Ordinanza cautelare 25 giugno 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/03/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02594/2025REG.PROV.COLL.
N. 08607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8607 del 2024, proposto da
A.T.S. Monte Maggiore soc. coop., in proprio e quale soggetto proponente e mandatario del Programma B.A.Ci., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vania Romano e Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle OR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Natura Sarda Società Agricola S.S., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 19071/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Vania Romano, Claudia Pironti e Raffaella Ferrando dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2024 la A.T.S. Monte Maggiore soc. coop. (in proprio e in qualità di soggetto proponente e mandatario del programma denominato B.A.Ci. Quali Biomasse Alternative Cippato di Qualità) ha chiesto al Tar per il Lazio l’annullamento:
- del decreto n. 204812 dell’8 maggio 2024, comunicato in pari data, emesso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Direzione generale dell’economia montana e delle foreste, a chiusura negativa della fase istruttoria relativa alla proposta definitiva del contratto filiera “B.A.Ci. Quali - Biomasse Alternative Cippato di Qualità”;
- ove occorra e nei limiti di interesse, del Bando “Contratti di filiera Settore forestale”, approvato e pubblicato il 26 aprile 2023, prot. 221150, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nel settore forestale e le modalità di erogazione delle agevolazioni, in attuazione del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 48567 del 31 gennaio 2023;
- del preavviso di rigetto notificato via pec dall’Ufficio preposto il 15 aprile 2024 e di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, nella misura in cui hanno condotto alla motivazione del rigetto della proposta progettuale de qua , ivi compresi gli eventuali verbali istruttori, non pubblicati né comunicati alla ricorrente;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- con d.m. n. 48567 del 31 gennaio 2023 il MASAF ha disciplinato i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera nel settore forestale prevedendo l’attribuzione di agevolazioni a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR;
- con successivo Bando n. 221150 del 26 aprile 2023 sono state specificate le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni;
- allo scadere dei termini per la presentazione delle domande, la Commissione istruttoria, nominata ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Bando, ha svolto l’attività istruttoria relativa alla presentazione delle domande accertando la regolarità e la completezza delle stesse nonché verificando che fossero state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dall’art. 8 del Bando;
- all’esito di tale attività istruttoria, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del Bando, con Decreto Direttoriale n. 526172 del 28 settembre 2023 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate e, in particolare, sono stati individuati i programmi idonei ed ammessi a finanziamento, quelli idonei ma non finanziabili per incapienza dei fondi e, infine, quelli non ricevibili o non ammissibili;
- per i soli programmi ammessi a finanziamento, poi, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Bando, si è aperta una nuova fase istruttoria relativa alla proposta definitiva di contratto di filiera durante la quale la Commissione istruttoria di cui all’art. 11, comma 1, del Bando ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa rispetto a quanto prescritto dal Bando stesso all’art. 10, comma 10;
- nella fattispecie, il programma presentato dalla società cooperativa A.T.S. Monte Maggiore, (insieme ad altri 6 soggetti beneficiari diretti o indiretti, ovvero: Coop. Agroforestale “GA OR”; DA IA OM; MU NO soc. coop. agricola; IO GN di SO TO; OR TO; Università degli Studi di Napoli Federico II - beneficiario indiretto) benché nel Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria fosse ai primi posti tra i programmi idonei ed ammessi a finanziamento, non ha superato con esito positivo la fase istruttoria relativa alla proposta definitiva di contratto poiché non è stata dimostrata la totale copertura finanziaria della spesa ammessa del progetto;
- con decreto n. 204812 dell’8 maggio 2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stata rigettata la proposta definitiva del Contratto di filiera “B.A.Ci – Biomasse Alternative Cippato di Qualità” presentata ai sensi dell’art. 10 del Bando n. 221150 del 26 aprile 2023.
