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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/09/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Valeria Albino Presidente
Dott. Paolo Gibelli Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 953/2023 avverso la sentenza n. 762/2023 del
23.03.2023 ex art. 281 sexies cpc, emessa dal Tribunale di Genova nella causa R.G. 9851/2021
Tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova (GE), Via Palestro n. 2/7
- APPELLANTE
Contro
Arch. rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Farnè ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, in Genova, Piazza Dante n.8/8
- APPELLATO
NONCHE'
I Sig.ri ed rappresentanti e difesi dall'Avv. ti Gian Marco Parte_2 Parte_3
Casaretto e Alberto Baldi, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Chiavari Via N. Bixio
13 A/3
- APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 762/2023 pubbl. il 23/03/2023 Rep. n.845/2023 del 24/03/2023, resa inter partes ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Laila
Veneri – R.G. n. 9851/2021 pubblicata il 23.3.2023, mai notificata, accertare e dichiarare
1 l'inoperatività della polizza n. 184.014.0000 denominata Parte_4
di cui in premessa in quanto l'evento non rientra nella garanzia attivata
[...]
e/o comunque per tutte le motivazioni di cui in premessa e/o come meglio e per ulteriore effetto, respingere la domanda di manleva e garanzia spiegata dall'Arch. nei confronti di Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli
Appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In conseguenza di quanto sopra, disporre la restituzione in favore di di quanto dalla stessa Parte_1 corrisposto medio tempore in adempimento dell'impugnata sentenza ai percipienti come indicati in premessa. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA
“Rigettare nel merito il gravame proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto, con conferma della sentenza n.762/2023 emessa dal Tribunale di Genova. Dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda di manleva proposta da e Parte_2 Parte_3 nei confronti dell'Arch. poiché trattasi di domanda nuova e comunque infondata in quanto CP_1 tra le parti non è in essere alcun rapporto negoziale di manleva. Con vittoria di spese e compensi.”.
PER GLI APPELLATI ZANNONI - ERRICO
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da nei confronti degli appellati Pt_1 Parte_5 Parte_2
e per tutti i motivi ex ante rappresentati. 2) Rigettare l'appello presentato confermando Parte_3 la sentenza di primo grado. 3) In via subordinata e/o in via incidentale condizionata, in caso di accoglimento del gravame proposto da condannare l'Architetto Parte_1 CP_1
a tenere indenne la Sig.ra e il Sig. dagli effetti della domanda
[...] Parte_2 Parte_3 di restituzione azionata dalla Appellante dichiarando la stessa tenuta a restituire a
[...] le somme versate agli odierni appellati in esecuzione del provvedimento di I grado ed Parte_1 in ogni caso accogliere le domande di primo grado nella misura determinata dal Tribunale di Genova.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.10.20221, ritualmente notificato, i sig.ri ed , Parte_2 Parte_3 premesso di avere conferito all'Arch. incarico professionale per la progettazione e Controparte_1 direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in Rapallo Loc. San Bartolomeo,
2 lamentavano che la stessa aveva commesso gravi inadempienze che avevano comportato il deprezzamento della proprietà con conseguente riduzione del prezzo di vendita. In particolare, la diminuzione della altezza di un vano da mt. 2,63 a mt. 2,43 aveva determinato il declassamento della camera a locale di sgombero, senza possibilità di sanatoria.
Si costituiva l'Arch. contestando integralmente le domande e le eccezioni avanzate Controparte_1 da parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda avanzata dalla parte attrice e facendo contestualmente istanza di chiamata in causa a manleva e garanzia della propria compagnia assicurativa Parte_1
La compagnia di assicurazione, costituitasi in causa, eccepiva la mancata copertura assicurativa della polizza sottoscritta dall'Arch. in quanto non risultavano coperti da garanzia i danni CP_1 patrimoniali derivanti dall'incarico di progettista e direttore dei lavori.
Il Giudice concedeva i termini per le memorie istruttorie ed all'esito ammetteva la prova testimoniale, escludendo la C.T.U. in quanto ritenuta superflua, quindi la causa veniva posta in decisione e il
Giudice adito, con la sentenza sopra indicata, emessa all'esito dell'udienza del 23.3.2023 ex art. 281 sexies c.p.c., in accoglimento della domanda dei sig.ri ed , condannava Parte_2 Parte_3 la convenuta Arch. al pagamento in favore di parte attrice della minor somma di euro CP_1
27.417,00= oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese legali in favore della medesima liquidate in euro 545,00= per spese non imponibili, euro 7.600,00= per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
condannava a tenere indenne parte Parte_1 convenuta delle somme tutte come sopra liquidate nonché al pagamento delle spese legali in favore di parte convenuta, liquidate nella misura di euro 7.600,00= oltre spese generali ed accessori di legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 appello chiedendo la riforma della sentenza, per i seguenti motivi: 1° - Violazione / errata / falsa applicazione delle norme relative alla vessatorietà delle clausole contrattuali e conseguente errata valutazione circa l'inoperatività della polizza attivata. 2° – Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Omesso esame ed omessa pronuncia in relazione all'eccepita omessa denuncia di sinistro. Mancato accoglimento dell'eccezione. 3° - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Omesso esame ed omessa pronuncia in relazione all'eccepita violazione del patto di gestione lite. Mancato accoglimento dell'eccezione.
Si costituiva in giudizio l'Arch. con comparsa di costituzione e risposta insistendo Controparte_1 per l'infondatezza dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e chiedeva la conferma della sentenza di Tribunale di Genova.
3 Si costituivano anche i sig.ri ed chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_2 Parte_3 sua inammissibilità e la conferma della sentenza di primo grado, in via condizionata in caso di accoglimento dell'appello della chiedevano di essere tenuti indenni. Parte_1
Con ordinanza del 19.06.2025 la causa era trattenuta in decisione dal Consigliere istruttore che riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La con il primo motivo contesta la sentenza del Tribunale di Genova Parte_1 nella parte in cui il Giudice, al fine di affermare l'operatività della polizza attivata, ha affermato che:
“Sostiene la Compagnia che ai sensi dell'art. 21 lettera i) delle condizioni generali, risulterebbero esclusi i danni patrimoniali provocati nella veste di progettista o direttore dei lavori. Nessuna sottoscrizione in calce alle condizioni di polizza ha comunque apposto la professionista, né ancor più risultano firmate le singole clausole, apposte peraltro su moduli predisposti e non oggetto di trattativa specifica. La lettura dell'articolo indicato dalla Compagnia assicurativa non pare avere una logica, in considerazione che per la responsabilità civile verso terzi la Professionista ha corrisposto un premio annuo di euro 875,25 così come indicato in contratto”.
La Compagnia, al contrario, nell'atto di appello sostiene che: “L'art.22 delle C.G.A. specifiche per la professione assicurata, prevede espressamente: - Oggetto dell'assicurazione “L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni corporali e danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché indicata in polizza. La polizza sottoscritta prevede la copertura anche per l'attività di progettista / direttore dei lavori. Tuttavia l'art. 25 “esclusioni”, che integra l'art.21 delle C.G.A., comuni alle professioni, alla lettera K prevede espressamente che la garanzia non operi per i danni conseguenti a violazione di limiti, vincoli o prescrizioni di carattere edilizio o urbanistico comunque stabiliti, salvo quanto previsto dalla Condizione particolare K (“Errata interpretazione di disposizioni di legge” che prevede l'operatività della garanzia per sanzioni o multe notificate al Cliente per errori di progettazione, purché derivanti da interpretazione errata in buona fede e giustificata dalla difficoltà interpretativa)”. Le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice hanno ad oggetto, indiscutibilmente, asserite perdite patrimoniali conseguenti all'insanabilità di un'irregolarità di una stanza per violazione delle altezze minime previste dalla legge, al fine di poterla qualificare come camera da letto anziché ripostiglio / locale di servizio
4 Prosegue la difesa della Compagnia richiamando, il contenuto della sezione “Condizioni Particolari”
(sempre operanti) alla pag. 17 della C.G.A., specifiche per la professione assicurata, ove si trova la
“lettera I inerente alle perdite patrimoniali, la quale prevede che la copertura assicurativa per le perdite patrimoniali è prevista “Esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettista o direttore lavori” laddove è pacifico che l'attività professionale svolta dall'Arch. CP_1 nel caso de quo è stata, indiscutibilmente, quella di progettista e direttrice dei lavori. Conclude, pertanto, l'appellante che è documentalmente provato che la domanda di manleva risulti priva di fondamento per mancanza di copertura del rischio con riferimento alle perdite patrimoniali.
L'Arch. contesta le deduzioni dell'appellante svolgendo le seguenti considerazioni: “nel caso CP_1 di specie è la mancanza di trasparenza nella redazione delle condizioni di contratto predisposte unilateralmente dalla società assicurativa: infatti, mentre a pagina 3 della polizza, è specificato espressamente che “l'assicurazione è prestata per l'attività di progettista e direttore dei lavori”, il che porta legittimamente l'assicurato a supporre, in buona fede, che la garanzia assicurativa sia estesa a tutte le ipotesi connesse allo svolgimento delle attività di progettista e direttore dei lavori, le condizioni particolari contengono l'esclusione di cui alla clausola “I”, non richiamata né specificamente sottoscritta”.
La Corte, esaminati i documenti, gli atti e le difese delle parti, osserva preliminarmente che l'art. 166 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che il contratto di polizza deve essere redatto in modo chiaro ed esauriente e che allo stesso modo le clausole che riportano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Nel caso di specie nel frontespizio della Polizza assicurativa n. 184.014.0000 denominata “Linea IP
– RC PROFESSIONE Ingegneri Architetti Geometri Periti” si precisa che l'assicurazione è prestata per l'attività di progettista e di direttore lavori (pag. 3 Polizza doc. 1 fascicolo Parte_1
. CP_1
Tale dicitura fa intendere la copertura dei rischi inerenti all'attività di progettista e di direttore lavori, ovvero l'ambito di lavoro dichiarato dell'odierna appellata;
l'oggetto del contratto di assicurazione è altresì specificato all'art. 22 della Condizioni Generali di Polizza “Norme specifiche che regolano la professione assicurata”, prodotto in atti.
Alla pagina 17 delle Condizioni Generali di Polizza “Condizioni particolari (sempre operanti) si trovano gli articoli I e J ed in particolare si legge: “I. Perdite patrimoniali Esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettazione o direttore dei lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione
5 come indicata in prima facciata di polizza, la garanzia -ferme le esclusioni previste - è estesa alla
Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo;
J. Multe e ammende Relativamente alle attività di cui alla Condizione Particolare, punto I. - “Perdite patrimoniali”, l'assicurazione vale anche, per le sanzioni di natura amministrativa o fiscale, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori involontariamente commessi dall'Assicurato stesso o da suo dipendente.
La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo”.
La clausola espressa nella lettera I “Perdite Patrimoniali” delle Condizioni Generali di Polizza, quindi, contiene una riduzione della garanzia di polizza, in quanto esclude la copertura della polizza per i danni patrimoniali conseguenti all'attività di progettista e direttore lavori.
La formula utilizzata dalla Compagnia nella redazione della clausola I della polizza, per indicare le garanzie escluse, però, non appare chiara, ed è altresì contraddittoria;
infatti, si legge “Perdite
Patrimoniali. Esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettazione o direttore dei lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione come indicata in prima facciata di polizza”, ovvero l'attività di progettista e direttore lavori.
Un chiarimento non viene fornito neppure dalla lettura della difesa della Compagnia di assicurazione, la quale da una parte afferma che: “ogni contratto di assicurazione, qualsiasi sia il rischio assicurato, prevede delle esclusioni che non possono per questo considerarsi vessatorie, quindi assume che l'esclusione della garanzia in caso di perdite patrimoniali ove l'attività esercitata sia quella di progettista e/o direttore lavori, non svuota in alcun modo la garanzia né il contratto, in quanto i rischi assicurati sono molteplici e di varia natura, ivi compresi quelli legati all'attività di progettista / direttore lavori, così come i danni”, per poi concludere assumendo che” “la mera esclusione di una tipologia di danno e soltanto per uno specifico ruolo non può certo indurre ad affermare che il premio corrisposto è ingiustificato e/o il contratto assicurativo resti privo del suo oggetto”.
In realtà, la clausola come redatta non risponde ai requisiti di chiarezza, leggibilità e conoscibilità prevista dalla norma.
Infatti, la Corte osserva che la clausola seppure preveda il diniego alla garanzia in relazione alle perdite patrimoniali cagionate a terzi per lo svolgimento di attività diverse da quelle di progettista e
6 direttore dei lavori, non è scritta in maniera chiara e si trova nello stesso paragrafo dove risultano indicate le garanzie offerte, facendo così convivere le garanzie negate e quelle offerte, determinando difficoltà nell'interpretazione della clausola.
In particolare, la formulazione della clausola, tale da apportare una grossa riduzione della copertura assicurativa – inerente appunto le perdite patrimoniali a terzi derivanti dall'attività di progettista e direttore dei lavori cui si riferisce la polizza- è per così dire “calcata” su ciò che concede, evidenziando solo la ben minore attività oggetto di copertura (“esclusivamente” “attività diverse da quelle di progettazione e direttore dei lavori”) e non su ciò che “toglie”, deprivando in tal modo dalla copertura la grandissima parte dell'attività oggetto della polizza, e non rendendo comprensibile per il tenore letterale della formulazione il diniego di copertura (indicato nel bianchetto della clausola).
La Corte, pertanto, ritiene che la clausola di esclusione di una garanzia, particolarmente rilevante, contenuta alla lettera I “Perdite Patrimoniali” delle Condizioni Generali di Polizza, non possiede quei requisiti di evidenza e leggibilità, unitamente a quello della comprensibilità del suo contenuto al fine di garantire una effettiva conoscenza del testo della clausola e della sua efficacia nei confronti dell'assicurato.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ribadire che le clausole che escludono una garanzia di polizza devono essere formulate in modo chiaro ed esplicito per essere valide, specialmente, come nel caso di specie, se inserite nelle condizioni generali di contratto (Cassazione Sentenza 15598/2019;
18324/2019).
In merito agli altri motivi di appello, la Corte li ritiene infondati.
Infatti, in merito al 2° motivo, risulta agli atti che l'Arch. provvide a dare Controparte_1 comunicazione della richiesta di danno presentata dai sig. e con PEC del 26 febbraio Pt_2 Pt_3
2021, di cui risulta prova di consegna agli atti;
quindi, l'eccezione formulata nel secondo motivo deve essere respinta.
Anche il terzo motivo di impugnazione sulla eccepita condanna della a Parte_1 corrispondere all'Arch. le spese del giudizio non può trovare accoglimento CP_1
Infatti, in base all'orientamento giurisprudenziale costante della giurisprudenza di legittimità, da cui questa Corte non intende discostarsi, il soggetto che ha stipulato un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, sussistendo tale diritto sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato soltanto in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa
(circostanza che spetta al giudice accertare anche incidentalmente); quando le spese di resistenza
7 sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate (cfr. Cass. civ. n. 4786/2021), ipotesi non ricorrenti nel caso concreto. Neppure è necessario che l'assicurato proponga una specifica domanda atteso che le spese per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna contrattualmente a sostenere, trovando la sua fonte nell'art. 1917 3° comma c.c. e conseguono al sol fatto che l'assicurato abbia avuto la necessità di costituirsi in giudizio e tanto a prescindere dalla posizione processuale assunta dall'assicuratore e, quindi, che questi abbia o meno aderito a quella dell'assicurato. Il presupposto per la ripetizione delle spese di resistenza, infatti, risiede nel fatto che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o difendersi in una lite avente ad oggetto questione coperta dalla garanzia assicurativa e a prescindere dalla richiesta del danneggiato o dalla posizione dell'assicuratore, “giacché le spese legali per affrontare il processo prescindono da siffatta circostanza, essendo oggettivamente dovute quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo scaturito dal fatto assicurato” (Corte di cassazione n. 29926/2022).
Nel caso che ci occupa l'architetto costituendosi ha chiesto di essere manlevato di tutte le spese cui sarà chiamato a rispondere in virtù del fatto coperto da garanzia assicurativa, domanda questa che fa rientrare implicitamente anche il rimborso delle spese di resistenza ex. art. 1917 3° comma cc. che non necessitano, neppure di una preventiva e specifica quantificazione.
Oltretutto e soprattutto la Compagnia ha assunto una posizione conflittuale con quella dell'assicurato, di tal che tale difesa giustifica l'autonoma costituzione dell'assicurato.
L'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati ed rimane Parte_2 Parte_3 assorbito dal rigetto dell'appello principale.
L'appello deve, pertanto, essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra la e Parte_1 Controparte_1 seguono la soccombenza e sono poste a carico della e si liquidano come Parte_1 in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per la fase di studio, introduttiva, e decisoria, considerato il valore della causa, quelle tra la e le restanti parti appellate del Parte_1 giudizio sono compensate non sussistendo domande nei loro confronti ed essendo la loro costituzione rimessa alla loro decisione.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato a carico della Parte_1
PQM
8 La Corte, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 953/2023 avverso la sentenza 762/2023 del 23.03.2023, ex art. 281 sexies c.p.c., emessa dal Tribunale di Genova così decide:
1. Respinge l'appello proposto dalla Parte_1
2. Conferma la sentenza di primo grado per quanto di ragione;
3. Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, per i motivi di cui in motivazione al pagamento a favore della sig.ra CP_1
l pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura
[...] complessiva di euro 5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa;
4. Compensa le spese di lite del presente giudizio di appello tra la Parte_1 ed i sig.ri ed Parte_2 Parte_3
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il Parte_1 ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Genova, 29 luglio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Valeria Albino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Valeria Albino Presidente
Dott. Paolo Gibelli Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 953/2023 avverso la sentenza n. 762/2023 del
23.03.2023 ex art. 281 sexies cpc, emessa dal Tribunale di Genova nella causa R.G. 9851/2021
Tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova (GE), Via Palestro n. 2/7
- APPELLANTE
Contro
Arch. rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Farnè ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, in Genova, Piazza Dante n.8/8
- APPELLATO
NONCHE'
I Sig.ri ed rappresentanti e difesi dall'Avv. ti Gian Marco Parte_2 Parte_3
Casaretto e Alberto Baldi, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Chiavari Via N. Bixio
13 A/3
- APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 762/2023 pubbl. il 23/03/2023 Rep. n.845/2023 del 24/03/2023, resa inter partes ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Laila
Veneri – R.G. n. 9851/2021 pubblicata il 23.3.2023, mai notificata, accertare e dichiarare
1 l'inoperatività della polizza n. 184.014.0000 denominata Parte_4
di cui in premessa in quanto l'evento non rientra nella garanzia attivata
[...]
e/o comunque per tutte le motivazioni di cui in premessa e/o come meglio e per ulteriore effetto, respingere la domanda di manleva e garanzia spiegata dall'Arch. nei confronti di Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli
Appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In conseguenza di quanto sopra, disporre la restituzione in favore di di quanto dalla stessa Parte_1 corrisposto medio tempore in adempimento dell'impugnata sentenza ai percipienti come indicati in premessa. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA
“Rigettare nel merito il gravame proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto, con conferma della sentenza n.762/2023 emessa dal Tribunale di Genova. Dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda di manleva proposta da e Parte_2 Parte_3 nei confronti dell'Arch. poiché trattasi di domanda nuova e comunque infondata in quanto CP_1 tra le parti non è in essere alcun rapporto negoziale di manleva. Con vittoria di spese e compensi.”.
PER GLI APPELLATI ZANNONI - ERRICO
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da nei confronti degli appellati Pt_1 Parte_5 Parte_2
e per tutti i motivi ex ante rappresentati. 2) Rigettare l'appello presentato confermando Parte_3 la sentenza di primo grado. 3) In via subordinata e/o in via incidentale condizionata, in caso di accoglimento del gravame proposto da condannare l'Architetto Parte_1 CP_1
a tenere indenne la Sig.ra e il Sig. dagli effetti della domanda
[...] Parte_2 Parte_3 di restituzione azionata dalla Appellante dichiarando la stessa tenuta a restituire a
[...] le somme versate agli odierni appellati in esecuzione del provvedimento di I grado ed Parte_1 in ogni caso accogliere le domande di primo grado nella misura determinata dal Tribunale di Genova.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.10.20221, ritualmente notificato, i sig.ri ed , Parte_2 Parte_3 premesso di avere conferito all'Arch. incarico professionale per la progettazione e Controparte_1 direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in Rapallo Loc. San Bartolomeo,
2 lamentavano che la stessa aveva commesso gravi inadempienze che avevano comportato il deprezzamento della proprietà con conseguente riduzione del prezzo di vendita. In particolare, la diminuzione della altezza di un vano da mt. 2,63 a mt. 2,43 aveva determinato il declassamento della camera a locale di sgombero, senza possibilità di sanatoria.
Si costituiva l'Arch. contestando integralmente le domande e le eccezioni avanzate Controparte_1 da parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda avanzata dalla parte attrice e facendo contestualmente istanza di chiamata in causa a manleva e garanzia della propria compagnia assicurativa Parte_1
La compagnia di assicurazione, costituitasi in causa, eccepiva la mancata copertura assicurativa della polizza sottoscritta dall'Arch. in quanto non risultavano coperti da garanzia i danni CP_1 patrimoniali derivanti dall'incarico di progettista e direttore dei lavori.
