Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 68
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità formale e sostanziale dei provvedimenti

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di intimazione e delle cartelle sia avvenuta correttamente a mezzo PEC e che le cartelle non siano state impugnate. Inoltre, ha escluso la maturazione della prescrizione a causa delle sospensioni dei termini previste dalla legge.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta a mezzo PEC in data 06/03/2017 e che tale provvedimento non sia stato impugnato.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione del ruolo esattoriale

    La Corte ha rilevato che il ruolo esattoriale non è stato impugnato dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 68
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo