Articolo 2 della Legge 3 agosto 1985, n. 411
Articolo 1Articolo 3
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29 agosto 1985
Art. 2.
Un comitato di coordinamento, formato da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione e della societa' "Dante Alighieri", si riunira' periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno al fine di passare in rassegna le attivita' gia' realizzate, di stabilire piani organici di collaborazione nei settori di comune interesse e di accertare le possibilita' di sviluppo e di raccordo di tali piani con altre iniziative culturali italiane all'estero.
Entrata in vigore il 29 agosto 1985