Il Giudice concedeva i termini per le memorie istruttorie ed all'esito ammetteva la prova testimoniale, escludendo la C.T.U. in quanto ritenuta superflua, quindi la causa veniva posta in decisione e il
Giudice adito, con la sentenza sopra indicata, emessa all'esito dell'udienza del 23.3.2023 ex art. 281 sexies c.p.c., in accoglimento della domanda dei sig.ri ed , condannava Parte_2 Parte_3 la convenuta Arch. al pagamento in favore di parte attrice della minor somma di euro CP_1
27.417,00= oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese legali in favore della medesima liquidate in euro 545,00= per spese non imponibili, euro 7.600,00= per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
condannava a tenere indenne parte Parte_1 convenuta delle somme tutte come sopra liquidate nonché al pagamento delle spese legali in favore di parte convenuta, liquidate nella misura di euro 7.600,00= oltre spese generali ed accessori di legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 appello chiedendo la riforma della sentenza, per i seguenti motivi: 1° - Violazione / errata / falsa applicazione delle norme relative alla vessatorietà delle clausole contrattuali e conseguente errata valutazione circa l'inoperatività della polizza attivata. 2° – Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Omesso esame ed omessa pronuncia in relazione all'eccepita omessa denuncia di sinistro. Mancato accoglimento dell'eccezione. 3° - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Omesso esame ed omessa pronuncia in relazione all'eccepita violazione del patto di gestione lite. Mancato accoglimento dell'eccezione.
Si costituiva in giudizio l'Arch. con comparsa di costituzione e risposta insistendo Controparte_1 per l'infondatezza dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e chiedeva la conferma della sentenza di Tribunale di Genova.
3 Si costituivano anche i sig.ri ed chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_2 Parte_3 sua inammissibilità e la conferma della sentenza di primo grado, in via condizionata in caso di accoglimento dell'appello della chiedevano di essere tenuti indenni. Parte_1
Con ordinanza del 19.06.2025 la causa era trattenuta in decisione dal Consigliere istruttore che riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La con il primo motivo contesta la sentenza del Tribunale di Genova Parte_1 nella parte in cui il Giudice, al fine di affermare l'operatività della polizza attivata, ha affermato che:
“Sostiene la Compagnia che ai sensi dell'art. 21 lettera i) delle condizioni generali, risulterebbero esclusi i danni patrimoniali provocati nella veste di progettista o direttore dei lavori. Nessuna sottoscrizione in calce alle condizioni di polizza ha comunque apposto la professionista, né ancor più risultano firmate le singole clausole, apposte peraltro su moduli predisposti e non oggetto di trattativa specifica. La lettura dell'articolo indicato dalla Compagnia assicurativa non pare avere una logica, in considerazione che per la responsabilità civile verso terzi la Professionista ha corrisposto un premio annuo di euro 875,25 così come indicato in contratto”.
La Compagnia, al contrario, nell'atto di appello sostiene che: “L'art.22 delle C.G.A. specifiche per la professione assicurata, prevede espressamente: - Oggetto dell'assicurazione “L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni corporali e danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché indicata in polizza. La polizza sottoscritta prevede la copertura anche per l'attività di progettista / direttore dei lavori. Tuttavia l'art. 25 “esclusioni”, che integra l'art.21 delle C.G.A., comuni alle professioni, alla lettera K prevede espressamente che la garanzia non operi per i danni conseguenti a violazione di limiti, vincoli o prescrizioni di carattere edilizio o urbanistico comunque stabiliti, salvo quanto previsto dalla Condizione particolare K (“Errata interpretazione di disposizioni di legge” che prevede l'operatività della garanzia per sanzioni o multe notificate al Cliente per errori di progettazione, purché derivanti da interpretazione errata in buona fede e giustificata dalla difficoltà interpretativa)”. Le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice hanno ad oggetto, indiscutibilmente, asserite perdite patrimoniali conseguenti all'insanabilità di un'irregolarità di una stanza per violazione delle altezze minime previste dalla legge, al fine di poterla qualificare come camera da letto anziché ripostiglio / locale di servizio
4 Prosegue la difesa della Compagnia richiamando, il contenuto della sezione “Condizioni Particolari”
(sempre operanti) alla pag. 17 della C.G.A., specifiche per la professione assicurata, ove si trova la
“lettera I inerente alle perdite patrimoniali, la quale prevede che la copertura assicurativa per le perdite patrimoniali è prevista “Esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettista o direttore lavori” laddove è pacifico che l'attività professionale svolta dall'Arch. CP_1 nel caso de quo è stata, indiscutibilmente, quella di progettista e direttrice dei lavori. Conclude, pertanto, l'appellante che è documentalmente provato che la domanda di manleva risulti priva di fondamento per mancanza di copertura del rischio con riferimento alle perdite patrimoniali.
L'Arch. contesta le deduzioni dell'appellante svolgendo le seguenti considerazioni: “nel caso CP_1 di specie è la mancanza di trasparenza nella redazione delle condizioni di contratto predisposte unilateralmente dalla società assicurativa: infatti, mentre a pagina 3 della polizza, è specificato espressamente che “l'assicurazione è prestata per l'attività di progettista e direttore dei lavori”, il che porta legittimamente l'assicurato a supporre, in buona fede, che la garanzia assicurativa sia estesa a tutte le ipotesi connesse allo svolgimento delle attività di progettista e direttore dei lavori, le condizioni particolari contengono l'esclusione di cui alla clausola “I”, non richiamata né specificamente sottoscritta”.
La Corte, esaminati i documenti, gli atti e le difese delle parti, osserva preliminarmente che l'art. 166 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che il contratto di polizza deve essere redatto in modo chiaro ed esauriente e che allo stesso modo le clausole che riportano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Nel caso di specie nel frontespizio della Polizza assicurativa n. 184.014.0000 denominata “Linea IP
– RC PROFESSIONE Ingegneri Architetti Geometri Periti” si precisa che l'assicurazione è prestata per l'attività di progettista e di direttore lavori (pag. 3 Polizza doc. 1 fascicolo Parte_1
. CP_1
Tale dicitura fa intendere la copertura dei rischi inerenti all'attività di progettista e di direttore lavori, ovvero l'ambito di lavoro dichiarato dell'odierna appellata;
l'oggetto del contratto di assicurazione è altresì specificato all'art. 22 della Condizioni Generali di Polizza “Norme specifiche che regolano la professione assicurata”, prodotto in atti.
Alla pagina 17 delle Condizioni Generali di Polizza “Condizioni particolari (sempre operanti) si trovano gli articoli I e J ed in particolare si legge: “I. Perdite patrimoniali Esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettazione o direttore dei lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione
5 come indicata in prima facciata di polizza, la garanzia -ferme le esclusioni previste - è estesa alla
Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo;
J. Multe e ammende Relativamente alle attività di cui alla Condizione Particolare, punto I. - “Perdite patrimoniali”, l'assicurazione vale anche, per le sanzioni di natura amministrativa o fiscale, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori involontariamente commessi dall'Assicurato stesso o da suo dipendente.
La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo”.
La clausola espressa nella lettera I “Perdite Patrimoniali” delle Condizioni Generali di Polizza, quindi, contiene una riduzione della garanzia di polizza, in quanto esclude la copertura della polizza per i danni patrimoniali conseguenti all'attività di progettista e direttore lavori.
La formula utilizzata dalla Compagnia nella redazione della clausola I della polizza, per indicare le garanzie escluse, però, non appare chiara, ed è altresì contraddittoria;
infatti, si legge “Perdite
Patrimoniali. Esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettazione o direttore dei lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione come indicata in prima facciata di polizza”, ovvero l'attività di progettista e direttore lavori.
Un chiarimento non viene fornito neppure dalla lettura della difesa della Compagnia di assicurazione, la quale da una parte afferma che: “ogni contratto di assicurazione, qualsiasi sia il rischio assicurato, prevede delle esclusioni che non possono per questo considerarsi vessatorie, quindi assume che l'esclusione della garanzia in caso di perdite patrimoniali ove l'attività esercitata sia quella di progettista e/o direttore lavori, non svuota in alcun modo la garanzia né il contratto, in quanto i rischi assicurati sono molteplici e di varia natura, ivi compresi quelli legati all'attività di progettista / direttore lavori, così come i danni”, per poi concludere assumendo che” “la mera esclusione di una tipologia di danno e soltanto per uno specifico ruolo non può certo indurre ad affermare che il premio corrisposto è ingiustificato e/o il contratto assicurativo resti privo del suo oggetto”.
In realtà, la clausola come redatta non risponde ai requisiti di chiarezza, leggibilità e conoscibilità prevista dalla norma.
Infatti, la Corte osserva che la clausola seppure preveda il diniego alla garanzia in relazione alle perdite patrimoniali cagionate a terzi per lo svolgimento di attività diverse da quelle di progettista e
6 direttore dei lavori, non è scritta in maniera chiara e si trova nello stesso paragrafo dove risultano indicate le garanzie offerte, facendo così convivere le garanzie negate e quelle offerte, determinando difficoltà nell'interpretazione della clausola.
In particolare, la formulazione della clausola, tale da apportare una grossa riduzione della copertura assicurativa – inerente appunto le perdite patrimoniali a terzi derivanti dall'attività di progettista e direttore dei lavori cui si riferisce la polizza- è per così dire “calcata” su ciò che concede, evidenziando solo la ben minore attività oggetto di copertura (“esclusivamente” “attività diverse da quelle di progettazione e direttore dei lavori”) e non su ciò che “toglie”, deprivando in tal modo dalla copertura la grandissima parte dell'attività oggetto della polizza, e non rendendo comprensibile per il tenore letterale della formulazione il diniego di copertura (indicato nel bianchetto della clausola).
La Corte, pertanto, ritiene che la clausola di esclusione di una garanzia, particolarmente rilevante, contenuta alla lettera I “Perdite Patrimoniali” delle Condizioni Generali di Polizza, non possiede quei requisiti di evidenza e leggibilità, unitamente a quello della comprensibilità del suo contenuto al fine di garantire una effettiva conoscenza del testo della clausola e della sua efficacia nei confronti dell'assicurato.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ribadire che le clausole che escludono una garanzia di polizza devono essere formulate in modo chiaro ed esplicito per essere valide, specialmente, come nel caso di specie, se inserite nelle condizioni generali di contratto (Cassazione Sentenza 15598/2019;
18324/2019).
In merito agli altri motivi di appello, la Corte li ritiene infondati.
Infatti, in merito al 2° motivo, risulta agli atti che l'Arch. provvide a dare Controparte_1 comunicazione della richiesta di danno presentata dai sig. e con PEC del 26 febbraio Pt_2 Pt_3
2021, di cui risulta prova di consegna agli atti;
quindi, l'eccezione formulata nel secondo motivo deve essere respinta.
Anche il terzo motivo di impugnazione sulla eccepita condanna della a Parte_1 corrispondere all'Arch. le spese del giudizio non può trovare accoglimento CP_1
Infatti, in base all'orientamento giurisprudenziale costante della giurisprudenza di legittimità, da cui questa Corte non intende discostarsi, il soggetto che ha stipulato un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, sussistendo tale diritto sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato soltanto in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa
(circostanza che spetta al giudice accertare anche incidentalmente); quando le spese di resistenza
7 sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate (cfr. Cass. civ. n. 4786/2021), ipotesi non ricorrenti nel caso concreto. Neppure è necessario che l'assicurato proponga una specifica domanda atteso che le spese per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna contrattualmente a sostenere, trovando la sua fonte nell'art. 1917 3° comma c.c. e conseguono al sol fatto che l'assicurato abbia avuto la necessità di costituirsi in giudizio e tanto a prescindere dalla posizione processuale assunta dall'assicuratore e, quindi, che questi abbia o meno aderito a quella dell'assicurato. Il presupposto per la ripetizione delle spese di resistenza, infatti, risiede nel fatto che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o difendersi in una lite avente ad oggetto questione coperta dalla garanzia assicurativa e a prescindere dalla richiesta del danneggiato o dalla posizione dell'assicuratore, “giacché le spese legali per affrontare il processo prescindono da siffatta circostanza, essendo oggettivamente dovute quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo scaturito dal fatto assicurato” (Corte di cassazione n. 29926/2022).
Nel caso che ci occupa l'architetto costituendosi ha chiesto di essere manlevato di tutte le spese cui sarà chiamato a rispondere in virtù del fatto coperto da garanzia assicurativa, domanda questa che fa rientrare implicitamente anche il rimborso delle spese di resistenza ex. art. 1917 3° comma cc. che non necessitano, neppure di una preventiva e specifica quantificazione.
Oltretutto e soprattutto la Compagnia ha assunto una posizione conflittuale con quella dell'assicurato, di tal che tale difesa giustifica l'autonoma costituzione dell'assicurato.
L'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati ed rimane Parte_2 Parte_3 assorbito dal rigetto dell'appello principale.
L'appello deve, pertanto, essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra la e Parte_1 Controparte_1 seguono la soccombenza e sono poste a carico della e si liquidano come Parte_1 in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per la fase di studio, introduttiva, e decisoria, considerato il valore della causa, quelle tra la e le restanti parti appellate del Parte_1 giudizio sono compensate non sussistendo domande nei loro confronti ed essendo la loro costituzione rimessa alla loro decisione.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato a carico della Parte_1
PQM
8 La Corte, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 953/2023 avverso la sentenza 762/2023 del 23.03.2023, ex art. 281 sexies c.p.c., emessa dal Tribunale di Genova così decide:
1. Respinge l'appello proposto dalla Parte_1
2. Conferma la sentenza di primo grado per quanto di ragione;
3. Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, per i motivi di cui in motivazione al pagamento a favore della sig.ra CP_1
l pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura
[...] complessiva di euro 5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa;
4. Compensa le spese di lite del presente giudizio di appello tra la Parte_1 ed i sig.ri ed Parte_2 Parte_3
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il Parte_1 ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Genova, 29 luglio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Valeria Albino
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