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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2824/2022
TRA
, cf: nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente a Cerchiara di Calabria (CS), c.da Damale, 10, elett.te dom.to in Francavilla
Marittima (CS), Via Nazionale, 46,, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Chiaradia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Stefania di Cato, Carmela Filice e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1
procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.5.2022 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2
deducendo che in data 6.5.2022 gli veniva notificata ordinanza ingiunzione n OI-000021904 per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per la somma di €.
19.000,00.
Eccepiva la prescrizione relativamente ai crediti richiesti, dovuti per il mancato versamento di contributi poichè sarebbero decorsi più di 5 anni tra la data di commissione della violazione (2012) e la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (6.5.2022)
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando la correttezza dell'operato dell'ente. CP_2
Evidenziava, inoltre, di aver rideterminato la sanzione come da documentazione allegata in atti.
A seguito della costituzione in giudizio dell' , parte ricorrente ha aderito alla CP_2
rideterminazione delle sanzioni, versando il dovuto.
*** Si dà atto che l' , con riguardo all'ordinanza - ingiunzione opposta, ha provveduto alla CP_2
rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 del seguente tenore: “
1. All'articolo 2, comma 1- bis, del decreto –legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n.638,, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione vi ha aderito, effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata (cfr documentazione agli atti).
Invero, sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti (provvedimento di rideterminazione sanzione e pagamento sanzione rideterminata), va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando necessità di ulteriore pronuncia del Giudice, dovendosi ritenere definito il processo sanzionatorio.
Con il pagamento dell'importo di cui all'ordinanza ingiunzione opposta – siccome rideterminato – risulta perfezionata la fattispecie estintiva di cui al comma 6 dell'art. 9 del
D.Lgs n. 8/2016, a mente del quale “Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.”.
Pertanto, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Va rilevato, infatti, che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate interpretative al caso in esame, l'intervenuto pagamento de quo consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Le spese, in ragione della rideterminazione a seguito di modifica normativa successiva all'introduzione del ricorso, devono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite;
Castrovillari, 23-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2824/2022
TRA
, cf: nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente a Cerchiara di Calabria (CS), c.da Damale, 10, elett.te dom.to in Francavilla
Marittima (CS), Via Nazionale, 46,, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Chiaradia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Stefania di Cato, Carmela Filice e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1
procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.5.2022 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2
deducendo che in data 6.5.2022 gli veniva notificata ordinanza ingiunzione n OI-000021904 per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per la somma di €.
19.000,00.
Eccepiva la prescrizione relativamente ai crediti richiesti, dovuti per il mancato versamento di contributi poichè sarebbero decorsi più di 5 anni tra la data di commissione della violazione (2012) e la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (6.5.2022)
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando la correttezza dell'operato dell'ente. CP_2
Evidenziava, inoltre, di aver rideterminato la sanzione come da documentazione allegata in atti.
A seguito della costituzione in giudizio dell' , parte ricorrente ha aderito alla CP_2
rideterminazione delle sanzioni, versando il dovuto.
*** Si dà atto che l' , con riguardo all'ordinanza - ingiunzione opposta, ha provveduto alla CP_2
rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 del seguente tenore: “
1. All'articolo 2, comma 1- bis, del decreto –legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n.638,, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione vi ha aderito, effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata (cfr documentazione agli atti).
Invero, sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti (provvedimento di rideterminazione sanzione e pagamento sanzione rideterminata), va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando necessità di ulteriore pronuncia del Giudice, dovendosi ritenere definito il processo sanzionatorio.
Con il pagamento dell'importo di cui all'ordinanza ingiunzione opposta – siccome rideterminato – risulta perfezionata la fattispecie estintiva di cui al comma 6 dell'art. 9 del
D.Lgs n. 8/2016, a mente del quale “Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.”.
Pertanto, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Va rilevato, infatti, che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate interpretative al caso in esame, l'intervenuto pagamento de quo consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Le spese, in ragione della rideterminazione a seguito di modifica normativa successiva all'introduzione del ricorso, devono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite;
Castrovillari, 23-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone