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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/12/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 656/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 656/2023 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
70 (C.F.: ), e , nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._1 Parte_2
Via Arcieri, S. Agata (C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
SC FI, presso il cui studio in Messina Corso Cavour n. 143, sono elettivamente domiciliati;
- appellanti
e
(già con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2 (P.I.: 09722490969), capogruppo del PP CA , iscritto all'Albo delle Banche della CP_1
Banca d'Italia ed all'Albo dei Gruppi Bancari quale avente causa del Controparte_2 in forza di atto di fusione in data 13 dicembre 2016 a rogito del dott.
[...] Persona_1
Notaio in Milano (rep.13501/racc.7087) in persona del suo procuratore, , Controparte_3 giusta procura del 17/07/2023 a rogito del notaio dott.ssa , n. rep. 48051/racc.15970 Persona_2 registrata in pari data al n. 55515 serie 1T, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sebastiano Tresca e Carmelo Tresca, presso il cui studio in Siracusa, Via della Maestranza n. 136, sono elettivamente domiciliati;
- appellata;
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1376/2023, emessa dal Tribunale di Messina in data 11 luglio 2023 nel giudizio iscritto al n. 2777/2017 R.G.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti domande: 1) Ammettere per la forma e nel rito l'appello col presente atto proposto. 2) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata accogliere tutti i motivi di gravame, dichiarando la nullità, annullabilità e/o inefficacia della clausola contrattuale con cui le parti contendenti hanno disciplinato gli interessi moratori di cui al contratto di mutuo dedotto in giudizio con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso, valutare il diritto degli appellanti alla rideterminazione del piano di ammortamento del medesimo mutuo, previa imputazione di quanto finora pagato a capitale e ad interessi secondo legge e/o le modalità che verranno individuate dall'Ecc.ma Corte di Appello adita, assicurando la stessa periodicità e durata e disponendo, per l'effetto, ogni statuizione utile al fine;
3) Si reitera la richiesta di ammissione della CTU Tecnico Contabile per accertare quanto lamentato dagli appellanti, dedotto e documentato negli atti versati in primo grado sulla base, anzitutto, della CTP versata in atti sin dal primo grado;
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Messina , rigettata ogni contraria deduzione eccezione e difesa -ritenere e dichiarare l' appello avverso sentenza n. 1376/23 del 30.06.2023 emessa dal Tribunale di Messina Dott.ssa Emanuela Lo P resti destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e rigettare in ogni caso la domanda attorea in qualsiasi modo formulata, per i principi e le eccezioni espresse in narrativa per l'effetto confermare la sentenza n. 1376/23 con vittoria di spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, notificato in data 27.04.2017, Parte_1
e premesso di aver stipulato in data 27.09.2010 a rogito del Notaio
[...] Parte_2 Per_3
n. 28955 rep. e n. 11431 racc., il contratto di mutuo ipotecario n. 2301443 con il Banco
[...]
Popolare Soc. Coop. (oggi Banco BPM S.p.a.), hanno convenuto in giudizio quest'ultimo, eccependo : la nullità della clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse tramite riferimento all'Eurobor per violazione della normativa sulla tutela della concorrenza;
l'indeterminatezza del tasso convenuto;
l'errata indicazione contrattuale del TAEG rispetto a quello effettivamente applicato;
l'usurarietà degli interessi di mora. Hanno convenuto, pertanto, in giudizio il CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi l'illegittima
[...] applicazione di interessi moratori usurari, nonché, di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto, previa imputazione dei pagamenti indebitamente percepiti dalla banca. Banco BPM S.p.a., costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e contestato, nel merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Attivata la procedura di mediazione con esito negativo e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Con note conclusive, depositate in data 08.05.2023, gli attori hanno dedotto, altresì, la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità di cui all' art. 38 del D.lgs n. 385/1993 e richiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per mancata partecipazione alla procedura di mediazione”.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Messina ha respinto tutte le domande spiegate dall'odierno appellante, disponendo, altresì, la condanna di e di in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di Banco BPM s.p.a..
Nello specifico, il giudice di prime grado ha rigettato la domanda di declaratoria di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità della clausola disciplinante gli interessi applicati, ritenendo che, essendo ammissibile il rinvio per relationem, ai fini della determinazione del tasso di interesse, il parametro Euribor, cui le parti si erano riferite, fosse dotato di caratteristiche di certezza e determinatezza tali da integrare il paradigma di cui all'art. 1346 c.c..
Il Tribunale ha rigettato pure la domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione della normativa a tutela della concorrenza, da una parte, perché l'indice Euribor rimane un parametro determinato e determinabile, e per altro verso, in quanto l'attore non aveva allegato e provato che la convenuta avesse preso parte all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Europea né che la stessa abbia inciso sul contratto per cui è causa, non essendo a tal fine sufficiente l'astratta possibilità di un'intesa anticoncorrenziale.
Il Tribunale ha rigettato anche la domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi moratori, per contrasto con la disciplina antiusura. Premessa la non predicabilità della c.d. usura sopravvenuta, il Tribunale ha rilevato come l'attore, odierno appellante, avesse contestato l'usurarietà del tasso di interesse moratorio sulla base di un criterio di calcolo errato, in quanto aveva tenuto conto dell'incidenza percentuale delle spese inerenti il costo del finanziamento, ivi comprese quelle di estinzione anticipata;
inoltre, il primo decidente ha ulteriormente osservato che, in ogni caso, il tasso di interesse moratorio computato dalla parte rimaneva comunque inferiore al tasso usurario, come determinato secondo l'algoritmo fissato dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Conseguentemente, il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU, perché volta a sopperire alle carenze probatorie, e ha respinto le istanze istruttorie di cui alla memoria 183, comma 6 n. 3, c.p.c. in quanto tardive.
Parimenti, il primo giudicante ha respinto la domanda di nullità ex art. 117, comma 6, T.u.b. in quanto l'erronea o mancata indicazione dell' non è di per sé tale da integrare un'ipotesi di nullità del CP_5 contratto, rappresentando soltanto uno strumento informativo e non un elemento essenziale del contratto, il cui contenuto è comunque determinabile e conoscibile, essendo l'eventuale difformità giustiziabile con altri mezzi e non potendosi del resto applicare l'art. 125-bis T.u.b..
Il Tribunale ha altresì respinto la domanda di nullità ex art. 38 T.u.b., formulata dall'attore, odierno appellante, per la prima volta in sede di note conclusive, in quanto, esclusa la configurabilità di una nullità testuale, il limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto. Infine, è stata respinta anche la domanda di condanna della parte evocata in giudizio ex art. 96 c.p.c. in quanto carente di allegazione e prova, non ricorrendo altresì i presupposti per la condanna d'ufficio; ha ritenuto non applicabile l'art. 12-bis dlgs. n. 28/2010, ha escluso l'irrogabilità della sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, dlgs. n. 28/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile, data la partecipazione dell'istituto di credito alla procedura di mediazione.
Ciò posto, il Tribunale ha liquidato le spese in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, secondo la soccombenza, avendo riguardo a i valori minimi per le cause di valore indeterminabile-bassa complessità, non ravvisando i presupposti per la compensazione invocata da parte attrice.
La sentenza n. 1376 dell'11 luglio 2023 del Tribunale di Messina è stata impugnata da Parte_1
e con atto di citazione in appello, notificato al procuratore di Banco BPM
[...] Parte_2
S.p.a. l'11 settembre 2023 e depositato il 20 settembre 2023.
Con il sopra richiamato atto, gli odierni appellanti hanno interposto gravame affidandosi a due motivi.
In primo luogo, e hanno censurato il provvedimento del giudice Parte_1 Parte_2 di prime cure, nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi moratori.
Invero, secondo le difese spiegate, il Tribunale avrebbe errato in tale statuizione, avendo ritenuto che gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo per cui è causa non supererebbero la soglia di usurarietà, circostanza al cui rilievo conseguirebbe l'applicazione della relativa disciplina, avendo erroneamente ritenuto che il tasso soglia debba ottenersi dal tasso del 3,980 maggiorato del 2,1%; inoltre, il primo decidente avrebbe errato nel non aver tenuto in considerazione che la pattuizione della clausola di salvaguardia non è idonea a sottrarre la clausola determinativa degli interessi moratori alla declaratoria di nullità per il suo superamento.
Pertanto, secondo gli appellanti l'impugnata pronuncia dovrebbe essere riformata in relazione a tale capo e alla relativa statuizione e, conseguentemente, dovrebbe essere ammessa CTU tecnico- contabile, al fine dell'accertamento di quanto lamentato e, in ogni caso, dovrebbe riconoscersi il diritto degli appellanti alla rideterminazione del piano di ammortamento, con imputazione di quanto corrisposto a capitale e a interessi, nonché assicurando la stessa periodicità e durata e disponendo, per l'effetto, ogni statuizione a tal fine utile.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto che le spese del giudizio fossero poste a loro carico.
Invero, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non tenere in conto le seguenti circostanze: la omessa partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione;
il mutamento della giurisprudenza nel corso del giudizio;
il mancato espletamento dell'istruttoria richiesta dagli attori: circostanze alla luce delle quali il primo decidente avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico di Banco BPM S.p.a. o, quantomeno disporne la compensazione.
Con atto depositato il 9 febbraio 2024, si è costituito il Banco BPM S.p.a., prendendo posizione sui motivi di gravame. In relazione al primo, l'appellata rileva che il giudice di prime cure ha fatto buon governo di quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine all'algoritmo cui fare ricorso al fine di valutare se il tasso degli interessi moratori superi il tasso soglia e, in relazione alla clausola di salvaguardia, che la stessa è pienamente valida sul piano giuridico e che, in ogni caso, non è stata provata la sua violazione da parte del convenuto.
Quanto al secondo motivo di gravame, il Banco BPM S.p.a. osserva che il dibattito giurisprudenziale manifestatosi in subiecta materia non è tale da integrare il paradigma del comma 2 dell'art. 92 c.p.c. e, in relazione alla procedura di mediazione, rileva che è stata parte attrice a non intraprendere immediatamente il relativo procedimento, essendo stato lo stesso poi demandato dal giudice di prime cure, e che, non ricorrendo alcun obbligo alla conclusione positiva della mediazione, non può rimproverarsi alcun comportamento illegittimo e immotivato. Infine, con riguardo alla richiesta di CTU, rileva che, non solo il giudice di prime cure non avrebbe errato in quanto superflua, ma altresì che la stessa non avrebbe fatto altro che aggravare le spese di lite.
Entrambe le parti hanno chiesto la condanna alle spese di quella avversaria.
Dopo alcuni rinvii, depositati da entrambe le parti gli atti di cui a nn. 1 e 2 dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 21 ottobre 2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, questa è stata riservata al Collegio, ex art. 352, comma 3, c.p.c..
La camera di consiglio si è tenuta il 28.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che l'odierno appellante ha proposto impugnazione solo limitatamente ai capi e alle statuizioni della sentenza gravata aventi ad oggetto la domanda di nullità degli interessi moratori e la condanna alle spese di lite. Di contro, in relazione a tutti gli altri capi e statuizioni non oggetto di gravame deve ritenersi operante il disposto dell'art. 346 c.p.c. e, dunque, formato il giudicato interno.
L'appello è solo parzialmente fondato, limitatamente alla statuizione sulle spese.
Come anticipato, col primo motivo di gravame, la sentenza impugnata viene censurata in quanto il primo decidente avrebbe errato: nell'aver ritenuto che gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo per cui è causa non supererebbero la soglia di usurarietà, nell'aver ritenuto che il tasso soglia deve ottenersi dal tasso del 3,980 maggiorato del 2,1% e nel non aver tenuto in considerazione la nullità della clausola di salvaguardia.
Sebbene dal complessivo percorso argomentativo non si evinca con chiarezza se gli argomenti utilizzati e le pronunce richiamate siano finalizzati a contestare le motivazioni stese nella pronuncia di primo grado, oppure a evidenziare quale fosse lo stato dell'arte al momento della proposizione della domanda (il che refluirebbe sulla richiesta di compensazione delle spese, formulata con il secondo motivo di impugnazione), occorre osservare che la tesi di parte appellante è comunque infondata.
Sul punto deve osservarsi quanto segue.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti, dopo aver premesso che il tasso soglia vigente al 27 settembre 2010, data di stipula del contratto di mutuo per cui è causa, era pari al 3,8400%, hanno rilevato che, sulla scorta del medesimo contratto, il tasso di mora fosse pattuito in ragione di un incremento pari a 2,000 punti in più rispetto al tasso di interesse corrispettivo, sicché questo è da determinarsi nell'ammontare del 4,451% (cioè 2,451% a titolo di interessi corrispettivi + l'incremento di 2,000), ammontare da ridursi poi al 3,8400% in forza della pattuizione della clausola di salvaguardia all'art. 3 (“[…] e comunque nel rispetto della l. 108/1996 […]”). Al valore così determinato, poiché la clausola di salvaguardia non prevede di detrarre dal tasso di mora l'incidenza delle spese, avrebbe dovuto assommarsi il differenziale tra T.a.e.g. (tasso annuo effettivo globale), pari al 2, 6289% e il T.a.n. (tasso annuo nominale) pari al 2,451%, ovvero 0,1779%, valore corrispondente all'incidenza sul costo complessivo del credito delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate alla sua erogazione, per un valore totale pari a 4,0179%.
Sicché, hanno rilevato il superamento del tasso soglia e, conseguentemente, chiesto la declaratoria di nullità della clausola contrattuale con la quale erano quantificati gli interessi moratori e l'applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c..
In sintesi, gli appellati sono pervenuti a tale conclusione sulla scorta dell'assunto per cui, giusta la lettera dell'art. 1 l. n. 108/1996, ai fini della determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, nonché dell'ulteriore assunto per cui il tasso convenzionale non è di per sé indicativo, in quanto occorre prendere in considerazione il costo complessivo dell'operazione di finanziamento, costo nel quale convergono, per l'appunto, le spese riconnesse all'operazione economica per cui è causa. Sicché, sempre nella prospettazione di parte attrice, anche se il tasso di interesse moratorio, in forza della clausola di salvaguardia, deve ridursi al tasso soglia, assommando l'incidenza delle spese contrattuali il limite di usurarietà è superato. Affermazione questa cui perviene in ragione del solo raffronto tra il tasso di interesse moratorio, incrementato del differenziale tra e e il tasso d'usura rilevato al momento della stipulazione del contratto. Pt_3 CP_6
Le argomentazioni sopra richiamate sono a fondamento del motivo d'impugnazione degli odierni appellanti, i quali, allegando ampiamente in ordine all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, osservano, anche in questa sede, che gli interessi di mora, se pattuiti in misura superiore rispetto al tasso soglia, sono da considerare usurari.
Negli atti introduttivi del primo grado di giudizio, l'odierna appellata non ha contestato che il tasso d'usura fissato dal Ministero fosse, al momento della stipula del contratto, pari a 3,84%, ma ha contestato l'algoritmo in relazione al quale gli attori sono pervenuti all'affermazione per cui il tasso di mora pattuito supererebbe il tasso soglia, allegando un diverso criterio di calcolo del tasso soglia usurario in relazione al quale vagliare l'usurarietà degli interessi moratori, algoritmo nel quale opera quale fattore di calcolo il T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio) rilevato per il periodo di riferimento, con un valore pari 2,650%.
Del pari, l'appellata, nel resistere al motivo di gravame insiste nelle difese spiegate in prime cure e nel rilevare che gli interessi moratori pattuiti non cadono sotto il regime di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c..
Orbene, così brevemente ricostruite le argomentazioni delle parti in causa, questo Collegio ritiene che, ai fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi di mora nei contratti di mutuo, debba trovare applicazione, ai fini della individuazione del tasso oltre il quale gli stessi devono ritenersi usurari, il seguente algoritmo: T.e.g.m più la maggiorazione media degli interessi moratori, il valore così ottenuto deve essere poi moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi di cui al decreto ministeriale.
Invero, la formula prospettata da parte appellante, in ragione della quale, ai fini della delibazione di usurarietà, sarebbe sufficiente procedere al raffronto tra l'interesse di mora pattuito e il tasso soglia individuato secondo le rilevazioni di cui alla l. 106/1996, ancorché talvolta adottato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non può essere condivisa per le ragioni di cui in appresso.
In particolare, la tesi degli appellanti muove dall'assunto per cui l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 644 c.p., dell'art. 2 l. n. 108/1996 e dell'art. 1 d.l. n. 394/2000 induce a ritenere che siano soggetti alla disciplina antiusura anche gli interessi moratori e che la circostanza per cui l'art. 2 l. n.108/1996, nel demandare al Ministero la rilevazione dei tassi medi praticati dagli operatori finanziari, faccia riferimento a classi di operazioni e non a categorie di interessi conferma che non possa distinguersi tra corrispettivi e moratori, sicché unico parametro di riferimento non può che essere il tasso soglia così come individuato ex art. 2 l. n. 108/1996 in relazione ai corrispettivi.
Orbene, premesso che non si intende revocare in dubbio il principio, ormai consolidato e riconosciuto nella stessa sentenza di primo grado, per cui gli interessi moratori sono soggetti, al pari dei corrispettivi, al regime derivante dalle sopra richiamate disposizioni, occorre rilevare che questo Collegio non aderisce alla tesi sopra brevemente sintetizzata, ritenendo, di contro, che il parametro, sulla scorta del quale effettuare la delibazione di usurarietà, sia differente e, in particolare, che questo debba essere individuato nell'algoritmo formulato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in ragione del quale deve tenersi conto della differenza che intercorre tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Invero, contrariamente a quanto si sostiene nell'atto di appello, non vi è alcuna identità di funzione tra le due categorie di interessi: i primi assolvono una funzione essenzialmente remuneratoria, i secondi una funzione risarcitoria, nella quale converge non solo l'istanza di ristoro in quanto tale, ma anche la compensazione del maggior rischio derivante dall'involontaria indisponibilità del denaro, per un periodo di tempo non quantificabile e determinativa di costi non prevedibili. In buona sostanza, gli interessi moratori incorporano un rischio ulteriore consistente nell'incertezza del tempo del pagamento e del pagamento stesso.
Tali considerazioni impongono pertanto il ricorso a un criterio di determinazione del tasso di usurarietà che tenga conto delle caratteristiche proprie degli interessi moratori e che, dunque, in simmetria con quanto praticato in relazione agli interessi corrispettivi, tenga conto della maggiorazione riconnessa agli interessi moratori.
Quanto sopra trova conforto nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno ritenuto che “L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Giova, al riguardo, ricordare che il criterio di rilevazione dei tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio (superando la cd. usura soggettiva, derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario), reca in sè alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori;
che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire - nella media - la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro. Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso- soglia limite” e inoltre “La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9);dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m.
+ 1,9) x 1,25 + 4. Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing ed agli altri prestiti”. (Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).
Orbene, posto che non vi è stata contestazione tra le parti in ordine al tasso soglia e al tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.), né tantomeno queste contestano i coefficienti impiegati dal giudice di prime cure nell'applicare la formula sopra richiamata, deve osservarsi che, anche a voler ritenere corretto quanto osservato dagli appellanti in relazione alla quantificazione dell'interesse di mora in concreto, in ogni caso non è superato il tasso di usurarietà degli interessi moratori, come computato nella sentenza di prime cure.
Ne consegue che è assorbita ogni questione attinente alle modalità attraverso le quali gli attori sono pervenuti alla determinazione del tasso di mora in concreto applicato.
Del pari, deve ritenersi non dirimente l'ulteriore questione afferente la c.d. clausola di salvaguardia.
Invero, essa persegue un interesse meritevole di tutela, consistente nel garantire il rispetto di un precetto di ordine pubblico e, come tale, non può essere considerata invalida. Essa, come affermato dalla giurisprudenza, “trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto” (Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26286). Onere della prova il quale è stato assolto dal Banco BPM s.p.a., ove si osservi che, allegando la formula elaborata dalla giurisprudenza, ha dimostrato in giudizio il mancato superamento del tasso soglia.
Riguardo alla reiterata richiesta di CTU tecnico-contabile, essa, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere respinta in quanto essenzialmente volta a superare la mancata prova del superamento del tasso soglia e, dunque, le carenze istruttorie di parte appellante: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498). Pertanto, il motivo d'appello deve essere respinto e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere sul punto confermata.
Quanto al secondo motivo di gravame, gli appellanti osservano che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non aver posto le spese del primo grado di giudizio in capo al Banco BPM S.p.a. in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione e che il giudice, comunque, ritenuto il contrasto giurisprudenziale operante sulla materia in oggetto avrebbe dovuto disporre la compensazione.
Il gravame, sul punto, è solo parzialmente fondato.
In relazione al primo profilo, occorre rilevare che l'esito negativo della procedura di mediazione, ivi compresa quella obbligatoria, di per sé non assume un ruolo determinante ai fini della condanna alle spese di lite, la quale deve essere retta dal principio causalistico dell'art. 91 c.p.c., né può invocarsi il solo esito negativo quale presupposto per la condanna in assenza di ulteriori allegazioni in ordine alla possibilità di porre in capo al convenuto le spese relative, in forza del disposto del 1° comma dell'art. 92 c.p.c. per violazione del dovere ex art. 88 c.p.c.. Del resto, il giudice di prime cure, preso atto della partecipazione di banco BPM al procedimento e dell'assenza di prova in ordine al danno ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c..
In relazione al secondo profilo, occorre osservare che l'art. 92, 2° comma, c.p.c., così come risultante dalla pronuncia additiva della Consulta, segnatamente Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77, la quale ha statuito l'illegittimità costituzionale della disposizione “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, induce a ritenere che possa disporsi la compensazione delle spese di giudizio laddove la deroga al principio di cui all'art. 91 c.p.c. possa trovare giustificazione nella ricorrenza di un contrasto giurisprudenziale risolto, nella pendenza della controversia, da un intervento nomofilattico della Suprema Corte. Invero, il contrasto di giurisprudenza, ferma la fisiologica alea del giudizio, nel prospettare alle parti dello stesso esiti tra loro differenti e il sopravvenire in corso di causa dell'intervento chiarificatore incide sull'affidamento della parte nelle proprie argomentazioni e, dunque, sulla valutazione di causalistica di cui all'art. 91 c.p.c..
Del resto, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Il "contrasto giurisprudenziale" è un indice che, in più occasioni, la nostra Corte ha considerato idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio” (Cassazione civile sez. lav., 20/12/2023, n.35632), sicché nella regolazione delle spese del primo grado di giudizio, alla luce del motivo di gravame, così come articolato dall'appellante, deve tenersi conto della sussistenza, al momento della proposizione della domanda, di un contrasto giurisprudenziale, risolto in corso di lite dalla Suprema Corte, alle cui statuizioni il giudice di prime cure si è adeguato.
Premesso che “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cassazione civile sez. I, 13 luglio 2020, n.14916), lo svolgersi della vicenda processuale in prime cure consente la compensazione delle spese solo parzialmente, in quanto l'odierno appellante ha proposto non solo la domanda di nullità della clausola disciplinante gli interessi moratori, ma ulteriori domande in relazione alle quali è rimasto soccombente, sicché solo in relazione alla prima può operare il principio di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c..
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella sola misura di 1/4 del quantum liquidato dal giudice di prime cure, restando a carico degli attori in primo grado, in solido, i residui tre quarti.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, il valore della causa deve essere individuato sulla base del criterio del decisum, sicché esso deve essere determinato avendo riguardo all'impatto dell'eventuale accoglimento della domanda di nullità sul rapporto dedotto in giudizio, nonché tenendo in considerazione la domanda inerente le spese di lite. Invero, ove le istanze dell'appellante, come prospettate in sede di impugnazione, fossero state meritevoli di accoglimento, questo Collegio avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola che dispone gli interessi moratori, statuizione alla quale, in conformità al dictum della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2020 consegue l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. oppure, accogliendo integralmente le istanze dell'appellante, escludere del tutto la debenza di interessi moratori.
Al contempo occorre rilevare che le parti non allegano e non provano circostanze dirimenti ai fini delle determinazioni di cui sopra. In particolare, l'ammontare di quanto sarebbe dovuto dal soccombente a titolo di interessi moratori non è determinabile, in quanto le parti non allegano in relazione al tempo in cui è iniziato l'inadempimento e in ordine alla sua permanenza allo stato attuale, aspetto al quale si aggiunge la genericità delle richieste connesse alla domanda di nullità come prospettata sia in prime cure che in questo grado di giudizio.
L'art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55, al comma 1° rinvia al codice di procedura ai fini della determinazione del valore della causa, sicché occorre avere riguardo all'art. 12 c.p.c., a mente del quale il valore delle cause relative alla validità di un rapporto obbligatorio si determina in base alla parte di rapporto in contestazione. Orbene, tale criterio, alla luce delle superiori osservazioni non è percorribile, sicché deve darsi applicazione al comma 5° dell'art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55, in forza del quale laddove il valore della causa non possa essere determinato sulla scorta dei criteri di cui ai commi precedenti esso deve considerarsi indeterminabile.
Pertanto, tenuto conto dell'oggetto della controversia e della bassa complessità delle questioni trattate, devono applicarsi i valori minimi inerenti alle cause di valore indeterminabile-complessità bassa, sicché le spese del presente grado di giudizio debbono essere liquidate – per l'intero - nei seguenti termini: € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Su tale somma va operata la compensazione, per un quarto, restando a carico degli appellanti, in solido, i residui tre quarti.
Si da atto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115 del 30 maggio 2002 e modif. succ., visto il parziale accoglimento dell'appello.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza n. 1376/2023, emessa dal Tribunale di Messina in data 11 luglio 2023 nel giudizio iscritto al n. 2777/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello;
2) per l'effetto, dichiara compensate, per un quarto, le spese del giudizio di primo grado, così come liquidate, nell'intero, nella sentenza impugnata, ponendo i residui tre quarti a carico di
[...]
e in solido;
Parte_1 Parte_2
3) conferma,per il resto, la sentenza appellata;
4) dichiara compensate, per un quarto, le spese di questo grado, che liquida, per l'intero, in € 4.996,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo i residui tre quarti a carico degli appellanti, in solido.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
Si da atto che alla redazione del superiore provvedimento ha preso parte il dr. Eugenio Caruso Bavisotto, nella qualità di magistrato ordinario in tirocinio;
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 656/2023 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
70 (C.F.: ), e , nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._1 Parte_2
Via Arcieri, S. Agata (C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
SC FI, presso il cui studio in Messina Corso Cavour n. 143, sono elettivamente domiciliati;
- appellanti
e
(già con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2 (P.I.: 09722490969), capogruppo del PP CA , iscritto all'Albo delle Banche della CP_1
Banca d'Italia ed all'Albo dei Gruppi Bancari quale avente causa del Controparte_2 in forza di atto di fusione in data 13 dicembre 2016 a rogito del dott.
