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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 22/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOTTA ROBERTA (C.F. ) e l'avv. TAGLIARENI MARIO C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ABETI 120 C.F._3
61122 PESARO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERONI
[...] P.IVA_2
MARISA OLGA (C.F. ) e dell'avv. CALDIERA MARIANNA C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 13 C.F._5
pagina 1 di 7 Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via cautelare
1) Per le ragioni esposte e le prove fornite, considerato il grave pericolo che subirebbe
l'opponente in caso di messa in esecuzione del titolo provvisoriamente esecutivo, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere anche inaudita altera parte, o all'esito di udienza contraddittorio di cui si chiede la fissazione con la massima urgenza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 429/2021 RG. 1249/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 22/11/2021.
In via principale
2) Accertato, per le ragioni esposte in atti, che tutte le fidejussioni attivate in via monitoria da parte opposta sono prive di ogni efficacia per intervenuta liberazione del fidejussore da ogni vincolo e garanzia, dichiarare che la convenuta opposta è decaduta dall'azione nei confronti del signor e, per l'effetto, annullare e/o Parte_1
revocare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2021 RG.
1249/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 22/11/2021.
In via principale ulteriore
3) Accertare e dichiarare, per le motivazioni argomentate in atti sulla base della violazione dell'art. 2, co. 2, lettera a) L. n. 287/1990, la nullità integrale delle fidejussioni (di cui ai doc.ti nn. 2, 3, 4, 5 e 6, allegati in atto di citazione) rilasciate dal signor o, in subordine, la nullità parziale in riferimento alle clausole Parte_1
espresse dagli artt. 2, 6 e 8, e per l'effetto ed in entrambi i casi (nullità integrale o parziale), dichiarare l'opponente liberato da ogni obbligazione di garanzia e di pagamento nei confronti della convenuta opposta, con ogni conseguente provvedimento
a sua tutela e, per ulteriore effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2021 RG. 1249/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 22/11/2021.
In ogni caso
pagina 2 di 7 4) Accertare e dichiarare che la convenuta è decaduta Controparte_1
dall'azione nei confronti del fidejussore e, per l'effetto, revocare e/o Parte_1
annullare e/o dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
429/2021 RG. 1249/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 22/11/2021.”
Insiste altresì nelle istanze istruttorie articolate.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'ill.mo Giudicante, contrariis rjectis
RIGETTARE l'opposizione avversaria e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non dovesse essere confermato
CONDANNARE l'opponente al pagamento di € 327.905,17 oltre interessi ai tassi contrattualmente previsti dal 20/05/2020 al saldo, e comunque entro i limiti del tasso soglia previsti dalla legge antiusura n. 108/96;
IN OGNI CASO
Con vittoria di competenze e spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 05.02.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 429 del 22.11.2021 del
Tribunale di Sondrio emesso su ricorso monitorio di per € Controparte_1
327.905,17, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore di n. 5 contratti di leasing stipulati da (medio tempore fallita) con Cassa di Risparmio di Parte_2
Fano (poi fusa per incorporazione in e garantiti da Controparte_1 [...]
e Pt_1 Parte_3
1.1 Nel proporre opposizione, confermava di aver sottoscritto le Parte_1
fideiussioni indicate in ricorso monitorio, ma rappresentava di aver richiesto e ottenuto dalla Banca, al momento della propria fuoriuscita dalla compagine sociale, la propria liberazione da tali obblighi, come comunicato dalla Banca stessa con lettera del pagina 3 di 7 11.06.2012.
In ogni caso, deduceva la nullità (totale o, in subordine, parziale, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.) delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust in quanto corrispondenti allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, precisando come fosse irrilevante la natura specifica e non omnibus delle garanzie prestate.
1.2 Pertanto, domandava, previa sospensione della provvisoria Parte_1
esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
2. Con comparsa di risposta depositata il 22.04.2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna Controparte_1
dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese.
2.1 Rilevata la mancata contestazione dell'esistenze e dell'entità del credito vantato nei confronti della debitrice principale, la Banca evidenziava come la liberazione fosse intervenuta con esclusivo riferimento a due fideiussioni omnibus, la prima di €
3.150.000,00 in data 13.06.2007 e la seconda di € 1.430.000,00 del 04.03.2010, rilasciate sempre dai garanti e come espressamente richiesto dallo stesso Pt_1 Pt_3
e dichiarato dalla Banca. Pt_1
, poi, come le garanzie di cui è causa fossero specifiche, ossia attinenti al Parte_4
corrispondente contratto di leasing in relazione al quale erano state rilasciate, e quindi non oggetto del provvedimenti di Banca d'Italia n. 55/2005, che dunque non poteva essere assunto a prova privilegiata, né soggette alla giurisprudenza in seguito formatisi.
Osservava, inoltre, come difettasse l'allegazione e la prova offerta da parte attrice, in particolare con riferimento all'incidenza della presenza delle clausole sulla formazione del consenso, rilevando come le stesse fossero comunque ininfluenti sulla posizione del fideiussore. In ogni caso, richiamava la giurisprudenza di legittimità che si era chiaramente orientata per riconoscere esclusivamente una nullità parziale.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza 06.06.2022, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice dott.
pagina 4 di 7 Michele Posio inviava le parti in mediazione obbligatoria.
Fallita la mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e venivano depositate le relative memorie.
All'esito, con ordinanza 19.05.2023 il Giudice dott. Daniela Bosio, medio tempore subentrata nel ruolo, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate da parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni che si teneva, disposto rinvio, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 12.03.2025. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4. In primo luogo, atteso che parte attrice ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie, va precisato che merita conferma l'ordinanza 19.05.2023, risultando superfluo ogni approfondimento.
5. Preme, altresì, notare come alcuna contestazione sia stata svolta dall'attore con riferimento all'esistenza e all'entità del credito vantato dalla Banca, che deve pertanto ritenersi provato.
Quanto alle garanzie, risulta aver sottoscritto i seguenti contratti di Parte_1
fideiussione specifici (docc. 2-6 : in data 5/02/2010 per € 104.109,00; in data Pt_1
5/02/2010 per € 273.000,00; in data 16/03/2010 per € 42.000,00; in data 26/02/2010 per
€ 104.000,00; in data 5/01/2010 per € 26.130,00.
6. Ciò premesso, non trova conferma nei documenti in atti quanto affermato
[...]
circa l'intervenuta sua liberazione dalle fideiussioni qui azionate. Pt_1
Difatti, la lettera da lui inviata e la risposta della Banca (docc.
7-8 fanno Pt_1
esclusivo ed esplicito riferimento a due fideiussioni (diverse da quelle invocate in sede monitoria e oggetto del presente giudizio), la prima rilasciata il 13.06.2007 per €
3.510.000,00 e la seconda il 04.03.2010 per € 1.430.000,00.
L'inequivocabile tenore testuale delle missive non consente di condividere l'interpretazione offerta dall'attore, che vorrebbe vedervi inclusi tutti i rapporti fideiussori dallo stesso stipulati in favore di e rende superflui gli Parte_2
pagina 5 di 7 approfondimenti istruttori richiesti.
7. Non sussiste, poi, l'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust (e in particolare dell'art. 2 l. n. 287/1990).
Occorre, in primis, ricordare che detta norma vieta le intese restrittive della libertà della concorrenza e dunque attiene ai rapporti tra imprese, ossia in questo caso tra gli istituti di credito, e non ai rapporti tra Banca e cliente. Ebbene, con riferimento a questi ultimi, la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato” (Cass. n. 26957/2023, cfr. Cass. S.U. n. 41994/2021).
Ciò posto, è noto che, con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, è stata accertata le clausole delle fideiussioni che riproducono sistematicamente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. Tuttavia, nel caso specifico, difetta la prova che la fideiussione nella sua interezza o le clausole riproducenti il contenuto di quelle valutate negativamente dalla Banca d'Italia con riferimento alla schema predisposto dall siano l'effetto di una intesa anticoncorrenziale, anziché di una legittima Pt_5
pattuizione tra i contraenti. Difatti, non può ritenersi che la standardizzazione contrattuale produca necessariamente effetti anticoncorrenziali, né consente di inferire la sussistenza di un accordo illecito tra gli istituti di credito.
Va altresì evidenziato che il provvedimento della Banca d'Italia attiene a intese vietate nell'arco di tempo compreso tra il 2003 e il 2005, non potendo di conseguenza riguardare quelle di cui è causa. Peraltro, è pacifico che il provvedimento di Banca
d'Italia fa riferimento esclusivamente alle fideiussioni omnibus, categoria nella quale non rientrano quelle di cui è causa.
Parte opponente non ha allegato né provato che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 sia sorta prima del periodo considerato e che le clausole pagina 6 di 7 qui in contestazione siano state il frutto e lo sbocco di detta intesa, piuttosto che l'espressione della convenienza (per la parte predisponente le condizioni generali di contratto) dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative (cfr. Trib. Bologna sent. n. 504/2024, dott. . Tale onere Persona_1
grava su parte attrice sulla base del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo essere fatto valere nel caso di specie il valore di prova privilegiata degli atti del procedimento di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'A.G.C.M.
8. Tutto ciò considerato, non può che essere riconosciuta la validità della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. posta dall'art. 6 dei contratti di fideiussione. Deve, pertanto, essere respinta anche la censura di inefficacia delle fideiussioni per decorrenza del termine semestrale previsto da detta norma.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
206.001,00 ed € 520.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna a rimborsare (ora Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 17.252,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e
[...]
spese generali.
22/06/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20122 MILANO
CONVENUTO
Oggetto: fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOTTA ROBERTA (C.F. ) e l'avv. TAGLIARENI MARIO C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ABETI 120 C.F._3
61122 PESARO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERONI
[...] P.IVA_2
MARISA OLGA (C.F. ) e dell'avv. CALDIERA MARIANNA C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 13 C.F._5
pagina 1 di 7 Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via cautelare
1) Per le ragioni esposte e le prove fornite, considerato il grave pericolo che subirebbe
l'opponente in caso di messa in esecuzione del titolo provvisoriamente esecutivo, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere anche inaudita altera parte, o all'esito di udienza contraddittorio di cui si chiede la fissazione con la massima urgenza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 429/2021 RG. 1249/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 22/11/2021.
In via principale
2) Accertato, per le ragioni esposte in atti, che tutte le fidejussioni attivate in via monitoria da parte opposta sono prive di ogni efficacia per intervenuta liberazione del fidejussore da ogni vincolo e garanzia, dichiarare che la convenuta opposta è decaduta dall'azione nei confronti del signor e, per l'effetto, annullare e/o Parte_1
revocare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2021 RG.
1249/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 22/11/2021.
In via principale ulteriore
3) Accertare e dichiarare, per le motivazioni argomentate in atti sulla base della violazione dell'art. 2, co. 2, lettera a) L. n. 287/1990, la nullità integrale delle fidejussioni (di cui ai doc.ti nn. 2, 3, 4, 5 e 6, allegati in atto di citazione) rilasciate dal signor o, in subordine, la nullità parziale in riferimento alle clausole Parte_1
espresse dagli artt. 2, 6 e 8, e per l'effetto ed in entrambi i casi (nullità integrale o parziale), dichiarare l'opponente liberato da ogni obbligazione di garanzia e di pagamento nei confronti della convenuta opposta, con ogni conseguente provvedimento
a sua tutela e, per ulteriore effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2021 RG. 1249/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 22/11/2021.
In ogni caso
pagina 2 di 7 4) Accertare e dichiarare che la convenuta è decaduta Controparte_1
dall'azione nei confronti del fidejussore e, per l'effetto, revocare e/o Parte_1
annullare e/o dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
429/2021 RG. 1249/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 22/11/2021.”
Insiste altresì nelle istanze istruttorie articolate.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'ill.mo Giudicante, contrariis rjectis
RIGETTARE l'opposizione avversaria e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non dovesse essere confermato
CONDANNARE l'opponente al pagamento di € 327.905,17 oltre interessi ai tassi contrattualmente previsti dal 20/05/2020 al saldo, e comunque entro i limiti del tasso soglia previsti dalla legge antiusura n. 108/96;
IN OGNI CASO
Con vittoria di competenze e spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 05.02.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 429 del 22.11.2021 del
Tribunale di Sondrio emesso su ricorso monitorio di per € Controparte_1
327.905,17, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore di n. 5 contratti di leasing stipulati da (medio tempore fallita) con Cassa di Risparmio di Parte_2
Fano (poi fusa per incorporazione in e garantiti da Controparte_1 [...]
e Pt_1 Parte_3
1.1 Nel proporre opposizione, confermava di aver sottoscritto le Parte_1
fideiussioni indicate in ricorso monitorio, ma rappresentava di aver richiesto e ottenuto dalla Banca, al momento della propria fuoriuscita dalla compagine sociale, la propria liberazione da tali obblighi, come comunicato dalla Banca stessa con lettera del pagina 3 di 7 11.06.2012.
In ogni caso, deduceva la nullità (totale o, in subordine, parziale, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.) delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust in quanto corrispondenti allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, precisando come fosse irrilevante la natura specifica e non omnibus delle garanzie prestate.
1.2 Pertanto, domandava, previa sospensione della provvisoria Parte_1
esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
2. Con comparsa di risposta depositata il 22.04.2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna Controparte_1
dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese.
2.1 Rilevata la mancata contestazione dell'esistenze e dell'entità del credito vantato nei confronti della debitrice principale, la Banca evidenziava come la liberazione fosse intervenuta con esclusivo riferimento a due fideiussioni omnibus, la prima di €
3.150.000,00 in data 13.06.2007 e la seconda di € 1.430.000,00 del 04.03.2010, rilasciate sempre dai garanti e come espressamente richiesto dallo stesso Pt_1 Pt_3
e dichiarato dalla Banca. Pt_1
, poi, come le garanzie di cui è causa fossero specifiche, ossia attinenti al Parte_4
corrispondente contratto di leasing in relazione al quale erano state rilasciate, e quindi non oggetto del provvedimenti di Banca d'Italia n. 55/2005, che dunque non poteva essere assunto a prova privilegiata, né soggette alla giurisprudenza in seguito formatisi.
Osservava, inoltre, come difettasse l'allegazione e la prova offerta da parte attrice, in particolare con riferimento all'incidenza della presenza delle clausole sulla formazione del consenso, rilevando come le stesse fossero comunque ininfluenti sulla posizione del fideiussore. In ogni caso, richiamava la giurisprudenza di legittimità che si era chiaramente orientata per riconoscere esclusivamente una nullità parziale.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza 06.06.2022, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice dott.
pagina 4 di 7 Michele Posio inviava le parti in mediazione obbligatoria.
Fallita la mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e venivano depositate le relative memorie.
All'esito, con ordinanza 19.05.2023 il Giudice dott. Daniela Bosio, medio tempore subentrata nel ruolo, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate da parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni che si teneva, disposto rinvio, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 12.03.2025. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4. In primo luogo, atteso che parte attrice ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie, va precisato che merita conferma l'ordinanza 19.05.2023, risultando superfluo ogni approfondimento.
5. Preme, altresì, notare come alcuna contestazione sia stata svolta dall'attore con riferimento all'esistenza e all'entità del credito vantato dalla Banca, che deve pertanto ritenersi provato.
Quanto alle garanzie, risulta aver sottoscritto i seguenti contratti di Parte_1
fideiussione specifici (docc. 2-6 : in data 5/02/2010 per € 104.109,00; in data Pt_1
5/02/2010 per € 273.000,00; in data 16/03/2010 per € 42.000,00; in data 26/02/2010 per
€ 104.000,00; in data 5/01/2010 per € 26.130,00.
6. Ciò premesso, non trova conferma nei documenti in atti quanto affermato
[...]
circa l'intervenuta sua liberazione dalle fideiussioni qui azionate. Pt_1
Difatti, la lettera da lui inviata e la risposta della Banca (docc.
7-8 fanno Pt_1
esclusivo ed esplicito riferimento a due fideiussioni (diverse da quelle invocate in sede monitoria e oggetto del presente giudizio), la prima rilasciata il 13.06.2007 per €
3.510.000,00 e la seconda il 04.03.2010 per € 1.430.000,00.
L'inequivocabile tenore testuale delle missive non consente di condividere l'interpretazione offerta dall'attore, che vorrebbe vedervi inclusi tutti i rapporti fideiussori dallo stesso stipulati in favore di e rende superflui gli Parte_2
pagina 5 di 7 approfondimenti istruttori richiesti.
7. Non sussiste, poi, l'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust (e in particolare dell'art. 2 l. n. 287/1990).
Occorre, in primis, ricordare che detta norma vieta le intese restrittive della libertà della concorrenza e dunque attiene ai rapporti tra imprese, ossia in questo caso tra gli istituti di credito, e non ai rapporti tra Banca e cliente. Ebbene, con riferimento a questi ultimi, la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato” (Cass. n. 26957/2023, cfr. Cass. S.U. n. 41994/2021).
Ciò posto, è noto che, con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, è stata accertata le clausole delle fideiussioni che riproducono sistematicamente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. Tuttavia, nel caso specifico, difetta la prova che la fideiussione nella sua interezza o le clausole riproducenti il contenuto di quelle valutate negativamente dalla Banca d'Italia con riferimento alla schema predisposto dall siano l'effetto di una intesa anticoncorrenziale, anziché di una legittima Pt_5
pattuizione tra i contraenti. Difatti, non può ritenersi che la standardizzazione contrattuale produca necessariamente effetti anticoncorrenziali, né consente di inferire la sussistenza di un accordo illecito tra gli istituti di credito.
Va altresì evidenziato che il provvedimento della Banca d'Italia attiene a intese vietate nell'arco di tempo compreso tra il 2003 e il 2005, non potendo di conseguenza riguardare quelle di cui è causa. Peraltro, è pacifico che il provvedimento di Banca
d'Italia fa riferimento esclusivamente alle fideiussioni omnibus, categoria nella quale non rientrano quelle di cui è causa.
Parte opponente non ha allegato né provato che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 sia sorta prima del periodo considerato e che le clausole pagina 6 di 7 qui in contestazione siano state il frutto e lo sbocco di detta intesa, piuttosto che l'espressione della convenienza (per la parte predisponente le condizioni generali di contratto) dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative (cfr. Trib. Bologna sent. n. 504/2024, dott. . Tale onere Persona_1
grava su parte attrice sulla base del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo essere fatto valere nel caso di specie il valore di prova privilegiata degli atti del procedimento di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'A.G.C.M.
8. Tutto ciò considerato, non può che essere riconosciuta la validità della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. posta dall'art. 6 dei contratti di fideiussione. Deve, pertanto, essere respinta anche la censura di inefficacia delle fideiussioni per decorrenza del termine semestrale previsto da detta norma.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
206.001,00 ed € 520.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna a rimborsare (ora Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 17.252,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e
[...]
spese generali.
22/06/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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20122 MILANO
CONVENUTO
Oggetto: fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.