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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5289/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., elett. dom. in piazza Parte_1 P.IVA_1
Piedigrotta 9 Napoli, presso lo studio dell'Avv. De Simone Maria Rosaria (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti C.F._1 in autentica dr. , Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105; Per_1
APPELLANTE E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), in proprio e in qualità di erede Di D' (deceduta in C.F._2 Persona_2
Nola il 16.09.2022), elett. dom. in via dei greci 36 Napoli presso lo studio dell'avv. D'Alessandro Pietro 36 e rappresenta e difesa dall'Avv. NI Giuseppe (c.f.
in virtù di procura su foglio separato;
C.F._3
, nato a [...], il [...] (c.f.: ), TE C.F._4 in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, elett. dom. in via Anfiteatro Laterizio 19 Nola, presso lo studio dell'Avv. Perna Sabato Giuseppe (c.f.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio C.F._5 separato;
nato a [...] il [...] (c.f.: , in Parte_3 C.F._6 qualità di erede (deceduta in Nola il 16.09.2022), elett. dom. in via Persona_3
Monteoliveto 37 Napoli, presso lo studio dell'Avv. Rascio Nicola (c.f. ) C.F._7 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato;
APPELLATI CONCLUSIONI
1 All'udienza del 25/09/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 14.1.2014, conveniva in Parte_1 giudizio davanti il Tribunale di Nola e Controparte_1 Persona_3 [...]
prospettando che: TE
- in data 30/09/2001, presso la dipendenza dell'allora IC AN PA di Nola, veniva tratto l'assegno bancario n°10314513 - 01 per l'importo di lire 330.000.000 (pari ad euro 170.430,78) sul conto corrente n°4385884 (ex 13471/00) cointestato a e Controparte_1
all'ordine della TT De FA BA;
Persona_3
- in pari data, detto titolo veniva negoziato presso la allora filiale di Cimitile;
CP_2
- tale titolo, accreditato sul conto corrente n. 98353 intestato all'omonimo titolare della TT,
, ed addebitato provvisoriamente in data 01/10/2001 sul conto corrente TE P intestato alle sig. , presso l'allora IC AN, in data 02/10/2001, veniva Per_3 successivamente stornato, in quanto “girata irregolare” (con causale 65);
- in data 18/10/2001 la allora rifiutava lo storno, adducendo come CP_2 motivazione “assegno 10314513 tratto sul cc. 1347100 cc di voi stornato e mai pervenutoci” chiedendo all'allora IC AN S.P.A. di provvedere bonariamente all'accredito del titolo in conto al cliente, senza la materiale presentazione dello stesso;
- la correntista, ditta , rifiutava l'addebito di tale importo;
TE
- in data 26/10/2001 lo sportello della allora IC AN S.P.A. provvedeva nuovamente allo storno dell'importo addebitato dalla allora allegando fotocopia CP_2 dell'assegno, menzionando espressamente il rifiuto delle titolari del conto corrente, CP_1
e a firmare l'autorizzazione all'addebito adducendo quale motivazione
[...] Persona_3 la circostanza che avrebbero regolato la questione direttamente con il beneficiario;
- in data 08/11/2001 l'allora IC AN S.P.A., provvedeva alla denunzia di smarrimento del seguente tenore: “il sottoscritto nato a [...] (…) nella Tes_1 Parte_4 qualità di direttore della banca Credito Italiano, Agenzia di Nola, dichiara sotto la propria responsabilità che in data 02/10/2001 l'assegno bancario n. 10314513 di lire 330.000.000 a favore della DI DE NO BA di Cicciano “Na” e tratto sul conto corrente n.13471/00 intestato a CP_1
, negoziato presso la , agenzia di Cimitile, risulta smarrito nella procedura dei
[...] CP_2 tramiti di incasso - nella fase della restituzione alla AN negoziatrice- e che a tutt'oggi risulta tale. Dichiaro, inoltre che sull'assegno bancario, descritto è stato opposto regolare fermo”;
- con lettera del 20/02/2006 la allora IC AN S.p.A. invitava congiuntamente e la ditta De a provvedere al ristoro della Controparte_1 Persona_3 TE somma di lire 330.000.000 (pari ad euro 170.430,78) per la illegittima negoziazione del titolo per cui è causa, in quanto la stessa costituiva una partita contabile “a debito” della banca trattaria, in quanto l'assegno oggetto di causa, all'epoca della negoziazione non fu pagato con fondi di spettanza delle sig.re , ma con fondi della banca, né tantomeno l'importo era stato Per_3 riaddebitato al prenditore;
- con lettera del 24/03/06 respingeva la richiesta di pagamento per TE ingiustificato arricchimento, limitandosi a rappresentare la sua estraneità ai fatti contestatigli.
