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Sentenza 22 febbraio 2026
Sentenza 22 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/02/2026, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1542/2026
Depositata il 22/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7436/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210161230472 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 01612304 72, relativa alla tassa automobilistica Regione Sicilia per l'anno 2018, per un importo complessivo di euro 635,52.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, richiamando l'art. 5 del D.L. 953/1982 e sostenendo che la tassa automobilistica si prescrive nel termine triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Ha affermato che, anche considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19, la prescrizione era comunque maturata il 27.03.2022, in epoca anteriore alla notifica della cartella del 12.06.2023.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto che la cartella costituiva atto di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, L.R. 16/2015, e che pertanto non si applicava la sospensione più ampia prevista per le cartelle di pagamento, bensì quella prevista per gli avvisi di accertamento, con conseguente maturazione della prescrizione.
§§§§§
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e, in via preliminare, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata – Nominativo_2 in data 21/06/2023, accolta dall'Agente della riscossione, ed aveva pagato l'unica rata dovuta il 16/10/2023. Indi, la resistente ha affermato che l'adesione alla definizione agevolata comportava l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti o a non proporne di nuovi, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Con riguardo al secondo motivo, ADER ha sostenuto che l'adesione alla definizione agevolata costituiva riconoscimento del debito, con effetto interruttivo della prescrizione e rinuncia alla stessa.
In ogni caso, la resistente ha ribadito la legittimità della procedura di riscossione e la regolare notifica della cartella.
§§§§§
La Regione Siciliana si è costituita e, invero, ha svolto difese con riguardo alla diversa cartella n.
29320210115280687000 relativa a tasse automobilistiche anno 2016.
Le difese svolte sono, quindi, estranee al presente giudizio.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini processuali.
A seguito dell'avvenuta definizione agevolata, deve intendersi rinunciata l'azione ed il processo deve, pertanto, dichiararsi estinto ai sensi dell'art.44 comma 1 d.lgs.546/92.
Ed invero 'in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio' (Cass. civ., sez. trib., 7 dicembre 2017 n.29394). In considerazione dell'esito del giudizio, delle ragioni della decisione nonché di quanto sopra specificato, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la estinzione del processo;
spese compensate.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE
NN CA
Depositata il 22/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7436/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210161230472 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 01612304 72, relativa alla tassa automobilistica Regione Sicilia per l'anno 2018, per un importo complessivo di euro 635,52.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, richiamando l'art. 5 del D.L. 953/1982 e sostenendo che la tassa automobilistica si prescrive nel termine triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Ha affermato che, anche considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19, la prescrizione era comunque maturata il 27.03.2022, in epoca anteriore alla notifica della cartella del 12.06.2023.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto che la cartella costituiva atto di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, L.R. 16/2015, e che pertanto non si applicava la sospensione più ampia prevista per le cartelle di pagamento, bensì quella prevista per gli avvisi di accertamento, con conseguente maturazione della prescrizione.
§§§§§
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e, in via preliminare, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata – Nominativo_2 in data 21/06/2023, accolta dall'Agente della riscossione, ed aveva pagato l'unica rata dovuta il 16/10/2023. Indi, la resistente ha affermato che l'adesione alla definizione agevolata comportava l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti o a non proporne di nuovi, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Con riguardo al secondo motivo, ADER ha sostenuto che l'adesione alla definizione agevolata costituiva riconoscimento del debito, con effetto interruttivo della prescrizione e rinuncia alla stessa.
In ogni caso, la resistente ha ribadito la legittimità della procedura di riscossione e la regolare notifica della cartella.
§§§§§
La Regione Siciliana si è costituita e, invero, ha svolto difese con riguardo alla diversa cartella n.
29320210115280687000 relativa a tasse automobilistiche anno 2016.
Le difese svolte sono, quindi, estranee al presente giudizio.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini processuali.
A seguito dell'avvenuta definizione agevolata, deve intendersi rinunciata l'azione ed il processo deve, pertanto, dichiararsi estinto ai sensi dell'art.44 comma 1 d.lgs.546/92.
Ed invero 'in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio' (Cass. civ., sez. trib., 7 dicembre 2017 n.29394). In considerazione dell'esito del giudizio, delle ragioni della decisione nonché di quanto sopra specificato, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la estinzione del processo;
spese compensate.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE
NN CA