In particolare, nel decreto da ultimo citato si legge testualmente:
« Ritenuto, dall’esame della documentazione fornita, di non poter comunque approvare la proposta definitiva di contratto a causa del permanere dei seguenti motivi ostativi:
- la delibera della Banca IT versata in atti non è sufficiente a dimostrare la totale copertura finanziaria della spesa ammessa in quanto il finanziamento bancario deliberato risulta essere grandemente inferiore rispetto al fabbisogno complessivo del Progetto. Alla luce di tale documento, dunque, la copertura finanziaria risulta dimostrata solo in minima parte. Nello specifico, a fronte di un fabbisogno totale pari ad € 176.900,00, il finanziamento bancario deliberato è pari ad € 69.020. Ne discende che, in violazione dell’art. 10 comma 10 lett. c), n. II ultimo capoverso del Bando, resta non dimostrata la copertura dei restanti € 107.880,00 del Programma. Non assume alcun rilievo, poi, la dichiarazione resa dal titolare della ditta IO GN con cui questi ritiene che l’investimento sia sostenibile dalla IO GN in primis perché non si tratta di un’autodichiarazione resa ai sensi della DPR n. 445 del 2000; inoltre, anche qualora si fosse trattato di un’autodichiarazione, la stessa non sarebbe stata sufficiente in quanto per dimostrare la copertura finanziaria dei restanti € 107.880,00 è necessario che un professionista terzo attesti che il Soggetto Beneficiario sia in grado di coprire, con i propri mezzi finanziari, le spese ammesse a finanziamento ».
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Bando e dei principi della legge 241/1990 relativamente al soccorso istruttorio procedimentale e del giusto procedimento. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di ragionevolezza.
II. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento di fatti e documenti e conseguente difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle OR chiedendo il rigetto del gravame.
5. Con sentenza n. 19071/1024 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione:
« Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato perché infondato atteso che l’art.10, ultimo periodo del comma 10, del Bando, espressamente prevedeva che era necessaria la “dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario”. Né per l’amministrazione è possibile rimodulare “strada facendo” le agevolazioni in funzione delle coperture finanziarie depositate, non potendosi ragionevolmente onerare quest’ultima di tali adempimenti pena il rallentamento complessivo dell’azione amministrativa perché dipendente da ciascun singolo progetto, essedo viceversa onere del proponente di premunirsi di tutta la documentazione necessaria a tal fine ab initio ».
6. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 19071/1024 ha proposto appello la A.T.S. Monte Maggiore soc. coop. per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle OR chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 4532/2024 la Sezione: i) ha accolto l’istanza cautelare proposta da parte appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.; ii) ha fissato, per la trattazione del merito del ricorso in appello, l’udienza pubblica del 20 marzo 2025; iii) ha disposto la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione.
9. All’udienza del 20 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Erroneità, carenza e contraddittorietà della sentenza gravata: omesso esame dei motivi, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Vizio della motivazione in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso (della dedotta violazione e falsa applicazione del Bando ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di ragionevolezza; la contestata violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza; l’eccesso di potere per travisamento di fatti e documenti e conseguente difetto di istruttoria e la censurata ingiustizia manifesta) ».
