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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. 882/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 882/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 230/2017, resa dal Giudice di Pace di Rossano il
20.02.2017, depositata il 20.02.2017, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Sero, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
CONTRO
(P.IVA ), quale impresa designata per la gestione del Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Bevilacqua, elettivamente domiciliata come in atti
Appellato
NONCHÉ
; CP_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 26.02.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Maggio 2025 e il 22 Maggio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.03.2025, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulati dalla legge 69 del 2009) e, pertanto, è sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima.
Con atto di citazione ha agito in giudizio, innanzi al giudice di pace di Rossano, al Parte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici da lui subiti, in occasione del sinistro avvenuto
1 l'11.11.2012, sulla Via Stabilimento, in Cariati, allorquando camminando è stato investito da un ciclomotore, modello Yamaha Aerox con nr. di telaio VG5A145000000618, senza targa e sprovvisto di assicurazione, condotto da il quale immettendosi nello stesso vicolo CP_3 percorso dell'attore non si è avveduto della sua presenza.
Il in qualità di danneggiato, ha evocato in giudizio e la , Pt_1 CP_3 Controparte_1 quale impresa designata alla gestione del chiedendo: Controparte_2
l'accertamento del sinistro per come dedotto e la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma da determinarsi a mezzo CTU, nei limiti della competenza ratione valoris del giudice adito (importo dal quale detrarre la somma di euro 1.400,00 già riscossi a titolo di acconto); il tutto con il favore di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
La si è costituita eccependo: l'improcedibilità della domanda, per non aver Controparte_1
l'attore provato l'invio della raccomandata a.r. alla Consap;
nel merito, il rigetto della domanda, sottolineando l'assenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto il riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti del responsabile civile.
Si è costituito, altresì, che ha confermato la dinamica del sinistro rappresentata CP_3 dall'attore ed ha domandato, stante il suo stato di disoccupazione, l'estromissione dal giudizio e il rigetto della richiesta di condanna in solido con la al risarcimento dei danni Controparte_1 richiesti dal Inoltre, in caso di condanna al pagamento, ha chiesto il rigetto di qualsivoglia Pt_1 azione di rivalsa proposta dalla Compagnia Assicurativa nei suoi confronti.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale, all'esito delle quali il giudice di pace, con sentenza n. 230/17, emessa in data 20.02.2017 e depositata in pari data, ha accolto la domanda dell'attore condannando in solido la e a Controparte_1 CP_3 risarcire i danni fisici subiti dal , quantificati, nella misura di € 1.410,00, al netto Parte_1 della somma ricevuta in acconto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento di € 1.664,00 per le spese di lite, in favore del difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
ha proposto gravame avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma. Parte_1
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado: di accogliere la domanda di risarcimento del danno sulla base della valutazione in termini economici della CTU medico legale applicando correttamente le tabelle ministeriali per la quantificazione del danno e per l'effetto condannare la in solido con il al pagamento della somma Controparte_1 CP_3 di 5.734,43 (dalla quale è stata già decurtato l'importo di 1.400,00 ritenuto come acconto), ovvero della minore e/o maggiore somma ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
di condannare in solido gli appellati alle spese di giustizia del primo grado per come previsto dal D.M. 55/2024; il tutto con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c., all'udienza del
14.02.2018.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta, la , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. Nel merito, invece, ne ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata e vittoria di spese e competenze di lite.
2 All'udienza del 14.02.2018, parte appellante ha rappresentato di aver ricevuto, nel corso del presente giudizio, il pagamento del risarcimento del danno e delle spese legali, come liquidate dal giudice di prime cure. Nella medesima udienza, è stata altresì dichiarata la contumacia di CP_3
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, nelle more assegnata a questo giudice, entrato in funzioni il 05.04.2019, ha subito alcuni rinvii in ragione del carico del ruolo e della necessità di definizione delle cause ultradecennali ed è, quindi, stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 26.02.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Maggio 2025 e il 22 Maggio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.03.2025, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla . Controparte_1
A tal riguardo occorre precisare che, successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la Corte di cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. Civ. 05.02.2015, n.2143; Cass. Civ. 05.05.2017, n.10916; Cass. Civ.
14.09.2017, n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, si rileva che l'appello proposto dal consta di una parte censoria, diretta ad individuare i punti impugnati Pt_1 della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata ad individuare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno del gravame.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato costituito è da ritenersi priva di fondamento.
Sempre in limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Ne discende che in questa sede, il
3 giudizio si deve concentrare sull'ammontare del quantum debeatur e sulle spese di lite liquidate nel primo grado.
Nel merito, questo Tribunale ritiene il presente appello solo parzialmente fondato e pertanto, lo accoglie solo in relazione al primo motivo d'appello, per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è incorsa, nella parte relativa al quantum debeatur, in un vizio motivazionale in quanto ha valutato il danno in modo apodittico, senza indicare i criteri utilizzati per determinare l'importo liquidato. Pertanto, il Tribunale ritiene necessario riformare la sentenza di primo nella parte relativa alla somma da risarcire.
Ai fini della determinazione del quantum, la Corte di Cassazione, ha stabilito il principio secondo il quale: quante volte la lesione deriva dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (cfr. Cass. Civ. 17 settembre 2010, n.
19816; Cass. Civ. 13982/2015; Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza, n.12787/2017)
Nel caso in esame, trattandosi di un sinistro stradale e avendo la CTU esperita in primo grado, accertato le lesioni attraverso criteri medico-legali rigorosi e oggettivi, riconoscendo un'invalidità permanente del 2%, oltre a giorni 30 di I.T.T., giorni 20 di I.T.P. al 50% e giorni 167 di I.T.P. al
25%, sussistono tutti presupposti per utilizzare i criteri previsti dall'art. 139 del D.lgs. 209/2005.
Ciò premesso, nella procedura de quo, per la determinazione del quantum, poiché parte appellante fa riferimento alle tabelle 2016 cui non ci si può discostare da esse.
Pertanto, tenuto conto dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (28 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate, devono essere riconosciuti in favore dell'appellante: € 1.582,28 euro per danno biologico permanente;
€ 1.383,00 per I.T.T.; € 461,00 per I.T.P. al 50%; € 1.924,68 per I.T.P. al 25%. Nulla va disposto a titolo di danno morale non avendo il giudice di pace riconosciuto nulla al riguardo e avendo parte appellante mosso censure solo nel quantum e non in ordine al mancato riconoscimento di tale voce di danno, su cui nessun motivo specifico di appello è stato proposto. Invero,
l'appellante non ha espressamente reiterato in sede di gravame la domanda di risarcimento del danno morale avanzata in primo grado essendosi limitato a richiedere la quantificazione del risarcimento sulla base delle conclusioni rassegnate dal CTU, il quale, non ha operato alcun riferimento a tale voce di danno. Ad ogni buon conto, tale domanda si presentava sin dal primo grado formulata in termini generici, non risultando alcuna specifica allegazione da parte del Pt_1
a sostegno della stessa
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta, quindi, per come stimato dal CTU in primo grado e non oggetto di contestazione in tale sede, ad € 5.350,96, a cui vanno detratti l'importo già riscosso a titolo di acconto di euro 1.400,00 nonché le somme già riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado. Sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. ( S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo. Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo
4 Il secondo motivo di gravame con cui ha lamentato la mancata/erronea Parte_1 applicazione del D.M. 55/2024 è infondato.
Di fatti, contrariamente a quanto sostenuto dal se il giudice di pace avesse liquidato il Pt_1 risarcimento sulla base della CTU medica espletata e dei criteri di cui all'art. 139 CAP, le spese del giudizio a carico della parte soccombente non sarebbero state superiori a quanto invece statuito.
A tal riguardo, si rileva che, ai fini della liquidazione del compenso, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, il valore della controversia è determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata.
Nel caso di specie, anche qualora il danno biologico fosse stato liquidato applicando i criteri previsti dall'art. 139, l'importo del risarcimento sarebbe comunque risultato inferiore a 5.200,00 euro, come dimostra la determinazione del risarcimento effettuata nel presente giudizio.
Di conseguenza, il valore della controversia sarebbe rientrato nel medesimo scaglione tariffario
(scaglione 1.100-5.200 euro), senza incidere sul calcolo della liquidazione delle spese di lite ai sensi del D.M. 55/2024.
Per tali ragioni, il secondo motivo d'appello deve essere rigettato. L'appello va accolto, dunque, limitatamente al primo motivo, nella misura sopra indicata. In considerazione dell'accoglimento solo parziale, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate, mentre nulla si deve statuire in merito alle spese del precedente grado di giudizio, in quanto correttamente liquidate dal giudice di prime cure e riscosse dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA PARZIALE della sentenza impugnata, condanna la quale impresa designata per la gestione del Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 5.350,96, a cui vanno detratti l'importo già riscosso a titolo di acconto di euro 1400,00 e le somme già riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione;
B. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
C. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 882/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 230/2017, resa dal Giudice di Pace di Rossano il
20.02.2017, depositata il 20.02.2017, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Sero, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
CONTRO
(P.IVA ), quale impresa designata per la gestione del Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Bevilacqua, elettivamente domiciliata come in atti
Appellato
NONCHÉ
; CP_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 26.02.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Maggio 2025 e il 22 Maggio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.03.2025, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulati dalla legge 69 del 2009) e, pertanto, è sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima.
Con atto di citazione ha agito in giudizio, innanzi al giudice di pace di Rossano, al Parte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici da lui subiti, in occasione del sinistro avvenuto
1 l'11.11.2012, sulla Via Stabilimento, in Cariati, allorquando camminando è stato investito da un ciclomotore, modello Yamaha Aerox con nr. di telaio VG5A145000000618, senza targa e sprovvisto di assicurazione, condotto da il quale immettendosi nello stesso vicolo CP_3 percorso dell'attore non si è avveduto della sua presenza.
Il in qualità di danneggiato, ha evocato in giudizio e la , Pt_1 CP_3 Controparte_1 quale impresa designata alla gestione del chiedendo: Controparte_2
l'accertamento del sinistro per come dedotto e la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma da determinarsi a mezzo CTU, nei limiti della competenza ratione valoris del giudice adito (importo dal quale detrarre la somma di euro 1.400,00 già riscossi a titolo di acconto); il tutto con il favore di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
La si è costituita eccependo: l'improcedibilità della domanda, per non aver Controparte_1
l'attore provato l'invio della raccomandata a.r. alla Consap;
nel merito, il rigetto della domanda, sottolineando l'assenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto il riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti del responsabile civile.
Si è costituito, altresì, che ha confermato la dinamica del sinistro rappresentata CP_3 dall'attore ed ha domandato, stante il suo stato di disoccupazione, l'estromissione dal giudizio e il rigetto della richiesta di condanna in solido con la al risarcimento dei danni Controparte_1 richiesti dal Inoltre, in caso di condanna al pagamento, ha chiesto il rigetto di qualsivoglia Pt_1 azione di rivalsa proposta dalla Compagnia Assicurativa nei suoi confronti.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale, all'esito delle quali il giudice di pace, con sentenza n. 230/17, emessa in data 20.02.2017 e depositata in pari data, ha accolto la domanda dell'attore condannando in solido la e a Controparte_1 CP_3 risarcire i danni fisici subiti dal , quantificati, nella misura di € 1.410,00, al netto Parte_1 della somma ricevuta in acconto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento di € 1.664,00 per le spese di lite, in favore del difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
ha proposto gravame avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma. Parte_1
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado: di accogliere la domanda di risarcimento del danno sulla base della valutazione in termini economici della CTU medico legale applicando correttamente le tabelle ministeriali per la quantificazione del danno e per l'effetto condannare la in solido con il al pagamento della somma Controparte_1 CP_3 di 5.734,43 (dalla quale è stata già decurtato l'importo di 1.400,00 ritenuto come acconto), ovvero della minore e/o maggiore somma ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
di condannare in solido gli appellati alle spese di giustizia del primo grado per come previsto dal D.M. 55/2024; il tutto con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c., all'udienza del
14.02.2018.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta, la , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. Nel merito, invece, ne ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata e vittoria di spese e competenze di lite.
2 All'udienza del 14.02.2018, parte appellante ha rappresentato di aver ricevuto, nel corso del presente giudizio, il pagamento del risarcimento del danno e delle spese legali, come liquidate dal giudice di prime cure. Nella medesima udienza, è stata altresì dichiarata la contumacia di CP_3
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, nelle more assegnata a questo giudice, entrato in funzioni il 05.04.2019, ha subito alcuni rinvii in ragione del carico del ruolo e della necessità di definizione delle cause ultradecennali ed è, quindi, stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 26.02.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 2 Maggio 2025 e il 22 Maggio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 03.03.2025, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse conclusionali
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla . Controparte_1
A tal riguardo occorre precisare che, successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la Corte di cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. Civ. 05.02.2015, n.2143; Cass. Civ. 05.05.2017, n.10916; Cass. Civ.
14.09.2017, n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, si rileva che l'appello proposto dal consta di una parte censoria, diretta ad individuare i punti impugnati Pt_1 della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata ad individuare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno del gravame.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato costituito è da ritenersi priva di fondamento.
Sempre in limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Ne discende che in questa sede, il
3 giudizio si deve concentrare sull'ammontare del quantum debeatur e sulle spese di lite liquidate nel primo grado.
