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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di OV
Sezione Prima Civile
R.G. 1077/2023
La Corte D'Appello di OV, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:appalto nella causa iscritta al n. 1077 /2023 promossa da: con sede legale in CC (SA) alla Via della Parte_1
Pace n. 8, P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cava dè Tirreni alla Via Vittorio Veneto n. 51, presso e nello studio dell'Avvocato Barbuti Francesco (CF – C.F._1
E
.salerno. ), del Foro di CE IO, che la Email_1 CP_1
rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su separato foglio unitamente all'atto di appello appellante contro
C.F. e P.IVA Controparte_2
con sede in OV, Corso Europa, n. 893, in persona P.IVA_2 dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, rappresentata, assistita e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Maradei
Sergio (C.F. – PEC e C.F._2 Email_3
Minozzi Elisabetta (C.F. – . C.F._3 Email_4 Email_5
del Foro di OV, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in
[...]
appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi in OV, Via
Brigata Liguria 1/23 appellato – appellante incidentale
e contro di Bologna, Via Stalingrado 45, C.F. Controparte_3
, P. IVA in persona del suo procuratore ad negotia P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgini Francesco (C.F. Controparte_4
– PEC , ed elettivamente C.F._4 Email_6
domiciliata presso lo stesso in OV, Via G. Torti 38/2 sc. B, per mandato allegato alla comparsa di costituzione di appello appellato – appellante incidentale
* * *
Udienza di discussione orale del 21/5/2025, conclusioni precisate il 20/11/2024.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame proposto, così provvedere:
• in riforma e/o annullamento totale e/o parziale dell'ordinanza resa ai sensi dell'art.702-ter c.p.c. cronologico n.5383/2023 dello 02.11.2023, repertorio n.
2884/2023, emessa dal Tribunale di OV in data 31.10.2023 e notificata in data
02.11.2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 7052/2022 R.G., accogliere la domanda proposta dall'odierna appellante e per l'effetto,
•a) in via pregiudiziale, per i motivi in epigrafe indicati, accogliere l'eccezione di incompetenza del Tribunale di OV in favore del Tribunale di CE IO;
•b) nel merito ed in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, fermo restando le eccezioni pregiudiziali e la richiesta preliminare che precedono e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle stesse, accogliere il presente atto di appello e, per
l'effetto, previa conferma del rigetto della domanda risarcitoria ex adverso avanzata, rigettare la domanda restitutoria proposta dall'appellata perchè infondata e non provata;
•c) sempre nel merito ed in riforma del provvedimento gravato, accogliere la domanda proposta dal convenuto in riconvenzionale/appellante, condannando l'appellata CP_2
al pagamento in favore della previo accertamento e
[...] Parte_1 quantificazione del credito di quest'ultima della somma di € 124.515,00, oltre costi per
pag. 2/17 cassa edile ed oneri previdenziali degli operai impiegati dalla Parte_1
delle ulteriori lavorazioni dal 01.04.2022 e sino al maggio 2022, non contabilizzate e da quantificarsi in corso di causa relative ai cantieri in OV di Via Casaregis, Via
Lagustena e Via Balestrazzi, oltre interessi legali come per legge, o a quella somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa nei limiti di euro 250.000,00;
•d) in via gradata e subordinata, sempre nel merito ed in parziale riforma della decisione appellata, nell'ipotesi di mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate, accogliere la domanda proposta dal convenuto in riconvenzionale/ oggi appellante, condannando la al pagamento in favore della CP_2 [...]
di euro 36.175,00, relativa ai lavori, non contestati, da quest'ultima Parte_1 eseguiti su diposizione dell'appellata presso il cantiere di MA (PG), di cui euro
3.360,00, quale costo manodopera (ovvero euro 280,00 x 4 giornate lavorative x 3 operai), ed euro 19.000,00, quale costo per il noleggio dell'escavatore tipo Komatsu
35Q dal 01.03.2022 al 02.06.2022, ed euro 13.815,00, quali costi per le lavorazioni effettuate in esecuzione dei contratti di appalti, di cui euro 2.015,00 quale differenza dovuta per le lavorazioni eseguite presso il cantiere di Via Casaregis (ovvero totale lavorazioni euro 30.015,00 detratto l'acconto ricevuto di euro 28.000,00 residuo euro
2.015,00), euro 11.800,00 per il cantiere di Via Balestrazzi;
•e) in via ulteriormente subordinata, compensare le somme accertate come eventualmente dovute dalla alla e condannare CP_2 Parte_1
l'appellante al pagamento in favore dell'appellante dell'importo residuo eventualmente dovuto;
•f) sempre nel merito ed in riforma del provvedimento appellato, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono, in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare compensate le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in favore dei convenuti/appellati o, in subordine, quantomeno nei confronti della terza chiamata in causa e/o ridurre le competenze liquidate in misura corrispondente al relativo scaglione di valore;
•g) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario o, in via subordinata, e nella denegata ipotesi di
pag. 3/17 mancata accoglimento della presente impugnazione, con compensazione delle spese di lite”.
* * *
-parte appellata Controparte_2
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
NEL MERITO rigettare l'appello proposto da nonché l'appello incidentale Parte_1
proposto da in quanto inammissibili, improcedibili e, Controparte_3
comunque, infondati in fatto ed in diritto, e non provati per tutte le argomentazioni sin qui dedotte e/o ogni altra meglio vista e/o ritenuta e per l'effetto confermare
l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di OV in data 31.10.2023 n. cronologico 5383/2023 del 02.11.2023 RG n. 7052/2022 Repertorio n. 2884/2023 pubblicata in data 02.11.2023 salvo quanto infra;
IN VIA INCIDENTALE in parziale riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di OV in data 31.10.2023 n. cronologico 5383/2023 del 02.11.2023
RG n. 7052/2022 Repertorio n. 2884/2023 pubblicata in data 02.11.2023 accertare e dichiarare i gravi inadempimenti di al contratto di Parte_1 subappalto di Via Casaregis 44 e per l'effetto condannare al Parte_1 pagamento in favore di di € 15.874,74 per le argomentazioni tutte qui CP_2
ribadite e/o ogni altra meglio vista e/o ritenuta.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri di legge spese generali incluse.
Stante la temerarietà e la strumentalità dell'appello di così Parte_1 come dell'appello incidentale di condannare le stesse al pagamento di Controparte_3
una somma aggiuntiva equitativamente determinata, applicando i parametri sanzionatori di cui all'articolo 96 terzo comma c.p.c.”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Si chiede che l'Illustrissimo Collegio, contrariis rejectis:
pag. 4/17 a) In accoglimento dell'appello incidentale, dichiari la nullità del provvedimento del
Giudice di primo grado, con il quale all'udienza in data 20/09/2023 è stato disposto il mutamento del rito ex art. 183 bis c.p.c., nella parte in cui non ha avvisato le parti della necessità di formulare istanze e produrre documenti a pena di decadenza, concedendo ad e per uniformità anche alle altre parti, il diritto di precisare le istanze CP_3
istruttorie, dedurre capitoli di prova, produrre nuovi documenti a supporto delle eccezioni e contestazioni sollevate, quindi riaprendo di fatto la fase istruttoria negata in primo grado, concedendo eventualmente e se ritenuto i termini per memorie scritte istruttorie e contromemorie.
b) Nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda che fosse formulata in
Cont appello incidentale da contro in questo grado di giudizio, respinga Pt_1
ogni pretesa di manleva eventualmente ed incidentalmente proposta da
[...]
nei confronti di perché nel caso de quo non risultano Parte_1 CP_3
operanti le garanzie assicurative in relazione agli specifici danni reclamati dall'attrice, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta ed agli atti tutti del primo grado, qui richiamati integralmente, vinte le spese ed onorari di giudizio.
c) Confermi comunque l'ordinanza di primo grado in merito alle spese di giudizio di come poste a carico dell'appellante , vinte le spese ed onorari di CP_3 Pt_1
secondo grado.
d) Salvo meglio ed adeguatamente capitolare, dedurre e produrre nell'ipotesi di accoglimento della prima conclusione del presente atto”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di OV con ordinanza avente cronologico n. 5383/2023 del
02/11/2023 nel giudizio avente RG n. 7052/2022 ha così deciso:
“CONDANNA a pagare all'attrice: Parte_1
-60.816,94 euro, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per le causali restitutorie indicate nella motivazione.
-11.886,59 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le causali risarcitorie indicate nella motivazione.
pag. 5/17 RIGETTA per il resto le domande attrici, e tutte le domande riconvenzionali della convenuta.
RIGETTA tutte le domande svolte dalla convenuta contro la terza chiamata.
CONDANNA la convenuta a rimborsare le spese di lite:
-all'attrice, nella misura di 786,00 euro per esborsi e 8.433,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
-alla terza chiamata, nella misura di 8.433,00 euro per compensi, oltre accessori di legge”.
Risulta che Controparte_2
Contr (da ora , impresa appaltatrice, affidava a da ora Parte_1
) l'esecuzione in subappalto di lavori edili da realizzarsi a OV presso i Pt_1
Condomini di Via , di Via Casaregis n. 44 e di Via Balestrazzi n. 19. Controparte_5
Contr
ritenendo che fosse inadempiente la evocava in giudizio Pt_1
domandando il pagamento di 118.578,27 euro (cioè 60.816,94 euro, a titolo restitutorio per maggiori somme pagate in acconto, 11.886,59 euro, a titolo restitutorio per i
Contr pagamenti che, in sede conciliativa, si era obbligata ad effettuare direttamente ai dipendenti di non saldati dalla subappaltatrice e 45.874,74 euro, a titolo di Pt_1
risarcimento dei danni).
si costituiva ed eccepiva il difetto di competenza territoriale del Tribunale Pt_1
di OV (luogo ove si sarebbero dovuti eseguire i pagamenti) per essere competente quello di CE IO (luogo in cui la convenuta ha la propria sede legale).
Contr
, inoltre, in via riconvenzionale domandava la condanna di al Pt_1 pagamento di euro 124.515,00 euro a titolo di oneri previdenziali, oltre all'importo delle lavorazioni eseguite nei tre cantieri di Via Casaregis, di Via Lagustena e di Via
Balestrazzi dal 01/04/2022 al 31/5/2022, non contabilizzate e da quantificare in corso di causa.
, infine, domandava il differimento della prima udienza per poter Pt_1
chiamare in causa la propria compagnia Controparte_3
assicurativa (da ora . CP_6
pag. 6/17 La prima udienza era differita e si costituiva che, in via preliminare CP_6
eccepiva il difetto di operatività della polizza e, nel merito, contestava la fondatezza Contr delle pretese di e l'ammontare delle somme richieste.
Il Tribunale di OV mutato il rito da ordinario a sommario, sentiva le parti e formulava una proposta conciliativa che non era accolta. Il Tribunale rigettate le istanze istruttorie, invitava le parti a discutere la causa ed emetteva poi l'ordinanza con cui definiva il giudizio.
Il Tribunale di OV rigettava l'eccezione di difetto di competenza territoriale poiché nei contratti di subappalto relativi ai cantieri di Via Lagustena e di Via Casaregis era prevista all'art. 20 la competenza convenzionale del foro di OV. Quanto al terzo cantiere di via Balestrazzi, Il Tribunale riteneva applicabile il foro del luogo in cui era sorta l'obbligazione, ovvero OV, ex articolo 20 c.p.c..
Il Tribunale di OV, quanto ai rapporti di dare e avere affermava “…Muovendo Cont dalla non contestazione dei 98.000,00 euro versati da , la stessa ha allegato
l'effettuazione di lavori nei cantieri per soli 37.183,06 euro. La si è limitata Pt_1
a sostenere, senza alcuna prova, di aver realizzato interventi per Via Casaregis e Via
Balestrazzi per complessivi 41.815,00 euro. La convenuta, che quindi non ha contestato la cifra indicata da controparte, non provando la differenza a suo favore, deve restituire all'attrice 60.816,94 euro, oltre interessi legali” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure riteneva come dovuta la differenza tra quanto versato a titolo di anticipo e non contestato dalla convenuta e le opere riconosciute dalla stessa attrice come realizzate (98.000,00 euro meno 37.183,06 euro, cioè 60.816,94 euro).
Il Tribunale di OV riconosceva anche come dovuti da 11.886,59 euro Pt_1
Contr perché aveva documentato di aver pagato tale importo a seguito di verbali di conciliazione sindacale “per controversie originate dall'inadempimento da parte della convenuta per corrispettivi legati al rapporto di lavoro, per i quali la si era Pt_1 impegnata al pagamento con la scrittura del 26/5/22 prodotta” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Contr Il Tribunale di OV rigettava le ulteriori domande risarcitorie di perché il danno cagionato da a un condominio adiacente era già stato risarcito dalla Pt_1
pag. 7/17 compagnia di assicurazione e perché l'importo di 15.874,74 euro per ulteriori CP_7
Contr interventi, contestati nella comparsa di , non era stato provato da . Pt_1
Il Tribunale di OV rigettava altresì le domande riconvenzionali di Pt_1
perché riferite a un diverso cantiere sito in provincia di Perugia, per il quale non era
Contr stato provato né il collegamento negoziale con né la fondatezza della richiesta.
Il Tribunale di OV riteneva poi che la chiamata in manleva di fosse CP_6
stata impropria, motivo per cui era condannata a pagare le spese di lite sia a Pt_1
Contr
che a CP_6
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e lamentava: i) l'erroneità del rigetto dell'eccezione di Pt_1
incompetenza per territorio del Tribunale di OV, con error in iudicando, violazione di legge e ultrapetizione (l'attore avrebbe contestato tempestivamente tutti i fori alternativi e il Giudice di prime cure avrebbe applicato di ufficio la clausola contrattuale sulla competenza utile a individuare la competenza territoriale); ii) l'erroneità della mancata ammissione dei mezzi di prova e della CTU;
iii) la violazione del principio dell'onere della prova l'omessa valutazione di prove decisive, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e il conseguente erroneo rigetto sulla domanda riconvenzionale;
iv) la violazione del principio di riparto dell'onere della prova in relazione alla condanna alla restituzione della somma di euro
11.886,59 a titolo di versamento in favore degli ex dipendenti della con Pt_1
errata valutazione della documentazione agli atti e di prove decisive e con omessa pronuncia sulle eccezioni del convenuto in riconvenzionale ed error in iudicando; v)
l'erroneo rigetto delle richieste in via riconvenzionale da , l'error in Pt_1
procedendo, la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del contendere e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento gravato quanto alle somme dovutele per il cantiere di MA, in Provincia di Perugia;
vi) la condanna alle spese di primo grado.
chiedeva, in via preliminare anche la sospensione dell'efficacia esecutiva Pt_1
della sentenza impugnata.
pag. 8/17 Contr Si costituiva che chiedeva il rigetto delle censure di controparte e la conferma
Contr della ordinanza impugnata. formulava poi appello incidentale lamentando il rigetto della domanda risarcitoria di 15.874,74 euro per i danni presenti in cantiere, affermando di avere provato tale voce di danno, contrariamente a quanto sostenuto nel
Contr provvedimento gravato. domandava, infine, la condanna di ai sensi Pt_1
dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c..
Si costituiva che richiamava tutte le proprie difese di primo grado in ordine CP_6 alla inoperatività della polizza. richiamava inoltre l'eccezione di incompetenza CP_6 per territorio formulata da , aderendo alla stessa e insisteva per l'istanza di Pt_1 ammissione dei mezzi di prova formulata dall'appellante. formulava poi CP_6
appello incidentale con il quale sollevava questione di nullità del provvedimento del
Tribunale di OV “con il quale all'udienza in data 20/09/2023 è stato disposto il mutamento del rito ex art. 183 bis c.p.c., nella parte in cui non ha avvisato le parti della necessità di formulare istanze e produrre documenti a pena di decadenza”.
La Corte rigettata l'eccezione preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissava udienza per tentare la conciliazione tra le parti che dava esito negativo. Le parti precisavano le conclusioni, era concesso termine per il deposito delle note conclusionali e la causa era fissata per discussione orale.
Le parti procedevano a discussione orale all'udienza del 21/5/2025 e il Collegio tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura.
con la prima censura lamenta l'erroneità del rigetto dell'eccezione di Pt_1
incompetenza per territorio del Tribunale di OV, con error in iudicando, violazione di legge e ultrapetizione (l'attore avrebbe contestato tempestivamente tutti i fori alternativi e il Giudice di prime cure avrebbe applicato di ufficio la clausola contrattuale sulla competenza utile a individuare la competenza territoriale).
La censura è infondata. Invero l'appellante nel giudizio di primo grado non ha esaminato l'inapplicabilità di tutti i fori alternativi, giacché ha ritenuto che quanto al criterio del cd. “forum destinatae solutionis” (competenza del tribunale ove l'obbligazione dedotta in giudizio deve eseguirsi), fosse rilevante la sola domanda pag. 9/17 restitutoria e risarcitoria, ha ritenuto non si trattasse di somme liquide e certe e ha, quindi richiamato il principio di diritto secondo cui giurisprudenza, “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo con un semplice calcolo aritmetico, senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale” (Cass.
SS.UU. 17989/2016).
La Corte a tale riguardo osserva che il rapporto giuridico dedotto in giudizio che ha generato la domanda restitutoria e risarcitoria è il contratto di appalto rispetto al quale il
“forum destinatae solutionis” è pacificamente OV, avendo ad oggetto la ristrutturazione di alcuni alloggi siti in OV. Rispetto a tale foro il convenuto non ha preso posizione, risultando, quindi, applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (Cass.
17311/2018).
La Corte osserva inoltre che nel corso dell'udienza del 20/9/2023 il difensore di parte attrice ha contestato “l'eccezione di incompetenza in considerazione della clausola contrattuale che individua quale foro esclusivamente competente OV”, formulando una rituale eccezione, poi richiamata dal Tribunale di OV nella pronuncia impugnata.
Risulta, quindi infondata la prima censura di appello relativa al vizio di ultrapetizione e di difetto di competenza del giudice adito.
* * *
4. Sulla seconda censura.
pag. 10/17 con la seconda censura lamenta la necessità di ammettere i mezzi di Pt_1
prova rilevanti e/o indispensabili ai fini della decisione, richiamando capitoli di prova dedotti per testi e per interrogatorio formale e domandando il conferimento di una CTU per la quantificazione di costi e onere dei dipendenti distaccati nei vari Pt_1
cantieri.
La censura è infondata.
Invero, in sede di precisazione delle conclusioni non ha formulato alcuna Pt_2
istanza istruttoria, né ha chiesto al Tribunale in sede di discussione orale di voler ammettere delle prove o di concedere un termine per poterle indicare o dedurre.
L'appellante solo con l'atto di appello ha capitolato specifiche circostanze, ma tardivamente. Invero , nei propri atti di primo grado non ha mai dedotto CP_8
capitoli di prova né ha formulato istanze istruttorie.
La richiesta CTU avrebbe, poi, una evidente finalità esplorativa e l'interrogatorio formale, come dedotto non è utile a sollecitare la confessione della controparte.
La seconda censura è, quindi, inammissibile e va rigettata.
* * *
5. Sulla terza censura.
con la terza censura lamenta l'erroneo utilizzo del principio di riparto Pt_1 dell'onere della prova con omessa ed errata valutazione di prove decisive (quale il computo metrico) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed omessa o erronea pronuncia sulle eccezioni e sulla domanda riconvenzionale del convenuto.
L'appellante dopo aver prodotto corrispondenza unilaterale inviata alla controparte, contenente doglianze, afferma che “a fronte di tali contestazioni, in assenza di una prova documentale o testimoniale, di una consulenza tecnica di ufficio ed in mancanza di un accertamento in merito alle responsabilità di un inadempimento a carico dell'uno piuttosto che dell'altro contendente e di una domanda attorea la cui premessa era quella di accertare proprio la responsabilità della non si Parte_1
comprende come il Tribunale senza aver preventivamente accertato una responsabilità
e conseguentemente dichiarato la risoluzione del contratto di appalto par fatto e colpa
pag. 11/17 esclusiva dell'appellante, abbia mai potuto accogliere la domanda di restituzione avanzata della (cfr. pag. 16 appello). CP_2
La Corte osserva che la censura è infondata. Invero, i documenti di provenienza unilaterale hanno un valore probatorio assai modesto, in assenza di una puntuale prova per testi o di un riconoscimento della controparte. Inoltre, il Tribunale non ha pronunciato fondando il proprio percorso motivazionale sui documenti di provenienza di parte ma sulle affermazioni rese in sede processuale e contenute negli atti del processo, ovvero, in sostanza applicando il principio di non contestazione.
Risulta pacifica la conclusione dei contratti di cui si discute e il versamento di importi rilevanti a titolo di acconto. Parte attrice dimostrata la conclusione dei contratti e il contenuto delle obbligazioni dedotte ha lamentato l'inadempimento di su Pt_1
cui, di conseguenza gravava l'onere di provare il proprio corretto adempimento. Tale prova non risulta essere stata fornita e, quindi, gli importi versati a titolo di anticipo sulle future prestazioni, fatte salve le opere riconosciute dalla stessa attrice come realizzate, vanno restituiti.
La censura è, quindi, infondata e va rigettata.
* * *
6. Sulla quarta censura.
con la quarta censura lamenta l'erroneo utilizzo del principio di riparto Pt_1 dell'onere della prova quanto alla restituzione della somma di euro 11.886,59 a titolo di versamento in favore degli ex dipendenti della per l'omessa ed errata Pt_1
valutazione della documentazione agli atti.
L'appellante lamenta che il Tribunale di OV non abbia utilizzato la documentazione richiamata da e abbia deciso in assenza di una adeguata Pt_1
prova documentale.
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di OV ha utilizzato i verbali di contestazione provenienti
Contr Contr dalla SL (cfr. doc. 3a ) e i verbali di conciliazione sindacale (cfr. doc. 3b ).
Risulta dal contratto l'obbligo del subappaltatore di comunicare e consegnare all'appaltatore tutta la documentazione relativa agli obblighi previdenziali dei pag. 12/17 Contr dipendenti. L'articolo 9 del contratto prodotto quale documento 1a da prevede, tra l'altro quanto segue:
Tale clausola è riportata in modo identico nei diversi contratti relativi ai cantieri dei
Contr condomini per cui è causa (cfr. pagg. 5 e 34 doc. 1 a ) e letta unitamente ai verbali
Contr di contestazione provenienti dalla SL (cfr. doc. 3a ) e i verbali di conciliazione
Contr sindacale (cfr. doc. 3b ) evidenzia la fondatezza della domanda restitutoria
Contr avanzata da . Era, invero, onere di provare di aver versato quanto Pt_1
dovuto e di documentare tali pagamenti, prova non offerta nel corso del giudizio. Il Contr contenuto dei verbali di conciliazione prodotti da ha, poi, contenuto anche di quietanza, cioè dell'avvenuto pagamento delle somme indicate atteso il dato testuale della stessa secondo cui “la presente conciliazione fa pertanto fondamento sulla Contr corresponsione delle spettanze…” (cfr. doc. 3 b ) ed atteso il contenuto dell'obbligo assunto dai dipendenti che si sono dichiarati soddisfatti con rinuncia ad impugnare il rapporto di lavoro.
Va quindi rigettata anche la quarta censura di appello.
* * *
7. Sulla quinta censura.
con la quinta censura lamenta l'erroneo rigetto delle richieste in via Pt_1 riconvenzionale, l'error in procedendo, la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del contendere e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento gravato.
L'appellante lamenta che il Tribunale di OV non abbia riconosciuto gli importi richiesti per il cantiere di MA, in Provincia di Perugia e si duole del fatto che il pag. 13/17 Giudice di prime cure non abbia dato rilievo alla non contestazione di controparte quanto alla propria domanda riconvenzionale. Contr La Corte osserva che all'udienza del 3/5/2023 il legale di ha contestato tutto il contenuto della comparsa di , inclusa, quindi la fondatezza della domanda Pt_1
riconvenzionale.
La Corte rileva poi che la pronuncia impugnata ha ritenuto come non contestate solo Contr pochissime circostanze e cioè da un lato il versamento da parte di di 98.000,00
Contr euro e dall'altro il riconoscimento sempre da parte di del fatto che ha Pt_1
realizzato opere per 37.183,06 euro, a fronte dei pretesi 41.815,00 euro richiesti dalla convenuta e ritenuti non provati.
Invero il Giudice di prime cure ha ritenuto non provate tutte le circostanze meramente allegate dalle parti o che le stesse hanno cercato di provare con documenti di formazione e provenienza unilaterale.
Risulta, quindi infondata la quinta censura di appello principale perché nessuna
Contr prova è stata richiesta o utilmente allegata, ha contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale di e la pronuncia ha correttamente applicato per Pt_1
entrambe le parti il principio dell'onere della prova.
* * *
8. Sull'appello incidentale di CP_2
Contr con il proprio appello incidentale lamenta il rigetto della domanda risarcitoria di 15.874,74 euro per i danni presenti in cantiere. L'appellata, appellante incidentale, sostiene di aver provato tale voce di danno grazie al proprio documento n. 4, relativo ai conteggi dei vari interventi, con il contenuto del contratto di subappalto e con la PEC del 20/04/2022 prodotta da che non avrebbe “disconosciuto l'esistenza delle Pt_1 problematiche”, che non ne avrebbe contestato l'ammontare e la debenza degli interventi.
La censura è infondata.
La Corte osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provato
Contr il danno come lamentato. Invero, che il documento 4 è di formazione unilaterale e nella corrispondenza intercorsa tra le parti non ha mai confessato Pt_1
positivamente l'esistenza di un danno da risarcire né il semplice mancato pag. 14/17 disconoscimento o la mancata contestazione nell'ambito di corrispondenza commerciale
è elemento di prova idoneo a dimostrare l'esistenza di un danno e della sua imputabilità. Contr
ha poi contestato di dovere gli importi richiesti da , motivo per cui la Pt_1
sentenza impugnata risulta sul punto immune da censure
Contr Va quindi rigettato l'appello incidentale avanzato da
* * *
9. Sull'appello incidentale di CP_6
ha formulato appello incidentale con il quale ha sollevato questione di CP_6
nullità del provvedimento del Tribunale di OV “con il quale all'udienza in data
20/09/2023 è stato disposto il mutamento del rito ex art. 183 bis c.p.c., nella parte in cui non ha avvisato le parti della necessità di formulare istanze e produrre documenti a pena di decadenza”.
La Corte osserva che la censura è infondata.
Invero, l'articolo 183 bis c.p.c. nella formulazione vigente all'epoca del giudizio non prevedeva un dovere da parte del Giudice di avvisare le parti in relazione ai propri diritti, peraltro espressamente previsti dalla stessa norma di mutamento del rito.
Inoltre, le parti avrebbero potuto, in sede di discussione o nel precisare le rispettive conclusioni, formulare proprie istanze istruttorie o domandare la concessione di un termine esplicito per poter dedurre le proprie prove.
Le parti sono state edotte della possibilità che il rito venisse mutato già nel corso della prima udienza, hanno poi partecipato a una seconda udienza all'esito della quale il
Giudice ha disposto il mutamento del rito e poi hanno discusso la causa ad una successiva udienza innanzi al Tribunale. Le parti in tutte queste occasioni non hanno mai formulato alcuna istanza istruttoria.
Invero solo ha formulato alcune istanze istruttorie in relazione a circostanze CP_6
di fatto tutte documentali e quindi inammissibili, ovvero i capitoli da 1 a 4 della comparsa di costituzione di cui è stata chiesta l'ammissione con le conclusioni formulate alla lettera e) dello stesso atto.
La Corte, quindi rileva che da un lato non vi è stata alcuna nullità e dall'altro le parti che hanno voluto formulate istanze istruttorie le hanno potute legittimamente avanzare, dovendosi ritenere che le parti inerti vi abbiano rinunciato.
pag. 15/17 * * *
10. Sulla sesta censura formulata da . Pt_1
con la sesta censura lamenta l'erroneità della condanna al pagamento Pt_1
delle spese processuali pronunciata in primo grado.
La censura è infondata.
Invero il Tribunale di OV ha applicato il principio di soccombenza e nel caso in esame è evidente la pressoché integrale soccombenza di che non ha visto Pt_1
accolta alcuna delle sue eccezioni e domande. Il Giudice di prime cure, in relazione alle diverse domande formulate, ha poi correttamente calcolato le spese di lite entro lo scaglione fino a 260.000,00 euro atteso il valore delle richieste formulate reciprocamente dalle parti in causa.
Va quindi rigettata anche la sesta censura di appello avanzata da con Pt_1
integrale conferma della sentenza impugnata.
* * *
11. Sulla pronuncia in punto spese del presente grado.
Quanto al presente grado, il rigetto di tutti gli appelli formulati dalle parti e la loro reciproca soccombenza, comporta la integrale compensazione delle spese di gravame.
L'esito del giudizio assorbe altresì la richiesta di pronuncia ai sensi dell'articolo 96
c.p.c.. Infatti, “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca”. (Cass. 24158/2017).
* * *
12. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale e tutti gli appelli incidentali sono stati rigettati (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
pag. 16/17 visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e di entrambe
[...] Controparte_3
appellanti incidentali, avverso l'ordinanza avente cronologico n. 5383/2023 del
02/11/2023 nel giudizio avente RG n. 7052/2022
1. RIGETTA
l'appello principale e gli appelli incidentali e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente il provvedimento impugnato;
3. COMPENSA integralmente tra le partile spese del presente grado di appello;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e tutti gli appelli incidentali sono stati rigettati.
Così deciso in OV, nella Camera di Consiglio del giorno 21/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di OV
Sezione Prima Civile
R.G. 1077/2023
La Corte D'Appello di OV, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:appalto nella causa iscritta al n. 1077 /2023 promossa da: con sede legale in CC (SA) alla Via della Parte_1
Pace n. 8, P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cava dè Tirreni alla Via Vittorio Veneto n. 51, presso e nello studio dell'Avvocato Barbuti Francesco (CF – C.F._1
E
.salerno. ), del Foro di CE IO, che la Email_1 CP_1
rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su separato foglio unitamente all'atto di appello appellante contro
C.F. e P.IVA Controparte_2
con sede in OV, Corso Europa, n. 893, in persona P.IVA_2 dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, rappresentata, assistita e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Maradei
Sergio (C.F. – PEC e C.F._2 Email_3
Minozzi Elisabetta (C.F. – . C.F._3 Email_4 Email_5
del Foro di OV, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in
[...]
appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi in OV, Via
Brigata Liguria 1/23 appellato – appellante incidentale
e contro di Bologna, Via Stalingrado 45, C.F. Controparte_3
, P. IVA in persona del suo procuratore ad negotia P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgini Francesco (C.F. Controparte_4
– PEC , ed elettivamente C.F._4 Email_6
domiciliata presso lo stesso in OV, Via G. Torti 38/2 sc. B, per mandato allegato alla comparsa di costituzione di appello appellato – appellante incidentale
* * *
Udienza di discussione orale del 21/5/2025, conclusioni precisate il 20/11/2024.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame proposto, così provvedere:
• in riforma e/o annullamento totale e/o parziale dell'ordinanza resa ai sensi dell'art.702-ter c.p.c. cronologico n.5383/2023 dello 02.11.2023, repertorio n.
2884/2023, emessa dal Tribunale di OV in data 31.10.2023 e notificata in data
02.11.2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 7052/2022 R.G., accogliere la domanda proposta dall'odierna appellante e per l'effetto,
•a) in via pregiudiziale, per i motivi in epigrafe indicati, accogliere l'eccezione di incompetenza del Tribunale di OV in favore del Tribunale di CE IO;
•b) nel merito ed in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, fermo restando le eccezioni pregiudiziali e la richiesta preliminare che precedono e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle stesse, accogliere il presente atto di appello e, per
l'effetto, previa conferma del rigetto della domanda risarcitoria ex adverso avanzata, rigettare la domanda restitutoria proposta dall'appellata perchè infondata e non provata;
•c) sempre nel merito ed in riforma del provvedimento gravato, accogliere la domanda proposta dal convenuto in riconvenzionale/appellante, condannando l'appellata CP_2
al pagamento in favore della previo accertamento e
[...] Parte_1 quantificazione del credito di quest'ultima della somma di € 124.515,00, oltre costi per
pag. 2/17 cassa edile ed oneri previdenziali degli operai impiegati dalla Parte_1
delle ulteriori lavorazioni dal 01.04.2022 e sino al maggio 2022, non contabilizzate e da quantificarsi in corso di causa relative ai cantieri in OV di Via Casaregis, Via
Lagustena e Via Balestrazzi, oltre interessi legali come per legge, o a quella somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa nei limiti di euro 250.000,00;
•d) in via gradata e subordinata, sempre nel merito ed in parziale riforma della decisione appellata, nell'ipotesi di mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate, accogliere la domanda proposta dal convenuto in riconvenzionale/ oggi appellante, condannando la al pagamento in favore della CP_2 [...]
di euro 36.175,00, relativa ai lavori, non contestati, da quest'ultima Parte_1 eseguiti su diposizione dell'appellata presso il cantiere di MA (PG), di cui euro
3.360,00, quale costo manodopera (ovvero euro 280,00 x 4 giornate lavorative x 3 operai), ed euro 19.000,00, quale costo per il noleggio dell'escavatore tipo Komatsu
35Q dal 01.03.2022 al 02.06.2022, ed euro 13.815,00, quali costi per le lavorazioni effettuate in esecuzione dei contratti di appalti, di cui euro 2.015,00 quale differenza dovuta per le lavorazioni eseguite presso il cantiere di Via Casaregis (ovvero totale lavorazioni euro 30.015,00 detratto l'acconto ricevuto di euro 28.000,00 residuo euro
2.015,00), euro 11.800,00 per il cantiere di Via Balestrazzi;
•e) in via ulteriormente subordinata, compensare le somme accertate come eventualmente dovute dalla alla e condannare CP_2 Parte_1
l'appellante al pagamento in favore dell'appellante dell'importo residuo eventualmente dovuto;
•f) sempre nel merito ed in riforma del provvedimento appellato, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono, in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare compensate le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in favore dei convenuti/appellati o, in subordine, quantomeno nei confronti della terza chiamata in causa e/o ridurre le competenze liquidate in misura corrispondente al relativo scaglione di valore;
•g) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario o, in via subordinata, e nella denegata ipotesi di
pag. 3/17 mancata accoglimento della presente impugnazione, con compensazione delle spese di lite”.
* * *
-parte appellata Controparte_2
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
NEL MERITO rigettare l'appello proposto da nonché l'appello incidentale Parte_1
proposto da in quanto inammissibili, improcedibili e, Controparte_3
comunque, infondati in fatto ed in diritto, e non provati per tutte le argomentazioni sin qui dedotte e/o ogni altra meglio vista e/o ritenuta e per l'effetto confermare
l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di OV in data 31.10.2023 n. cronologico 5383/2023 del 02.11.2023 RG n. 7052/2022 Repertorio n. 2884/2023 pubblicata in data 02.11.2023 salvo quanto infra;
IN VIA INCIDENTALE in parziale riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di OV in data 31.10.2023 n. cronologico 5383/2023 del 02.11.2023
RG n. 7052/2022 Repertorio n. 2884/2023 pubblicata in data 02.11.2023 accertare e dichiarare i gravi inadempimenti di al contratto di Parte_1 subappalto di Via Casaregis 44 e per l'effetto condannare al Parte_1 pagamento in favore di di € 15.874,74 per le argomentazioni tutte qui CP_2
ribadite e/o ogni altra meglio vista e/o ritenuta.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri di legge spese generali incluse.
Stante la temerarietà e la strumentalità dell'appello di così Parte_1 come dell'appello incidentale di condannare le stesse al pagamento di Controparte_3
una somma aggiuntiva equitativamente determinata, applicando i parametri sanzionatori di cui all'articolo 96 terzo comma c.p.c.”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Si chiede che l'Illustrissimo Collegio, contrariis rejectis:
pag. 4/17 a) In accoglimento dell'appello incidentale, dichiari la nullità del provvedimento del
Giudice di primo grado, con il quale all'udienza in data 20/09/2023 è stato disposto il mutamento del rito ex art. 183 bis c.p.c., nella parte in cui non ha avvisato le parti della necessità di formulare istanze e produrre documenti a pena di decadenza, concedendo ad e per uniformità anche alle altre parti, il diritto di precisare le istanze CP_3
istruttorie, dedurre capitoli di prova, produrre nuovi documenti a supporto delle eccezioni e contestazioni sollevate, quindi riaprendo di fatto la fase istruttoria negata in primo grado, concedendo eventualmente e se ritenuto i termini per memorie scritte istruttorie e contromemorie.
b) Nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda che fosse formulata in
Cont appello incidentale da contro in questo grado di giudizio, respinga Pt_1
ogni pretesa di manleva eventualmente ed incidentalmente proposta da
[...]
nei confronti di perché nel caso de quo non risultano Parte_1 CP_3
operanti le garanzie assicurative in relazione agli specifici danni reclamati dall'attrice, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta ed agli atti tutti del primo grado, qui richiamati integralmente, vinte le spese ed onorari di giudizio.
c) Confermi comunque l'ordinanza di primo grado in merito alle spese di giudizio di come poste a carico dell'appellante , vinte le spese ed onorari di CP_3 Pt_1
secondo grado.
d) Salvo meglio ed adeguatamente capitolare, dedurre e produrre nell'ipotesi di accoglimento della prima conclusione del presente atto”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di OV con ordinanza avente cronologico n. 5383/2023 del
02/11/2023 nel giudizio avente RG n. 7052/2022 ha così deciso:
“CONDANNA a pagare all'attrice: Parte_1
-60.816,94 euro, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per le causali restitutorie indicate nella motivazione.
-11.886,59 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le causali risarcitorie indicate nella motivazione.
pag. 5/17 RIGETTA per il resto le domande attrici, e tutte le domande riconvenzionali della convenuta.
RIGETTA tutte le domande svolte dalla convenuta contro la terza chiamata.
CONDANNA la convenuta a rimborsare le spese di lite:
-all'attrice, nella misura di 786,00 euro per esborsi e 8.433,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
-alla terza chiamata, nella misura di 8.433,00 euro per compensi, oltre accessori di legge”.
Risulta che Controparte_2
Contr (da ora , impresa appaltatrice, affidava a da ora Parte_1
) l'esecuzione in subappalto di lavori edili da realizzarsi a OV presso i Pt_1
Condomini di Via , di Via Casaregis n. 44 e di Via Balestrazzi n. 19. Controparte_5
Contr
ritenendo che fosse inadempiente la evocava in giudizio Pt_1
domandando il pagamento di 118.578,27 euro (cioè 60.816,94 euro, a titolo restitutorio per maggiori somme pagate in acconto, 11.886,59 euro, a titolo restitutorio per i
Contr pagamenti che, in sede conciliativa, si era obbligata ad effettuare direttamente ai dipendenti di non saldati dalla subappaltatrice e 45.874,74 euro, a titolo di Pt_1
risarcimento dei danni).
si costituiva ed eccepiva il difetto di competenza territoriale del Tribunale Pt_1
di OV (luogo ove si sarebbero dovuti eseguire i pagamenti) per essere competente quello di CE IO (luogo in cui la convenuta ha la propria sede legale).
Contr
, inoltre, in via riconvenzionale domandava la condanna di al Pt_1 pagamento di euro 124.515,00 euro a titolo di oneri previdenziali, oltre all'importo delle lavorazioni eseguite nei tre cantieri di Via Casaregis, di Via Lagustena e di Via
Balestrazzi dal 01/04/2022 al 31/5/2022, non contabilizzate e da quantificare in corso di causa.
, infine, domandava il differimento della prima udienza per poter Pt_1
chiamare in causa la propria compagnia Controparte_3
assicurativa (da ora . CP_6
pag. 6/17 La prima udienza era differita e si costituiva che, in via preliminare CP_6
eccepiva il difetto di operatività della polizza e, nel merito, contestava la fondatezza Contr delle pretese di e l'ammontare delle somme richieste.
Il Tribunale di OV mutato il rito da ordinario a sommario, sentiva le parti e formulava una proposta conciliativa che non era accolta. Il Tribunale rigettate le istanze istruttorie, invitava le parti a discutere la causa ed emetteva poi l'ordinanza con cui definiva il giudizio.
Il Tribunale di OV rigettava l'eccezione di difetto di competenza territoriale poiché nei contratti di subappalto relativi ai cantieri di Via Lagustena e di Via Casaregis era prevista all'art. 20 la competenza convenzionale del foro di OV. Quanto al terzo cantiere di via Balestrazzi, Il Tribunale riteneva applicabile il foro del luogo in cui era sorta l'obbligazione, ovvero OV, ex articolo 20 c.p.c..
Il Tribunale di OV, quanto ai rapporti di dare e avere affermava “…Muovendo Cont dalla non contestazione dei 98.000,00 euro versati da , la stessa ha allegato
l'effettuazione di lavori nei cantieri per soli 37.183,06 euro. La si è limitata Pt_1
a sostenere, senza alcuna prova, di aver realizzato interventi per Via Casaregis e Via
Balestrazzi per complessivi 41.815,00 euro. La convenuta, che quindi non ha contestato la cifra indicata da controparte, non provando la differenza a suo favore, deve restituire all'attrice 60.816,94 euro, oltre interessi legali” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure riteneva come dovuta la differenza tra quanto versato a titolo di anticipo e non contestato dalla convenuta e le opere riconosciute dalla stessa attrice come realizzate (98.000,00 euro meno 37.183,06 euro, cioè 60.816,94 euro).
Il Tribunale di OV riconosceva anche come dovuti da 11.886,59 euro Pt_1
Contr perché aveva documentato di aver pagato tale importo a seguito di verbali di conciliazione sindacale “per controversie originate dall'inadempimento da parte della convenuta per corrispettivi legati al rapporto di lavoro, per i quali la si era Pt_1 impegnata al pagamento con la scrittura del 26/5/22 prodotta” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Contr Il Tribunale di OV rigettava le ulteriori domande risarcitorie di perché il danno cagionato da a un condominio adiacente era già stato risarcito dalla Pt_1
pag. 7/17 compagnia di assicurazione e perché l'importo di 15.874,74 euro per ulteriori CP_7
Contr interventi, contestati nella comparsa di , non era stato provato da . Pt_1
Il Tribunale di OV rigettava altresì le domande riconvenzionali di Pt_1
perché riferite a un diverso cantiere sito in provincia di Perugia, per il quale non era
Contr stato provato né il collegamento negoziale con né la fondatezza della richiesta.
Il Tribunale di OV riteneva poi che la chiamata in manleva di fosse CP_6
stata impropria, motivo per cui era condannata a pagare le spese di lite sia a Pt_1
Contr
che a CP_6
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e lamentava: i) l'erroneità del rigetto dell'eccezione di Pt_1
incompetenza per territorio del Tribunale di OV, con error in iudicando, violazione di legge e ultrapetizione (l'attore avrebbe contestato tempestivamente tutti i fori alternativi e il Giudice di prime cure avrebbe applicato di ufficio la clausola contrattuale sulla competenza utile a individuare la competenza territoriale); ii) l'erroneità della mancata ammissione dei mezzi di prova e della CTU;
iii) la violazione del principio dell'onere della prova l'omessa valutazione di prove decisive, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e il conseguente erroneo rigetto sulla domanda riconvenzionale;
iv) la violazione del principio di riparto dell'onere della prova in relazione alla condanna alla restituzione della somma di euro
11.886,59 a titolo di versamento in favore degli ex dipendenti della con Pt_1
errata valutazione della documentazione agli atti e di prove decisive e con omessa pronuncia sulle eccezioni del convenuto in riconvenzionale ed error in iudicando; v)
l'erroneo rigetto delle richieste in via riconvenzionale da , l'error in Pt_1
procedendo, la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del contendere e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento gravato quanto alle somme dovutele per il cantiere di MA, in Provincia di Perugia;
vi) la condanna alle spese di primo grado.
chiedeva, in via preliminare anche la sospensione dell'efficacia esecutiva Pt_1
della sentenza impugnata.
pag. 8/17 Contr Si costituiva che chiedeva il rigetto delle censure di controparte e la conferma
Contr della ordinanza impugnata. formulava poi appello incidentale lamentando il rigetto della domanda risarcitoria di 15.874,74 euro per i danni presenti in cantiere, affermando di avere provato tale voce di danno, contrariamente a quanto sostenuto nel
Contr provvedimento gravato. domandava, infine, la condanna di ai sensi Pt_1
dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c..
Si costituiva che richiamava tutte le proprie difese di primo grado in ordine CP_6 alla inoperatività della polizza. richiamava inoltre l'eccezione di incompetenza CP_6 per territorio formulata da , aderendo alla stessa e insisteva per l'istanza di Pt_1 ammissione dei mezzi di prova formulata dall'appellante. formulava poi CP_6
appello incidentale con il quale sollevava questione di nullità del provvedimento del
Tribunale di OV “con il quale all'udienza in data 20/09/2023 è stato disposto il mutamento del rito ex art. 183 bis c.p.c., nella parte in cui non ha avvisato le parti della necessità di formulare istanze e produrre documenti a pena di decadenza”.
La Corte rigettata l'eccezione preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissava udienza per tentare la conciliazione tra le parti che dava esito negativo. Le parti precisavano le conclusioni, era concesso termine per il deposito delle note conclusionali e la causa era fissata per discussione orale.
Le parti procedevano a discussione orale all'udienza del 21/5/2025 e il Collegio tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura.
con la prima censura lamenta l'erroneità del rigetto dell'eccezione di Pt_1
incompetenza per territorio del Tribunale di OV, con error in iudicando, violazione di legge e ultrapetizione (l'attore avrebbe contestato tempestivamente tutti i fori alternativi e il Giudice di prime cure avrebbe applicato di ufficio la clausola contrattuale sulla competenza utile a individuare la competenza territoriale).
La censura è infondata. Invero l'appellante nel giudizio di primo grado non ha esaminato l'inapplicabilità di tutti i fori alternativi, giacché ha ritenuto che quanto al criterio del cd. “forum destinatae solutionis” (competenza del tribunale ove l'obbligazione dedotta in giudizio deve eseguirsi), fosse rilevante la sola domanda pag. 9/17 restitutoria e risarcitoria, ha ritenuto non si trattasse di somme liquide e certe e ha, quindi richiamato il principio di diritto secondo cui giurisprudenza, “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo con un semplice calcolo aritmetico, senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale” (Cass.
SS.UU. 17989/2016).
La Corte a tale riguardo osserva che il rapporto giuridico dedotto in giudizio che ha generato la domanda restitutoria e risarcitoria è il contratto di appalto rispetto al quale il
“forum destinatae solutionis” è pacificamente OV, avendo ad oggetto la ristrutturazione di alcuni alloggi siti in OV. Rispetto a tale foro il convenuto non ha preso posizione, risultando, quindi, applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (Cass.
17311/2018).
La Corte osserva inoltre che nel corso dell'udienza del 20/9/2023 il difensore di parte attrice ha contestato “l'eccezione di incompetenza in considerazione della clausola contrattuale che individua quale foro esclusivamente competente OV”, formulando una rituale eccezione, poi richiamata dal Tribunale di OV nella pronuncia impugnata.
Risulta, quindi infondata la prima censura di appello relativa al vizio di ultrapetizione e di difetto di competenza del giudice adito.
* * *
4. Sulla seconda censura.
pag. 10/17 con la seconda censura lamenta la necessità di ammettere i mezzi di Pt_1
prova rilevanti e/o indispensabili ai fini della decisione, richiamando capitoli di prova dedotti per testi e per interrogatorio formale e domandando il conferimento di una CTU per la quantificazione di costi e onere dei dipendenti distaccati nei vari Pt_1
cantieri.
La censura è infondata.
Invero, in sede di precisazione delle conclusioni non ha formulato alcuna Pt_2
istanza istruttoria, né ha chiesto al Tribunale in sede di discussione orale di voler ammettere delle prove o di concedere un termine per poterle indicare o dedurre.
L'appellante solo con l'atto di appello ha capitolato specifiche circostanze, ma tardivamente. Invero , nei propri atti di primo grado non ha mai dedotto CP_8
capitoli di prova né ha formulato istanze istruttorie.
La richiesta CTU avrebbe, poi, una evidente finalità esplorativa e l'interrogatorio formale, come dedotto non è utile a sollecitare la confessione della controparte.
La seconda censura è, quindi, inammissibile e va rigettata.
* * *
5. Sulla terza censura.
con la terza censura lamenta l'erroneo utilizzo del principio di riparto Pt_1 dell'onere della prova con omessa ed errata valutazione di prove decisive (quale il computo metrico) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed omessa o erronea pronuncia sulle eccezioni e sulla domanda riconvenzionale del convenuto.
L'appellante dopo aver prodotto corrispondenza unilaterale inviata alla controparte, contenente doglianze, afferma che “a fronte di tali contestazioni, in assenza di una prova documentale o testimoniale, di una consulenza tecnica di ufficio ed in mancanza di un accertamento in merito alle responsabilità di un inadempimento a carico dell'uno piuttosto che dell'altro contendente e di una domanda attorea la cui premessa era quella di accertare proprio la responsabilità della non si Parte_1
comprende come il Tribunale senza aver preventivamente accertato una responsabilità
e conseguentemente dichiarato la risoluzione del contratto di appalto par fatto e colpa
pag. 11/17 esclusiva dell'appellante, abbia mai potuto accogliere la domanda di restituzione avanzata della (cfr. pag. 16 appello). CP_2
La Corte osserva che la censura è infondata. Invero, i documenti di provenienza unilaterale hanno un valore probatorio assai modesto, in assenza di una puntuale prova per testi o di un riconoscimento della controparte. Inoltre, il Tribunale non ha pronunciato fondando il proprio percorso motivazionale sui documenti di provenienza di parte ma sulle affermazioni rese in sede processuale e contenute negli atti del processo, ovvero, in sostanza applicando il principio di non contestazione.
Risulta pacifica la conclusione dei contratti di cui si discute e il versamento di importi rilevanti a titolo di acconto. Parte attrice dimostrata la conclusione dei contratti e il contenuto delle obbligazioni dedotte ha lamentato l'inadempimento di su Pt_1
cui, di conseguenza gravava l'onere di provare il proprio corretto adempimento. Tale prova non risulta essere stata fornita e, quindi, gli importi versati a titolo di anticipo sulle future prestazioni, fatte salve le opere riconosciute dalla stessa attrice come realizzate, vanno restituiti.
La censura è, quindi, infondata e va rigettata.
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6. Sulla quarta censura.
con la quarta censura lamenta l'erroneo utilizzo del principio di riparto Pt_1 dell'onere della prova quanto alla restituzione della somma di euro 11.886,59 a titolo di versamento in favore degli ex dipendenti della per l'omessa ed errata Pt_1
valutazione della documentazione agli atti.
L'appellante lamenta che il Tribunale di OV non abbia utilizzato la documentazione richiamata da e abbia deciso in assenza di una adeguata Pt_1
prova documentale.
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di OV ha utilizzato i verbali di contestazione provenienti
Contr Contr dalla SL (cfr. doc. 3a ) e i verbali di conciliazione sindacale (cfr. doc. 3b ).
Risulta dal contratto l'obbligo del subappaltatore di comunicare e consegnare all'appaltatore tutta la documentazione relativa agli obblighi previdenziali dei pag. 12/17 Contr dipendenti. L'articolo 9 del contratto prodotto quale documento 1a da prevede, tra l'altro quanto segue:
Tale clausola è riportata in modo identico nei diversi contratti relativi ai cantieri dei
Contr condomini per cui è causa (cfr. pagg. 5 e 34 doc. 1 a ) e letta unitamente ai verbali
Contr di contestazione provenienti dalla SL (cfr. doc. 3a ) e i verbali di conciliazione
Contr sindacale (cfr. doc. 3b ) evidenzia la fondatezza della domanda restitutoria
Contr avanzata da . Era, invero, onere di provare di aver versato quanto Pt_1
dovuto e di documentare tali pagamenti, prova non offerta nel corso del giudizio. Il Contr contenuto dei verbali di conciliazione prodotti da ha, poi, contenuto anche di quietanza, cioè dell'avvenuto pagamento delle somme indicate atteso il dato testuale della stessa secondo cui “la presente conciliazione fa pertanto fondamento sulla Contr corresponsione delle spettanze…” (cfr. doc. 3 b ) ed atteso il contenuto dell'obbligo assunto dai dipendenti che si sono dichiarati soddisfatti con rinuncia ad impugnare il rapporto di lavoro.
Va quindi rigettata anche la quarta censura di appello.
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7. Sulla quinta censura.
con la quinta censura lamenta l'erroneo rigetto delle richieste in via Pt_1 riconvenzionale, l'error in procedendo, la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del contendere e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento gravato.
L'appellante lamenta che il Tribunale di OV non abbia riconosciuto gli importi richiesti per il cantiere di MA, in Provincia di Perugia e si duole del fatto che il pag. 13/17 Giudice di prime cure non abbia dato rilievo alla non contestazione di controparte quanto alla propria domanda riconvenzionale. Contr La Corte osserva che all'udienza del 3/5/2023 il legale di ha contestato tutto il contenuto della comparsa di , inclusa, quindi la fondatezza della domanda Pt_1
riconvenzionale.
La Corte rileva poi che la pronuncia impugnata ha ritenuto come non contestate solo Contr pochissime circostanze e cioè da un lato il versamento da parte di di 98.000,00
Contr euro e dall'altro il riconoscimento sempre da parte di del fatto che ha Pt_1
realizzato opere per 37.183,06 euro, a fronte dei pretesi 41.815,00 euro richiesti dalla convenuta e ritenuti non provati.
Invero il Giudice di prime cure ha ritenuto non provate tutte le circostanze meramente allegate dalle parti o che le stesse hanno cercato di provare con documenti di formazione e provenienza unilaterale.
Risulta, quindi infondata la quinta censura di appello principale perché nessuna
Contr prova è stata richiesta o utilmente allegata, ha contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale di e la pronuncia ha correttamente applicato per Pt_1
entrambe le parti il principio dell'onere della prova.
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8. Sull'appello incidentale di CP_2
Contr con il proprio appello incidentale lamenta il rigetto della domanda risarcitoria di 15.874,74 euro per i danni presenti in cantiere. L'appellata, appellante incidentale, sostiene di aver provato tale voce di danno grazie al proprio documento n. 4, relativo ai conteggi dei vari interventi, con il contenuto del contratto di subappalto e con la PEC del 20/04/2022 prodotta da che non avrebbe “disconosciuto l'esistenza delle Pt_1 problematiche”, che non ne avrebbe contestato l'ammontare e la debenza degli interventi.
La censura è infondata.
La Corte osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provato
Contr il danno come lamentato. Invero, che il documento 4 è di formazione unilaterale e nella corrispondenza intercorsa tra le parti non ha mai confessato Pt_1
positivamente l'esistenza di un danno da risarcire né il semplice mancato pag. 14/17 disconoscimento o la mancata contestazione nell'ambito di corrispondenza commerciale
è elemento di prova idoneo a dimostrare l'esistenza di un danno e della sua imputabilità. Contr
ha poi contestato di dovere gli importi richiesti da , motivo per cui la Pt_1
sentenza impugnata risulta sul punto immune da censure
Contr Va quindi rigettato l'appello incidentale avanzato da
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9. Sull'appello incidentale di CP_6
ha formulato appello incidentale con il quale ha sollevato questione di CP_6
nullità del provvedimento del Tribunale di OV “con il quale all'udienza in data
20/09/2023 è stato disposto il mutamento del rito ex art. 183 bis c.p.c., nella parte in cui non ha avvisato le parti della necessità di formulare istanze e produrre documenti a pena di decadenza”.
La Corte osserva che la censura è infondata.
Invero, l'articolo 183 bis c.p.c. nella formulazione vigente all'epoca del giudizio non prevedeva un dovere da parte del Giudice di avvisare le parti in relazione ai propri diritti, peraltro espressamente previsti dalla stessa norma di mutamento del rito.
Inoltre, le parti avrebbero potuto, in sede di discussione o nel precisare le rispettive conclusioni, formulare proprie istanze istruttorie o domandare la concessione di un termine esplicito per poter dedurre le proprie prove.
Le parti sono state edotte della possibilità che il rito venisse mutato già nel corso della prima udienza, hanno poi partecipato a una seconda udienza all'esito della quale il
Giudice ha disposto il mutamento del rito e poi hanno discusso la causa ad una successiva udienza innanzi al Tribunale. Le parti in tutte queste occasioni non hanno mai formulato alcuna istanza istruttoria.
Invero solo ha formulato alcune istanze istruttorie in relazione a circostanze CP_6
di fatto tutte documentali e quindi inammissibili, ovvero i capitoli da 1 a 4 della comparsa di costituzione di cui è stata chiesta l'ammissione con le conclusioni formulate alla lettera e) dello stesso atto.
La Corte, quindi rileva che da un lato non vi è stata alcuna nullità e dall'altro le parti che hanno voluto formulate istanze istruttorie le hanno potute legittimamente avanzare, dovendosi ritenere che le parti inerti vi abbiano rinunciato.
pag. 15/17 * * *
10. Sulla sesta censura formulata da . Pt_1
con la sesta censura lamenta l'erroneità della condanna al pagamento Pt_1
delle spese processuali pronunciata in primo grado.
La censura è infondata.
Invero il Tribunale di OV ha applicato il principio di soccombenza e nel caso in esame è evidente la pressoché integrale soccombenza di che non ha visto Pt_1
accolta alcuna delle sue eccezioni e domande. Il Giudice di prime cure, in relazione alle diverse domande formulate, ha poi correttamente calcolato le spese di lite entro lo scaglione fino a 260.000,00 euro atteso il valore delle richieste formulate reciprocamente dalle parti in causa.
Va quindi rigettata anche la sesta censura di appello avanzata da con Pt_1
integrale conferma della sentenza impugnata.
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11. Sulla pronuncia in punto spese del presente grado.
Quanto al presente grado, il rigetto di tutti gli appelli formulati dalle parti e la loro reciproca soccombenza, comporta la integrale compensazione delle spese di gravame.
L'esito del giudizio assorbe altresì la richiesta di pronuncia ai sensi dell'articolo 96
c.p.c.. Infatti, “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca”. (Cass. 24158/2017).
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12. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale e tutti gli appelli incidentali sono stati rigettati (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
pag. 16/17 visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e di entrambe
[...] Controparte_3
appellanti incidentali, avverso l'ordinanza avente cronologico n. 5383/2023 del
02/11/2023 nel giudizio avente RG n. 7052/2022
1. RIGETTA
l'appello principale e gli appelli incidentali e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente il provvedimento impugnato;
3. COMPENSA integralmente tra le partile spese del presente grado di appello;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e tutti gli appelli incidentali sono stati rigettati.
Così deciso in OV, nella Camera di Consiglio del giorno 21/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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