Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2026, proposto da
RT TU CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Bazzoni, Vittore Davini e Giovanni Sedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro n. 277/2024 resa nel procedimento RG n. 602/2023, pubblicata il 09/12/2024, notificata in data 10/12/2024 all'avvocatura distrettuale e il 17/01/2025 anche all'Amministrazione e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. BE MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 277/2024, pubblicata il 9 dicembre 2024, resa dal Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente medesimo di fruire – per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di euro 2.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al D.P.C.M. 28 novembre 2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi.
2. L’ottemperanza è peraltro limitata solo “a quanto spettante a titolo di maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto e fino all’effettivo pagamento”, avendo l’amministrazione scolastica “provveduto ad accreditare al ricorrente quanto spettante a titolo di Carta Docente fra fine maggio 2025 e inizio giugno 2025”. I difensori chiedono, quindi, che il Ministero venga condannato al pagamento di tale somma, con la nomina di un Commissario ad acta, e condanna del medesimo Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e rimborso del contributo unificato.
3. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ordina al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe, corrispondendo al ricorrente la maggiore somma tra interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente corrisposte, nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla sua notificazione a cura della parte - se anteriore – atteso che:
la decisione di cui si chiede l’ottemperanza è stata notificata all’amministrazione presso la sede reale in data 10 dicembre 2024 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di Cancelleria del 7 gennaio 2026 prodotta in giudizio;
alla notifica della sentenza ha fatto seguito solo il pagamento, da parte dell’Amministrazione, di quanto spettante a titolo di carta docente;
è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta – come detto - il 10 dicembre 2024, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i..
3.1 Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i trenta (30) giorni successivi alla richiesta della parte medesima.
3.1.1 Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
3.2 Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
4. Quanto alle spese del presente giudizio, queste possono essere compensate, atteso che il giudizio si inserisce all’interno di un diffuso contenzioso con correlate fisiologiche criticità nell’assolvimento degli incombenti correlati all’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali.
4.1 Il Ministero, dovrà, peraltro, rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato, se versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto:
- ordina al Ministero della Istruzione, ai fini dell’integrale esecuzione al giudicato in epigrafe, di provvedere al pagamento, a favore della parte ricorrente, della maggior somme tra rivalutazione e interessi sulle somme tardivamente corrisposte, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza,
- nomina, per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 30 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente.
- compensa le spese del giudizio, fatto salvo l’obbligo del Ministero di provvedere alla rifusione a favore della parte ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio IS, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
BE MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MO | Antonio IS |
IL SEGRETARIO