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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 411/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 411/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. SCIUBA MAURIZIA LINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 15/09/2011 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 01/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati e ciascuno per proprio conto. I coniugi si impegnano ad osservare l'obbligo morale del reciproco rispetto, a garanzia e nell'interesse della prole, impegnandosi altresì a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicili anche temporanei, nonché eventuali modifiche di numeri telefonici di rispettivo riferimento, da utilizzare per comunicazioni via sms o chat, inerenti ai minori;
2) la casa coniugale, sita in Pescara alla via Ronchi 43, di proprietà esclusiva della SI.ra resta assegnata alla medesima, affinché vi abiti con la comune Parte_1
prole, mantenendovi la residenza;
3) il mutuo ipotecario contratto per il relativo acquisto e del quale è titolare esclusiva la SI.ra continuerà ad essere onorato dalla medesima;
Parte_1
4) il conto corrente intestato ad ambedue le parti, acceso presso la
[...]
con n. 010000009064, dovrà essere chiuso entro 15 Parte_2
giorni dal deposito del presente ricorso e il relativo saldo sarà imputato alla sola SI.ra , rinunciando sin d'ora il SI. a qualsiasi Parte_1 Controparte_1
pretesa sullo stesso;
5) le autovetture in uso alla famiglia, una di titolarità della SI.ra e una di Pt_1
titolarità del SI. , resteranno ciascuna nella esclusiva disponibilità del CP_1
relativo proprietario insieme a ogni correlato costo, obbligazione e/o altro onere;
pagina 3 di 7 6) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, ma collocati in via prevalente presso la madre ove manterranno la residenza;
7) i coniugi eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale sui bambini e prenderanno quindi insieme le decisioni di maggior rilievo attinenti la relativa istruzione, educazione e salute, tenendo sempre debitamente conto delle volontà, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei bisogni dei minori;
restano appannaggio del singolo genitore che si trova con i minori al momento in cui debbono essere assunte le determinazioni di minore importanza attinenti alla normale esperienza quotidiana, e per le quali non risulta necessario acquisire il consenso dell'altro genitore siccome ininfluenti sulla complessiva condizione dei bambini;
8) i coniugi si impegnano a mantenere, fra loro e soprattutto in presenza dei figli minori un rapporto equilibrato e sereno, impegnandosi altresì affinché rapporti parimenti equilibrati e sereni siano tenuti dai minori con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
9) il padre potrà tenere con sé e per due pomeriggi a settimana, Per_1 Per_2
che orientativamente si indicano nel martedì e nel giovedì, dalla uscita da scuola e fino a cena, riaccompagnandoli presso la madre dopo aver consumato la cena. A fine settimana alternati, il SI. terrà con sé i figli dal sabato mattina alla CP_1
domenica sera, riaccompagnandoli presso la madre dopo aver consumato la cena.
Tale unico pernotto che i bambini osserveranno con il padre potrà essere integrato, prevedendo i genitori insieme altri pernotti, infrasettimanali o nei fine settimana di spettanza paterni, al fine di favorire la intensificazione della permanenza dei minori presso il papà, tenendo in ogni caso prioritariamente conto del benessere psico fisico dei bambini. A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 il SI. terrà CP_1
con sé i figli, oltre che nei due pomeriggi infrasettimanali, a weekend alternati, dal venerdì alla domenica, osservando quindi sempre un doppio pernotto.
pagina 4 di 7 Tale calendario è da intendersi derogabile, ma sempre nel rispetto del diritto dei minori alla conservazione di rapporti qualificati e regolari con il genitore non collocatario e del relativo speculare dovere e concertando con congruo preavviso – salvo urgenze – le modifiche da apportare.
I coniugi si impegnano altresì a rivedere tali assetti, laddove emergessero eSIenze dei bambini meritevoli di una rivisitazione del calendario, impegnandosi altresì ad individuare congiuntamente nuove soluzioni idonee a soddisfare le precipue eSIenze dei minori e dei genitori;
10) e trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e il 25 Per_1 Per_2 dicembre con l'altro, come pure il 31 dicembre e il primo gennaio, il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, secondo l'ordine che i coniugi decideranno di stabilire.
Durante la pausa scolastica dell'estate, ogni genitore terrà con sé i figli per 15 giorni, consecutivi o frazionati in due periodi di 7 e 8 giorni;
entro il 31 maggio di ogni anno le parti si impegnano ad individuare e a comunicarsi reciprocamente i predetti periodi di competenza di ciascuno, come pure si impegnano, nel caso in cui decidessero di impiegare tale periodo per portare i figli in villeggiatura, a comunicare appena possibile la destinazione del viaggio;
nel corso di detti periodi di permanenza più estesa presso ciascun genitore le parti possono, ove fosse desiderio dei bambini o comunque loro comune intendimento, prevedere la visita dell'altro genitore;
11) tutti gli impegni dei bambini, scolastici ed extrascolastici, ludici, sportivi, sociali o di qualsiasi altra natura, già attuali e/oche insorgeranno, saranno dalle parti assunti e gestiti concordemente ed equamente, nel rispetto degli impegni lavorativi e personali di ciascuno;
si fa rinvio al piano genitoriale allegato al ricorso per una migliore e più dettagliata previsione sul punto;
12) le parti si impegnano ad autorizzare espressamente i viaggi dei minori all'estero deducendo tale consenso nei relativi documenti per l'espatrio, precisando che ogni pagina 5 di 7 eventuale iniziativa in tal senso dovrà essere con ampio anticipo discussa con l'altro genitore, sempre e solo nell'interesse dei minori, al fine di individuare un accordo ed evitare il ricorso alla revoca del consenso o ad altro rimedio di legge;
13) l'Assegno Unico di € 114,00 mensili, già percepito dalla sola SI.ra , Pt_1
resterà prerogativa esclusiva della medesima in quanto genitore collocatario, avendovi il SI. rinunziato. Sarà quindi la SI.ra a CP_1 Parte_1
percepirlo direttamente o alla medesima dovrà essere versato laddove percepito dall'altro genitore;
14) il SI. verserà a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole CP_1
€ 300,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. Tale contributo sarà versato entro il giorno 5 di ciascun mese sulle coordinate Iban già note al SI. ; Controparte_1
15) i coniugi divideranno al 50 % le spese straordinarie relative alla prole, per la individuazione delle quali si fa riferimento al Protocollo in uso al Tribunale di
Pescara adito (Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare);
16) le parti si dichiarano autosufficienti economicamente e dunque rinunciano ad ogni vicendevole pretesa economica;
17) le parti si impegnano ad agevolare il consolidamento dei rapporti tra i figli e l'altro genitore e la relativa famiglia;
a non usare ingerenza nella relazione tra i figli e l'altro genitore se non ove strettamente necessario al benessere della prole;
a collaborare nel superiore interesse dei figli;
a restare sempre reperibili per il genitore che non è, di volta in volta, con gli stessi;
a non assumere iniziative unilaterali ove non consentito dalle presenti condizioni, e a tenere ogni contegno utile alla crescita sana ed equilibrata della prole;
18) le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio, prestando altresì il consenso pagina 6 di 7 per il rilascio di documento di identità dei minori valido anche ai fini dell'espatrio, con reciproco impegno a confermare il proprio consenso dinanzi alle competenti
Autorità, sempre che ciò sia confacente all'interesse dei minori;
19) le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi difensori dichiarano espressamente di rinunciare alla solidarietà professionale, secondo la normativa vigente;
20) i coniugi danno atto che il presente accordo ha formato oggetto di analitica trattativa e consegue ad un'attenta valutazione di quanto contenuto, a valere per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
21) i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano a comparire per i tentativi di rito avanti la competente Autorità.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 411/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. SCIUBA MAURIZIA LINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 15/09/2011 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 01/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati e ciascuno per proprio conto. I coniugi si impegnano ad osservare l'obbligo morale del reciproco rispetto, a garanzia e nell'interesse della prole, impegnandosi altresì a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicili anche temporanei, nonché eventuali modifiche di numeri telefonici di rispettivo riferimento, da utilizzare per comunicazioni via sms o chat, inerenti ai minori;
2) la casa coniugale, sita in Pescara alla via Ronchi 43, di proprietà esclusiva della SI.ra resta assegnata alla medesima, affinché vi abiti con la comune Parte_1
prole, mantenendovi la residenza;
3) il mutuo ipotecario contratto per il relativo acquisto e del quale è titolare esclusiva la SI.ra continuerà ad essere onorato dalla medesima;
Parte_1
4) il conto corrente intestato ad ambedue le parti, acceso presso la
[...]
con n. 010000009064, dovrà essere chiuso entro 15 Parte_2
giorni dal deposito del presente ricorso e il relativo saldo sarà imputato alla sola SI.ra , rinunciando sin d'ora il SI. a qualsiasi Parte_1 Controparte_1
pretesa sullo stesso;
5) le autovetture in uso alla famiglia, una di titolarità della SI.ra e una di Pt_1
titolarità del SI. , resteranno ciascuna nella esclusiva disponibilità del CP_1
relativo proprietario insieme a ogni correlato costo, obbligazione e/o altro onere;
pagina 3 di 7 6) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, ma collocati in via prevalente presso la madre ove manterranno la residenza;
7) i coniugi eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale sui bambini e prenderanno quindi insieme le decisioni di maggior rilievo attinenti la relativa istruzione, educazione e salute, tenendo sempre debitamente conto delle volontà, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei bisogni dei minori;
restano appannaggio del singolo genitore che si trova con i minori al momento in cui debbono essere assunte le determinazioni di minore importanza attinenti alla normale esperienza quotidiana, e per le quali non risulta necessario acquisire il consenso dell'altro genitore siccome ininfluenti sulla complessiva condizione dei bambini;
8) i coniugi si impegnano a mantenere, fra loro e soprattutto in presenza dei figli minori un rapporto equilibrato e sereno, impegnandosi altresì affinché rapporti parimenti equilibrati e sereni siano tenuti dai minori con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
9) il padre potrà tenere con sé e per due pomeriggi a settimana, Per_1 Per_2
che orientativamente si indicano nel martedì e nel giovedì, dalla uscita da scuola e fino a cena, riaccompagnandoli presso la madre dopo aver consumato la cena. A fine settimana alternati, il SI. terrà con sé i figli dal sabato mattina alla CP_1
domenica sera, riaccompagnandoli presso la madre dopo aver consumato la cena.
Tale unico pernotto che i bambini osserveranno con il padre potrà essere integrato, prevedendo i genitori insieme altri pernotti, infrasettimanali o nei fine settimana di spettanza paterni, al fine di favorire la intensificazione della permanenza dei minori presso il papà, tenendo in ogni caso prioritariamente conto del benessere psico fisico dei bambini. A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 il SI. terrà CP_1
con sé i figli, oltre che nei due pomeriggi infrasettimanali, a weekend alternati, dal venerdì alla domenica, osservando quindi sempre un doppio pernotto.
pagina 4 di 7 Tale calendario è da intendersi derogabile, ma sempre nel rispetto del diritto dei minori alla conservazione di rapporti qualificati e regolari con il genitore non collocatario e del relativo speculare dovere e concertando con congruo preavviso – salvo urgenze – le modifiche da apportare.
I coniugi si impegnano altresì a rivedere tali assetti, laddove emergessero eSIenze dei bambini meritevoli di una rivisitazione del calendario, impegnandosi altresì ad individuare congiuntamente nuove soluzioni idonee a soddisfare le precipue eSIenze dei minori e dei genitori;
10) e trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e il 25 Per_1 Per_2 dicembre con l'altro, come pure il 31 dicembre e il primo gennaio, il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, secondo l'ordine che i coniugi decideranno di stabilire.
Durante la pausa scolastica dell'estate, ogni genitore terrà con sé i figli per 15 giorni, consecutivi o frazionati in due periodi di 7 e 8 giorni;
entro il 31 maggio di ogni anno le parti si impegnano ad individuare e a comunicarsi reciprocamente i predetti periodi di competenza di ciascuno, come pure si impegnano, nel caso in cui decidessero di impiegare tale periodo per portare i figli in villeggiatura, a comunicare appena possibile la destinazione del viaggio;
nel corso di detti periodi di permanenza più estesa presso ciascun genitore le parti possono, ove fosse desiderio dei bambini o comunque loro comune intendimento, prevedere la visita dell'altro genitore;
11) tutti gli impegni dei bambini, scolastici ed extrascolastici, ludici, sportivi, sociali o di qualsiasi altra natura, già attuali e/oche insorgeranno, saranno dalle parti assunti e gestiti concordemente ed equamente, nel rispetto degli impegni lavorativi e personali di ciascuno;
si fa rinvio al piano genitoriale allegato al ricorso per una migliore e più dettagliata previsione sul punto;
12) le parti si impegnano ad autorizzare espressamente i viaggi dei minori all'estero deducendo tale consenso nei relativi documenti per l'espatrio, precisando che ogni pagina 5 di 7 eventuale iniziativa in tal senso dovrà essere con ampio anticipo discussa con l'altro genitore, sempre e solo nell'interesse dei minori, al fine di individuare un accordo ed evitare il ricorso alla revoca del consenso o ad altro rimedio di legge;
13) l'Assegno Unico di € 114,00 mensili, già percepito dalla sola SI.ra , Pt_1
resterà prerogativa esclusiva della medesima in quanto genitore collocatario, avendovi il SI. rinunziato. Sarà quindi la SI.ra a CP_1 Parte_1
percepirlo direttamente o alla medesima dovrà essere versato laddove percepito dall'altro genitore;
14) il SI. verserà a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole CP_1
€ 300,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. Tale contributo sarà versato entro il giorno 5 di ciascun mese sulle coordinate Iban già note al SI. ; Controparte_1
15) i coniugi divideranno al 50 % le spese straordinarie relative alla prole, per la individuazione delle quali si fa riferimento al Protocollo in uso al Tribunale di
Pescara adito (Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare);
16) le parti si dichiarano autosufficienti economicamente e dunque rinunciano ad ogni vicendevole pretesa economica;
17) le parti si impegnano ad agevolare il consolidamento dei rapporti tra i figli e l'altro genitore e la relativa famiglia;
a non usare ingerenza nella relazione tra i figli e l'altro genitore se non ove strettamente necessario al benessere della prole;
a collaborare nel superiore interesse dei figli;
a restare sempre reperibili per il genitore che non è, di volta in volta, con gli stessi;
a non assumere iniziative unilaterali ove non consentito dalle presenti condizioni, e a tenere ogni contegno utile alla crescita sana ed equilibrata della prole;
18) le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio, prestando altresì il consenso pagina 6 di 7 per il rilascio di documento di identità dei minori valido anche ai fini dell'espatrio, con reciproco impegno a confermare il proprio consenso dinanzi alle competenti
Autorità, sempre che ciò sia confacente all'interesse dei minori;
19) le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi difensori dichiarano espressamente di rinunciare alla solidarietà professionale, secondo la normativa vigente;
20) i coniugi danno atto che il presente accordo ha formato oggetto di analitica trattativa e consegue ad un'attenta valutazione di quanto contenuto, a valere per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
21) i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano a comparire per i tentativi di rito avanti la competente Autorità.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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