L’appellante sostiene che:
- A.T.S. Monte Maggiore soc. coop. non ha mai messo in discussione che il Bando chiedesse la dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa: in discussione era la definizione di quali fonti potessero (ed anzi dovessero) essere impiegate per addivenire a dimostrare detta copertura;
- il Bando e i suoi gli allegati prevedono tra le fonti di copertura anche la quota concessa in conto capitale (circostanza non considerata dal primo giudice);
- l’art. 10 del Bando prevedeva la dimostrazione della copertura finanziaria come dedotta nel piano finanziario, nel quale, tra le coperture, è espressamente menzionato il contributo in conto capitale;
- l’art. 14, comma 2, del Bando prevede che « I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, fino al 40% del contributo in conto capitale a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. Tutte le agevolazioni erogate saranno attualizzate in base ai tassi di riferimento e attualizzazione vigenti al momento della concessione »: questa disposizione dimostra come non corrisponde al vero l’affermazione per cui il beneficiario sarebbe tenuto ad anticipare l’intera somma costituente il totale fabbisogno per realizzare il progetto: infatti, è espressamente previsto che la somma in conto capitale possa essere anche erogata in anticipazione (fino al 40%), previa prestazione di idonea garanzia;
- anche la circostanza per cui l’erogazione del contributo prefato avvenga per stati di avanzamento non dimostra affatto che il beneficiario debba essere in possesso dell’intero fabbisogno, ma esattamente il contrario: tale affermazione avrebbe avuto senso se l’erogazione del contributo fosse prevista solo ed esclusivamente a completamento del progetto, ma così non è;
- la tesi dell’Amministrazione confligge anche con il senso stesso del contratto di filiera: secondo gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, 2014/C 204/01 (richiamati come fonte di interpretazione del Bando), gli aiuti nel settore che ci occupa devono avere un effetto incentivante (punto 3.4), perché «… possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa spingendola ad intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso »;
- se il proponente fosse stato in possesso dell’intera copertura avrebbe autonomamente realizzato l’intervento: proprio la necessità dell’aiuto consente di rispettare il parametro dell’effetto incentivante che solo giustifica questa tipologia di aiuto di Stato;
- è evidente che la dimostrazione della copertura finanziaria non può che riguardare la quota di fabbisogno che deriverà da mezzi proprio e/o finanziamenti (ovvero da altre fonti), escludendo quindi quella coperta dal contributo in conto capitale.
1.1 L’appellante ripropone i motivi spesi avverso il provvedimento gravato in primo grado, con riferimento dei beneficiari tacciati di non aver prodotto idonea prova a dimostrazione delle coperture previste.
1.1.1 La posizione della IO GN: la prova della copertura finanziaria della spesa ammessa. L’idoneità della documentazione prodotta e l’ininfluenza dell’ulteriore richiesta documentale.
L’appellante sostiene che:
- la commissione richiedeva “un documento che attesti la totale copertura finanziaria dell’intero progetto” (pec del 6 dicembre 2023), facendo erroneo riferimento alla copertura dell’intero progetto e non solo della quota al netto del contributo in conto capitale;
- l’investimento della IO GN è stato prospettato per complessivi euro 176.900,00, di cui sono stati ammessi in conto capitale (quindi a fondo perduto) euro 72.500,00, conseguendo l’onere per IO GN di provare la copertura dell’importo residuo, di euro 104.400,00, decurtato del valore dell’IVA (ai sensi dell’art. 6, comma 5, trattandosi di importo non ammissibile): pertanto IO GN doveva ed ha dimostrato di avere mezzi finanziari per sostenere l’importo di euro 72.500 (pari alla differenza tra 104.400,00 e 31.900,00 di IVA), importo interamente coperto dal finanziamento deliberato dalla IT e dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante della IO GN;
- al più avrebbe potuto essere ridotto l’importo ammesso a beneficio della quota non coperta dal finanziamento (soli 3.000,00 euro), anche solo in ragione ai principi di proporzionalità e ragionevolezza che qui sono stato del tutto obliati.
1.1.2 La posizione della Coop. GA OR: la prova della copertura finanziaria della spesa ammessa. L’idoneità della documentazione prodotta e l’ininfluenza dell’ulteriore richiesta documentale.
L’appellante sostiene che:
- la Commissione ha censurato l’incompletezza della documentazione proposta;
- in realtà quanto prodotto dalla Cooperativa Agroforestale “GA OR” era idoneo a dimostrare la completezza e la correttezza della quota di progetto alla stessa riferibile;
- nel provvedimento di diniego, la Commissione, pur ammettendo che quanto evidenziato nel prosieguo non rilevi quale motivo ostativo all’approvazione della proposta definitiva di contratto, rigetta la proposta, assumendo l’inidoneità della documentazione prodotta accampando motivi a dir poco non chiari;
- è eclatante la violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di proporzionalità e ragionevolezza, tutti dichiaratamente violati dalla commissione nel momento stesso in cui, pur nella piena consapevolezza dell’impossibilità di escludere la proposta progettuale per quanto pur eccepito, ne delibera l’esclusione;
- la Commissione ha espressamente richiesto un documento che attesti la totale copertura finanziaria dell’intero progetto;
- l’investimento della Cooperativa Agroforestale “GA OR” è stato prospettato per 206.300,00 euro (recte: 201.300,00), di cui ammessi in conto capitale (quindi a fondo perduto) euro 132.500,00, conseguendo l’onere per Coop. GA OR di provare la copertura dell’importo residuo, di euro 73.800,00, da decurtare del valore dell’IVA (ai sensi dell’art. 6, comma 5, trattandosi di importo non ammissibile): pertanto GA OR doveva ed ha dimostrato di avere mezzi finanziari per sostenere l’importo di euro 37.500 (pari alla differenza tra 73.800,00 e 36.500,00 di IVA), importo ampiamente coperto dalle riserve e dalla giacenza media del conto, avendo fondi propri disponibili per 304.126,09 euro;
- di quanto appena esposto è stata data evidenza in una dichiarazione del rag. Pietro NC, iscritto all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia che è stata illegittimamente ritenuta errata.
- la contestata inidoneità della documentazione versata in atti non costituisce motivo di rigetto.
1.1.3 L’appellante, a chiusura del motivo, rispetto alla assoluta idoneità dei documenti prodotti (cui corrisponde la non tassatività di quelli richiesti), sostiene che il Bando di contratto, così come tutti gli allegati predisposti dall’Amministrazione, non indicano mai (e men che mai a pena di esclusione o in via tassativa) quali documenti sono ritenuti necessari al fine di dimostrare il requisito della copertura finanziaria.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Segue: erroneità, carenza e contraddittorietà della sentenza gravata in relazione alla prospettata possibile rimodulazione del beneficio e alla violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa ».
L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la possibilità di rimodulare le agevolazioni in funzione delle coperture finanziarie depositate « pena il rallentamento complessivo dell’azione amministrativa », sostenendo che:
- la possibilità è prevista dal Bando;
- in un’altra pronuncia il Tar per il Lazio ha valorizzato la possibilità di accoglimento parziale di un progetto, consentendo lo stralcio del programma quando rilevi solo sul piano quantitativo-economico;
- l’astratta (ma assolutamente sconfessata) carenza di copertura parziale del fabbisogno (che peraltro varrebbe solo per la posizione della IO GN e solo per una irrisoria quota di euro 3.000,00), non avrebbe potuto condurre al diniego di tutta la proposta progettuale, ma al più ad una riduzione proporzionale dell’importo ammesso, imponendo alla beneficiaria di coprire con propri fondi le differenze risultanti da detta operazione;
- rilevante non è solo la lex specialis ma anche il principio di ragionevolezza e di razionalità, del tutto obliati dalla Commissione che ha escluso il progetto presentato dalla ricorrente, e che non possono essere elisi con un colpo di spugna segnalando un presunto “rallentamento complessivo dell’azione amministrativa”, peraltro mai invocato neanche dall’Amministrazione avversa e dalla sua difesa.
3. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Dei motivi assorbiti: violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Bando e dei principi della legge 241/1990 relativamente al soccorso istruttorio procedimentale e del giusto procedimento. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di ragionevolezza ».
L’appellante ripropone i motivi spesi in primo grado relativamente alla modalità con cui l’Amministrazione ha condotto la fase dell’istruttoria all’esito dell’ammissione e in relazione all’esame della proposta progettuale di dettaglio presentata dalla ricorrente, sui quali il Tar non ha delibato, ritenendo dirimente gli altri aspetti di cui si è detto e dedotto ai punti che precedono.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Agricoltura chiedendo il rigetto dell’appello sulla base delle seguenti considerazioni:
- ciascun soggetto beneficiario era tenuto a dimostrare la totale, e non parziale, copertura finanziaria della spesa ammessa del progetto come imposto dal Bando all’art. 10, comma 10, lett. c), n. II, ultimo capoverso;
- il versamento del contributo in conto capitale non avviene ex ante rispetto alla realizzazione degli interventi, ma ex post;
- l’inidoneità della documentazione relativa alla posizione della Coop. GA OR non costituisce un motivo di rigetto.
Il Ministero, quindi, contesta il fondamento dei motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello.
5. Il Collegio preliminarmente dà atto che parte appellante ha provveduto alla notifica per pubblici proclami in ottemperanza all’ordinanza n. 4532/2024 della Sezione, richiamata in narrativa.
6. L’appello è fondato per quanto di ragione.
Come correttamente rilevato dall’appellante, il punto in discussione non è se dovesse essere dimostrata la totale copertura finanziaria della spesa ammessa. La domanda in ordine alla quale ruota la presente controversia può essere così formulata: “tra le voci che concorrono alla dimostrazione della disponibilità della copertura finanziaria concorre o no la quota concessa in conto capitale?” (il Bando definisce «Contributo in conto capitale», il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero).
Una serie di indici portano a ritenere che a tale domanda debba essere data risposta affermativa.
Vero è che l’art. 10, comma 10, del Bando, impone la “dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario”. Ma tale norma deve essere interpretata alla luce del contesto complessivo della lex specialis regolante la procedura.
Per questa via emergono alcuni dati significativi:
- (i) nell’individuare i contenuti del “piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento del piano finanziario”, la stessa Amministrazione, nell’elencare le differenti tipologie di coperture, (insieme a mezzi propri, a finanziamenti bancari, e così via) contempla espressamente il “contributo in conto capitale” (cfr. il modello di “Scheda sintetica del progetto del soggetto beneficiario”, contenuta nell’allegato 4 del Bando);
- (ii) a norma dell’art. 14, comma 2, del Bando i beneficiari possono richiedere al Ministero l’anticipo del contributo in conto capitale per un importo che può raggiungere il 40% dello stesso (tale norma lascia intendere che non è necessario che il richiedente debba necessariamente possedere in proprio ed ex ante l’intera disponibilità dei mezzi necessari).
Gli indici normativi appena richiamati conducono ad un’unica soluzione: l’Amministrazione non poteva negare il contributo unicamente in ragione della asserita mancata dimostrazione del possesso dell’intera somma necessaria in virtù delle coperture finanziarie bancarie attesa la molteplicità di mezzi o strumenti di copertura a cui i candidati avrebbero potuto fare ricorso esplicitandone l’intenzione nel piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento.
Compito dell’Amministrazione era verificare la fattibilità del progetto alla luce del predetto piano e conseguentemente dell’insieme delle disponibilità finanziarie prospettate ivi compresa la quota in conto capitale.
Sotto questo profilo occorre considerare che l’art. 14 del Bando – al di là delle possibili anticipazioni dei contributi in conto capitale pur consistenti ( perché pari al 40% ) - prevede le quote del contributo in conto capitale vengono erogate per stato di avanzamento della spesa. Ovvero, via via che il progetto avanza, il beneficiario ottiene contributi in conto capitale che consentono (unitamente o anche senza ricorso alla quota ottenibile come anticipazione) di procedere nella realizzazione del progetto stesso.
L’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare meglio ed in modo più preciso per quale ragione il quadro delle risorse proposto dall’appellante, comprensiva della quota in conto capitale, non risultava sufficiente a garantire la fattibilità del progetto o risultava squilibrata: sussiste quindi un difetto di motivazione.
7. Alla luce di quanto esposto è fondato il primo motivo di appello anche con riferimento alla posizione della IO GN e della Coop. GA OR.
In sede di rinnovazione del procedimento l’Amministrazione dovrà motivare in ordine alla idoneità ovvero all’inidoneità del piano finanziario, comprensivo della quota in conto capitale, a raggiungere la totale copertura della spesa ovvero ad assicurare la realizzabilità del progetto.
7.1 Sussistono giusti motivi, data la particolarità della questione, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO