Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
28.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 18612/2024, avente ad oggetto: pagamento ratei;
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo (NA) alla Via Roma n. 157, presso lo studio dell'avv. Antonietta Chiariello, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n.
248 del 2.12.2005, dal funzionario, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Guantai Nuovi
n. 25/31;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiararsi cessata materia del contendere, con vittoria delle Parte_1 spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile per lite temeraria, con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.8.2024, deduceva che nei Parte_1 suoi confronti era stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione
1
03.4.2024 (emesso a conclusione del giudizio recante RG. n. 1946/2023).
Aggiungeva che nonostante la regolare notifica di decreto di omologa, c.t.u. e modello AP70 effettuata a mezzo PEC in data 24.4.2024, pur trovandosi nelle condizioni sanitarie e reddituali CP_ per vedersi corrispondere il beneficio richiesto, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 CP_ in funzione di Giudice del Lavoro, l' chiedendo, previo accertamento del suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile a far data dal 22.2.2022, la condanna al pagamento della prestazione riconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo di aver emesso il modello TE08 in data 03.5.2024 e di aver liquidato i ratei della prestazione in data
01.8.2024, ossia prima del deposito del presente ricorso e nel rispetto del termine di 120 giorni previsto dalla legge.
Concludeva chiedendo dichiarare il ricorso inammissibile e la temerarietà della lite, con vittoria delle spese.
Con le note di trattazione scritta, la ricorrente chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere considerata l'avvenuta liquidazione della prestazione in data 01.8.2024, con vittoria CP_ delle spese di lite. L' insisteva per le conclusioni rassegnate.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 28.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La dichiarazione di cessata materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
Tale formula costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il
2 fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Nella specie, tuttavia, non si è in presenza di una delle condizioni individuate dalla giurisprudenza affinché possa essere emessa una sentenza di cessata materia del contendere.
Ciò in quanto non è “sopravvenuto un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio”, ma al contrario trattasi di una circostanza preesistente al giudizio stesso. CP_ In effetti, è pacifico tra le parti, oltre che documentato, che l' abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto in ricorso in data 01.8.2024 (cfr. cedolino di pagamento con valuta del 01.8.2024, prod. parte resistente), ossia nel rispetto del termine di 120 gg. previsto dalla legge e prima del deposito del ricorso avvenuto il 27.8.2024.
Alla stregua di quanto detto, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere
(come richiesto nelle note dal procuratore della ricorrente), ma il ricorso è infondato e va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2
e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria (considerato che non vi è prova della comunicazione alla parte del mod TE08), la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• dichiara irripetibili le spese di lite;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 29.1.2025 Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
3