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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di IO CA, Seconda Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio, nella persona dei sigg.:
Dott.ssa Antonella STILO Presidente rel.
Dott. Dionisio PANTANO Giudice
Dott.ssa Lucia DELFINO Giudice ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2022 del Registro Generale Contenzioso, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
17 febbraio 2025, previa concessione dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 18 novembre 1961, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Corigliano, attore
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il giorno 08.12.1959, e (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...], C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Francescantonio Scopelliti,
1 convenuti
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_3 C.F._4
CA il 16.10.1989, e (C.F.: Controparte_4 C.F._5
nata a [...] il [...], rappresentate e difese dall'avv.
Francescantonio Scopelliti, convenute avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni delle parti
Nell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.02.2025 si dà atto che:
-il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare, la falsità del testamento olografo datato 17 aprile 2019 ad apparente firma di , pubblicato a Locri tramite Notaio Persona_1
il 24/11/2020 (n. 6315 di repertorio e n. 3939 di raccolta, Per_2
registrato il 25/11/2020 al n. 2616 serie 1T) e dichiarare aperta ab intestato la successione legittima di;
- per l'effetto, Persona_1
dichiarare l'indegnità a succedere di chi ha formato il falso testamento e/o ne ha fatto scientemente uso con ogni conseguenza di legge;
- condannare chi di ragione a dar conto dei beni ereditari posseduti con le decorrenze di legge;
- statuire quant'altro per legge e consequenziale alla domanda;
- porre a carico dei convenuti le spese e competenze del giudizio”;
-il procuratore dei convenuti ha così precisato le conclusioni: “si insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Si ribadisce la richiesta di prova per testi, così come articolata nelle note
2 depositate in atti, e si richiede la rinnovazione della CTU grafologica, attese le dettagliate controdeduzioni che non hanno avuto alcun riscontro.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art.
93 c.p.c.”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- previa
[...]
disponenda CTU grafologica accertare e dichiarare, la falsità del testamento olografo datato 17 aprile 2019 ad apparente firma di
[...]
, pubblicato a Locri tramite Notaio il 24/11/2020 (n. Per_1 Per_2
6315 dei repertorio e n. 3939 di raccolta, registrato il 25/11/2020 al n.
2616 serie 1T) e dichiarare aperta ab intestato la successione legittima di
; - per l'effetto, dichiarare l'indegnità a succedere di chi Persona_1
ha formato il falso testamento e/o ne ha fatto scientemente uso con ogni conseguenza di legge;
- condannare chi di ragione a dar conto dei beni ereditari posseduti con le decorrenze di legge;
- statuire quant'altro per legge e consequenziale alla domanda;
- porre a carico dei convenuti le spese e competenze del giudizio”.
Si legge nell'atto di citazione che:
-in data 6 marzo 2020 è deceduto in IO CA , Persona_1
nato a [...] il [...];
-eredi legittimari del de cuius, in mancanza del coniuge premorto
( nata a [...] il [...] ed ivi Persona_3
deceduta il 1° agosto 2015), sono, oltre all'istante, i figli e Controparte_1
; Controparte_2
3 -il defunto ha lasciato i seguenti beni immobili: a) appartamento sito in
IO CA, via Vallone Petrara n. 33, piano 1°, foglio 89, p.lla 2494, sub 5, cat A/3, 6,5 vani, rendita catastale €604,25, valore catastale
€76.135,50; b) 1/3 del lastrico solare sito in IO CA, via Vallone
Petrara n. 33, piano 4, foglio 89, p.lla 2494, sub 8, cat A/3, consistenza 105 mq., valore presunto €7.000,00; c) appartamento in corso di costruzione, sito in IO CA, contrada Morello n. 7, piano T-1, foglio 95, p.lla
802, valore presunto €50.000,00; d) capannone sito in IO CA contrada Morello n. 7, piano T, foglio 95, p.lla 803, sub 1, cat. C/7, cons.
265 mq., superficie catastale 268 mq., rendita catastale €150,55, valore catastale €18.969,30; e) terreno sito in IO CA località Cannavò, foglio 95, p.lla 993, classe 1, superficie catastale 2590 mq., r.d. 33,44 r.a.
12,71 con casetta rurale di circa 15 mq. ed annesso pozzo con profondità
103 mt. e relativo impianto di sollevamento (pompa), valore presunto
€40.000,00;
-il de cuius ha, inoltre, lasciato i seguenti beni mobili e mobili registrati:
f) bilico (pesa) a ponte (valore presunto €10.000,00); g) n° 2 spaccalegna marca LL acquistati a metà degli anni '90 al prezzo di £3.500.000 e
£4.500.000 (valore attuale presunto €2.000,00); h) motocarro Moto UZ targato RC 44812 (valore circa €1.000,00); i) camion VE targato
3H (valore circa €3.000,00); j) autovettura Fiat Panda targata
DD510JB (valore €1.000,00); k) n. 2 seghe a nastro (valore circa €1.500,00 cadauna); l) saldatrice affilatrice (valore circa €500,00); m) n° 3 motoseghe a scoppio marca IH (valore complessivo circa €2.000,00); n) giacenza legna q.li 1.000 (valore circa €18.000,00); o) tavolo antico in marmo e ferro battuto collocato all'interno della casetta rurale (valore presunto circa
€1.000,00); p) libretto postale n. 46445841 aperto presso CP_5
4 ufficio di via Damiano Chiesa n. 9 IO CA (saldo al 10/03/2020 pari a €10.450,00); 2 q) conto corrente bancario aperto presso BNL n. 1191 filiale 1 di IO CA (saldo al 09/03/2020 pari a €8.900,00);
-alla morte di i fratelli dell'attore si sono di fatto Persona_1
impossessati di quasi tutti i beni ereditari;
-precisamente, si è impossessata dell'appartamento di cui Controparte_1
alla lettera “a”, sito in IO CA, via Petrara n. 33/a primo piano, escludendo dal godimento l'istante, il quale più volte ha richiesto, invano, copia delle chiavi;
-la stessa, che poteva effettuare le operazioni di prelievo, si è evidentemente anche appropriata della somma di €10.450,00, che alla data del 10/03/2020 era ancora presente sul libretto postale n. 46445841 intestato al de cuius, considerato che a distanza di qualche giorno dal decesso il saldo era di 50 euro;
si è invece impossessato degli immobili di cui Controparte_2
alle lettere “c”, “d” ed “e”, e dei beni mobili di cui alle lettere “f”, “g”, “h”,
“i”, “j” e “k”, “l”, “m”, “n” e “o”, escludendo dal godimento
[...]
; Parte_1
-verso la fine del mese di dicembre 2020 l'odierno attore ha appreso, incidentalmente, della esistenza del falso testamento oggetto della presente impugnazione, che risulta pubblicato a Locri dal Notaio il Per_2
24/11/2020 al n. 6315 di repertorio e n. 3939 di raccolta e registrato il
25/11/2020 al n. 2616 serie 1T;
-non è dato sapere da parte di chi e dove è stato rinvenuto tale testamento, che è del seguente tenore: “Testamento – Io sottoscritto
[...]
nato a [...] [...] lascio a mie nipoti Per_1
e la casa a reggio dove io abito al primo piano via Pt_2 CP_3
5 petrara a mia figlia fortunata i soldi alla posta e un giardino in Cannavò nella mappa fatta da un amico geometra dimia fiducia a mio figlio salvatore un pezzo di giardino a Cannavò lui ha già avuto un magazzino e la casa e i soldi di mia moglie quando e morta a mio figlio CP_2
la casa a Cannavò i capannoni la macchina e il motocarro e le legna e le seghe per tagliare le legna lascio anche il giardino a Cannavò come a tutti nella mappa fatta dal Geometra che o firmato Io i soldi in banca a tutti salvatore si e presa la parte di mia moglie e e fortunata no lascio CP_2
pure salvatore pure fortunata hanno avuto la casa e la pizzeria CP_2
deve continuare a lavorare le legna gli altri anno il posto. 17-4-
[...]
2019 – ”; Persona_1
-l'attore, ritenendo inverosimile che il padre TA (e affetto da diverse patologie) avesse potuto scrivere e firmare di suo pugno il testamento in questione, ha incaricato un grafologo forense (dott.ssa di “accertare se il testamento olografo datato 17.4.2019 Persona_4
sia stato redatto e sottoscritto da ” e il consulente ha Persona_1
concluso nel senso che “la scheda olografa in questione è stata vergata da un soggetto grafico diverso da ”; Persona_1
-che la mediazione non ha avuto esito.
§2. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di e , è stato dedotto (in sintesi): Controparte_1 Controparte_2
-che la perizia grafologica effettuata dalla dott. “si basa Persona_4
su supposizioni e argomentazioni che tentano vanamente di inficiare un documento inoppugnabile”;
-che il fatto che aveva 87 anni e fosse affetto da diverse Persona_1
patologie non ne determina l'incapacità naturale;
-che non è provato che il de cuius fosse TA;
6 -che era perfettamente in grado di scrivere ed ha ritenuto Persona_1
di dividere equamente tra i figli i propri beni;
-che non è, infine, ravvisabile alcun elemento di indegnità a carico di alcuno.
E' stato chiesto, pertanto, di “Rigettare tutte le domande avanzate dal signor perché palesemente infondate in fatto e diritto”; di Parte_1
“accertare e dichiarare la veridicità del testamento olografo datato 17 aprile 2019 di , pubblicato a Locri a ministero Notaio Persona_1
il 24.11.2020”; di “condannare parte attrice al pagamento delle Per_2
spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del … procuratore e difensore”.
§3. Ordinata la rinnovazione della notifica della citazione a CP_3
e le stesse si sono costituite, formulando
[...] Controparte_4
identiche conclusioni.
§4. Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita con la documentazione in atti e con l'espletamento di CTU, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, con ordinanza del 17 febbraio 2025 è stata riservata per la decisione al Collegio in camera di consiglio, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda principale proposta dall'attore deve essere accolta.
Come è noto, il testamento olografo deve essere redatto nel rispetto di specifiche formalità, in mancanza delle quali l'intera scheda testamentaria deve considerarsi nulla. Più precisamente, l'art. 602, comma 1, c.c. indica quali requisiti essenziali ad substantiam del testamento olografo l'autografia, la data e la sottoscrizione. La presenza di tali elementi nella
7 scheda testamentaria si rende, infatti, necessaria al fine di valutare la veridicità del documento oltre che l'assoluta certezza delle dichiarazioni di ultima volontà rese dal testatore atteso che le stesse, per loro natura, sono irripetibili.
In assenza dei requisiti formali anzidetti, viene comminata quale conseguenza per l'appunto la nullità del testamento (art. 606, comma 1,
c.c.), ossia la sanzione più grave che l'ordinamento giuridico prevede per colpire una patologia insanabile di un negozio giuridico, privandolo in tal modo di qualsiasi efficacia.
E' bene rilevare che la giurisprudenza di legittimità applica rigorosamente le norme codicistiche che sanciscono la nullità del testamento olografo laddove quest'ultimo sia carente anche di uno solo dei necessari requisiti formali (cfr. per tutte Cass. n. 20703 del 2013), sottolineando, tra l'altro, che “la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'articolo 602 del Cc distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 40138 del 2021; Cass. n. 18616 del
2017; Cass. n. 25845 del 2008; Cass. n. 13487 del 2005).
In altre parole, la funzione della sottoscrizione è quella di individuare con certezza la persona del testatore e attestare la reale volontà del de cuius così come manifestata nelle disposizione testamentarie al momento della redazione del testamento;
peraltro, la necessità della sottoscrizione si rende indispensabile poiché la ricerca dell'effettiva volontà del testatore non può
8 in ogni caso sopperire a deficienze formali attinenti a disposizioni inderogabili quale quelle previste dall'art. 602 c.c. (in tal senso Cass. n.
25275 del 2007).
Occorre, altresì, rimarcare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, per porre fine ad un dibattito giurisprudenziale relativo al riparto dell'onere della prova in relazione alle azioni di accertamento della falsità del testamento, ha chiarito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo
(sul punto cfr. Cass., Sez. Un., n. 12307 del 2015).
Orbene, nel caso in esame la questione del difetto di autografia e di sottoscrizione è stata sollevata dall'attore in via principale con la domanda volta a far dichiarare la falsità del testamento e la causa di nullità è stata identificata nel difetto di autografia del testamento. Per l'effetto, può qualificarsi la domanda spiegata come domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento (arg. ex Cass. n. 31974 del 2023).
Tanto chiarito, deve ribadirsi che la domanda diretta alla declaratoria di nullità del testamento olografo apparentemente di deve Persona_1
essere accolta.
Il CTU ), dopo un attento esame della scheda Persona_5
testamentaria e dei molteplici scritti di comparazione offerti (verbale di notifica degli arresti domiciliari datato 27.04.2013; verbale di pubblicazione del testamento di autocertificazione Persona_3
datata 11.04.2016; dichiarazione sostitutiva del certificato di morte datato
11.04.2016; modello F23 datato 09.05.2016; domanda di volture datata
19.05.2016; dichiarazione di successione integrativa datata 14.05.2018;
9 patente di guida datata 17.01.2019), ha difatti concluso che il testamento in questione non è stato redatto dal de cuius , né dallo stesso Persona_1
sottoscritto.
Il Collegio condivide totalmente e fa proprie le conclusioni e considerazioni tutte espresse nell'elaborato tecnico, i cui risultati possono ritenersi altamente affidabili, considerato, peraltro, che il CTU si è avvalso di scritture di comparazione di certa riferibilità al de cuius, alcune delle quali di epoca prossima alla data di redazione del testamento impugnato.
Detti risultati costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, e coerentemente ed esaustivamente argomentato, rivelando segni evidenti “che si accordano alla MANO di un'artefice” (CTU, pag. 43), nonché significative divergenze grafiche tra lo scritto in verifica e quelli di comparazione in ordine a ductus, tratto grafico, spaziature interlettera, calibrature, raggruppamenti letterali e legamenti caratteristici, diversità di ritmo, organizzazione, maturità, energia, armonia, creatività.
Sono del tutto condivisibili anche le valutazioni (cui integralmente si rinvia) espresse dal CTU in relazione alle osservazioni tecniche alla bozza dell'elaborato sollevate dal CTP dei convenuti (dott. su Persona_6
tutti i punti oggetto di contestazione.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, deve pertanto dichiararsi la nullità del testamento olografo recante la firma apparente di Persona_1
datato 17 aprile 2019 e pubblicato con verbale del notaio Persona_7
del 24 novembre 2020 rep. n. 6315, racc. n. 3939.
§6. All'accoglimento dell'impugnativa del testamento consegue che va dichiarata aperta ab intestato la successione legittima di . Persona_1
10 §7. Va, invece, disattesa la domanda con cui l'attore ha chiesto di
“dichiarare l'indegnità a succedere di chi ha formato il falso testamento
e/o ne ha fatto scientemente uso con ogni conseguenza di legge”, ossia di fare applicazione dell'art. 463, comma 1, n. 6, c.c.
Tale domanda, oltre che di formulazione generica, in quanto non diretta verso uno specifico destinatario, risulta del tutto priva di supporto probatorio, non essendo possibile in base alle risultanze istruttorie in atti individuare l'autore del testamento oggetto di lite, né tantomeno individuare coloro che ne hanno fatto scientemente uso.
L'art. 463 n. 6 c.c. considera, invero, indegno a succedere colui che, pur non avendo partecipato alla falsificazione del documento, ne faccia comunque uso.
Ora, l'avverbio “scientemente” utilizzato dalla predetta disposizione non va inteso quale assoluta certezza della falsità dell'atto, posto che il mero utilizzatore del documento, estraneo alla contraffazione, difficilmente può essere a perfetta conoscenza dei fatti. La norma va, dunque, interpretata nel senso che sono indegni a succedere anche coloro che hanno profittato della scheda testamentaria falsa quando, in base alle circostanze del caso, una persona di normale diligenza avrebbe avuto un serio dubbio circa la genuinità del documento.
Ebbene, nella specie, i convenuti, oltre a difendere la genuinità dell'atto, hanno rappresentato che il contenuto delle disposizioni testamentarie corrispondeva alla volontà del de cuius, il che, se è irrilevante ai fini della validità dell'atto, ed a prescindere dalla fondatezza della prospettazione difensiva, non consente di poter affermare che gli stessi potevano nutrire seri dubbi sulla genuinità del documento.
11 In ogni caso, va rimarcato che la domanda in esame è stata spiegata in termini del tutto generici, senza specifica indicazione del soggetto o dei soggetti destinatari della stessa, e va, quindi, disattesa.
§8. Deve essere rigettata pure la domanda con cui l'attore chiede di
“condannare chi di ragione a dar conto dei beni ereditari posseduti con le decorrenze di legge”, domanda rimasta oltretutto assolutamente priva di prova (v. capitoli della prova testimoniale articolata dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
§9. Va, infine, ribadito che non è possibile in questa sede procedere alla stima dei beni ed alla formazione delle quote, non essendo stata proposta apposita domanda di divisione e non potendosi attribuire tale significato alla domanda (di evidente indeterminatezza) con cui si è chiesto di
“statuire quant'altro per legge e consequenziale alla domanda”.
§10. Dato l'esito complessivo del giudizio, connotato dal parziale accoglimento delle domande di parte attrice, le spese di lite, liquidate nell'intero come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM n.
55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del
2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore indeterminabile, vanno compensate per 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico dei convenuti in solido.
Viceversa, le spese di CTU, liquidate con decreto del 12.11.2024, si pongono -nei rapporti tra le parti- per intero a carico dei convenuti in solido, essendo stato l'accertamento peritale disposto in rapporto alla domanda che è stata accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di IO CA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe così provvede:
12 a) dichiara la nullità del testamento olografo recante la firma apparente di datato 17 aprile 2019 e pubblicato con verbale del notaio Persona_1
del 24 novembre 2020 rep. n. 6315, racc. n. 3939; Persona_7
b) dichiara, per l'effetto, aperta ab intestato la successione legittima di
, deceduto il 6 marzo 2020 in IO CA;
Persona_1
c) rigetta ogni altra domanda;
d) condanna i convenuti in solido al rimborso dei 2/3 delle spese di lite in favore dell'attore, spese che liquida nell'intero in €786,00 per esborsi ed in €10.860,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso spese generali al
15% cento;
compensa tra le parti il restante terzo;
e) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in IO CA nella camera di consiglio del 22 maggio
2025.
Il Presidente est. dott.ssa Antonella Stilo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di IO CA, Seconda Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio, nella persona dei sigg.:
Dott.ssa Antonella STILO Presidente rel.
Dott. Dionisio PANTANO Giudice
Dott.ssa Lucia DELFINO Giudice ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2022 del Registro Generale Contenzioso, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
17 febbraio 2025, previa concessione dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 18 novembre 1961, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Corigliano, attore
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il giorno 08.12.1959, e (C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...], C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Francescantonio Scopelliti,
1 convenuti
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_3 C.F._4
CA il 16.10.1989, e (C.F.: Controparte_4 C.F._5
nata a [...] il [...], rappresentate e difese dall'avv.
Francescantonio Scopelliti, convenute avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni delle parti
Nell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.02.2025 si dà atto che:
-il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare, la falsità del testamento olografo datato 17 aprile 2019 ad apparente firma di , pubblicato a Locri tramite Notaio Persona_1
il 24/11/2020 (n. 6315 di repertorio e n. 3939 di raccolta, Per_2
registrato il 25/11/2020 al n. 2616 serie 1T) e dichiarare aperta ab intestato la successione legittima di;
- per l'effetto, Persona_1
dichiarare l'indegnità a succedere di chi ha formato il falso testamento e/o ne ha fatto scientemente uso con ogni conseguenza di legge;
- condannare chi di ragione a dar conto dei beni ereditari posseduti con le decorrenze di legge;
- statuire quant'altro per legge e consequenziale alla domanda;
- porre a carico dei convenuti le spese e competenze del giudizio”;
-il procuratore dei convenuti ha così precisato le conclusioni: “si insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Si ribadisce la richiesta di prova per testi, così come articolata nelle note
2 depositate in atti, e si richiede la rinnovazione della CTU grafologica, attese le dettagliate controdeduzioni che non hanno avuto alcun riscontro.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art.
93 c.p.c.”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- previa
[...]
disponenda CTU grafologica accertare e dichiarare, la falsità del testamento olografo datato 17 aprile 2019 ad apparente firma di
[...]
, pubblicato a Locri tramite Notaio il 24/11/2020 (n. Per_1 Per_2
6315 dei repertorio e n. 3939 di raccolta, registrato il 25/11/2020 al n.
2616 serie 1T) e dichiarare aperta ab intestato la successione legittima di
; - per l'effetto, dichiarare l'indegnità a succedere di chi Persona_1
ha formato il falso testamento e/o ne ha fatto scientemente uso con ogni conseguenza di legge;
- condannare chi di ragione a dar conto dei beni ereditari posseduti con le decorrenze di legge;
- statuire quant'altro per legge e consequenziale alla domanda;
- porre a carico dei convenuti le spese e competenze del giudizio”.
Si legge nell'atto di citazione che:
-in data 6 marzo 2020 è deceduto in IO CA , Persona_1
nato a [...] il [...];
-eredi legittimari del de cuius, in mancanza del coniuge premorto
( nata a [...] il [...] ed ivi Persona_3
deceduta il 1° agosto 2015), sono, oltre all'istante, i figli e Controparte_1
; Controparte_2
3 -il defunto ha lasciato i seguenti beni immobili: a) appartamento sito in
IO CA, via Vallone Petrara n. 33, piano 1°, foglio 89, p.lla 2494, sub 5, cat A/3, 6,5 vani, rendita catastale €604,25, valore catastale
€76.135,50; b) 1/3 del lastrico solare sito in IO CA, via Vallone
Petrara n. 33, piano 4, foglio 89, p.lla 2494, sub 8, cat A/3, consistenza 105 mq., valore presunto €7.000,00; c) appartamento in corso di costruzione, sito in IO CA, contrada Morello n. 7, piano T-1, foglio 95, p.lla
802, valore presunto €50.000,00; d) capannone sito in IO CA contrada Morello n. 7, piano T, foglio 95, p.lla 803, sub 1, cat. C/7, cons.
265 mq., superficie catastale 268 mq., rendita catastale €150,55, valore catastale €18.969,30; e) terreno sito in IO CA località Cannavò, foglio 95, p.lla 993, classe 1, superficie catastale 2590 mq., r.d. 33,44 r.a.
12,71 con casetta rurale di circa 15 mq. ed annesso pozzo con profondità
103 mt. e relativo impianto di sollevamento (pompa), valore presunto
€40.000,00;
-il de cuius ha, inoltre, lasciato i seguenti beni mobili e mobili registrati:
f) bilico (pesa) a ponte (valore presunto €10.000,00); g) n° 2 spaccalegna marca LL acquistati a metà degli anni '90 al prezzo di £3.500.000 e
£4.500.000 (valore attuale presunto €2.000,00); h) motocarro Moto UZ targato RC 44812 (valore circa €1.000,00); i) camion VE targato
3H (valore circa €3.000,00); j) autovettura Fiat Panda targata
DD510JB (valore €1.000,00); k) n. 2 seghe a nastro (valore circa €1.500,00 cadauna); l) saldatrice affilatrice (valore circa €500,00); m) n° 3 motoseghe a scoppio marca IH (valore complessivo circa €2.000,00); n) giacenza legna q.li 1.000 (valore circa €18.000,00); o) tavolo antico in marmo e ferro battuto collocato all'interno della casetta rurale (valore presunto circa
€1.000,00); p) libretto postale n. 46445841 aperto presso CP_5
4 ufficio di via Damiano Chiesa n. 9 IO CA (saldo al 10/03/2020 pari a €10.450,00); 2 q) conto corrente bancario aperto presso BNL n. 1191 filiale 1 di IO CA (saldo al 09/03/2020 pari a €8.900,00);
-alla morte di i fratelli dell'attore si sono di fatto Persona_1
impossessati di quasi tutti i beni ereditari;
-precisamente, si è impossessata dell'appartamento di cui Controparte_1
alla lettera “a”, sito in IO CA, via Petrara n. 33/a primo piano, escludendo dal godimento l'istante, il quale più volte ha richiesto, invano, copia delle chiavi;
-la stessa, che poteva effettuare le operazioni di prelievo, si è evidentemente anche appropriata della somma di €10.450,00, che alla data del 10/03/2020 era ancora presente sul libretto postale n. 46445841 intestato al de cuius, considerato che a distanza di qualche giorno dal decesso il saldo era di 50 euro;
si è invece impossessato degli immobili di cui Controparte_2
alle lettere “c”, “d” ed “e”, e dei beni mobili di cui alle lettere “f”, “g”, “h”,
“i”, “j” e “k”, “l”, “m”, “n” e “o”, escludendo dal godimento
[...]
; Parte_1
-verso la fine del mese di dicembre 2020 l'odierno attore ha appreso, incidentalmente, della esistenza del falso testamento oggetto della presente impugnazione, che risulta pubblicato a Locri dal Notaio il Per_2
24/11/2020 al n. 6315 di repertorio e n. 3939 di raccolta e registrato il
25/11/2020 al n. 2616 serie 1T;
-non è dato sapere da parte di chi e dove è stato rinvenuto tale testamento, che è del seguente tenore: “Testamento – Io sottoscritto
[...]
nato a [...] [...] lascio a mie nipoti Per_1
e la casa a reggio dove io abito al primo piano via Pt_2 CP_3
5 petrara a mia figlia fortunata i soldi alla posta e un giardino in Cannavò nella mappa fatta da un amico geometra dimia fiducia a mio figlio salvatore un pezzo di giardino a Cannavò lui ha già avuto un magazzino e la casa e i soldi di mia moglie quando e morta a mio figlio CP_2
la casa a Cannavò i capannoni la macchina e il motocarro e le legna e le seghe per tagliare le legna lascio anche il giardino a Cannavò come a tutti nella mappa fatta dal Geometra che o firmato Io i soldi in banca a tutti salvatore si e presa la parte di mia moglie e e fortunata no lascio CP_2
pure salvatore pure fortunata hanno avuto la casa e la pizzeria CP_2
deve continuare a lavorare le legna gli altri anno il posto. 17-4-
[...]
2019 – ”; Persona_1
-l'attore, ritenendo inverosimile che il padre TA (e affetto da diverse patologie) avesse potuto scrivere e firmare di suo pugno il testamento in questione, ha incaricato un grafologo forense (dott.ssa di “accertare se il testamento olografo datato 17.4.2019 Persona_4
sia stato redatto e sottoscritto da ” e il consulente ha Persona_1
concluso nel senso che “la scheda olografa in questione è stata vergata da un soggetto grafico diverso da ”; Persona_1
-che la mediazione non ha avuto esito.
§2. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di e , è stato dedotto (in sintesi): Controparte_1 Controparte_2
-che la perizia grafologica effettuata dalla dott. “si basa Persona_4
su supposizioni e argomentazioni che tentano vanamente di inficiare un documento inoppugnabile”;
-che il fatto che aveva 87 anni e fosse affetto da diverse Persona_1
patologie non ne determina l'incapacità naturale;
-che non è provato che il de cuius fosse TA;
6 -che era perfettamente in grado di scrivere ed ha ritenuto Persona_1
di dividere equamente tra i figli i propri beni;
-che non è, infine, ravvisabile alcun elemento di indegnità a carico di alcuno.
E' stato chiesto, pertanto, di “Rigettare tutte le domande avanzate dal signor perché palesemente infondate in fatto e diritto”; di Parte_1
“accertare e dichiarare la veridicità del testamento olografo datato 17 aprile 2019 di , pubblicato a Locri a ministero Notaio Persona_1
il 24.11.2020”; di “condannare parte attrice al pagamento delle Per_2
spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del … procuratore e difensore”.
§3. Ordinata la rinnovazione della notifica della citazione a CP_3
e le stesse si sono costituite, formulando
[...] Controparte_4
identiche conclusioni.
§4. Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita con la documentazione in atti e con l'espletamento di CTU, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, con ordinanza del 17 febbraio 2025 è stata riservata per la decisione al Collegio in camera di consiglio, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda principale proposta dall'attore deve essere accolta.
Come è noto, il testamento olografo deve essere redatto nel rispetto di specifiche formalità, in mancanza delle quali l'intera scheda testamentaria deve considerarsi nulla. Più precisamente, l'art. 602, comma 1, c.c. indica quali requisiti essenziali ad substantiam del testamento olografo l'autografia, la data e la sottoscrizione. La presenza di tali elementi nella
7 scheda testamentaria si rende, infatti, necessaria al fine di valutare la veridicità del documento oltre che l'assoluta certezza delle dichiarazioni di ultima volontà rese dal testatore atteso che le stesse, per loro natura, sono irripetibili.
In assenza dei requisiti formali anzidetti, viene comminata quale conseguenza per l'appunto la nullità del testamento (art. 606, comma 1,
c.c.), ossia la sanzione più grave che l'ordinamento giuridico prevede per colpire una patologia insanabile di un negozio giuridico, privandolo in tal modo di qualsiasi efficacia.
E' bene rilevare che la giurisprudenza di legittimità applica rigorosamente le norme codicistiche che sanciscono la nullità del testamento olografo laddove quest'ultimo sia carente anche di uno solo dei necessari requisiti formali (cfr. per tutte Cass. n. 20703 del 2013), sottolineando, tra l'altro, che “la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'articolo 602 del Cc distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 40138 del 2021; Cass. n. 18616 del
2017; Cass. n. 25845 del 2008; Cass. n. 13487 del 2005).
In altre parole, la funzione della sottoscrizione è quella di individuare con certezza la persona del testatore e attestare la reale volontà del de cuius così come manifestata nelle disposizione testamentarie al momento della redazione del testamento;
peraltro, la necessità della sottoscrizione si rende indispensabile poiché la ricerca dell'effettiva volontà del testatore non può
8 in ogni caso sopperire a deficienze formali attinenti a disposizioni inderogabili quale quelle previste dall'art. 602 c.c. (in tal senso Cass. n.
25275 del 2007).
Occorre, altresì, rimarcare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, per porre fine ad un dibattito giurisprudenziale relativo al riparto dell'onere della prova in relazione alle azioni di accertamento della falsità del testamento, ha chiarito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo
(sul punto cfr. Cass., Sez. Un., n. 12307 del 2015).
Orbene, nel caso in esame la questione del difetto di autografia e di sottoscrizione è stata sollevata dall'attore in via principale con la domanda volta a far dichiarare la falsità del testamento e la causa di nullità è stata identificata nel difetto di autografia del testamento. Per l'effetto, può qualificarsi la domanda spiegata come domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento (arg. ex Cass. n. 31974 del 2023).
Tanto chiarito, deve ribadirsi che la domanda diretta alla declaratoria di nullità del testamento olografo apparentemente di deve Persona_1
essere accolta.
Il CTU ), dopo un attento esame della scheda Persona_5
testamentaria e dei molteplici scritti di comparazione offerti (verbale di notifica degli arresti domiciliari datato 27.04.2013; verbale di pubblicazione del testamento di autocertificazione Persona_3
datata 11.04.2016; dichiarazione sostitutiva del certificato di morte datato
11.04.2016; modello F23 datato 09.05.2016; domanda di volture datata
19.05.2016; dichiarazione di successione integrativa datata 14.05.2018;
9 patente di guida datata 17.01.2019), ha difatti concluso che il testamento in questione non è stato redatto dal de cuius , né dallo stesso Persona_1
sottoscritto.
Il Collegio condivide totalmente e fa proprie le conclusioni e considerazioni tutte espresse nell'elaborato tecnico, i cui risultati possono ritenersi altamente affidabili, considerato, peraltro, che il CTU si è avvalso di scritture di comparazione di certa riferibilità al de cuius, alcune delle quali di epoca prossima alla data di redazione del testamento impugnato.
Detti risultati costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, e coerentemente ed esaustivamente argomentato, rivelando segni evidenti “che si accordano alla MANO di un'artefice” (CTU, pag. 43), nonché significative divergenze grafiche tra lo scritto in verifica e quelli di comparazione in ordine a ductus, tratto grafico, spaziature interlettera, calibrature, raggruppamenti letterali e legamenti caratteristici, diversità di ritmo, organizzazione, maturità, energia, armonia, creatività.
Sono del tutto condivisibili anche le valutazioni (cui integralmente si rinvia) espresse dal CTU in relazione alle osservazioni tecniche alla bozza dell'elaborato sollevate dal CTP dei convenuti (dott. su Persona_6
tutti i punti oggetto di contestazione.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, deve pertanto dichiararsi la nullità del testamento olografo recante la firma apparente di Persona_1
datato 17 aprile 2019 e pubblicato con verbale del notaio Persona_7
del 24 novembre 2020 rep. n. 6315, racc. n. 3939.
§6. All'accoglimento dell'impugnativa del testamento consegue che va dichiarata aperta ab intestato la successione legittima di . Persona_1
10 §7. Va, invece, disattesa la domanda con cui l'attore ha chiesto di
“dichiarare l'indegnità a succedere di chi ha formato il falso testamento
e/o ne ha fatto scientemente uso con ogni conseguenza di legge”, ossia di fare applicazione dell'art. 463, comma 1, n. 6, c.c.
Tale domanda, oltre che di formulazione generica, in quanto non diretta verso uno specifico destinatario, risulta del tutto priva di supporto probatorio, non essendo possibile in base alle risultanze istruttorie in atti individuare l'autore del testamento oggetto di lite, né tantomeno individuare coloro che ne hanno fatto scientemente uso.
L'art. 463 n. 6 c.c. considera, invero, indegno a succedere colui che, pur non avendo partecipato alla falsificazione del documento, ne faccia comunque uso.
Ora, l'avverbio “scientemente” utilizzato dalla predetta disposizione non va inteso quale assoluta certezza della falsità dell'atto, posto che il mero utilizzatore del documento, estraneo alla contraffazione, difficilmente può essere a perfetta conoscenza dei fatti. La norma va, dunque, interpretata nel senso che sono indegni a succedere anche coloro che hanno profittato della scheda testamentaria falsa quando, in base alle circostanze del caso, una persona di normale diligenza avrebbe avuto un serio dubbio circa la genuinità del documento.
Ebbene, nella specie, i convenuti, oltre a difendere la genuinità dell'atto, hanno rappresentato che il contenuto delle disposizioni testamentarie corrispondeva alla volontà del de cuius, il che, se è irrilevante ai fini della validità dell'atto, ed a prescindere dalla fondatezza della prospettazione difensiva, non consente di poter affermare che gli stessi potevano nutrire seri dubbi sulla genuinità del documento.
11 In ogni caso, va rimarcato che la domanda in esame è stata spiegata in termini del tutto generici, senza specifica indicazione del soggetto o dei soggetti destinatari della stessa, e va, quindi, disattesa.
§8. Deve essere rigettata pure la domanda con cui l'attore chiede di
“condannare chi di ragione a dar conto dei beni ereditari posseduti con le decorrenze di legge”, domanda rimasta oltretutto assolutamente priva di prova (v. capitoli della prova testimoniale articolata dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
§9. Va, infine, ribadito che non è possibile in questa sede procedere alla stima dei beni ed alla formazione delle quote, non essendo stata proposta apposita domanda di divisione e non potendosi attribuire tale significato alla domanda (di evidente indeterminatezza) con cui si è chiesto di
“statuire quant'altro per legge e consequenziale alla domanda”.
§10. Dato l'esito complessivo del giudizio, connotato dal parziale accoglimento delle domande di parte attrice, le spese di lite, liquidate nell'intero come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM n.
55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del
2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore indeterminabile, vanno compensate per 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico dei convenuti in solido.
Viceversa, le spese di CTU, liquidate con decreto del 12.11.2024, si pongono -nei rapporti tra le parti- per intero a carico dei convenuti in solido, essendo stato l'accertamento peritale disposto in rapporto alla domanda che è stata accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di IO CA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe così provvede:
12 a) dichiara la nullità del testamento olografo recante la firma apparente di datato 17 aprile 2019 e pubblicato con verbale del notaio Persona_1
del 24 novembre 2020 rep. n. 6315, racc. n. 3939; Persona_7
b) dichiara, per l'effetto, aperta ab intestato la successione legittima di
, deceduto il 6 marzo 2020 in IO CA;
Persona_1
c) rigetta ogni altra domanda;
d) condanna i convenuti in solido al rimborso dei 2/3 delle spese di lite in favore dell'attore, spese che liquida nell'intero in €786,00 per esborsi ed in €10.860,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso spese generali al
15% cento;
compensa tra le parti il restante terzo;
e) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in IO CA nella camera di consiglio del 22 maggio
2025.
Il Presidente est. dott.ssa Antonella Stilo
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