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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 655/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a SERRUNGARINA il 02/08/2014 da:
nato il [...] a [...] - MAROCCO Persona_1
E
YE ata il 09/11/1995 a KHOURIBGA - MAROCCO Persona_2
Premesso che:
- con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo e le condizioni raggiunti con il ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO: che le parti hanno contratto matrimonio civile a SERRUNGARINA il 02/08/2014, e dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia;
Persona_3
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione personale pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 231/2023 del 22/03/2023; che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative alla figlia minore non siano in contrasto con gli interessi della stessa e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della minore non appare necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo; che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Spese compensate.
Deciso in data 20/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a SERRUNGARINA il 02/08/2014 da:
nato il [...] a [...] - MAROCCO Persona_1
E
YE ata il 09/11/1995 a KHOURIBGA - MAROCCO Persona_2
Premesso che:
- con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo e le condizioni raggiunti con il ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO: che le parti hanno contratto matrimonio civile a SERRUNGARINA il 02/08/2014, e dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia;
Persona_3
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione personale pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 231/2023 del 22/03/2023; che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative alla figlia minore non siano in contrasto con gli interessi della stessa e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della minore non appare necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo; che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Spese compensate.
Deciso in data 20/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni