Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°
920/2022 R.G.
TRA
(C.F.: ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(EE), residente in [...], Largo P. Borsellino n. 1, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Carlo Scarpantoni
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f. ) del Foro di Teramo, ed elettivamente Parte_3 C.F._4
domiciliato presso il loro studio in Teramo, via Torre Bruciata nn. 17/21 (pec-
), come da Email_1 Email_2 Email_3
procura in atti
CONTRO
, (C.F.: ) in persona del legale rapp. p.t., con sede in Alba CP_1 P.IVA_1
Adriatica (TE) alla via dei Laudi n. 64
CONTUMACE
All'udienza del giorno 19 marzo 202, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente ha maturato il diritto alla corresponsione per le mensilità di giugno-luglio-agosto-settembre 2021 delle seguenti somme: € 5.201,85 a titolo di retribuzione, € 55,93 per festività ricadente la domenica, € 45,15 a titolo di festività non goduta, € 447,47 a titolo di
1 di 6
• condanna la a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio che CP_1 liquida in complessivi € 2.695, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“1. Condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 7.087,02 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia.
2. Condannare la società convenuta al pagamento di interessi e rivalutazione come per lege.
3. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 25.05.2022, regolarmente notificato, , in epigrafe generalizzato/a, ha esposto di aver prestato Parte_1
lavoro subordinato, con contratto a tempo determinato dal 11.07.2020, sottoscritto in pari data, sino al 31.07.2020, successivamente prorogato sino al 19.09.2020, alle dipendenze della presso l'esercizio alberghiero sito in Alba Adriatica CP_1
(TE), svolgendo le mansioni di Responsabile di Sala, come risulta dal C/2 Storico in atti, inquadrato al V livello del CCNL Pubblici Esercizi.
Ha rappresentato di essere stato assunto l'anno successivo dalla Società, in qualità di
Responsabile dei servizi di ricevimento e portineria in albergo, dal 5 giugno 2021 al 20 settembre 2021, come risulta dal C/2 Storico, senza però alcuna sottoscrizione del contratto di lavoro e di non aver percepito alcuna retribuzione per l'intero periodo.
Nel rivendicare il trattamento economico dovuto in riferimento alla qualifica e allo svolgimento della prestazione per 8 ore al giorno per un totale di 40 ore settimanali, ha lamentato altresì la mancata corresponsione dei ratei delle mensilità aggiuntive (13^ e
14^), dell'indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, delle festività ricadenti la domenica e del trattamento di fine rapporto, assumendo essergli dovuto l'importo complessivo di € 7.087,02, come da conteggio allegato agli atti ovvero indicato in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, senza alcuna richiesta per lo straordinario diurno assertivamente espletato.
2 di 6 La parte convenuta non si costituiva in giudizio, benché il ricorso fosse stato ritualmente notificato e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 02.11.2022.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale delegata al Gop dott. al termine della quale è stata rinviata Testimone_1 alla presente udienza per discussione, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alla parte di un termine per il deposito di note di trattazione scritta.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E' noto che, ai sensi dell'art.2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697
Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod.Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Circa la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 05.06.2021 al
20.09.2021, in assenza di contratto sottoscritto, risulta particolarmente significativa la prova orale espletata dalla quale è emerso che effettivamente il ricorrente ha prestato senza soluzione di continuità, per il periodo oggetto di interesse, attività lavorativa presso l'esercizio alberghiero con la qualifica e le modalità orarie specificate in ricorso.
3 di 6 Il teste , escusso all'udienza del 26.01.2023, nel confermare le Testimone_2
Per_ circostanze all'uopo articolate ha specificato: “Cap. 1): la circostanza, io lavoravo Per_ insieme a lui in quel periodo. Cap. 2): la circostanza, lavorava in questi orari per
Per_ tutti i giorni della settimana. Anche io facevo gli stessi orari Cap. 3): la circostanza, lui accoglieva i clienti dell'albergo alla portineria”, mentre all'udienza del
13.04.2023 , ha rappresentato “Cap. 1): Si e' vero, lo so in quanto io mi Persona_2 vedevo con lui il pomeriggio per 10, 15 minuti per prendere un caffe'. Io a quel tempo lavoravo presso un altro Hotel situato a circa 600 metri. Cap. 2): Si e' vero. Cap. 3): Si
e' vero.”.
ex dipendente della resistente con la qualifica di chef di cucina, Parte_4 sentito all'udienza del 27.09.2023 ha dichiarato: “Cap. 1): confermo la circostanza, abbiamo lavorato insieme in tale periodo. Cap. 2): Vero, lavorava anche oltre tale orario, arrivava prima e finiva anche dopo la mezzanotte Cap. 3): Confermo, ricordo che era sollecitato anche in mansioni di non sua spettanza dal titolare..”, mentre alla medesima udienza ex cameriera dell'hotel, ha affermato: Persona_3
“Cap. 1): Si e' vero, lavoravamo insieme all'albergo. Cap. 2): Si e' vero, lavorava anche oltre tali orari. Cap. 3): Si e' vero, lui faceva di tutto, era da solo e si occupava anche dell'accoglienza degli ospiti e di attività di portineria.”
Tutti i testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare essendo stati colleghi di lavoro del ricorrente o in servizio presso altro hotel vicino al luogo di lavoro del e quindi a conoscenza diretta dei fatti di causa, hanno, infatti, confermato la Pt_1
ricostruzione offerta dalla parte.
Alla luce del quadro istruttorio acquisito, consegue il diritto del lavoratore a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate e non percepite per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società resistente e relative a tutte le rivendicazioni economiche come dedotte in ricorso.
Deve ritenersi, infatti, che il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante. Incombeva al datore di lavoro la prova di aver corrisposto al ricorrente le spettanze così dovute e tale prova non è stata data.
Competono pertanto alla parte ricorrente le retribuzioni, comprensive dei ratei maturati delle mensilità aggiuntive (13^ e 14^, previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro agli artt.160 e 161 della parte generale), commisurate ad una prestazione di lavoro a tempo pieno.
4 di 6 Anche in ordine alla mancata concessione al lavoratore dei giorni di festività e di ferie contrattualmente previsti (artt 127 e 129 della disciplina generale del CCNL), in proporzione, quanto alle ferie, alla durata del rapporto di lavoro, deve ritenersi il diritto del ricorrente alle indennità sostitutive, rivendicate per tutto il periodo lavorativo indicato nel ricorso.
Se è vero, infatti, che l'indennità sostitutiva ha natura risarcitoria, è anche vero che il fatto generatore della responsabilità datoriale, ossia la mancata concessione delle ferie e dei giorni di festività, risulta provato una volta che sia accertata la prestazione lavorativa in un arco temporale corrispondente a quello indicato in ricorso senza soluzione di continuità.
La conferma da parte dei testi al capitolo di prova appositamente formulato “ 4)
“Vero che il ricorrente ha lavorato per tutto il periodo di impiego (05.06.2021 –
20.09.2021) in maniera ininterrotta e senza mai usufruire di ferie e permessi retribuiti”. offre la prova inconfutabile del mancato godimento da parte del lavoratore degli istituti a lui spettanti.
ha infatti affermato: Cap. 4): Vero, lui come pure io, lavorava tutti Testimone_2
i giorni senza avere ferie o permessi”, mentre ha asserito: “Cap. 4): Si Persona_2
e' vero, parlavamo di lavoro ogni volta che lo incontravo per una pausa prima di rientrare a lavoro”.
ha altresì riportato uno specifico accadimento: “Cap. 4): Confermo, Parte_4
anche io come lui non abbiamo mai usufruito di ferie;
ricordo che in una occasione che lui era in ospedale la titolare lo convinse per telefono a rientrare per prestare il servizio in sala;
infatti lui ando' via dall'ospedale con il catetere a seguito di tale imposizione datoriale”.
Infine, ha dichiarato: “Cap. 4): Confermo, lui era Persona_3
sempre presente al lavoro e non ha mai avuto permessi o ferie, lo so in quanto anche io ero tutti i giorni presente al lavoro”.
In ordine, da ultimo, al TFR, spettante al ricorrente in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, la relativa determinazione operata nel conteggio sindacale risulta perfettamente aderente ai criteri di cui all'art.2120 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, va dunque condannata al pagamento, in favore di Pt_1
per le mensilità di giugno-luglio-agosto-settembre 2021 delle seguenti
[...] somme: € 5.201,85 a titolo di retribuzione, € 55,93 per festività ricadente la domenica, €
5 di 6 45,15 a titolo di festività non goduta, € 447,47 a titolo di ferie non godute, € 484,76 a titolo di 13^ mensilità, € 484,76 a titolo di 14^ mensilità ed € 367,10 per il trattamento di fine rapporto, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
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