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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8354/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8354/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 7 febbraio 2025 alle ore 10,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. BASEGGIO LORENZO. Parte_1 Per 'avv. BRUNI MARICA. Controparte_1
L'avv. Baseggio si riporta al contenuto della memoria conclusiva depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. L'avv. Bruni insiste nelle conclusioni rassegnate e precisa di contestare il punto n. 17 della memoria conclusiva avversaria in quanto il contatore associato alla fornitura della sig.ra era tale già dal Per_1 giugno 2022 e non quando fu sostituito il 26 maggio 2023.
L'avv. Baseggio contesta la circostanza e ribadisce quanto già esposto in atti difensivi.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8354/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASEGGIO Parte_1 C.F._1 LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BASEGGIO LORENZO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BRUNI MARICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA ROMANA, 1 51100 PISTOIA presso il difensore avv. BRUNI MARICA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusive del 30.1.24 (attore) e 29.1.24 (convenuta).
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentire accertare che nulla era dovuto a quest'ultima, stante la mancata
[...]
comunicazione della fattura datata 8.06.2022 o, in subordine, accertare le minori somme eventualmente dovute. A fondamento della propria pretesa l'attore deduceva di abitare in un complesso residenziale suddiviso in più appartamenti: due appartamenti situati al primo piano serviti da utenza elettrica a lui intestata, mentre quello ubicato al piano terreno da utenza intestata alla moglie e che, in seguito a due sopralluoghi effettuati a fine 2021 da emergeva come il contatore associato alla Controparte_2
moglie fosse il clone del proprio, pertanto i consumi registrati da quello venivano a lui fatturati. In
Cont seguito alla comunicazione della problematica riscontrata al , quest'ultima ammetteva l'errore di fatturazione per il periodo 23.05.2019-31.01.2022 riconoscendo una somma a credito per la moglie intestataria del secondo contatore, mentre nei suoi confronti veniva accertato un saldo a debito di €
3.872,64, derivanti dalla differenza tra la fattura datata 08.04.2022 dell'importo di € 10.375,83 e la fattura datata 06.06.2022 dell'importo negativo di € 6.503,19, ma soltanto la fattura a suo credito risultava presente nella propria area personale del sito internet dedicato. Evidenziava, inoltre, che il credito vantato dalla convenuta trovava fondamento in una fattura mai comunicata, neppure in seguito all'incontro di conciliazione svoltosi presso ARERA e che, in seguito alla sostituzione del contatore, avvenuta il 17.01.2022, venivano registrati consumi sproporzionati rispetto a quelli abitualmente fatturati;
pertanto veniva accertato che i due contatori erano ancora associati ad un unico codice cliente a lui riferito, con la conseguenza che continuavano ad essergli addebitati anche i consumi inerenti al contatore intestato alla moglie.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_1
delle domande proposte stante la carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto delle domande attoree poiché infondate. A sostegno delle conclusioni formulate, la convenuta asseriva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto responsabile di accertare i consumi reali effettuati dagli utenti era il distributore di energia elettrica “ . Nel merito, Controparte_2
evidenziava, la sussistenza del credito vantato pari ad € 3.872,64 come risultante dalla fattura inviata in data 03.08.2022, frutto della compensazione tra la fattura a debito di € 10.375,83 e quella a credito di €
6.503,19 sulla base dei consumi reali comunicati dal Distributore e che nessuna contestazione specifica era stata mossa circa l'asserita erroneità dei calcoli fatturati con la fattura n. 0480016806533019.
Aggiungeva, infine, di aver già proceduto a ripristinare la corretta funzionalità ed intestazione dei due pagina 3 di 10 contatori tramite sostituzione del misuratore avvenuta in data 17.01.2022, pertanto il contatore n.
21E4E5KA101484961 risultava correttamente associato unicamente alla fornitura intestata all'attore e, di conseguenza, erano già state rettificate le fatturazioni di entrambe le utenze sulla base dei dati comunicati dal Distributore.
All'esito della prima udienza del 11.01.2023, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. In seguito, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla sola parte attrice, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è infondata per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata dalla convenuta quanto al preteso difetto di legittimazione passiva. Invero, oggetto di odierno giudizio è un'azione di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta sulla base della fattura n. 0480016806533019 datata 8.04.2022 emessa per i consumi di energia elettrica relativi al periodo che va dal 7.12.2021 al 5.4.2022, epoca in cui è stato sostituito, in data 17.01.2022, il misuratore originariamente installato ed è stata effettuata la lettura dei consumi che ha determinato l'emissione della suddetta fattura.
Orbene, è evidente che il rapporto del quale si discute è quello tra somministrante e somministrato in virtù del contratto di somministrazione tra di essi stipulato. In detto contratto, mentre l'utente finale non intrattiene alcun rapporto giuridico-contrattuale con il distributore, è il somministrante ad avvalersi della sua prestazione e quindi a dover dar prova del corretto funzionamento del contatore laddove messo in discussione. Ciò comporta che l'eventuale malfunzionamento del misuratore non potrà che essere opposto da parte del consumatore finale al somministrante. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte affermato che: “Chi vende l'energia elettrica, comprandola a sua volta da altro soggetto, riceve da costui le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha l'onere di pretendere dal dante causa, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati.
pagina 4 di 10 In sostanza, la regola di questa Corte, è che grava sul somministrante la prova che il contatore funzionava e va intesa nel senso che tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi. Senza tacere del fatto che il cliente finale non ha alcun rapporto, giuridicamente rilevante, con il fornitore primario
(nel caso), né con costui ha un rapporto di fatto qualificato che possa comportare l'obbligo di richiedere informazioni o il diritto di riceverne.” (Cass. n. 39265/2021; nonché da ultimo Cass. n.
17401/2024).
2. Venendo al merito, deve premettersi che nel caso di specie, trattandosi di pretesa creditoria fondata su fatture emesse per importi addebitati a titolo di consumi relativi a contratti di fornitura di energia elettrica, sono applicabili i criteri di distribuzione degli oneri probatori stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di somministrazione, secondo cui: “nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016).
Secondo la giurisprudenza consolidata, in tali ipotesti, in virtù dell'accettazione da parte del contraente del contatore, quale strumento adibito alla misurazione dei consumi e la natura tecnica degli accertamenti implicati, spetta all'utente l'onere di contestare in maniera specifica e circostanziata il malfunzionamento dello strumento di rilevazione richiedendo una verifica del corretto funzionamento, nonché “dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. n. 297/2020;
Cass. n. 34701/2021). In caso contrario, deve invece considerarsi operante la presunzione di corretto pagina 5 di 10 funzionamento della rilevazione dei consumi mediante contatore e, pertanto, spettante al fornitore il corrispettivo riportato in fattura.
Tutto quanto premesso, nel caso de quo, ritenuta pacifica la conclusione di un contratto di somministrazione tra le parti, risulta necessario ricostruire gli eventi succedutisi dopo la data del
25.05.2020. In tale data, infatti, il distributore ( avrebbe dovuto sostituire il Controparte_2
contatore intestato al (matricola: 05633550; codice: 18E4E5LH1) con uno nuovo (matricola: Pt_1
06207354; codice: 19E4E5LA1). Successivamente, in data 9.12.2021, a seguito di sopralluogo effettuato dal distributore, veniva rilevato che la fornitura identificata con il POD IT001E423922206 intestata a , moglie dell'attore, era attiva con il misuratore 19E4ELA1-06207354, Persona_2
diverso da quello che era presente nei sistemi della convenuta (doc. 24 – parte convenuta). In data
17.5.2022 veniva sostituito il contatore intestato a (codice: 18E4E5LH1), con uno Parte_1
nuovo (codice 21E4E5KA101484961) come risulta dal verbale di sostituzione (doc. 11 – parte convenuta) e in data 08.4.2022 veniva emessa dalla convenuta la fattura n. 0480016806533019 per un importo di € 10.375,83 per il periodo dal 7.12.2021 al 5.4.2022 (doc. 9 – parte convenuta).
Successivamente, in data 6.6.2022 venivano emesse dalla convenuta due fatture contenenti il ricalcolo dei consumi effettivi ricostruiti dal Distributore, fino alla data di sostituzione del contatore intestato all'attore (codice 18E4E5LH1-05633550), di cui una relativa a consumi prescritti per il periodo
10.2.2019-31.5.2020 (doc. 13 – parte convenuta), l'altra invece a credito dell'attore per l'importo di € -
6.503,19 quanto al periodo 1.6.2020-17.1.2020 (doc. 14 – parte convenuta). In data 10.6.2022 veniva comunicato dalla convenuta all'attore l'avvenuta compensazione delle bollette a debito con quelle a credito, risultando così un saldo complessivo a debito di pari ad € 3.872,64 (doc. 15 – parte Pt_1
convenuta).
Va poi tenuto a mente che l'attore contesta la veridicità della fattura n. 0480016806533019 datata
8.04.2022, ritenendo che: “I consumi addebitati nella fattura 0480016806533019 dell'8 aprile 2022
(ben 31.050 kWh!) lasciano infatti fondatamente supporre un difettoso funzionamento del misuratore rimosso ovvero, un errore nella lettura rilevata in sede di sostituzione dello stesso o, più in generale, un errore di fatturazione.” Orbene, le prove fornite da questi sono inidonee a supportare l'azione di accertamento negativo del credito così come esperita, in quanto, dalla lettura degli atti prodotti dalla convenuta è invece possibile ricostruire la successione effettiva degli eventi e ritenere così provata la mancata commissione di errori nella rilevazione dei consumi, per come già ricalcolati con la fattura del
06.06.2022 n. 48001680653301B.
Occorre inoltre avere riguardo alla documentazione fornita dal Distributore di energia elettrica, allegata in atti dalla convenuta, dalla quale è possibile ricostruire la storia del contatore oggetto dell'odierno pagina 6 di 10 giudizio (nonché di quello intestato alla ). Analizzando i due documenti, rispettivamente doc.ti Per_1
12 e 26, contenenti la registrazione dei consumi riferiti al contatore associato alla fornitura intestata al
(codice 18E4E5LH105633550) e quello associato alla fornitura intestata alla (codice Pt_1 Per_1
18E4E5LA106459852), è possibile notare come successivamente al 25.5.2020 il primo contatore non rilevava più consumi fino al 19.12.2021 (doc. 12), mentre il secondo veniva sostituito con uno nuovo
(codice 19E4E5LA106207354) (doc. 26).
Entrambe le parti, erroneamente, ritengono che il contatore sostituito in data 25.5.2020 fosse quello intestato al difatti, afferma nella propria comparsa di costituzione e risposta che: Pt_1 CP_4
“in data 25.05.2020 provvedeva alla sostituzione del contatore (matricola: Controparte_2
05633550; codice: 18E4E5LH1), relativo alla fornitura intestata a , con uno nuovo Parte_1
(matricola: 06207354; codice: 19E4E5LA1)”. Risulta invece attestato, dalla lettura del doc. 26, che quello sostituito con il nuovo misuratore (avente codice 19E4E5LA106207354) non era il contatore
18E4E5LH105633550 intestato al ma il 18E4E5LA106459852 intestato alla . Pt_1 Per_1
Quanto appena riportato, trova riscontro e chiarisce quanto avvenuto il 9.12.2021 in sede di sopralluogo effettuato dagli operatori di ossia che il POD associato alla Controparte_2 Per_1
era attivo con il misuratore 19E4E5LA10620735 invece intestato al Questo perché tale ultimo Pt_1
contatore doveva andare a sostituire quello del ma, si presume per mero errore materiale, Pt_1
finiva per sostituire quello della , che risultava così non esistente al momento del sopralluogo. Per_1
Infatti, nella comunicazione pervenuta dal Distributore, si legge che: “in seguito al sopralluogo del 9 dicembre 2021, la fornitura identificata con il POD IT001E423922206 risulta essere attiva con il misuratore 19E4E5LA1 – 0627354 (diverso da quello presente nei nostri sistemi)”, ciò perché quello presente nei sistemi era il 18E4E5LA106459852, che difatti, in data 25.05.2020, veniva erroneamente sostituito con il 19E4E5LA106207354.
Continuando la lettura del doc.12, si può altresì rilevare come il contatore intestato al (codice Pt_1
18E4E5LH105633550), i cui consumi registrati si interrompevano al 25.5.2020, in seguito all'intervento degli operatori ed al disallineamento effettuato, riprendeva a rilevare i consumi fino al
17.1.2022, data in cui veniva sostituito con quello avente codice 21E4E5KA101484961 (doc. 11).
A seguito della sostituzione avvenuta il 17.1.2022, la convenuta emetteva la fattura oggetto dell'odierna contestazione (per il periodo dicembre 2021-aprile 2022, v. infatti doc. 9), mentre per il periodo dicembre-gennaio venivano fatturati consumi anomali (si ricordi che nel dicembre 2021 era stato ripristinato il contatore del , tanto da insospettire la stessa fornitrice che difatti Pt_1
pagina 7 di 10 provvedeva a richiedere al distributore la lettura di rimozione del contatore e la tabella di rettifica delle misure.
A seguito della comunicazione di tali dati, la convenuta provvedeva a rettificare quanto fatturato precedentemente, emanando la fattura n. 48001680653301B da € - 6.503,19 in relazione al periodo
1.6.2020-17.1.2022, ove infatti venivano addebitati Kwh 16.614 consumi ricostruiti e restituiti Kwh
29.384 già fatturati (doc. 14). Con tale fattura, la fornitrice ricostruiva tutti i consumi avvenuti nel periodo successivo al 25.5.2020, data in cui il contatore matricola 18E4E5LH105633550 doveva essere sostituito con quello matricola 19E4ELA106207354 ma, stante l'errore avvenuto nel sostituire quello della n. 18E4E5LA106459852, il codice cliente n. 423922184 - riferito al ed associato Per_1 Pt_1
a quel contatore - veniva invece collegato all'utenza della . Per_1
In sostanza, il fatto – indubitabilmente emerso dalla documentazione versata in atti - che siano stati invertiti i contatori da sostituire, ha comportato quale conseguenza che il contatore
18E4E5LH105633550 rimanesse 'congelato' nella lettura dei consumi, visto che il codice cliente identificativo del (n. 423922184) era stato erroneamente associato all'utenza della . Pt_1 Per_1
Resta quindi privo di fondamento quanto asserito dall'attore nella propria memoria conclusionale, ovvero che: “Ciò lascia supporre che all'Avv. siano stati addebitati, a far data dal 25 maggio Pt_1
2020, data di sostituzione del contatore, sia i consumi relativi agli appartamenti posti al primo piano dell'edificio, che quelli dell'appartamento posto al piano terreno, che invece avrebbero dovuto essere addebitati alla Sig.ra ”. Ciò perché, andando ad associare il codice cliente n. 423922184 Per_1 all'utenza della , i consumi fatturati al dal maggio 2020, sono solamente quelli relativi Per_1 Pt_1 all'appartamento , ossia quello posto al piano terreno, e ciò perché ad ogni codice cliente Per_1
corrisponde un numero di contatore, che in questo caso è il n. 19E4ELA106207354.
Detta conclusione trova conferma anche dalla lettura dei consumi presenti nelle fatture dal settembre
2020 ai primi giorni del dicembre 2021 (doc. 11 – parte attrice). Infatti, da una attenta lettura di tali fatture, a pag. 7 – doc. 11, viene rappresentato graficamente l'andamento dei consumi degli ultimi 12 mesi, ove, fino al maggio 2020 (quindi prima dell'errore con i contatori da sostituire) i consumi mensili erano rispettivamente pari a 959 Kwh nel mese di febbraio, 1445 Kwh nel mese di marzo, 1048 Kwh nel mese di aprile. Con una media giornaliera pari a 38,2 Kwh, dunque assolutamente congrua per una utenza al servizio di due appartamenti nei quali abitavano, in ognuno, per quanto affermato dallo stesso attore, una famiglia composta da 3 persone.
L'anomalia invece si riscontra nei consumi rilevati dopo il maggio 2020, ove iniziano a registrarsi consumi molto inferiori ed inconsueti rispetto a quelli fino a quel momento rilevati, difatti si può vedere, ad esempio, come vengano rilevati i seguenti consumi: 22 Kwh nel periodo dal 04.10.2020 al pagina 8 di 10 02.12.2020; 28 Kwh nel periodo dal 02.12.2020 al 03.02.2021; 27 Kwh nel periodo dal 03.02.2021 al
04.04.2021. Con una media giornaliera di pochi Kwh, improbabili per fornire energia a due appartamenti situati al primo piano e ad un appartamento al piano terra, come invece asserito – ma non provato - dall'attore.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, infatti, non risultano fatturati i consumi degli appartamenti posti al primo piano unitamente a quelli dell'appartamento posto al piano terreno, ma, dal confronto di tali dati con quelli presenti nelle letture fornite dal distributore, i consumi “reali” fatturati verosimilmente, sono soltanto quelli dell'appartamento posto al piano terreno, la cui utenza era collegata al codice cliente n. 423922184, dunque fatturati al invece che alla . Pt_1 Per_1
Questo ha comportato che, in seguito al disallineamento avvenuto con l'intervento degli operatori di
”, il contatore collegato all'utenza del riprendesse la Controparte_2 CodiceFiscale_2 Pt_1 lettura dei consumi e, in seguito alla fattura n. 0480016806533019 pari ad € 10.375,83, la fornitrice provvedesse a ricalcolare correttamente tutti i consumi effettuati nel periodo dal giugno 2020 al gennaio 2022 con la fattura n. 48001680653301B, che, per quell'utenza, non erano stati fatturati prima.
In detta ultima fattura si può notare come siano stati restituiti i Kwh erroneamente addebitati con la fattura dell'8.4.2022, prevedendosi infatti una somma a credito pari ad € 6.503,19.
Risulta in ogni caso errata la ricostruzione dell'attore quanto al preteso consumo giornaliero di Kwh maggiore della potenza contrattualmente impegnata, posto che la potenza contrattualmente impegnata fa riferimento a 6 Kw (e non Kwh), ossia alla potenza elettrica, mentre il kilowattora si riferisce alla quantità di energia elettrica consumata in un'ora. In sostanza, comparando i dati presenti nel doc. 11 allegato dallo stesso attore (pag. 7), si può notare come i consumi ricalcolati dalla fornitrice per il periodo maggio 2020-gennaio 2022 con la fattura del 06.06.2022 sono pienamente in linea con quelli rilevati prima del maggio 2020, non risultando pertanto sussistente una situazione di anomalo 'sovra- consumo'.
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in premessa richiamati, secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, deve concludersi che grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, anche se convenuto in un giudizio con azione di accertamento negativo, mentre l'utente deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni rispetto ad un suo controllo (Cass. n. 28984/2023).
pagina 9 di 10 Deve dunque ritenersi che, a fronte della generica contestazione di parte attrice, relativa all'asserita fatturazione di consumi troppo elevati ed errati, parte convenuta ha analiticamente indicato, tramite produzione documentale, l'effettiva corrispondenza dei consumi fatturati con quelli rilevati dal contatore e comunicati dal distributore.
Pertanto, i quantitativi di energia così ricostruiti per il periodo sopraindicato sono stati correttamente riportati nel prospetto riepilogativo, dettagliato in calce alla fattura n. 48001680653301B, dove sono evidenziati i quantitativi di energia addebitati e quelli restituiti in virtù della fattura n.
0480016806533019.
In conclusione: le asserzioni e le domande dell'attore sono risultate infondate e non provate, dunque vengono rigettate in toto.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a € 26.000) in ragione dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'assenza di istruzione orale, nonché della decisione della causa in forma semplificata.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore all'integrale rifusione delle spese di lite della convenuta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,30.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8354/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 7 febbraio 2025 alle ore 10,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. BASEGGIO LORENZO. Parte_1 Per 'avv. BRUNI MARICA. Controparte_1
L'avv. Baseggio si riporta al contenuto della memoria conclusiva depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. L'avv. Bruni insiste nelle conclusioni rassegnate e precisa di contestare il punto n. 17 della memoria conclusiva avversaria in quanto il contatore associato alla fornitura della sig.ra era tale già dal Per_1 giugno 2022 e non quando fu sostituito il 26 maggio 2023.
L'avv. Baseggio contesta la circostanza e ribadisce quanto già esposto in atti difensivi.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8354/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASEGGIO Parte_1 C.F._1 LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BASEGGIO LORENZO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BRUNI MARICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA ROMANA, 1 51100 PISTOIA presso il difensore avv. BRUNI MARICA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusive del 30.1.24 (attore) e 29.1.24 (convenuta).
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentire accertare che nulla era dovuto a quest'ultima, stante la mancata
[...]
comunicazione della fattura datata 8.06.2022 o, in subordine, accertare le minori somme eventualmente dovute. A fondamento della propria pretesa l'attore deduceva di abitare in un complesso residenziale suddiviso in più appartamenti: due appartamenti situati al primo piano serviti da utenza elettrica a lui intestata, mentre quello ubicato al piano terreno da utenza intestata alla moglie e che, in seguito a due sopralluoghi effettuati a fine 2021 da emergeva come il contatore associato alla Controparte_2
moglie fosse il clone del proprio, pertanto i consumi registrati da quello venivano a lui fatturati. In
Cont seguito alla comunicazione della problematica riscontrata al , quest'ultima ammetteva l'errore di fatturazione per il periodo 23.05.2019-31.01.2022 riconoscendo una somma a credito per la moglie intestataria del secondo contatore, mentre nei suoi confronti veniva accertato un saldo a debito di €
3.872,64, derivanti dalla differenza tra la fattura datata 08.04.2022 dell'importo di € 10.375,83 e la fattura datata 06.06.2022 dell'importo negativo di € 6.503,19, ma soltanto la fattura a suo credito risultava presente nella propria area personale del sito internet dedicato. Evidenziava, inoltre, che il credito vantato dalla convenuta trovava fondamento in una fattura mai comunicata, neppure in seguito all'incontro di conciliazione svoltosi presso ARERA e che, in seguito alla sostituzione del contatore, avvenuta il 17.01.2022, venivano registrati consumi sproporzionati rispetto a quelli abitualmente fatturati;
pertanto veniva accertato che i due contatori erano ancora associati ad un unico codice cliente a lui riferito, con la conseguenza che continuavano ad essergli addebitati anche i consumi inerenti al contatore intestato alla moglie.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_1
delle domande proposte stante la carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto delle domande attoree poiché infondate. A sostegno delle conclusioni formulate, la convenuta asseriva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto responsabile di accertare i consumi reali effettuati dagli utenti era il distributore di energia elettrica “ . Nel merito, Controparte_2
evidenziava, la sussistenza del credito vantato pari ad € 3.872,64 come risultante dalla fattura inviata in data 03.08.2022, frutto della compensazione tra la fattura a debito di € 10.375,83 e quella a credito di €
6.503,19 sulla base dei consumi reali comunicati dal Distributore e che nessuna contestazione specifica era stata mossa circa l'asserita erroneità dei calcoli fatturati con la fattura n. 0480016806533019.
Aggiungeva, infine, di aver già proceduto a ripristinare la corretta funzionalità ed intestazione dei due pagina 3 di 10 contatori tramite sostituzione del misuratore avvenuta in data 17.01.2022, pertanto il contatore n.
21E4E5KA101484961 risultava correttamente associato unicamente alla fornitura intestata all'attore e, di conseguenza, erano già state rettificate le fatturazioni di entrambe le utenze sulla base dei dati comunicati dal Distributore.
All'esito della prima udienza del 11.01.2023, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. In seguito, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla sola parte attrice, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è infondata per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata dalla convenuta quanto al preteso difetto di legittimazione passiva. Invero, oggetto di odierno giudizio è un'azione di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta sulla base della fattura n. 0480016806533019 datata 8.04.2022 emessa per i consumi di energia elettrica relativi al periodo che va dal 7.12.2021 al 5.4.2022, epoca in cui è stato sostituito, in data 17.01.2022, il misuratore originariamente installato ed è stata effettuata la lettura dei consumi che ha determinato l'emissione della suddetta fattura.
Orbene, è evidente che il rapporto del quale si discute è quello tra somministrante e somministrato in virtù del contratto di somministrazione tra di essi stipulato. In detto contratto, mentre l'utente finale non intrattiene alcun rapporto giuridico-contrattuale con il distributore, è il somministrante ad avvalersi della sua prestazione e quindi a dover dar prova del corretto funzionamento del contatore laddove messo in discussione. Ciò comporta che l'eventuale malfunzionamento del misuratore non potrà che essere opposto da parte del consumatore finale al somministrante. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte affermato che: “Chi vende l'energia elettrica, comprandola a sua volta da altro soggetto, riceve da costui le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha l'onere di pretendere dal dante causa, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati.
pagina 4 di 10 In sostanza, la regola di questa Corte, è che grava sul somministrante la prova che il contatore funzionava e va intesa nel senso che tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi. Senza tacere del fatto che il cliente finale non ha alcun rapporto, giuridicamente rilevante, con il fornitore primario
(nel caso), né con costui ha un rapporto di fatto qualificato che possa comportare l'obbligo di richiedere informazioni o il diritto di riceverne.” (Cass. n. 39265/2021; nonché da ultimo Cass. n.
17401/2024).
2. Venendo al merito, deve premettersi che nel caso di specie, trattandosi di pretesa creditoria fondata su fatture emesse per importi addebitati a titolo di consumi relativi a contratti di fornitura di energia elettrica, sono applicabili i criteri di distribuzione degli oneri probatori stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di somministrazione, secondo cui: “nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016).
Secondo la giurisprudenza consolidata, in tali ipotesti, in virtù dell'accettazione da parte del contraente del contatore, quale strumento adibito alla misurazione dei consumi e la natura tecnica degli accertamenti implicati, spetta all'utente l'onere di contestare in maniera specifica e circostanziata il malfunzionamento dello strumento di rilevazione richiedendo una verifica del corretto funzionamento, nonché “dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. n. 297/2020;
Cass. n. 34701/2021). In caso contrario, deve invece considerarsi operante la presunzione di corretto pagina 5 di 10 funzionamento della rilevazione dei consumi mediante contatore e, pertanto, spettante al fornitore il corrispettivo riportato in fattura.
Tutto quanto premesso, nel caso de quo, ritenuta pacifica la conclusione di un contratto di somministrazione tra le parti, risulta necessario ricostruire gli eventi succedutisi dopo la data del
25.05.2020. In tale data, infatti, il distributore ( avrebbe dovuto sostituire il Controparte_2
contatore intestato al (matricola: 05633550; codice: 18E4E5LH1) con uno nuovo (matricola: Pt_1
06207354; codice: 19E4E5LA1). Successivamente, in data 9.12.2021, a seguito di sopralluogo effettuato dal distributore, veniva rilevato che la fornitura identificata con il POD IT001E423922206 intestata a , moglie dell'attore, era attiva con il misuratore 19E4ELA1-06207354, Persona_2
diverso da quello che era presente nei sistemi della convenuta (doc. 24 – parte convenuta). In data
17.5.2022 veniva sostituito il contatore intestato a (codice: 18E4E5LH1), con uno Parte_1
nuovo (codice 21E4E5KA101484961) come risulta dal verbale di sostituzione (doc. 11 – parte convenuta) e in data 08.4.2022 veniva emessa dalla convenuta la fattura n. 0480016806533019 per un importo di € 10.375,83 per il periodo dal 7.12.2021 al 5.4.2022 (doc. 9 – parte convenuta).
Successivamente, in data 6.6.2022 venivano emesse dalla convenuta due fatture contenenti il ricalcolo dei consumi effettivi ricostruiti dal Distributore, fino alla data di sostituzione del contatore intestato all'attore (codice 18E4E5LH1-05633550), di cui una relativa a consumi prescritti per il periodo
10.2.2019-31.5.2020 (doc. 13 – parte convenuta), l'altra invece a credito dell'attore per l'importo di € -
6.503,19 quanto al periodo 1.6.2020-17.1.2020 (doc. 14 – parte convenuta). In data 10.6.2022 veniva comunicato dalla convenuta all'attore l'avvenuta compensazione delle bollette a debito con quelle a credito, risultando così un saldo complessivo a debito di pari ad € 3.872,64 (doc. 15 – parte Pt_1
convenuta).
Va poi tenuto a mente che l'attore contesta la veridicità della fattura n. 0480016806533019 datata
8.04.2022, ritenendo che: “I consumi addebitati nella fattura 0480016806533019 dell'8 aprile 2022
(ben 31.050 kWh!) lasciano infatti fondatamente supporre un difettoso funzionamento del misuratore rimosso ovvero, un errore nella lettura rilevata in sede di sostituzione dello stesso o, più in generale, un errore di fatturazione.” Orbene, le prove fornite da questi sono inidonee a supportare l'azione di accertamento negativo del credito così come esperita, in quanto, dalla lettura degli atti prodotti dalla convenuta è invece possibile ricostruire la successione effettiva degli eventi e ritenere così provata la mancata commissione di errori nella rilevazione dei consumi, per come già ricalcolati con la fattura del
06.06.2022 n. 48001680653301B.
Occorre inoltre avere riguardo alla documentazione fornita dal Distributore di energia elettrica, allegata in atti dalla convenuta, dalla quale è possibile ricostruire la storia del contatore oggetto dell'odierno pagina 6 di 10 giudizio (nonché di quello intestato alla ). Analizzando i due documenti, rispettivamente doc.ti Per_1
12 e 26, contenenti la registrazione dei consumi riferiti al contatore associato alla fornitura intestata al
(codice 18E4E5LH105633550) e quello associato alla fornitura intestata alla (codice Pt_1 Per_1
18E4E5LA106459852), è possibile notare come successivamente al 25.5.2020 il primo contatore non rilevava più consumi fino al 19.12.2021 (doc. 12), mentre il secondo veniva sostituito con uno nuovo
(codice 19E4E5LA106207354) (doc. 26).
Entrambe le parti, erroneamente, ritengono che il contatore sostituito in data 25.5.2020 fosse quello intestato al difatti, afferma nella propria comparsa di costituzione e risposta che: Pt_1 CP_4
“in data 25.05.2020 provvedeva alla sostituzione del contatore (matricola: Controparte_2
05633550; codice: 18E4E5LH1), relativo alla fornitura intestata a , con uno nuovo Parte_1
(matricola: 06207354; codice: 19E4E5LA1)”. Risulta invece attestato, dalla lettura del doc. 26, che quello sostituito con il nuovo misuratore (avente codice 19E4E5LA106207354) non era il contatore
18E4E5LH105633550 intestato al ma il 18E4E5LA106459852 intestato alla . Pt_1 Per_1
Quanto appena riportato, trova riscontro e chiarisce quanto avvenuto il 9.12.2021 in sede di sopralluogo effettuato dagli operatori di ossia che il POD associato alla Controparte_2 Per_1
era attivo con il misuratore 19E4E5LA10620735 invece intestato al Questo perché tale ultimo Pt_1
contatore doveva andare a sostituire quello del ma, si presume per mero errore materiale, Pt_1
finiva per sostituire quello della , che risultava così non esistente al momento del sopralluogo. Per_1
Infatti, nella comunicazione pervenuta dal Distributore, si legge che: “in seguito al sopralluogo del 9 dicembre 2021, la fornitura identificata con il POD IT001E423922206 risulta essere attiva con il misuratore 19E4E5LA1 – 0627354 (diverso da quello presente nei nostri sistemi)”, ciò perché quello presente nei sistemi era il 18E4E5LA106459852, che difatti, in data 25.05.2020, veniva erroneamente sostituito con il 19E4E5LA106207354.
Continuando la lettura del doc.12, si può altresì rilevare come il contatore intestato al (codice Pt_1
18E4E5LH105633550), i cui consumi registrati si interrompevano al 25.5.2020, in seguito all'intervento degli operatori ed al disallineamento effettuato, riprendeva a rilevare i consumi fino al
17.1.2022, data in cui veniva sostituito con quello avente codice 21E4E5KA101484961 (doc. 11).
A seguito della sostituzione avvenuta il 17.1.2022, la convenuta emetteva la fattura oggetto dell'odierna contestazione (per il periodo dicembre 2021-aprile 2022, v. infatti doc. 9), mentre per il periodo dicembre-gennaio venivano fatturati consumi anomali (si ricordi che nel dicembre 2021 era stato ripristinato il contatore del , tanto da insospettire la stessa fornitrice che difatti Pt_1
pagina 7 di 10 provvedeva a richiedere al distributore la lettura di rimozione del contatore e la tabella di rettifica delle misure.
A seguito della comunicazione di tali dati, la convenuta provvedeva a rettificare quanto fatturato precedentemente, emanando la fattura n. 48001680653301B da € - 6.503,19 in relazione al periodo
1.6.2020-17.1.2022, ove infatti venivano addebitati Kwh 16.614 consumi ricostruiti e restituiti Kwh
29.384 già fatturati (doc. 14). Con tale fattura, la fornitrice ricostruiva tutti i consumi avvenuti nel periodo successivo al 25.5.2020, data in cui il contatore matricola 18E4E5LH105633550 doveva essere sostituito con quello matricola 19E4ELA106207354 ma, stante l'errore avvenuto nel sostituire quello della n. 18E4E5LA106459852, il codice cliente n. 423922184 - riferito al ed associato Per_1 Pt_1
a quel contatore - veniva invece collegato all'utenza della . Per_1
In sostanza, il fatto – indubitabilmente emerso dalla documentazione versata in atti - che siano stati invertiti i contatori da sostituire, ha comportato quale conseguenza che il contatore
18E4E5LH105633550 rimanesse 'congelato' nella lettura dei consumi, visto che il codice cliente identificativo del (n. 423922184) era stato erroneamente associato all'utenza della . Pt_1 Per_1
Resta quindi privo di fondamento quanto asserito dall'attore nella propria memoria conclusionale, ovvero che: “Ciò lascia supporre che all'Avv. siano stati addebitati, a far data dal 25 maggio Pt_1
2020, data di sostituzione del contatore, sia i consumi relativi agli appartamenti posti al primo piano dell'edificio, che quelli dell'appartamento posto al piano terreno, che invece avrebbero dovuto essere addebitati alla Sig.ra ”. Ciò perché, andando ad associare il codice cliente n. 423922184 Per_1 all'utenza della , i consumi fatturati al dal maggio 2020, sono solamente quelli relativi Per_1 Pt_1 all'appartamento , ossia quello posto al piano terreno, e ciò perché ad ogni codice cliente Per_1
corrisponde un numero di contatore, che in questo caso è il n. 19E4ELA106207354.
Detta conclusione trova conferma anche dalla lettura dei consumi presenti nelle fatture dal settembre
2020 ai primi giorni del dicembre 2021 (doc. 11 – parte attrice). Infatti, da una attenta lettura di tali fatture, a pag. 7 – doc. 11, viene rappresentato graficamente l'andamento dei consumi degli ultimi 12 mesi, ove, fino al maggio 2020 (quindi prima dell'errore con i contatori da sostituire) i consumi mensili erano rispettivamente pari a 959 Kwh nel mese di febbraio, 1445 Kwh nel mese di marzo, 1048 Kwh nel mese di aprile. Con una media giornaliera pari a 38,2 Kwh, dunque assolutamente congrua per una utenza al servizio di due appartamenti nei quali abitavano, in ognuno, per quanto affermato dallo stesso attore, una famiglia composta da 3 persone.
L'anomalia invece si riscontra nei consumi rilevati dopo il maggio 2020, ove iniziano a registrarsi consumi molto inferiori ed inconsueti rispetto a quelli fino a quel momento rilevati, difatti si può vedere, ad esempio, come vengano rilevati i seguenti consumi: 22 Kwh nel periodo dal 04.10.2020 al pagina 8 di 10 02.12.2020; 28 Kwh nel periodo dal 02.12.2020 al 03.02.2021; 27 Kwh nel periodo dal 03.02.2021 al
04.04.2021. Con una media giornaliera di pochi Kwh, improbabili per fornire energia a due appartamenti situati al primo piano e ad un appartamento al piano terra, come invece asserito – ma non provato - dall'attore.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, infatti, non risultano fatturati i consumi degli appartamenti posti al primo piano unitamente a quelli dell'appartamento posto al piano terreno, ma, dal confronto di tali dati con quelli presenti nelle letture fornite dal distributore, i consumi “reali” fatturati verosimilmente, sono soltanto quelli dell'appartamento posto al piano terreno, la cui utenza era collegata al codice cliente n. 423922184, dunque fatturati al invece che alla . Pt_1 Per_1
Questo ha comportato che, in seguito al disallineamento avvenuto con l'intervento degli operatori di
”, il contatore collegato all'utenza del riprendesse la Controparte_2 CodiceFiscale_2 Pt_1 lettura dei consumi e, in seguito alla fattura n. 0480016806533019 pari ad € 10.375,83, la fornitrice provvedesse a ricalcolare correttamente tutti i consumi effettuati nel periodo dal giugno 2020 al gennaio 2022 con la fattura n. 48001680653301B, che, per quell'utenza, non erano stati fatturati prima.
In detta ultima fattura si può notare come siano stati restituiti i Kwh erroneamente addebitati con la fattura dell'8.4.2022, prevedendosi infatti una somma a credito pari ad € 6.503,19.
Risulta in ogni caso errata la ricostruzione dell'attore quanto al preteso consumo giornaliero di Kwh maggiore della potenza contrattualmente impegnata, posto che la potenza contrattualmente impegnata fa riferimento a 6 Kw (e non Kwh), ossia alla potenza elettrica, mentre il kilowattora si riferisce alla quantità di energia elettrica consumata in un'ora. In sostanza, comparando i dati presenti nel doc. 11 allegato dallo stesso attore (pag. 7), si può notare come i consumi ricalcolati dalla fornitrice per il periodo maggio 2020-gennaio 2022 con la fattura del 06.06.2022 sono pienamente in linea con quelli rilevati prima del maggio 2020, non risultando pertanto sussistente una situazione di anomalo 'sovra- consumo'.
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in premessa richiamati, secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, deve concludersi che grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, anche se convenuto in un giudizio con azione di accertamento negativo, mentre l'utente deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni rispetto ad un suo controllo (Cass. n. 28984/2023).
pagina 9 di 10 Deve dunque ritenersi che, a fronte della generica contestazione di parte attrice, relativa all'asserita fatturazione di consumi troppo elevati ed errati, parte convenuta ha analiticamente indicato, tramite produzione documentale, l'effettiva corrispondenza dei consumi fatturati con quelli rilevati dal contatore e comunicati dal distributore.
Pertanto, i quantitativi di energia così ricostruiti per il periodo sopraindicato sono stati correttamente riportati nel prospetto riepilogativo, dettagliato in calce alla fattura n. 48001680653301B, dove sono evidenziati i quantitativi di energia addebitati e quelli restituiti in virtù della fattura n.
0480016806533019.
In conclusione: le asserzioni e le domande dell'attore sono risultate infondate e non provate, dunque vengono rigettate in toto.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a € 26.000) in ragione dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'assenza di istruzione orale, nonché della decisione della causa in forma semplificata.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore all'integrale rifusione delle spese di lite della convenuta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,30.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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