Nel merito, questo Tribunale ritiene il presente appello solo parzialmente fondato e pertanto, lo accoglie solo in relazione al primo motivo d'appello, per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è incorsa, nella parte relativa al quantum debeatur, in un vizio motivazionale in quanto ha valutato il danno in modo apodittico, senza indicare i criteri utilizzati per determinare l'importo liquidato. Pertanto, il Tribunale ritiene necessario riformare la sentenza di primo nella parte relativa alla somma da risarcire.
Ai fini della determinazione del quantum, la Corte di Cassazione, ha stabilito il principio secondo il quale: quante volte la lesione deriva dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (cfr. Cass. Civ. 17 settembre 2010, n.
19816; Cass. Civ. 13982/2015; Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza, n.12787/2017)
Nel caso in esame, trattandosi di un sinistro stradale e avendo la CTU esperita in primo grado, accertato le lesioni attraverso criteri medico-legali rigorosi e oggettivi, riconoscendo un'invalidità permanente del 2%, oltre a giorni 30 di I.T.T., giorni 20 di I.T.P. al 50% e giorni 167 di I.T.P. al
25%, sussistono tutti presupposti per utilizzare i criteri previsti dall'art. 139 del D.lgs. 209/2005.
Ciò premesso, nella procedura de quo, per la determinazione del quantum, poiché parte appellante fa riferimento alle tabelle 2016 cui non ci si può discostare da esse.
Pertanto, tenuto conto dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (28 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate, devono essere riconosciuti in favore dell'appellante: € 1.582,28 euro per danno biologico permanente;
€ 1.383,00 per I.T.T.; € 461,00 per I.T.P. al 50%; € 1.924,68 per I.T.P. al 25%. Nulla va disposto a titolo di danno morale non avendo il giudice di pace riconosciuto nulla al riguardo e avendo parte appellante mosso censure solo nel quantum e non in ordine al mancato riconoscimento di tale voce di danno, su cui nessun motivo specifico di appello è stato proposto. Invero,
l'appellante non ha espressamente reiterato in sede di gravame la domanda di risarcimento del danno morale avanzata in primo grado essendosi limitato a richiedere la quantificazione del risarcimento sulla base delle conclusioni rassegnate dal CTU, il quale, non ha operato alcun riferimento a tale voce di danno. Ad ogni buon conto, tale domanda si presentava sin dal primo grado formulata in termini generici, non risultando alcuna specifica allegazione da parte del Pt_1
a sostegno della stessa
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta, quindi, per come stimato dal CTU in primo grado e non oggetto di contestazione in tale sede, ad € 5.350,96, a cui vanno detratti l'importo già riscosso a titolo di acconto di euro 1.400,00 nonché le somme già riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado. Sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. ( S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo. Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo
4 Il secondo motivo di gravame con cui ha lamentato la mancata/erronea Parte_1 applicazione del D.M. 55/2024 è infondato.
Di fatti, contrariamente a quanto sostenuto dal se il giudice di pace avesse liquidato il Pt_1 risarcimento sulla base della CTU medica espletata e dei criteri di cui all'art. 139 CAP, le spese del giudizio a carico della parte soccombente non sarebbero state superiori a quanto invece statuito.
A tal riguardo, si rileva che, ai fini della liquidazione del compenso, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, il valore della controversia è determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata.
Nel caso di specie, anche qualora il danno biologico fosse stato liquidato applicando i criteri previsti dall'art. 139, l'importo del risarcimento sarebbe comunque risultato inferiore a 5.200,00 euro, come dimostra la determinazione del risarcimento effettuata nel presente giudizio.
Di conseguenza, il valore della controversia sarebbe rientrato nel medesimo scaglione tariffario
(scaglione 1.100-5.200 euro), senza incidere sul calcolo della liquidazione delle spese di lite ai sensi del D.M. 55/2024.
Per tali ragioni, il secondo motivo d'appello deve essere rigettato. L'appello va accolto, dunque, limitatamente al primo motivo, nella misura sopra indicata. In considerazione dell'accoglimento solo parziale, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate, mentre nulla si deve statuire in merito alle spese del precedente grado di giudizio, in quanto correttamente liquidate dal giudice di prime cure e riscosse dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA PARZIALE della sentenza impugnata, condanna la quale impresa designata per la gestione del Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 5.350,96, a cui vanno detratti l'importo già riscosso a titolo di acconto di euro 1400,00 e le somme già riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione;
B. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
C. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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