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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NT ROBERTO GIOVANNI, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2373/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239000710202 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004273733 I.C.I. 2010
- RUOLO n. 29120170004273733 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'MA di pagamento n. 29120239000710202, notificata a mezzo pec il 14/02/2023, nonché la
Cartella di pagamento n. 29120170004273733 (non notificata) ed il relativo ruolo esattoriale sotteso (cfr. provvedimenti citati in atti).
Ha dedotto l'illegittimità formale e sostanziale dei provvedimenti in contestazione (prescrizione e decadenza, tardività della notifica, difetto di notifica sotto plurimi profili, difetto di motivazione, mancata notifica degli atti presupposti, difformità della cartella) ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Ha versato memoria insistendo.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto difendendo la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'MA di pagamento 29120239000710202000 fa riferimento all'omesso pagamento delle somme portate dalle Cartelle nn. 29120170004273733000, 29120170016503031000 e 29120190010122179000
(cfr. documentazione in atti).
Il Ricorrente ha impugnato l'MA limitatamente alla cartella 29120170004273733000 (cfr. ricorso introduttivo in atti).
2.- La notifica, sia dell'MA di pagamento n. 29120239000710202000 che delle cartelle nn.
29120170004273733000, 29120170016503031000 e 29120190010122179000 è stata eseguita all'indirizzo pec del contribuente (cfr. documentazione in atti).
Nello specifico: l' MA è stata notificata il 14/02/2023, la cartella 29120170004273733000 il
06/03/2017; la cartella 29120170016503031000 il 20/12/2017; la cartella 29120190010122179000 il 14/10/2019 (cfr. documentazione in atti).
Nessuna delle sopra citate cartelle è stata impugnata.
3.- Sia l' MA di pagamento che le cartelle sono state elaborate conformemente ai relativi modelli ministeriali: sono stati indicati gli estremi del ruolo, la data di iscrizione, l'ente impositore, le somme dovute
(comprese sanzioni ed interessi), il responsabile di iscrizione, nonché tutte le ulteriori informazioni che hanno consentito al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di potere esercitare le proprie difese (cfr. documentazione in atti).
4.- La procedura di calcolo degli interessi ha indicato la fonte di riferimento ed il relativo sistema (cfr. provvedimenti impugnati in atti).
L'Agente della riscossione ha prodotto nel fascicolo processuale la documentazione afferente il procedimento di notificata (cfr. documentazione in atti).
La Corte di cassazione ha ritenuto che il disconoscimento della conformità della copia di un documento non può essere generico, ma deve essere specifico e circostanziato, indicando precisamente gli elementi di difformità rispetto all'originale: una contestazione vaga deve ritenersi giuridicamente inefficace (Ordinanza,
n. 31461 del 2024).
Il provvedimento in contestazione indica le generalità del responsabile dell' iscrizione dell' MA (cfr. provvedimento in atti).
5.- L' MA impugnata è stata notificata - come detto – a mezzo pec in data 14/02/2023 (cfr. documentazione in atti).
La cartella di pagamento n. 29120170004273733 000 è stata notificata a mezzo pec in data 06/03/2017; la cartella di pagamento n. 2912017001653031000 è stata notificata a mezzo pec in data 20/12/2017; la cartella di pagamento n. 29120190010122179000 è stata notificata a mezzo pec in data 14/10/2019 (cfr. documentazione in atti).
I citati provvedimenti non sono stati impugnati.
6.- La legge 147/2014 (legge di stabilità 2014 art. 1 commi da 618 a 624) ha disposto la “sospensione” dei termini di prescrizione, originariamente fino al 31 marzo 2014.
Il termine in parola è stato successivamente prorogato al 15/06/2014.
Il termine per l'adesione alla procedura di “definizione agevolata”, originariamente fissato al 28 febbraio
2014, è stato prorogato al 31 marzo 2014 (DL 16/2014) e successivamente fino al 31 maggio 2014 (legge di conversione n. 68/2014).
Quest'ultima disposizione ha fatto “slittare” i termini per la ripresa delle attività di riscossione che era rimasta sospesa fino al 15 giugno 2014.
L'art. 12 del D.lgs 159/2015 (richiamato nell'articolo 68, c. 1, D.L. 18/2020 (c.d. “sospensione COVID – 19”) ha previsto una “sospensione” della attività di riscossione con sospensione dei termini di prescrizione per
541 giorni.
Nessuna prescrizione, quindi, può ritenersi maturata. 7.- Sia I'MA che le cartelle contengono le necessarie indicazioni che hanno consentito al ricorrente di conoscere le ragioni delle pretese.
Gli interessi sono stati determinati nella misura e con la cronologia di legge e sono stati richiamati nella cartella (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI EN BE CO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NT ROBERTO GIOVANNI, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2373/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239000710202 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004273733 I.C.I. 2010
- RUOLO n. 29120170004273733 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'MA di pagamento n. 29120239000710202, notificata a mezzo pec il 14/02/2023, nonché la
Cartella di pagamento n. 29120170004273733 (non notificata) ed il relativo ruolo esattoriale sotteso (cfr. provvedimenti citati in atti).
Ha dedotto l'illegittimità formale e sostanziale dei provvedimenti in contestazione (prescrizione e decadenza, tardività della notifica, difetto di notifica sotto plurimi profili, difetto di motivazione, mancata notifica degli atti presupposti, difformità della cartella) ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Ha versato memoria insistendo.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto difendendo la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'MA di pagamento 29120239000710202000 fa riferimento all'omesso pagamento delle somme portate dalle Cartelle nn. 29120170004273733000, 29120170016503031000 e 29120190010122179000
(cfr. documentazione in atti).
Il Ricorrente ha impugnato l'MA limitatamente alla cartella 29120170004273733000 (cfr. ricorso introduttivo in atti).
2.- La notifica, sia dell'MA di pagamento n. 29120239000710202000 che delle cartelle nn.
29120170004273733000, 29120170016503031000 e 29120190010122179000 è stata eseguita all'indirizzo pec del contribuente (cfr. documentazione in atti).
Nello specifico: l' MA è stata notificata il 14/02/2023, la cartella 29120170004273733000 il
06/03/2017; la cartella 29120170016503031000 il 20/12/2017; la cartella 29120190010122179000 il 14/10/2019 (cfr. documentazione in atti).
Nessuna delle sopra citate cartelle è stata impugnata.
3.- Sia l' MA di pagamento che le cartelle sono state elaborate conformemente ai relativi modelli ministeriali: sono stati indicati gli estremi del ruolo, la data di iscrizione, l'ente impositore, le somme dovute
(comprese sanzioni ed interessi), il responsabile di iscrizione, nonché tutte le ulteriori informazioni che hanno consentito al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di potere esercitare le proprie difese (cfr. documentazione in atti).
4.- La procedura di calcolo degli interessi ha indicato la fonte di riferimento ed il relativo sistema (cfr. provvedimenti impugnati in atti).
L'Agente della riscossione ha prodotto nel fascicolo processuale la documentazione afferente il procedimento di notificata (cfr. documentazione in atti).
La Corte di cassazione ha ritenuto che il disconoscimento della conformità della copia di un documento non può essere generico, ma deve essere specifico e circostanziato, indicando precisamente gli elementi di difformità rispetto all'originale: una contestazione vaga deve ritenersi giuridicamente inefficace (Ordinanza,
n. 31461 del 2024).
Il provvedimento in contestazione indica le generalità del responsabile dell' iscrizione dell' MA (cfr. provvedimento in atti).
5.- L' MA impugnata è stata notificata - come detto – a mezzo pec in data 14/02/2023 (cfr. documentazione in atti).
La cartella di pagamento n. 29120170004273733 000 è stata notificata a mezzo pec in data 06/03/2017; la cartella di pagamento n. 2912017001653031000 è stata notificata a mezzo pec in data 20/12/2017; la cartella di pagamento n. 29120190010122179000 è stata notificata a mezzo pec in data 14/10/2019 (cfr. documentazione in atti).
I citati provvedimenti non sono stati impugnati.
6.- La legge 147/2014 (legge di stabilità 2014 art. 1 commi da 618 a 624) ha disposto la “sospensione” dei termini di prescrizione, originariamente fino al 31 marzo 2014.
Il termine in parola è stato successivamente prorogato al 15/06/2014.
Il termine per l'adesione alla procedura di “definizione agevolata”, originariamente fissato al 28 febbraio
2014, è stato prorogato al 31 marzo 2014 (DL 16/2014) e successivamente fino al 31 maggio 2014 (legge di conversione n. 68/2014).
Quest'ultima disposizione ha fatto “slittare” i termini per la ripresa delle attività di riscossione che era rimasta sospesa fino al 15 giugno 2014.
L'art. 12 del D.lgs 159/2015 (richiamato nell'articolo 68, c. 1, D.L. 18/2020 (c.d. “sospensione COVID – 19”) ha previsto una “sospensione” della attività di riscossione con sospensione dei termini di prescrizione per
541 giorni.
Nessuna prescrizione, quindi, può ritenersi maturata. 7.- Sia I'MA che le cartelle contengono le necessarie indicazioni che hanno consentito al ricorrente di conoscere le ragioni delle pretese.
Gli interessi sono stati determinati nella misura e con la cronologia di legge e sono stati richiamati nella cartella (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI EN BE CO