TAR Genova, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 438
TAR
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
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Sentenza 13 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 in relazione a difetto dei presupposti legittimanti il provvedimento di acquisizione.

    L’Amministrazione ha tenuto una condotta contraddittoria, tale da impedire la ricostruzione dell’effettiva volontà dispositiva espressa a regolazione del rapporto sostanziale, perché, in relazione alla medesima opera (spiazzo per veicoli), ha dapprima ordinato il ripristino dello stato dei luoghi; successivamente, ha intrapreso la procedura espropriativa; indi, con il provvedimento odiernamente impugnato, senza giustificare la propria diversa decisione ed in assenza di una preventiva comunicazione al privato, ha rappresentato di aver acquisito le aree per inottemperanza all’ingiunzione demolitoria; nonostante ciò, ha seguitato il procedimento di esproprio e quantificato la relativa indennità, presupponente la persistenza della titolarità del bene in capo alla parte privata. Pertanto, se è vero che, di norma, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del sedime sul quale sono state edificate opere abusive non dev’essere preceduta da una comunicazione di avvio (trattandosi di un’azione amministrativa rigidamente vincolata), nel caso in esame, alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta – id est l’imposizione dell’ulteriore obbligo di individuare la modalità di ripristino più consona, la lunga vicenda contenziosa e, soprattutto, il contemporaneo svolgimento della procedura di espropriazione –, sarebbe stato necessario riavviare il procedimento con la partecipazione dell’interessato.

  • Accolto
    Mancata preventiva comunicazione di avvio del procedimento

    A fronte dei predetti profili, il Comune avrebbe dovuto porre l’amministrato in condizione di controdedurre in seno al procedimento e, all’esito dell’istruttoria, motivare adeguatamente il provvedimento finale, nonché, nel caso di abbandono dell’iter espropriativo in favore dell’ordinanza ripristinatoria, assegnare al signor UR un nuovo termine per adempiere.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 1, 2, 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001 in relazione a violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost.

    L’Amministrazione ha tenuto una condotta contraddittoria, tale da impedire la ricostruzione dell’effettiva volontà dispositiva espressa a regolazione del rapporto sostanziale, perché, in relazione alla medesima opera (spiazzo per veicoli), ha dapprima ordinato il ripristino dello stato dei luoghi; successivamente, ha intrapreso la procedura espropriativa; indi, con il provvedimento odiernamente impugnato, senza giustificare la propria diversa decisione ed in assenza di una preventiva comunicazione al privato, ha rappresentato di aver acquisito le aree per inottemperanza all’ingiunzione demolitoria; nonostante ciò, ha seguitato il procedimento di esproprio e quantificato la relativa indennità, presupponente la persistenza della titolarità del bene in capo alla parte privata. Pertanto, se è vero che, di norma, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del sedime sul quale sono state edificate opere abusive non dev’essere preceduta da una comunicazione di avvio (trattandosi di un’azione amministrativa rigidamente vincolata), nel caso in esame, alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta – id est l’imposizione dell’ulteriore obbligo di individuare la modalità di ripristino più consona, la lunga vicenda contenziosa e, soprattutto, il contemporaneo svolgimento della procedura di espropriazione –, sarebbe stato necessario riavviare il procedimento con la partecipazione dell’interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 438
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 438
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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