Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale d'udienza del 24/4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies comma c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 3827/2020 R.G., avente ad oggetto: azione di costituzione del diritto di servitù, vertente
TRA
DE UB CO e AR NA, rappresentati e difesi, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv.
Enrico Montera, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Postiglione (SA), C.so Vittorio
Emanuele n. 181;
ATTORI
E
IA AS.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.4.2025, le sole parti attrici rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, CO De BE e NA RN convenivano in giudizio AS CI dinanzi al Tribunale di Salerno instando per la costituzione di una servitù coattiva di scarico ai sensi dell'art. 1043 c.c.
Ed invero, gli odierni attori esponevano di essere proprietari di un fabbricato sito nel Comune di Eboli
(SA), alla via Miramonti n. 15 alla località S. EA, identificato in catasto al foglio n. 10, p.lla n.
606, costruito sull'originaria p.lla n. 173, ove risiedevano con la loro famiglia.
Rappresentavano che con atto del 28.5.2015, in riscontro alla richiesta da loro inoltrata in data
8.5.2015, il Direttore Tecnico della “ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.” concedeva
Dal momento che il pozzetto della rete fognaria stradale esistente, al quale avevano avuto l'autorizzazione ad allacciare gli scarichi del loro fabbricato, era situato a valle della confinante proprietà di AS CI, sita nella medesima località S. EA del Comune di Eboli ed identificata in catasto al foglio n. 10, p.lla n. 103, rappresentavano la loro necessità di attraversare con tubature tale fondo, non avendo altra alternativa per liberarsi delle acque di scarico.
Esponendo che la procedura di mediazione da loro promossa non aveva avuto esito positivo stante la mancata adesione della controparte, concludevano chiedendo che fosse emessa sentenza costitutiva di servitù coattiva di scarico a favore del fabbricato sito nel terreno di proprietà di CO De
BE ed NA RN, sito nel Comune di Eboli alla località S. EA, identificato in catasto al foglio 10, p.lla n. 606, ed a carico del fondo di proprietà di AS CI, identificato in catasto al foglio n. 10, p.lla n. 103, a partire dal predetto fabbricato degli attori sino al pozzetto della rete fognaria stradale esistente, posta a valle della proprietà del predetto sig. CI, con autorizzazione alla trascrizione della sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno.
Chiedevano, altresì, che fosse determinata l'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, come per legge, con vittoria di spese di lite in caso di opposizione da parte del convenuto.
All'udienza del 3.2.2022 veniva dichiarata la contumacia di AS CI che, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Espletato incarico di CTU tecnica, con ordinanza del 18.8.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'odierna udienza.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In linea del tutto preliminare, occorre rilevare come risulti sufficientemente provata la proprietà dei fondi oggetto della richiesta di costituzione di servitù coattiva di scarico in capo alle odierne parti in causa.
Ed invero, risulta in atti il contratto di compravendita per notar Curzio del 22.5.1989, rep. n. 31.864, con il quale CO De BE, in regime di comunione dei beni con la moglie NA RN, acquistava da NE di OL e NA UC parte del fondo sito in Eboli (SA), alla località
S.EA, identificato al locale catasto terreni al foglio n. 10, p.lla n. 173. Appare pertanto sufficientemente riscontrata la proprietà degli odierni attori sul fondo oggetto di causa.
Risulta in atti anche il contratto di divisione per notaio Gammaldi del 21.3.1994, rep. n. 14361, racc.
n. 1640, con il quale veniva diviso tra i germani CI il fondo sito in Eboli, alla località S. EA, con attribuzione della p.lla n. 103 del foglio n. 10 a AS CI. Sicché, evidenziata la necessità di allacciare l'immobile di loro proprietà alla rete fognaria pubblica per scarichi domestici e depositato agli atti di causa l'autorizzazione all'allaccio concessa dal
Direttore Tecnico della “ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.”, gli odierni attori instavano per la costituzione di una servitù coattiva di scarico a carico del fondo confinante di proprietà di AS
CI, deducendo di non avere altra alternativa per liberarsi delle acque di scarico.
Con specifico riferimento alla servitù coattiva di scarico, l'art. 1043 c.c. prevede che il proprietario del fondo dominante possa domandare il passaggio sul fondo servente anche in relazione alle acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo e per le acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
La servitù coattiva di scarico, dunque, può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli o industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici;
l'art.1043 c.c., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o "nere", intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente (Cass. Civ., Sez. VI-2, 06.05.2021 n. 11840).
Ancora, si è avuto modo di evidenziare che i presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 c.c. non differiscono ,compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 c.c. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto - sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria- sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio (Cass. Civ., Sez. II,
14.5.2003, n. 7410).
Nel caso di specie, deve anzitutto evidenziarsi che risulta in atti l'autorizzazione dell'“Asis
Salernitana Reti ed Impianti s.p.a.”, avente ad oggetto il permesso di allaccio alla rete fognaria pubblica per gli scarichi domestici del fabbricato ubicato alla C.da S. EA-Via Miramonti, catastalmente identificato al Fg. n. 10, p.lla n. 606. Risulta pertanto sufficientemente dimostrato il diritto degli odierni attori di disporre di tale allaccio (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II,
14.11.2000, n. 14734).
Risultano altresì riscontrati gli ulteriori presupposti previsti dal combinato disposto di cui agli artt.
1037 e 1043 c.c., avuto riguardo agli accertamenti tecnici effettuati da parte dell'ausiliario del giudice.
In particolare, il C.T.U. evidenziava che “la posizione geografica dell'edificio degli attori, dove è ubicato il pozzetto di allaccio di partenza, vincola il tracciato della tubazione per il sistema di afflusso, che nelle norme tecniche italiane è sempre con livelletta ascendente e pertanto dipendente dalla topografia del terreno. Il miglior tracciato risulterebbe proprio quello indicato nell'elaborato del CTP ing. ON (allegato alla produzione di parte attrice), con l'attraversamento della porzione di appezzamento del convenuto”.
Tanto premesso, evidenziava di aver predisposto uno schema grafico al fine di individuare le zone di suolo privato interessate dal tracciato della condotta e di cui sarebbe stata necessaria l'autorizzazione ad accedere, ribadendo che: “il fondo degli attori non ha altre alternative per liberarsi delle acque di scarico;
il tragitto per tale scarico è il più conveniente, in modo equilibrato, sia per il fondo servente che per il fondo dominante ed è il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque”.
In risposta al primo quesito sottopostogli con l'ordinanza del 26.7.2022, il Ctu accertava la ricorrenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1037 e 1043 c.c. per la costituzione di una servitù di scarico coattivo a favore del fondo degli attori ed a carico del fondo del fondo del convenuto, ed individuava il passaggio più conveniente e meno pregiudizievole al fondo servente secondo i criteri previsti dall'art. 1037 c.c.
In particolare, l'ausiliario del giudice evidenziava che: “durante l'esame dei luoghi, è stata realizzata opportuna documentazione fotografica dei manufatti esistenti che ricostruisce il percorso più conveniente che la condotta dovrà seguire (allegato n. 3). Si è passati ad un confronto con il progetto del CTP ing. ON, rilevando che gli elaborati tecnici progettuali redatti dallo stesso (allegati alla produzione di parte attrice) soddisfano, tutti i contenuti che prevede la norma, precedentemente enunciati, oltre a coincidere con il tracciato scelto dalla scrivente CTU, ed evidenziato nell' allegato
n. 4”.
In tal senso, emergeva che il tracciato della conduttura così ipotizzato presentava le seguenti caratteristiche: “ottimizza la lunghezza della condotta;
è un tracciato facilmente accessibile da parte del personale per favorire le operazioni di messa in opera e di manutenzione del manufatto;
prevede tutte le misure e gli accorgimenti (tecnologie di esecuzione lavori, accessibilità ed ispezionabilità dei manufatti ecc.) per cercare di garantire una perfetta affidabilità dell'impianto; riduce le interferenze con gli altri impianti e servizi presenti nel sottosuolo, nonché l'impatto ambientale delle opere da realizzare sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati”.
Inoltre, veniva verificato anche il profilo longitudinale della condotta, in modo da consentire il deflusso a gravità del liquame e da rispettare i seguenti requisiti: “la massima pendenza della livelletta non deve superare il valore del 2,5% per evitare velocità eccessive che potrebbero usurare i rivestimenti interni;
la pendenza minima della livelletta non deve essere inferiore allo 0,4% al fine di evitare fenomeni di deposito”.
Dopo aver descritto il contenuto della documentazione allegata alla relazione peritale e recante in dettaglio il tracciato della condotta da realizzare sul fondo di proprietà del convenuto, il Ctu rilevava che: “l'intera condotta avrà uno sviluppo totale di m. 109, ed il tratto che attraverserà il lotto del convenuto avrà uno sviluppo di soli m. 22, un valore esiguo”, per poi ribadire che: “la situazione rispetta il dispositivo degli artt. 1043 e 1037 del C.C., si ritiene pertanto si possa istituire la servitù di scarico coattivo sul fondo del convenuto. Nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dall' ex art. 1043 C.C. per la costituzione della servitù coattiva”.
Pertanto, risulta provato che la conduttura appare idonea a consentire lo scarico come prospettato da parte degli odierni attori;
il percorso della conduttura, inoltre, risulta il più conveniente ed il meno pregiudizievole rispetto al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Infine, l'ausiliario del giudice determinava l'indennità spettante al convenuto ai sensi dell'art. 1038
c.c., nella somma di € 20,79.
Era evidenziato che tale importo teneva conto del danno effettivo causato dal passaggio, nonché dal deprezzamento subito dal fondo servente in ragione di tale passaggio. L'opera, inoltre, avrebbe dovuto essere costituita da un collettore di lunghezza complessiva pari a mt 109, dal diametro pari a
160 mm.
Inoltre, la porzione di tubazione interrata posizionata in prossimità del confine occidentale del mappale n. 103, avrebbe presentato una larghezza di mt 0,5 lungo tutta la linea di posa, prevedendosi l'affiancamento di ulteriori due fasce di rispetto, ciascuna delle quali di mt. 0,75 di larghezza. Era stimato inoltre l'utilizzo di una superficie di un metro quadrato quanto alla realizzazione di manufatti affioranti, in relazione ai pozzetti di linea necessari per le attività di ispezione.
Si rinvia integralmente ai calcoli meglio descritti alla pag. 21 dell'elaborato peritale.
Ne consegue, pertanto, e in assenza di significativi rilievi di segno contrario, la logicità delle conclusioni del C.T.U. che devono in questa sede confermarsi, anche in ragione dei chiarimenti forniti da quest'ultimo sulla base di quanto richiesto con ordinanza del 25.5.2023. Più in particolare, tenuto conto delle più moderne tecnologie utilizzabili in relazione alla realizzazione della conduttura, nonché della necessità di interramento adeguato della stessa, risultava altresì sufficientemente riscontrato che il tracciato appariva idoneo “ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia per il fondo servente” (cfr. pag. della nota di chiarimento del 30.6.2023).
Va quindi disposta la costituzione della servitù di scarico coattivo oggetto della domanda di parte attrice, in funzione dell'allaccio alla rete fognaria pubblica del fabbricato sito in Eboli (SA), alla via
Miramonti n. 15 alla località S. EA, sul fondo identificato in catasto al foglio n. 10, p.lla n. 606, secondo le modalità e le condizioni previste alle pagg. da 14 a 19 dell'elaborato peritale depositato il
27.3.2023 ed alla stregua del tracciato indicato nell'all. 4 all'elaborato peritale.
Infine, su richiesta dei medesimi attori, deve essere riconosciuto, in favore di parte convenuta,
l'indennizzo pari all'importo di € 20,73, calcolato sulla scorta dei condivisibili parametri esposti nel medesimo elaborato peritale.
L'originaria richiesta di parte attrice di condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite solo in caso di opposizione alla domanda di costituzione di servitù, in uno alla mancata opposizione del convenuto alle ragioni degli odierni attori, stante la contumacia dello stesso, depongono per la non ripetibilità delle spese processuali.
Per analoghe ragioni, le spese di C.T.U. devono porsi a definitivo carico di entrambe le parti, per la quota della metà ciascuno.
Va infine disposto l'ordine all'Agenzia delle Entrate di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2645 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di CO De BE e
NA RN, nei confronti di AS CI, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, dispone la costituzione di una servitù di scarico coattivo in favore del fabbricato ubicato nel fondo di proprietà di CO De BE ed
NA RN, sito nel Comune di Eboli alla località S. EA, identificato in catasto al foglio 10, p.lla n. 606, ed a carico del fondo di proprietà di AS CI, identificato in catasto al foglio n. 10, p.lla n. 103, secondo le modalità e le condizioni previste alle pagg. da 12 a 19 dell'elaborato peritale depositato il 27.3.2023, nonché alla stregua del tracciato indicato nell'all. 4 all'elaborato peritale, che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2) pone a carico di CO De BE e di EA RN, l'obbligo di provvedere al pagamento della somma di € 20,73 in favore del sig. AS CI, a titolo di indennità;
3) dichiara non ripetibili le spese processuali;
4) spese di C.T.U. a definitivo carico di entrambe le parti, per la misura del cinquanta per cento ciascuna;
5) ordina all'Agenzia delle Entrate, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Salerno, il 24.4.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato