non sufficienti al proprio sostentamento, della misura complessiva di € 600,00 (seicento/00) al mese rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT, ovvero della maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e anche solo pari all'assegno di euro 100,00 stabilito in sede di separazione e confermato in sede di udienza presidenziale di divorzio;
c) per gli effetti, (…) accogliere la domanda di assegnazione in favore della appellante della quota del 40% della indennità totale di fine rapporto spettante al sig. riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro dell'appellato è CP_1 coinciso con il matrimonio (dal 08.03.1990 alla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) e ciò conformemente all'art. 12 bis legge 898/1970, secondo comma.
Sempre per l'effetto, voglia la Corte di Appello di Roma condannare l'appellato sig. ad erogare e corrispondere tale quota del 40% della indennità totale CP_1 di fine rapporto, sin dall'atto della sua maturazione, direttamente in favore della signora . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi del giudizio (…).
CP_1
(…) confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri. In considerazione della infondatezza dell'appello con condannare parte appellante al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. Si chiede che l'illustrissima Corte di Appello voglia disporre accertamenti per il tramite della Guardia di finanza al fine di appurare l'esistenza di conto corrente intestato alla ed aperto presso la Pt_1 di San Giovanni a Teduccio (NA) ed al fine di accertare l'eventuale CP_2 rendita per locazioni dell'appartamento di cui è comproprietaria con il Pt_1 fratello sito in Napoli via Luigi Martucci numero 51 interno due piano terra CP_3
* * *
Le parti hanno contratto matrimonio il giorno 08.03.1990 e dalla loro unione sono Per_ nati i figli (anno 1992) e ES (anno 2000) ed essi si sono separati come da sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 11.06.2018 a definizione del procedimento rg 9282/2014, con rigetto delle reciproche istanze di addebito ed onere a carico del sottufficiale dell' Arma dei CC di corrispondere mensilmente CP_1 alla insegnante precaria, euro 100,oo per il suo mantenimento ed ulteriori Pt_1
2 euro 300,oo per quello del loro secondogenito, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie al medesimo occorrenti.
Il Tribunale dava atto della già avvenuta vendita della casa familiare di comproprietà ubicata in ZI alla via B. Cellini n. 61 e che l'altro immobile sito nella stessa via al civico n. 53 restava assoggettato al regime civilistico della comproprietà fra gli stessi coniugi.
Ha introdotto il giudizio di divorzio il con ricorso depositato il 17.12.2020 CP_1 chiedendo la revoca del suo obbligo di versare i due assegni in quanto sia la moglie sia il figlio erano stabilmente inseriti nel mondo del lavoro.
Celebratasi l'udienza nell'assenza della convenuta, il Presidente f.f. confermava le vigenti condizioni della separazione.
Il G.i., riscontrato il mancato buon fine della notifica dell'ordinanza presidenziale alla convenuta, ne ordinava il rinnovo per l'udienza del 9.2.2022 cui rinviava.
Costituitasi il 14.1.2022, la invocava assegno per sé di euro 600,oo, oltre Pt_1 euro 300,oo a titolo di indennità per l'occupazione da parte del marito dell'appartamento in loro comproprietà, e l'accertamento del suo diritto a percepire il 40% del t.f.s. spettante al coniuge ai sensi dell'art 12 bis L 898/70, la conferma dell'assegno di euro 300,oo per il figlio e del rimborso del 50% delle spese straordinarie a carico del padre.
Il ricorrente eccepiva la tardività dell'avversa costituzione in giudizio e, nel merito, si opponeva a dette istanze.
Rinunciate le parti le ulteriori domande qui per brevità non riportate, con la sentenza dell'1.12.2023 il Tribunale di Velletri così definiva la controversia:
«Va, in primo luogo, sgombrato il campo dall'eccezione di tardività delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta che ha proposto le stesse nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine di 10 giorni prima dell'udienza di trattazione dinanzi al giudice istruttore atteso che l'udienza inizialmente fissata dal presidente f.f. veniva rinviata su istanza del ricorrente per rinotifica dell'ordinanza presidenziale e del verbale di udienza non essendo la notificazione andata a buon fine. Tale circostanza evidenzia in modo palmare come la prima udienza di trattazione anche ai fini della costituzione della resistente sia da considerarsi quella di rinvio e non quella originariamente indicata nell'ordinanza presidenziale.
Conseguentemente, le domande riconvenzionali sono da ritenersi tempestive.
3 Ciò posto, ai fini della decisione sulla domanda di assegno divorzile deve, in primo luogo, essere accertato se sussista uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti;
solo in caso affermativo, deve essere valutata la riconducibilità di tale squilibrio alle scelte della coppia e la determinazione dell'assegno deve essere effettuata tenendo conto di tutti i criteri stabiliti dall'art. 5, co. 6 L. Div., tenendo sempre presente il criterio della oggettiva impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge più debole dal punto di vista economico.
Ritiene il Collegio la domanda di assegno divorzile infondata per le seguenti ragioni.
E' fatto pacifico fra le parti che la IG.ra abbia lavorato in costanza di Pt_1 matrimonio (svolgendo un'attività di tipo imprenditoriale nel campo dell'istruzione ed educazione) ed attualmente lavori come insegnante presso la scuola elementare sita in Nettuno con contratto a tempo determinato rinnovabile ogni anno che le consente di percepire da settembre a giugno uno stipendio mensile di circa 1.380,00.
Peraltro, nei mesi di chiusura della scuola, ovverosia da giugno a settembre la stessa percepisce l'indennità NASPI dall' INPS per 870,00 mensili
La IG.ra inoltre, in data 29.11.2017 ha venduto la casa coniugale di Via B. Pt_1
Cellini n. 61, percependone un corrispettivo di € 87.000,00 ed è altresì proprietaria di un immobile sito in Nettuno località San Giacomo ove abita.
Viceversa, risulta dalle buste paga in atti del sig. che lo stesso CP_1 percepisce una retribuzione netta mensile di circa 1.690,00 euro.
Pertanto, è da ritenersi non sussistere un evidente e significativo squilibrio economico fra le parti tale da giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile.
Peraltro, quand'anche si ritenesse sussistere uno squilibrio economico, che si ripete non emerge, si osserva come lo stesso non risulta determinato da scelte endofamiliari assunte concordemente in costanza di matrimonio, atteso che la sig.ra ha Pt_1 dedicato le sue competenze professionali nello svolgimento di attività lavorativa durante il rapporto di coniugio;
inoltre, non può non rilevarsi che la lavora Pt_1 come insegnante, per cui è in possesso dei mezzi adeguati per vivere autonomamente.
In conclusione, va respinta la domanda di assegno divorzile e conseguentemente quella di riconoscimento del TFR ex art 12 della legge sul divorzio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli 08.03.1990 trascritto nel Registro atti di matrimonio di Napoli al n. 32, parte I serie T anno 1990.
2) Rigetta ogni altra domanda
4 3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396
4) Spese compensate».
Ha proposto appello lamentando che: il Tribunale le aveva Parte_1 revocato l'emolumento pur confermato dal Presidente all'esito della prima udienza senza che fossero sopravvenute circostanze nuove, la controparte non avendo inteso proporre reclamo ai sensi dell'art 708 c.p.c.; il non aveva ottemperato CP_1 all'ordine impartito dal giudice istruttore di depositare prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni l'aggiornamento della documentazione fiscale e patrimoniale;
sussisteva il rilevante squilibrio economico fra essi ex coniugi, ella percependo stipendio mensile di euro 1.380,oo, come insegnate precaria onerata dei costi di spostamento quotidiano, e Naspi di euro 870,oo per i mesi estivi, il marito più di euro 2.200,oo; il utilizzava da solo l'appartamento di via Cellini n. 53 CP_1
Per_ di loro comproprietà, il primogenito essendo in servizio anch'egli nell' Arma dei CC a Firenze, ella condividendo l'appartamento in Nettuno, che aveva acquistato con il ricavato dalla vendita dell'ex casa familiare, con il secondogenito ES, avendo dovuto allontanarsi da ZI per il quieto vivere;
il marito era anche proprietario di terreni con immobili in costruzione;
questi non doveva versare più alcun mantenimento per il figlio ES, ella avendovi rinunziato in primo grado;
erano ben maggiori, al 31.12.2020, le giacenze sul conto del marito rispetto a quelle proprie, e questi aveva comprato un vettura Kia Sportage;
durante il ménage essi coniugi avevano concordato che ella, invece che inserirsi immediatamente nel mondo dell'insegnamento, continuasse a gestire con maggior profitto economico un asilo nido, la cui gestione era andata in negativo a partire dall'anno 2011 con residua sua esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 30.000,oo, sicché, dopo aver contribuito con i guadagni di detto esercizio alla formazione del patrimonio familiare, ella si era vista costretta ad avviarsi, in età avanzata, al lavoro precario di docente, con ridotta anzianità contributiva e grave difficoltà di stabilizzazione.
Dopo 33 anni di matrimonio, aggiungeva, avendo continuato ad occuparsi dei figli anche nel periodo della separazione, certo ella aveva diritto al reclamato assegno divorzile, la Suprema Corte insegnando che tale emolumento deve assicurare al coniuge l'autosufficienza economica da valutarsi non sulla base di un parametro
5 astratto, quanto avuto riferimento al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
Concludeva, pertanto, nei termini sopra trascritti.
Costituitosi in giudizio, ha, in via preliminare, insistito nella sua CP_1 eccezione di tardività delle avverse domande riconvenzionali già sollevata in primo grado e, nel merito, ha replicato affermando che, correttamente, il Tribunale aveva escluso la possibilità di riconoscere alla ricorrente l'invocato assegno divorzile, le statuizioni adottate in seno all'udienza presidenziale essendo per definizione provvisorie;
egli aveva depositato la documentazione aggiornata dei propri redditi ed intestazioni patrimoniali l' 8 e il 28.4.2023; la ricorrente era inserita proficuamente nel mondo del lavoro;
la casa familiare di ZI venduta, con il cui ricavato la moglie aveva acquistato quella in Nettuno, era stata acquistata anche con i proventi del suo lavoro per quanto formalmente intestata solo alla il figlio Pt_1
Per_
stava frequentando la scuola Marescialli a Velletri ed ancora risiedeva con il padre nella casa di ZI;
egli era intestatario di terreni privi di rendita e, per 1/3, di un alloggio in Napoli di 80 mq da ristrutturare;
essi coniugi, invece, erano contitolari di un terreno in ZI con una struttura in cemento armato da completare, solo da lui manutenuto, così come la casa in ZI;
egli continuava a versare euro 300,oo mensili nelle mani del figlio ES il quale svolgeva lavori saltuari;
a dicembre
2020 egli disponeva sul conto di 57.118,18 euro per aver ricevuto dalla madre bonifici in anticipo sulla futura eredità; la moglie disponeva di un conto presso la di San Giovanni a Teduccio del quale sottaceva l'esistenza e la giacenza;
CP_2 la moglie aveva sempre curato la sua carriera senza alcun sacrifico per le esigenze familiari;
costei era proprietaria esclusiva dell'appartamento in Nettuno, contitolare con lui del terreno con la struttura in c.a. in ZI, contitolare con il fratello di un immobile concesso in locazione a Napoli;
La Procura generale si dichiarava esentata dall'esprimersi non risultando coinvolti interessi di soggetti minorenni.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 23.10.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il
Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio. 6 * * *
Premesso che ella, come già risulta ben spiegato nella sentenza impugnata, aveva tempestivamente proposto la sua domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile costituendosi per tempo in vista della effettiva prima udienza tenutasi innanzi al G.i., la Corte non ritiene, tuttavia nel merito, che l'appello proposto da possa meritare accoglimento. Parte_1
Dalla aggiornata documentazione prodotta da entrambe le parti risulta che, mentre il percepisce rateo di pensione di circa euro 2.200,oo mensili, l'appellante CP_1 percepisce dal suo lavoro come insegnante con incarichi annuali, per i mesi durante i quali lavora, circa euro 1.500,oo mensili, godendo poi della Naspi al 75% per i mesi di attesa del rinnovo dell'incarico.
poi, è proprietaria dell'appartamento ove abita e condivide con il fratello CP_4
l'eredità sul piccolo alloggio paterno in Napoli e su altro immobile in Calabria.
Seppure, dunque, né l'uno né l'altro degli ex coniugi sembra ricavare frutti dalle rispettive intestazioni immobiliari, non può dirsi che la manchi dei mezzi Pt_1 per sostenersi, tenuto conto altresì del fatto che ella ha diritto a definire con poste in attivo la condizione di contitolarità dell'appartamento oggi utilizzato in via esclusiva dal CP_1
D'altro canto, correttamente il primo giudice ha riscontrato che la differenza reddituale fra le parti non può dirsi esser derivata da scelte endofamiliari assunte concordemente in costanza di matrimonio, atteso che la sig.ra ha Pt_1 costantemente impegnato le sue competenze professionali nello svolgimento di attività lavorativa durante il rapporto di coniugio.
Segue, pertanto, la rigetto dell'appello la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del difensore del resistente dichiaratosene anticipatario per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m.
n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
7 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr Parte_1
2399/23 emessa il giorno 1.12.23 dal Tribunale di Velletri a definizione del procedimento di divorzio nr 329/21.
- la condanna a rimborsare all' Avv ES Scotto d'Apollonia, difensore antistatario di le spese di lite che liquida in euro 3.000,oo per CP_1 compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla stessa parte appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
IE RD SO NO
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