Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14821/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14821/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data
24.09.24 a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c. con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
C.F. in qualità di impresa Parte_1 P.IVA_1
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, con sede legale in Mogliano
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona di , quale Parte_2
procuratore speciale di rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1
Dei del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Russo sito in Napoli al Centro Direzionale Isola G7 giusta procura in atti.
- ATTRICE-
E
nonché Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla attrice in data 2.09.24.
1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società , nella Parte_1
qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, conveniva in giudizio e chiedendone la condanna al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della somma di euro 103.291,38 oltre interessi legali dal dovuto al saldo , quale regresso ex art.292 comma 1 D.Lgs. n.209/2005 e con vittoria di spese e competenze di causa, avendo provveduto, nella qualità di impresa designata per il
F.G.V.S., al risarcimento dei danni, cagionati a nel sinistro Parte_3
verificatosi il giorno 9.03.1994.
La compagnia assicurativa deduceva : che in data 9.03.1994 in Napoli il mezzo targato PC196765, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e Controparte_1
condotto da investiva che riportava Controparte_2 Parte_3
gravi danni alla persona;
che a seguito del sinistro essa compagnia provvedeva ad istruire la pratica e, stante la pacifica responsabilità nella causazione del sinistro del mezzo PC196765 e la sua scopertura assicurativa, provvedeva a liquidare la somma di euro 103.291,38 in favore del danneggiato;
che la società in veste di CP_3
mandataria di (ora ) con raccomandata a/r intimava Controparte_4 Parte_1
al responsabile del sinistro il rimborso della somma pagata .
Incardinatosi il presente giudizio,alla udienza del 29.04.22 il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti dei convenuti . Con nota del
25.05.22 parte attrice depositava la citazione in rinnovazione ai convenuti.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
Indi, venivano concessi i termini ex art.183 VI co. c.p.c. ed ammessi i mezzi istruttori. Di poi, stante il decesso dell'unico teste indicato dalla attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 24.09.24 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, preme chiarire che l'azione di rivalsa che è stata proposta dalla parte attrice va identificata come un'azione autonoma e speciale ex lege, non
2 assimilabile infatti né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato.
Si tratta, di un'azione che ha un carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva che viene assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione, di cui al comma 1 dell'art. 292 del Codice delle assicurazioni private, non consentono di parificare la posizione rivestita dall'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante, alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
L'atipicità del vincolo solidale che esiste tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella, prevista dalla legge, del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima, comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1).
Ciò comporta che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili, come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo, l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero
(cfr. S.U. Cassazione civile sez. un., n.21514/2022).
Nel caso di specie, pertanto, ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 292, comma 1
D.lgs. 209/2005.
L'attrice ha prodotto la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli VII sez. penale ( del 21.06.00 reg.not. reato 88506/94; reg. dibatt. 4137/99) , con cui è stata accertata la responsabilità di conducente del mezzo targato Controparte_2
3 PC 196765 , di proprietà di , nella causazione del sinistro a seguito Controparte_1
del quale il signor subiva lesioni personali, sebbene il Parte_3
non fosse il proprietario del veicolo predetto (cfr. doc. 2 all. alla CP_2
citazione).
Il veicolo in questione, come già rilevato dalla predetta sentenza non era assicurato( cfr. anche verbale Polizia Stradale doc. 1 all. alla citazione) sicché le Controparte_5
( ora provvedevano a corrispondere al danneggiato il
[...] Parte_1
risarcimento del danno per l'importo complessivo di euro 103.291,38..
Risulta, infatti, che la compagnia assicurativa , quale impresa designata per il FGVS ha stipulato atto di “transazione e quietanza “ (cfr. doc. 3 allegato alla citazione) con il danneggiato in data 23.03.2001, atto debitamente sottoscritto da quest'ultimo .
Pertanto, non trattandosi di responsabilità solidale tra proprietario e conducente , da un lato, e l'assicurazione designata, dall'altro, atteso che l'obbligazione del Fondo di garanzia vittime della strada , avente natura risarcitoria e non indennitaria , ha fonte nella legge ed è sostitutiva di quella del responsabile del danno , il regresso nei confronti dei convenuti è totale per il recupero dell'intero risarcimento corrisposto al danneggiato.
Pertanto, e devono essere condannati in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro al pagamento in favore della attrice della somma di euro 103.291,38 oltre interessi legali dalle date di rispettiva messa in mora.
Invero, solo con la messa in mora contenente la comunicazione ai responsabili dell'avvenuto risarcimento ad opera della società di gestione del fondo ai danneggianti, il credito della impresa di gestione diventa verso questi ultimi esigibile.
Pertanto, gli interessi legali sulla somma di euro 103.291,38 decorreranno per il dal 17.02.2011 (cfr. atto di costituzione in mora all. alla citazione) e per il CP_1
dalla domanda ( non potendo l'invito alla negoziazione assistita privo di CP_2
invito al pagamento qualificarsi come costituzione in mora) e per entrambi sino al soddisfo.
4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00 tenuto conto dei valori minimi per le quattro fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, stante l'assenza di questioni particolarmente complesse e vanno poste a carico dei convenuti .
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità di impresa Parte_4
designata per il FGVS, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1.dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 CP_2
, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_4
in qualità di Fondo di Garanzia per le vittime della strada, della somma di euro
103.291,38 oltre interessi legali dal 17.02.2011 al soddisfo per e Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per;
Controparte_2
3. condanna i convenuti al pagamento, in solido fra loro, delle spese di lite in favore della , in qualità di Fondo di Garanzia per le vittime della Parte_4
strada che liquida, in euro 786,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge
Così deciso in Napoli, il 9.01.25
IL GIUDICE
Dr.ssa Valentina Valletta
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