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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2024, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, ha pronunziato all'udienza di discussione del 09/01/2024, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2814 / 2023 R.G.A.P. TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LAURETTA Parte_1
ALESSANDRO, come in atti RICORRENTE E
, rapp.to e difeso dall'Avv. GAMBINO ARMANDO, giusta procura generale CP_1 alle liti come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1° Dichiarare che in CP_1 seguito all'accertamento medico-legale effettuato dall'Amministrazione resistente in sede amministrativa, il ricorrente è stato riconosciuto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) ” con decorrenza dalla domanda del 14.07.2022 e con revisione fissata per il mese di luglio 2023; 2° Per l'effetto, dichiarare il diritto dello stesso a percepire la pensione d'inabilità per invalidi civili totali nonché l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sia medici che socio economici, con decorrenza dall'01/08/2022, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa;
3° Sentir condannare l' in persona del suo legale rappresentante, quale CP_1 sostituto ex L.112\98 alla corresponsione in favore di esso istante, della relativa prestazione di legge con decorrenza dal 01/08/2022, oltre accessori come per legge, nonché agli interessi legali a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
4° Sentir emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge;
5° Sentire condannare i convenuti al pagamento secondo legge di tutte le spese di giudizio da attribuirsi a l sottoscritto procuratore anticipatario…”
L' si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio, in quanto la prestazione assistenziale era stata liquidata con cedolino di novembre 2023, con il quale erano stati pagati gli arretrati nella misura di €. 12.672,11, valuta per l'incasso del 02.11.2023. Con lo stesso cedolino era stata liquidata la pensione di inabilità civile nella misura di €. 313,91, la maggiorazione sociale nella misura di €. 1.656,33, l'incremento di essa nella misura di €. 117,04, l'indennità di accompagnamento nella misura di €. 527,16.
1 All'odierna udienza il procuratore del ricorrente, stante il riconoscimento della prestazione, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere. Invero, l'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta determina il venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. Quanto al regolamento delle spese, la circostanza dedotta e provata dall' CP_1 secondo cui la prestazione è stata liquidata con ritardo a causa della irreperibilità del beneficiario, come da comunicazione del Comune di Torre del Greco del 03.12.2019, giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese in misura della metà e condanna l al pagamento della CP_1 restante parte liquidata in euro 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Torre Annunziata, 09/01/2024
Il Giudice Dr. Rosa Molè
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, ha pronunziato all'udienza di discussione del 09/01/2024, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2814 / 2023 R.G.A.P. TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LAURETTA Parte_1
ALESSANDRO, come in atti RICORRENTE E
, rapp.to e difeso dall'Avv. GAMBINO ARMANDO, giusta procura generale CP_1 alle liti come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1° Dichiarare che in CP_1 seguito all'accertamento medico-legale effettuato dall'Amministrazione resistente in sede amministrativa, il ricorrente è stato riconosciuto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) ” con decorrenza dalla domanda del 14.07.2022 e con revisione fissata per il mese di luglio 2023; 2° Per l'effetto, dichiarare il diritto dello stesso a percepire la pensione d'inabilità per invalidi civili totali nonché l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sia medici che socio economici, con decorrenza dall'01/08/2022, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa;
3° Sentir condannare l' in persona del suo legale rappresentante, quale CP_1 sostituto ex L.112\98 alla corresponsione in favore di esso istante, della relativa prestazione di legge con decorrenza dal 01/08/2022, oltre accessori come per legge, nonché agli interessi legali a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
4° Sentir emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge;
5° Sentire condannare i convenuti al pagamento secondo legge di tutte le spese di giudizio da attribuirsi a l sottoscritto procuratore anticipatario…”
L' si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio, in quanto la prestazione assistenziale era stata liquidata con cedolino di novembre 2023, con il quale erano stati pagati gli arretrati nella misura di €. 12.672,11, valuta per l'incasso del 02.11.2023. Con lo stesso cedolino era stata liquidata la pensione di inabilità civile nella misura di €. 313,91, la maggiorazione sociale nella misura di €. 1.656,33, l'incremento di essa nella misura di €. 117,04, l'indennità di accompagnamento nella misura di €. 527,16.
1 All'odierna udienza il procuratore del ricorrente, stante il riconoscimento della prestazione, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere. Invero, l'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta determina il venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. Quanto al regolamento delle spese, la circostanza dedotta e provata dall' CP_1 secondo cui la prestazione è stata liquidata con ritardo a causa della irreperibilità del beneficiario, come da comunicazione del Comune di Torre del Greco del 03.12.2019, giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese in misura della metà e condanna l al pagamento della CP_1 restante parte liquidata in euro 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Torre Annunziata, 09/01/2024
Il Giudice Dr. Rosa Molè
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