Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.464 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con gli avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Pt_1
Tomaioli, Maria Teresa Pugliano,
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
FATTO.
1. Con ricorso depositato il 9.5.2023, l' ha chiesto la riforma della sentenza n. 815 Pt_1
del 4.11.2022, con cui il Giudice del lavoro di Crotone lo ha condannato a procedere all'iscrizione di negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Controparte_1
1
2. In particolare, il Tribunale disattesa le preliminari eccezioni di decadenza sollevate dall' ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: CP_2
<<..nella fattispecie in esame (in cui il lavoratore agricolo non risulta iscritto negli elenchi di cui all'art.12, r.d.1949/1940) la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla suddetta iscrizione nel presente giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in ossequio a quanto statuito da Cass., sez. lav.,
n.14994/2005), assolvendo inoltre all'onere di dimostrare i fatti costitutivi di tale diritto: trattasi, nello specifico, dello svolgimento di un'attività di lavoro agricolo subordinato a titolo oneroso per n.156 giornate nell'anno 2018 [circostanza confermata dal teste escusso nell'udienza del 12/3/2021, il Testimone_1
quale ha riferito che la parte ricorrente ha svolto attività lavorativa agricola
(piantumazione degli ortaggi, pulizia dei terreni, asportazione dei virgulti delle piante e raccolta dei frutti) alle dipendenze della ditta (“EC ED”) indicata in ricorso, sui fondi (siti a Cirò Marina) e nel periodo (da marzo a dicembre 2018) di cui al ricorso].
Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da prove contrarie e che, anzi, trovano un riscontro documentale nelle buste paga e nelle
“ricevute invio DMAG” in atti, oltre che nelle dichiarazioni rilasciate dagli altri testi escussi nel corso del giudizio.
Quanto alle valutazioni degli ispettori poste a base dell'intervenuto disconoscimento, deve evidenziarsi che il verbale ispettivo dell' costituendo un atto pubblico ex Pt_1
art.2699 c.c., fa piena prova (fino a querela di falso) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti (ma non della loro veridicità) e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, ai sensi dell'art.2700 c.c.: le valutazioni effettuate dagli ispettori costituiscono invece, per giurisprudenza costante, dei meri indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie del processo.
Tanto premesso e tornando al caso di specie, deve rilevarsi che le conclusioni degli ispettori (che si fondano principalmente su valutazioni di stima circa la congruità della
2 manodopera denunciata/delle giornate denunciate rispetto all'estensione dei terreni utilizzati) sono ritenute da questo Giudice probatoriamente insufficienti, trattandosi di meri indizi che non trovano riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie del processo
(che anzi le hanno smentite): è certamente possibile che l'azienda in questione abbia denunciato manodopera e/o giornate in eccesso, ma non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che ciò sia avvenuto nella fattispecie in esame.
Per tali motivi, gli esiti del verbale di accertamento, valutati insieme alle altre risultanze istruttorie del processo, non offrono elementi sufficienti per ritenere
l'insussistenza del rapporto lavorativo.
Dall'accoglimento di tale domanda giudiziale discende, come logico corollario,
l'accertamento del diritto della parte ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola (relativa all'anno 2018) richiesta con la domanda amministrativa presentata in data 14/2/2019 (con conseguente condanna dell' al pagamento di quanto Pt_1
dovuto a tale titolo), avendo la parte ricorrente assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della prestazione previdenziale in discorso: trattasi, nello specifico, dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art.12, r.d.1949/1940 per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità e del conseguimento, nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri (elementi che emergono, in relazione alle annualità diverse dal 2018, dall'estratto conto previdenziale in atti e, con riguardo al 2018, dall'accoglimento della domanda giudiziale di cui si è detto sopra). >>
3. l' ha censurato tale motivazione sostenendo che : Pt_1
a) le deposizioni testimoniali sono del tutto insufficienti a dimostrare il dedotto rapporto di lavoro subordinato in agricoltura sia perchè presentano delle intrinseche contraddizioni, sia perchè hanno un contenuto anonimo, generico e stereotipato;
b) la documentazione prodotta dal ricorrente (buste paga e DMAG) è di formazione unilaterale, come tale scarsamente decisiva ai fini della prova del rapporto, anche alla luce degli esiti dell' accertamento ispettivo eseguito a carico dell'asserito datore di lavoro e delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate ai funzionari procedenti. 3 2. non si è costituito sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
3.Il Collegio ha trattato la causa nella forma scritta di cui all'art. 127 ter cpc e all'esito del deposito di note dell'appellante, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4.L'appello va accolto.
5.A fondamento del diritto all'iscrizione nell'anno 2018 per n.156 giornate, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato come bracciante dal mese di marzo al mese di dicembre
2018, per un numero complessivo di 156 giornate alle dipendenze dell'Azienda agricola di EC ED . Tanto ha inteso dimostrare producendo le buste paga e le ricevute della comunicazione obbligatoria di assunzione e della denuncia DMAG, e altresì articolando prova testimoniale.
6.L' ha contestato l'effettivo svolgimento di quella prestazione lavorativa alla Pt_1
stregua del verbale di accertamento del 10.10.2018 dal quale è emerso che:
• il sig. EC ED aveva condotto e conduceva, unicamente, i terreni concessigli in affitto dai congiunti ed estesi per circa un ettaro, coltivati a vigneto e seminativo. I terreni in questione richiedevano un fabbisogno lavorativo minimo, che il titolare, già lavoratore agricolo autonomo (coltivatore diretto), era da solo in grado di assicurare;
• gli importi relativi alla attività di vendita e a quella di acquisti, risultante dalle dichiarazioni fiscali erano di gran lunga inferiori e del tutto insufficienti a far fronte al costo ( retribuzioni e contribuzione ), della manodopera denunciata;
• la ditta ispezionata risultava quasi totalmente inadempiente agli obblighi contributivi da assolvere nei confronti dell' ; CP_2
• per quanto riguarda le produzioni effettuate dall'azienda, i verbalizzanti non potevano controllare la fatturazione, in quanto, né il sig. EC ED, né lo studio di consulenza erano sono stati in grado di fornire la relativa documentazione, al di fuori di poche fatture emesse negli anni antecedenti al
4 2000. L'azienda aveva fornito unicamente i registri IVA, acquisti e vendite, dall'anno 2008 al 2018, dai quali non era stato possibile risalire alla natura delle merci o materiali oggetto di fatturazione;
• si procedeva dunque al disconoscimento di tutti i rapporti di lavori e alla cancellazione delle giornate lavorative denunciate a decorrere dal 2009.
7. A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e denunce di assunzione, anche a fini contributivi) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia ( Cfr. Cass. 5491/16 e
8. In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere (a) dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni;
(b) dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni;
(c) dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (Cass. 15481/15).
9. Ed invece, dalla motivazione della sentenza non traspare alcuno di questi passaggi valutativi.
10. Il tribunale ha omesso di considerare l'interesse che animava i testi che quali braccianti agricoli alle dipendenze della azienda EC sono stati attinti dalle procedure di disconoscimento e cancellazione delle giornate e che perciò sono interessati a confutare l'esito ispettivo e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierno appellato, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' invece Pt_1
contesta.
11. E tanto concorre a indebolire la credibilità del loro apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela:
5 (a) privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili: i testimoni si sono infatti limitati a dichiarare che rispettavano un orario di lavoro e che venivano retribuiti;
(b) privo di elementi da cui desumere chi impartisse le direttive e sottoponesse il loro operato a controlli;
© generico quanto al numero di giornate effettuate dal ricorrente, all'indicazione specifica dei luoghi di lavoro.
12. Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati della fonte dichiarativa (accomunate dal medesimo interesse)
e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda nella sovrabbondante misura rivelata dall'accertamento ispettivo dell' . Pt_1
13. Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale. A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che la deposizione testimoniale non riesce a comporre e a superare.
14. La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale sospettata di compiacenti denunce di assunzione) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e contradditoria
6 testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, a una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
15.In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione del ricorrente in agricoltura nel periodo di interesse non è stata provata: ciò determina la riforma della gravata sentenza con il rigetto della domanda di tutela avverso il provvedimento di cancellazione di cui si duole nonché della domanda di indennità di disoccupazione che l'iscrizione negli elenchi necessariamente presuppone,.
16. La dichiarazione ex art.152 disp.att. in calce al ricorso di primo grado, esonera l'appellato dal pagamento delle spese del doppio grado. ( Cass.
4.4.2012 n. 5363: "L'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n.
326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali, in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi…>; Conf. Cass. N.25199/2015).
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1
depositato il 9.5.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone Giudice del lavoro n. 815 del 4.11.2022, , così provvede:
-accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
Controparte_1
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.1.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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