Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2025, proposto da
QU UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Giorgio Leoni e Gabriele Calevro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santo Stefano di Magra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Birga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Liguria e Provincia di La Spezia, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 13614 del 12.9.2025, avente ad oggetto “Accertamento inottemperanza messa in pristino stato aree site in Via Tavilla n. 90, censite al Foglio 7 mappali n. 1655 e n. 101, 102, 104, 105, 106 e 110. Ordinanza n. 33 del 29/06/2020 - Notifica art. 31 comma 4 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.”;
- per quanto occorra, del verbale di sopralluogo prot. n. 11926 del 13.8.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santo Stefano di Magra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, la dott.ssa IA LL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 24 settembre 2025 e depositato il 3 ottobre 2025 il signor QU UR ha impugnato il provvedimento del Comune di Santo Stefano di Magra prot. n. 13614 del 12 settembre 2025, recante l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza demolitoria n. 33 del 29 giugno 2020, con dichiarazione di acquisizione dell’area oggetto di intervento abusivo, nonché il verbale di sopralluogo prot. n. 11926 del 13 agosto 2025.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 in relazione a difetto dei presupposti legittimanti il provvedimento di acquisizione. Travisamento di fatti decisivi. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio generale di buona amministrazione, buona fede, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio generale di certezza e tipicità dell’atto amministrativo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-ter della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Mancata preventiva comunicazione di avvio del procedimento . L’ordine impartito nel 2020 sarebbe sprovvisto di esecutorietà, perché l’ufficio tecnico comunale non avrebbe individuato le modalità di ripristino dello stato dei luoghi. Tale adempimento preliminare sarebbe stato previsto dall’Amministrazione civica quale autovincolo e risulterebbe necessario, dato che lo sterrato attinto dall’ingiunzione verrebbe utilizzato come parcheggio da tempo immemorabile, né su di esso insisterebbe alcun volume da demolire. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto concretare la condizione di adempimento e, quindi, attribuire all’interessato un nuovo termine per ottemperare.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 1, 2, 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001 in relazione a violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost. Difetto di istruttoria. Travisamento di fatti decisivi. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Illogicità e perplessità del provvedimento finale e della motivazione in relazione alla compiuta istruttoria e ai presupposti di fatto . Gli atti avversati risulterebbero viziati sotto plurimi profili: il verbale di sopralluogo sarebbe stato redatto dando per scontato che l’immobile dovesse essere acquisito al patrimonio dell’ente; le aree sarebbero state individuate sommariamente e dall’esterno della tenuta; il provvedimento acquisitivo si porrebbe in contrasto con la procedura di esproprio, avente ad oggetto i medesimi mappali; l’Amministrazione non avrebbe rinnovato la diffida ad adempiere, precludendo al privato la possibilità di partecipare al procedimento.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.p.r. n. 380/2001 in relazione a eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e travisamento di fatti decisivi. Perplessità ed illogicità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 . L’atto oppugnato sarebbe affetto da sviamento dalla causa tipica, in quanto successivo all’avvio del procedimento di espropriazione del compendio immobiliare ed avente il solo scopo di risparmiare il pagamento dell’indennità per l’ablazione del bene.
Il Comune di Santo Stefano di Magra si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, avendo il provvedimento gravato efficacia meramente dichiarativa della fattispecie acquisitiva perfezionatasi ipso iure , nonché opponendo l’infondatezza dell’impugnativa.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di non ammissibilità del gravame, perché il deducente contesta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione della perdita del diritto dominicale sulle aree, in conseguenza della mancata esecuzione dell’ingiunzione demolitoria. Sicché egli è correttamente insorto avverso il provvedimento ex art. 31, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, recante il formale accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza ripristinatoria e la ricognizione dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
Nel merito, i primi due mezzi del ricorso, scrutinabili congiuntamente per parziale affinità tematica, sono fondati ed assorbenti, nei sensi e nei limiti in appresso precisati.
Con ordinanza n. 33 del 29 giugno 2020 l’Amministrazione civica ha ingiunto al signor QU UR di ricostituire lo status quo ante dell’area di circa 3.000 mq. di sua proprietà, la quale, in epoca imprecisata, è stata trasformata, in assenza di titolo edilizio, da terreno agricolo a piazzale per sosta e manovra di automezzi, mediante sistemazione del suolo con battuto di ghiaia (doc. 4 ricorrente). Il provvedimento in questione ha espressamente ordinato al destinatario “ di provvedere…alla messa in pristino delle aree esterne…, disponendo ogni accertamento tecnico volto ad individuare le più corrette modalità d’intervento ”.
Come evidenziato dalla difesa civica, l’ordinanza ha onerato il privato – e non l’ufficio tecnico comunale – di definire la modalità da seguire per ripristinare l’originario stato dei luoghi. Tale prescrizione è evidentemente dovuta al fatto che il piazzale in ghiaia esiste da molti anni e, perlomeno per una porzione, da prima che il signor UR acquistasse il fondo con atto notarile del 29 agosto 2007 (doc. 7 ricorrente), come riferito da frequentatori dei luoghi (v. dichiarazioni di AN AS, RC ES, HE UG e AN UL, sub doc. 10 ricorrente). Pertanto, non sussistendo volumi o organismi edilizi da abbattere ed essendo rimasta incerta la reale situazione dell’area anteriormente alla realizzazione dello spiazzo di sosta, il Comune ha disposto che il destinatario dell’ingiunzione, prima di procedere, individuasse con apposita indagine tecnica il quomodo dell’intervento di rimessione in pristino.
Il provvedimento demolitorio ha costituito oggetto di un’articolata controversia giudiziaria, in quanto l’azione di annullamento spiegata dal signor UR è stata accolta in prime cure con sentenza del T.A.R. n. 368 del 23 aprile 2021; in seguito, è stata rigettata in appello con decisione n. 6019 del 20 giugno 2023; infine, a conclusione del giudizio di revocazione promosso dal privato soccombente, la pronunzia di secondo grado è stata confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 7065 dell’8 agosto 2024.
Dopo quest’ultima sentenza l’Amministrazione civica ha attivato una procedura di espropriazione per costruire un’infrastruttura viaria di collegamento tra la sponda destra del fiume Magra ed il raccordo autostradale. Segnatamente, con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 27 giugno 2025, è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sui fondi privati occorrenti per realizzare l’opera pubblica. Con nota del 22 luglio 2025 e, quindi, anteriormente all’atto di acquisizione in contestazione, il Comune ha trasmesso al signor UR l’avviso di avvio del procedimento espropriativo, inserendo nel piano particellare quasi tutti i mappali di sua proprietà già attinti dall’ordine di demolizione (doc. 2 ricorrente); tanto che, nel successivo verbale di sopralluogo del 13 agosto 2025, il tecnico municipale ha specificato che le aree sarebbero state acquisite gratuitamente “ al netto di quanto previsto in esproprio per pubblica utilità nell’ambito del progetto stradale ”. In seguito, con nota del 20 gennaio 2026, l’ente locale ha comunicato al signor UR la somma offerta a titolo di indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 (doc. 17 ricorrente).
Dunque, l’Amministrazione ha tenuto una condotta contraddittoria, tale da impedire la ricostruzione dell’effettiva volontà dispositiva espressa a regolazione del rapporto sostanziale, perché, in relazione alla medesima opera (spiazzo per veicoli), ha dapprima ordinato il ripristino dello stato dei luoghi; successivamente, ha intrapreso la procedura espropriativa; indi, con il provvedimento odiernamente impugnato, senza giustificare la propria diversa decisione ed in assenza di una preventiva comunicazione al privato, ha rappresentato di aver acquisito le aree per inottemperanza all’ingiunzione demolitoria; nonostante ciò, ha seguitato il procedimento di esproprio e quantificato la relativa indennità, presupponente la persistenza della titolarità del bene in capo alla parte privata.
Pertanto, se è vero che, di norma, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del sedime sul quale sono state edificate opere abusive non dev’essere preceduta da una comunicazione di avvio (trattandosi di un’azione amministrativa rigidamente vincolata), nel caso in esame, alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta – id est l’imposizione dell’ulteriore obbligo di individuare la modalità di ripristino più consona, la lunga vicenda contenziosa e, soprattutto, il contemporaneo svolgimento della procedura di espropriazione –, sarebbe stato necessario riavviare il procedimento con la partecipazione dell’interessato.
Infatti, a fronte dei predetti profili, il Comune avrebbe dovuto porre l’amministrato in condizione di controdedurre in seno al procedimento e, all’esito dell’istruttoria, motivare adeguatamente il provvedimento finale, nonché, nel caso di abbandono dell’ iter espropriativo in favore dell’ordinanza ripristinatoria, assegnare al signor UR un nuovo termine per adempiere (per un caso simile cfr. Cons. St., sez. VI, 1° settembre 2021, n. 6190, che ha caducato l’atto di acquisizione al patrimonio comunale di un piazzale per auto realizzato sine titulo , per violazione delle garanzie partecipative dovute in presenza di un’attività amministrativa incoerente). Tanto più che, anche con riferimento ai “comuni” ordini di demolizione, è discusso se la pronuncia giurisdizionale di annullamento, in sede cautelare o di merito, comporti l’interruzione oppure la mera sospensione del termine di novanta giorni per l’adempimento; sicché, se il ricorso del privato viene in seguito respinto definitivamente, per la prima tesi il termine decorre nuovamente per intero, mentre in base alla seconda opzione esegetica riprende a correre per la sola parte rimanente (v. Cons. St., sez. II, 26 gennaio 2026, n. 656, che ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato).
In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.
In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LL | CA LI |
IL SEGRETARIO