Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2548/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori: Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 2548/2024 avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento figli minori proposta da nato ad [...], il [...], residente in [...]d'Alba, C.F. Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Beccaria Galvagno C.F._1 ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...]d'Alba, C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sabre;
C.F._2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti parte necessaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note congiunte depositate in data 26.02.2025:
1) la casa familiare sita in Diano d'Alba fraz. Valle Talloria via Guido Cane 21 viene assegnata al sig.
. Persona_1
2) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 Persona_3 con collocazione abitativa principale presso la madre che trasferirà altrove la propria residenza, entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, unitamente ai figli. La sig.ra CP_1 preleverà dall'abitazione i soli effetti personali.
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli e Per_2
, tenendo conto delle loro aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali. Ciascun Persona_3 genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé.
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durante le festività natalizie i figli trascorreranno alternativamente il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, e con le stesse modalità anche il 31 dicembre o il 1 gennaio dividendo equamente i periodi di vacanza;
durante le vacanze pasquali alternativamente il giorno di Pasqua o di Pasquetta e sempre nel rispetto di un'equa ripartizione dei giorni di vacanza;
le festività e i ponti infra-annuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, i Santi) per ciascun anno alternati col papà o con la mamma dividendo equamente i periodi di vacanza scolastica. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre in periodo da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio. La permanenza nel giorno del genetliaco di entrambi i figli verrà concordato di volta in volta tra i genitori. Le modalità di visita e permanenza come sopra indicate potranno variare col semplice accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse dei figli.
5) il padre verserà alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, la somma di €.400,00 (duecento per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici ISTAT, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli così come individuate nel Protocollo d'intesa tra Magistrati e COA di Asti in data 7.07.2017. L'assegno unico sarà di spettanza esclusiva della madre.
6) a titolo di contributo per i futuri canoni di locazione della nuova sistemazione abitativa per i figli, il padre si impegna a versare alla madre la somma una tantum di €.35.000,00 (trentacinquemila) da versarsi con le seguenti modalità: €.5.000,00 non appena la sig.ra comunicherà di aver CP_1 reperito collocazione abitativa ed €.30.000,00 in unica soluzione alla data di effettivo rilascio della casa familiare, intendendosi così regolata tra le parti ogni questione di natura economica, senza più nulla avere a pretendere reciprocamente in dipendenza del pregresso rapporto more uxorio.
7) i figli frequenteranno il Plesso scolastico di Diano d'Alba fino a quando non sarà completato il relativo percorso per entrambi.
8) gli album dei servizi fotografici relativi ai figli (battesimo, Prima Comunione ecc.) verranno suddivisi a metà in accordo tra i genitori.
9) i genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio in favore dei figli minori.
10) le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti, con rinuncia reciproca alla solidarietà professionale.
Per il P.M. nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che dalla relazione more uxorio con la resistente nascevano, rispettivamente, in data
26.03.2013 e 17.12.2016, i figli e , che la convivenza era diventata insostenibile per Per_2 Per_3 il comportamento della compagna, citava in giudizio richiedendo Persona_1 Controparte_1 disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé e mantenimento interamente a suo carico. si costituiva in giudizio lamentando condotte prevaricatorie del ricorrente, Controparte_1 concordando in punto affido condiviso dei minori ma chiedendo disporsi la collocazione presso di sé e la posizione a carico del padre di contributo di mantenimento pari ad euro 800,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 3 All'udienza fissata ex art 473 bis.21 c.p.c. in data 18.03.2025, le parti, presenti personalmente, davano atto del benessere dei minori e della sopravvenuta tranquillità dei rapporti, rinunciavano alla emissione dei provvedimenti provvisori ex art 473 bis. 22 c.p.c. e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il Giudice Delegato visto l'art 473 bis. 21 u.c. rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte debbano essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse dei minori (in particolare si dà applicazione del principio, cardine, dell'affido condiviso, si tutela adeguatamente la bigenitorialità, e si dispone in modo adeguato in punto mantenimento dei minori) e non contrarie all'ordine pubblico. In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, statuisce in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 21/03/2025
Giudice relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
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