2 Sulla base di tali premesse la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa: nel merito:
- accertare il diritto della alla restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc originato dal Parte_1 sospeso contabile derivante dalla negoziazione dell'assegno n°10314513 – 01 per l'importo di lire 330.000,00 pari ad euro 170.430,78 tratto dalla sig.ra e all'ordine della TT De FA BA sul Controparte_1 cui conto n. 98353 intrattenuto presso l'allora AN di RO S.p.A.;
- in via subordinata accertare l'avvenuto arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. dei resistenti in merito alla vicenda di causa;
- in ogni caso, condannare i resistenti , e la TT De FA BA in Controparte_1 Persona_3 persona del suo omonimo titolare in solido tra loro al pagamento del complessivo importo di euro 170.430,78 oltre interessi dalla data di negoziazione fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre ad oneri ed accessori come per legge”.
e si costituivano in giudizio eccependo: Controparte_1 Persona_3
1) la nullità della domanda;
2) la Carenza di prova dei fatti ex adverso allegati;
3) l'inammissibilità e l'infondatezza nei loro confronti delle pretese a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e di quelle a titolo di arricchimento ex art. 2041 c.c. nonchè di qualsiasi domanda che fosse stata proposta dall'altro convenuto;
TE
4) la prescrizione di ogni avversa pretesa.
si costituiva, a sua volta, in giudizio prospettando che l'assegno oggetto di TE lite era stato consegnato dalla unitamente ad altri due dell'importo di Controparte_1
Lire 330.000.000, a garanzia dell'obbligo della predetta di provvedere al pagamento, Per_3 in tre rate, del debito di lire 815.000.000, originariamente della società snc Eredi di Carmine D'Onofrio di Lucia D'Onofrio, che la stessa si era impegnata a soddisfare nei confronti della ditta . Ritenendo, quindi, di non avere alcuna responsabilità rispetto ai fatti dedotti da Pt_2
, il chiedeva di 1) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni Parte_1 Pt_2 caso, rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'avversa domanda attorea;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare le sig.re Per_3 Controparte_1
e in solido, ovvero ciascuno per quanto di proprio titolo e/o responsabilità, al pagamento Persona_3 della somma di € 170.430,78, oltre interessi e svalutazione monetaria e qualsivoglia altro importo eventualmente dovuto alla;
3) rigettare qualsivoglia domanda ed eccezione formulate dalle sig.re Parte_1 nei confronti del sig. 4) condannare la società ricorrente e/o le sig.re in solido Per_3 TE Per_3 ovvero ciascuno per quanto di proprio titolo e/o responsabilità, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio secondo la normativa vigente con attribuzione.
1.3. Con ordinanza del 15.5..2014, il Tribunale, premesso che “per le innumerevoli eccezioni sollevate dalle parti resistenti, la necessità che la domanda attorea venga precisata nel titolo, dovendo la ricorrente chiarire se agisce quale banca traente o mandataria per l'incasso, nonché la necessità di condurre un approfondito esame sulle depositate scritture contabili onde ricostruire lo spostamento patrimoniale denunciato come sine causa, appaiono ostativi alla definizione, con le forme del rito sommario, della presente controversia” disponeva il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 183 c. 1 cpc all'esito della quale concedeva i
3 termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e, acquisita la documentazione prodotta dall'attrice, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1070/2021, pubblicata in data 30.05.2021, così decideva: 1) rigetta le domande proposte da in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
2) dichiara assorbita la domanda di condanna proposta da nei confronti delle convenute TE
e Controparte_1 Persona_3
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio. In sintesi, il Tribunale, riteneva che la non aveva precisato le proprie domande Parte_1 nel titolo e, in particolare, non aveva chiarito “se agisce quale banca traente o mandataria per l'incasso”, come richiesto nella succitata ordinanza depositata il 15.05.2014, con la conseguente assoluta carenza delle ragioni di fatto poste a fondamento tanto della domanda ex art. 2033 c.c. quanto di quella ex art. 2041 c.c.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 16.12.2021, tramite pec ad entrambi i difensori costituiti per le parti appellate nel giudizio di primo grado) ha proposto appello principale la per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 in primo luogo l'appellante censura la parte della sentenza nella quale viene rilevata la mancata integrazione della domanda evidenziando che, nell'ordinanza resa dal Tribunale di Nola il 14.5.2014, non era stata rilevata la nullità dell'atto introduttivo da sanare entro un determinato termine ex art. 163 comma 3, ma semplicemente era stato evidenziato – tra gli altri aspetti da approfondire ed istruire - che “le innumerevoli eccezioni sollevate dalle parti resistenti, la necessità che la domanda attorea venga precisata nel titolo, dovendo la ricorrente chiarire se agisce quale banca traente o mandataria per l'incasso”. In ogni caso, la prospettava che, nelle memorie Parte_1
183 VI comma c.p.c., ritualmente depositate, era stato ribadito in fatto: “…che la banca trattaria dell'assegno per cui è causa è la IC AN S.p.A. e la banca negoziatrice è la AN di RO PA …” e che, a seguito degli enunciati i passaggi societari e la fusione in Parte_1
“titolare del rapporto oggetto del presente giudizio, risultava, per effetto della detta fusione,
”. Parte_1
Secondo l'appellante, quindi, risultava ultroneo ogni ulteriore chiarimento rispetto al ruolo rivestito dalla AN nella vicenda sub iudice, risultando espressamente ivi indicato che la stessa aveva svolto sia il ruolo di emittente che di negoziatrice, prima della fusione in Parte_1 per l'assegno per cui è causa. La , quindi, riteneva le domande spiegate in primo grado pienamente provate in Parte_1 punto di allegazione e prove documentali e, in particolare, dimostrate le seguenti circostanze: che il aveva ricevuto la somma dell'assegno di cui è causa e dallo stesso TE negoziato avendo rifiutato lo “storno” come dallo stesso riconosciuto;
che le sigg.re erano debitrici del in virtù di un contratto di Per_3 TE appalto per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia;
che l'assegno era irregolare nella firma di girata ed era stato smarrito nell'iter di restituzione dalla AN di all'IC AN;
CP_2 che, dalla lettura della lista movimenti del conto corrente delle sigg.re , risultava che Per_3
l'addebito, a suo tempo effettuato a fronte dell'assegno disguidato, era stato alle stesse restituito;
che, quindi, l'adempimento delle obbligazioni di cui al rapporto causale sottostante il titolo negoziale, ovvero il predetto contratto di appalto, era stato effettuato dalla esponente banca.
4 Alla stregua di tali premesse la formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
- accogliere il presente appello per i motivi esposti e per l'effetto riformare la sentenza n. 1070/2021 del Tribunale di Nola, accogliendo in toto le domande spiegate dalla AN attrice, odierna appellante, accertando e dichiarando il diritto della alla restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc originato dal Parte_1 sospeso contabile derivante dalla negoziazione dell'assegno n°10314513 – 01 per l'importo di lire 330.000,00 pari ad euro 170.430,78, tratto dalla sig.ra e all'ordine della TT De FA BA sul Controparte_1 cui conto n. 98353 intrattenuto presso l'allora AN di RO S.p.A.;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuto arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. dei convenuti, odierni appellati, in merito ai fatti dedotti in giudizio;
- per l'effetto, condannare i convenuti , e la TT De FA BA, in Controparte_1 Persona_3 persona del suo omonimo titolare, in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di euro 170.430,78, oltre interessi dalla data di negoziazione fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- ancora in accoglimento del presente appello, riformare anche il capo della sentenza con il quale le spese sono state compensate, con condanna degli appellati al pagamento integrale delle stesse in favore dell'esponente appellante, anche del presente grado di giudizio.
2.2 e si costituivano in giudizio evidenziando che Controparte_1 Persona_3 le domande della AN ricorrente erano nulle in quanto dal tenore del ricorso era assolutamente incerto: a) se essa AN stesse agendo per far valere una pretesa afferente all'allora Credito Italiano, ossia il soggetto presso il quale era accesso il c\c sul quale era stato tratto l'assegno bancario da parte della ovvero quale avente causa della banca negoziatrice AN di RO Controparte_1
PA presso il quale l'intestatario avrebbe portato all'incasso l'assegno de quo;
TE
b) quale delle due banche avesse provveduto ad erogare la somma portata dall'assegno bancario tratto dall'assegno bancario, ovvero se il dedotto pagamento indebito fosse avvenuto con fondi della allora Credito Italiano, ovvero della allora CP_2
Secondo gli appellati l'attrice, odierna appellante, non aveva mai chiarito tali circostanze risultando inconferente il rilievo che la precisazione richiesta nella menzionata ordinanza non sarebbe stata necessaria in seguito alla fusione della banca trattaria – IC AN S.p.A. – e di quella negoziatrice, la AN di RO S.p.A., per incorporazione in in Parte_1 quanto la concentrazione delle suindicate condizioni nell' non esimeva Parte_1 quest'ultima dall'onere di specificare i fatti costitutivi delle pretese azionate. Essendo stata tempestivamente eccepita da entrambe le parti convenute la nullità del ricorso per incertezza della causa petendi, secondo l'appellata, indipendentemente dalla dichiarazione di nullità della domanda ex art. 164 n 1. cpc, sarebbe risultato comunque precluso al Giudice di prime cure l'esame del merito. In ogni caso, e evidenziavano che l'appellante Controparte_1 Persona_3 non aveva fornito alcuna prova dell'originario effettivo accredito con provvista del Credito Italiano della somma di £ 330.000.000 portata proprio dall'assegno bancario de quo sul c\c della negoziatrice (allora) intestato al e alla e, CP_2 TE Controparte_3 dunque, le domande proposte da non avrebbero potuto comunque essere Parte_1 accolte.
5 Sotto altro aspetto, nei confronti delle traenti non si sarebbe verificato alcun Per_3 indebito oggettivo in quanto, nella stessa prospettazione della AN ricorrente, il pagamento sarebbe avvenuto in favore della banca girataria per l'incasso e poi in favore del , TE quindi, alcun pagamento oggettivamente indebito risultava eseguito in favore delle sigg.re e, comunque, in carenza di ammortamento e della restituzione (impregiudicata) del Per_3 titolo, sia la banca trattaria che quella negoziatrice, e, a fortiori, la loro unica avente causa non avrebbero potuto e non potrebbero esperire alcuna azione di indebito nei confronti delle sig.re che, altrimenti, sarebbe esposte al rischio della duplicazione del pagamento. Per_3
Inoltre, andava esclusa l'esperibilità nei confronti dei convenuti dell'azione ex art. 2041 c.c. posto che, ex art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto ad altra azione articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria senza offrire prove sufficienti all'accoglimento. Infine, e riproponevano le eccezioni di Controparte_1 Persona_3 prescrizione decennale, di tutte le domande/pretese di indebito oggettivo e di arricchimento, formulate dalla AN, odierna appellante. Quanto, poi, alle domande proposte nei propri confronti dall'altro convenuto TE
, e ne ribadivano la nullità, ex art. 164 co.
[...] Controparte_1 Persona_3
4 c.p.c., per assoluta incertezza del titolo per cui esse erano state formulate e di quali fossero le pretese con esse azionate e prospettava che tali domande erano state abbandonate poiché, nella parte finale della propria comparsa di costituzione, espressamente aveva dichiarato TE
“non è stata proposta domanda riconvenzionale”. Nel merito, invece, le appellate prospettavano che risultava estranea rispetto Persona_3 alle pretese avanzate dal posto che il rapporto causale era intercorso TE esclusivamente con la sorella a nulla rilevando la cointestazione del rapporto Controparte_4 di c.c. di traenza del titolo di credito.
invece, evidenziava che, in carenza di ammortamento e Controparte_5 restituzione del titolo, non poteva operare la riserva del buon fine del titolo di cui alla detta lett.ra b) della scrittura ex adverso invocata e il creditore prenditore non poteva agire nei confronti del traente debitore (che non aveva legittimazione all'ammortamento medesimo). Anche in relazione a tali domande, infine, e Controparte_1 Persona_3 eccepivano la prescrizione decennale del credito azionato da . TE
Alla luce di quanto, sinteticamente, indicato, le appellate formulavano le seguenti conclusioni: in via principale: 1.- rigettare l'appello, i motivi e le censure tutte con esso proposte e, di conseguenza, confermare la pronuncia di rigetto delle domande tutte formulate da nei confronti delle comparenti sigg.re Parte_1 Controparte_1
e nonché del sig.
[...] Per_3 TE
2. - condannare per questo grado di giudizio al pagamento nei confronti delle e sigg.re Parte_1 [...]
e delle spese tutte di causa ivi comprese spese gen. Ex art. 2 co. 2 d.M 55/2014; Controparte_1 Per_3
II.- in via subordinata In caso di accoglimento dell'appello di , anche in ragione delle difese, eccezioni e domande Parte_1 riproposte, ex art. 346 c.p.c., dalle sigg.re e con il presente atto: Controparte_1 Per_3
6 a) rigettare tutte le domande formulate nei confronti di esse sigg.re Parte_1 Controparte_1
e nonché del sig. inammissibili, infondate e carenti di prova;
Per_3 TE
b) in subordine, rigettare quanto meno tutte le domande proposte da nei confronti di esse sigg.re Parte_1
e Controparte_1 Per_3
c) in ogni caso, ove ritenute ritualmente riproposte, rigettare tutte le domande formulate dal sig. TE nei confronti di esse sigg.re e in quanto
[...] Controparte_1 Per_3
c1) nulle, inammissibili, infondate e carenti di prova c2) ed eventualmente ed in subordine anche in ragione dell'accoglimento della riconvenzionale e della eccezione di compensazione formulate in primo grado all'udienza dell'8 maggio 2014 dalla sig.ra Controparte_1 quali riproposte ex art. 346 c.p.c. con il presente atto volte ad ottenere la condanna al pagamento nei
[...] confronti di essa , a titolo di penale contrattuale, dell'importo di £ 330.000.000 , Controparte_1 pari ad € 170.430,78, oltre accessori, importo che è stato opposto in compensazione dalle eventuali condebitrici in solido all'eventuale pari credito che dovesse essere riconosciuto al in caso di accoglimento TE delle domande da esso proposte nei confronti di esse sigg.re Per_3
d) ancora più subordinatamente, accogliere le domande proposte nel presente giudizio confronti di esse sigg.re
e solo per gli importi ritenuti da esse dovuti alla luce degli atti di causa;
Controparte_1 Per_3
e) vittoria di spese tutte di causa per entrambi i gradi giudizio nei confronti di chi spetti ivi comprese spese gen ex art.
2.co.2 dm 55/2014.
2.3 Anche si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello TE proposto dalla , ex art 342 cpc e, nel merito, l'infondatezza del gravame. Parte_1
In particolare, l'appellato evidenziava che nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'editio actionis che alla vocatio in ius, è applicabile, la regola della rinnovazione o dell'integrazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. con l'assegnazione, da parte del Giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione o all'integrazione e che il termine, ex art. 164 c.p.c. 5 comma, di natura perentoria ex lege, deve ritenersi integrato dalla fissazione della nuova udienza di comparizione/trattazione ex art. 183 primo e secondo comma c.p.c., come appunto richiamato dalla norma di cui all'art. 702 ter c.p.c., deputata alla precisazione delle domande già formulate, posto che l'art. 183 cod. proc. civ. consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma. Sotto altro aspetto eccepiva che la banca appellante nemmeno aveva TE proposto impugnazione sulla ritenuta necessità della “integrazione” della domanda, con conseguente giudicato interno, limitandosi a ripetere di aver “allegato” di essere “titolare del rapporto oggetto del presente giudizio per effetto della detta fusione”; tuttavia, il sollevato rilievo da parte del Giudice di primo grado, per le ragioni addotte nelle rispettive difese dai convenuti, non risulta assolutamente superato (ma nemmeno investito) dalla avverse censure, dal momento che
– nel caso concreto – non si poneva tanto una questione di “legittimatio” ma di “causa petendi” necessaria anche per la diversità ontologica della posizione di banca trattaria o di banca negoziatrice, oltre che delle stesse domande esperite dall'attuale appellante in primo grado.
7 D'altra parte, secondo l'appellato, la AN originaria attrice aveva confessato di aver restituito la somma di £ 330.000.000 alle convenute, sig.re , in data 9.11.2001 su richiesta delle Per_3 medesime, le quali si sarebbero obbligate – a dire della AN – a versare il corrispondente importo al sig. ed invece lo avrebbero riversato sul loro conto sicchè tale TE circostanza escludeva ab imis qualsivoglia coinvolgimento del sia rispetto alla azione TE di ripetizione sia rispetto a quella di arricchimento senza causa, essendo la datio/ricezione avvenuta all'interno di rapporti diretti tra la AN e le sig.re cui l'appellato era Per_3 assolutamente estraneo. In altri termini, l'indebito (o l'arricchimento) sarebbe stato determinato, nella specie, non dal pagamento dell'assegno n. 10314513, ma dall'inadempimento dell'accordo del 9.11.2001, rispetto al quale risultava assolutamente estraneo il . TE
Nel merito, inoltre, l'appellato evidenziava che le domande proposte nei suoi confronti dalla risultavano comunque infondate essendo stata dedotta l'assoluta corrispondenza Parte_1 tra “intestatario dell'assegno” e “titolare del conto corrente su cui è stato accreditato”, con conseguente smentita di qualsivoglia irregolarità della girata del preteso assegno, invero nemmeno chiarita ex adverso in questo grado di giudizio;
né il poteva ritenersi soggetto diverso da quello Pt_2 indicato come beneficiario nell'assegno per la mera circostanza che il titolo indicava quale beneficiario la ditta e lo stesso era stato negoziato sul proprio c.c. cointestato anche alla Pt_2 moglie posto che, non esiste - diversamente che per le società o gli enti collettivi – una diversificazione tra soggetto e patrimonio nelle ditte individuali, in grado di necessitare una specificazione del soggetto giuridico e del rapporto di rappresentanza. Inoltre, essendo l'assegno intestato a solo uno dei cointestatari del conto, legittimamente la girata per l'incasso poteva e doveva essere apposta da uno solo dei cointestatari, cioè quello beneficiario dell'assegno, che ne aveva provveduto la negoziazione. In sintesi, il ribadiva che, nel caso di specie, non erano sussistenti i presupposti per Pt_2
l'esercizio nei suoi confronti da parte di né dell'azione di ripetizione dell'indebito Parte_1 né di quella di ingiustificato arricchimento. Infine, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla società il Parte_1 [...]
, riproponeva la domanda – già formulata in primo grado e non esaminata in TE ragione della ratio decidendi della sentenza impugnata - di essere garantito da Controparte_1
e dalle negative conseguenze derivanti dal comportamento delle
[...] Persona_3 medesime. Alla stregua di tali premesse l'appellato così concludeva: in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; in ogni caso:
1) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'avversa impugnazione;
2) in via subordinata, in applicazione dell'art. 346 c.p.c., nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame e di qualsivoglia domanda spiegata dalla nei confronti del sig. Parte_1 TE Con condannare le sig.re e in solido, ovvero ciascuno per quanto di Controparte_1 Persona_2 proprio titolo e/o responsabilità, al pagamento, in via diretta e/o di rivalsa, in favore del sig. TE della somma di € 170.430,78, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero di qualsivoglia altro
[...] importo eventualmente dovuto alla Parte_1
8 3) condannare l'appellante e/o le sig.re alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con Per_3 attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo.
2.4 Dopo la prima udienza, tenuta in data 13.4.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, alla successiva udienza del 13.3.2024 ma, in data 14.12.2023, il difensore di depositava dichiarazione di avvenuto decesso della propria assistita (corredata Persona_3 da certificato di morte) e le pec aventi ad oggetto la notifica, in pari data, del predetto atto interruttivo, al difensore dell' e di;
inoltre, all'udienza del Parte_1 TE
13.3.2024, il difensore della predetta parte appellata ribadiva la dichiarazione di decesso della e il Collegio dichiarava l'interruzione del giudizio. Persona_3
In data 12.6.2023 il difensore dell'appellante depositava ricorso per la riassunzione del giudizio e, quindi, veniva fissata al 25.9.2024 l'udienza per la sua prosecuzione e la precisazione delle conclusioni. A seguito della tempestiva notifica del ricorso in riassunzione, si costituivano, oltre TE
, anche, quali eredi di la sorella, già convenuta,
[...] Persona_3 Controparte_1
e l'altro fratello della originaria appellata, . Tutte le parti
[...] Parte_3 appellate eccepivano l'estinzione del giudizio ritenendo trascorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. dovendo decorrere lo stesso, non dalla dichiarazione di interruzione reso da questa Corte il 13.3.2024, ma dalla precedente notifica della dichiarazione dell'evento ex art. 302 c.p.c. All'udienza del 25.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. Il giudizio deve essere dichiarato estinto. E' pacifico in giurisprudenza che l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell' art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2022, n. 27788). Nel caso di specie, il difensore di come sopra indicato, ha provveduto a Persona_3 notificare – tramite pec inviata ai difensori delle altre parti costituite – la dichiarazione di decesso della propria assistita già in data 14.12.2023, sicchè il termine previsto per la riassunzione del giudizio dall'art. 305 cpc scadeva in data 14.3.2024 e, dunque, l'istanza ex art. 302 cpc, depositata dalla soltanto in data 12.6.2024 è certamente inidonea ad Parte_1 impedire il verificarsi dell'effetto estintivo dell'intero giudizio. Sul punto, giova ricordare che la Corte di Cassazione ha chiarito (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, n. 21375) che la comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata
9 dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario. Alla stregua delle considerazioni suesposte, restando assorbiti gli altri motivi di gravame, deve concludersi, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'estinzione del giudizio.
4. Le spese di lite di del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellante atteso che l'estinzione è stata determinata dalla mancata riassunzione in termini del processo da parte sua e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Sabato G. Perna per e in favore dell'avv. Giuseppe NI TE per essendosene dichiarati anticipatari ex art. 93 cod. proc. civ. Controparte_1 facendo riferimento ai parametri minimi - in relazione alla natura della decisione in rito – stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in proprio e in qualità di erede di e
[...] Persona_3 TE
nella qualità di erede di avverso la sentenza n. Parte_3 Persona_3
1070/2021, pubblicata in data 30.05.2021 dal Tribunale di Nola, così provvede:
1. Dichiara il giudizio estinto;
e, per l'effetto:
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7160,00 (Settemilacentosessanta/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe NI dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 TE del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7160,00 (Settemilacentosessanta/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Sabato G. Perna dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
4. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Parte_3 che si liquidano, del presente grado di giudizio, in € 7160,00 (Settemilacentosessanta/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli, 29/1/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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