[...] Persona_1
Notaio in Milano (rep.13501/racc.7087) in persona del suo procuratore, , Controparte_3 giusta procura del 17/07/2023 a rogito del notaio dott.ssa , n. rep. 48051/racc.15970 Persona_2 registrata in pari data al n. 55515 serie 1T, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sebastiano Tresca e Carmelo Tresca, presso il cui studio in Siracusa, Via della Maestranza n. 136, sono elettivamente domiciliati;
- appellata;
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1376/2023, emessa dal Tribunale di Messina in data 11 luglio 2023 nel giudizio iscritto al n. 2777/2017 R.G.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti domande: 1) Ammettere per la forma e nel rito l'appello col presente atto proposto. 2) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata accogliere tutti i motivi di gravame, dichiarando la nullità, annullabilità e/o inefficacia della clausola contrattuale con cui le parti contendenti hanno disciplinato gli interessi moratori di cui al contratto di mutuo dedotto in giudizio con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso, valutare il diritto degli appellanti alla rideterminazione del piano di ammortamento del medesimo mutuo, previa imputazione di quanto finora pagato a capitale e ad interessi secondo legge e/o le modalità che verranno individuate dall'Ecc.ma Corte di Appello adita, assicurando la stessa periodicità e durata e disponendo, per l'effetto, ogni statuizione utile al fine;
3) Si reitera la richiesta di ammissione della CTU Tecnico Contabile per accertare quanto lamentato dagli appellanti, dedotto e documentato negli atti versati in primo grado sulla base, anzitutto, della CTP versata in atti sin dal primo grado;
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Messina , rigettata ogni contraria deduzione eccezione e difesa -ritenere e dichiarare l' appello avverso sentenza n. 1376/23 del 30.06.2023 emessa dal Tribunale di Messina Dott.ssa Emanuela Lo P resti destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e rigettare in ogni caso la domanda attorea in qualsiasi modo formulata, per i principi e le eccezioni espresse in narrativa per l'effetto confermare la sentenza n. 1376/23 con vittoria di spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, notificato in data 27.04.2017, Parte_1
e premesso di aver stipulato in data 27.09.2010 a rogito del Notaio
[...] Parte_2 Per_3
n. 28955 rep. e n. 11431 racc., il contratto di mutuo ipotecario n. 2301443 con il Banco
[...]
Popolare Soc. Coop. (oggi Banco BPM S.p.a.), hanno convenuto in giudizio quest'ultimo, eccependo : la nullità della clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse tramite riferimento all'Eurobor per violazione della normativa sulla tutela della concorrenza;
l'indeterminatezza del tasso convenuto;
l'errata indicazione contrattuale del TAEG rispetto a quello effettivamente applicato;
l'usurarietà degli interessi di mora. Hanno convenuto, pertanto, in giudizio il CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi l'illegittima
[...] applicazione di interessi moratori usurari, nonché, di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto, previa imputazione dei pagamenti indebitamente percepiti dalla banca. Banco BPM S.p.a., costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e contestato, nel merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Attivata la procedura di mediazione con esito negativo e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Con note conclusive, depositate in data 08.05.2023, gli attori hanno dedotto, altresì, la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità di cui all' art. 38 del D.lgs n. 385/1993 e richiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per mancata partecipazione alla procedura di mediazione”.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Messina ha respinto tutte le domande spiegate dall'odierno appellante, disponendo, altresì, la condanna di e di in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di Banco BPM s.p.a..
Nello specifico, il giudice di prime grado ha rigettato la domanda di declaratoria di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità della clausola disciplinante gli interessi applicati, ritenendo che, essendo ammissibile il rinvio per relationem, ai fini della determinazione del tasso di interesse, il parametro Euribor, cui le parti si erano riferite, fosse dotato di caratteristiche di certezza e determinatezza tali da integrare il paradigma di cui all'art. 1346 c.c..
Il Tribunale ha rigettato pure la domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione della normativa a tutela della concorrenza, da una parte, perché l'indice Euribor rimane un parametro determinato e determinabile, e per altro verso, in quanto l'attore non aveva allegato e provato che la convenuta avesse preso parte all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Europea né che la stessa abbia inciso sul contratto per cui è causa, non essendo a tal fine sufficiente l'astratta possibilità di un'intesa anticoncorrenziale.
Il Tribunale ha rigettato anche la domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi moratori, per contrasto con la disciplina antiusura. Premessa la non predicabilità della c.d. usura sopravvenuta, il Tribunale ha rilevato come l'attore, odierno appellante, avesse contestato l'usurarietà del tasso di interesse moratorio sulla base di un criterio di calcolo errato, in quanto aveva tenuto conto dell'incidenza percentuale delle spese inerenti il costo del finanziamento, ivi comprese quelle di estinzione anticipata;
inoltre, il primo decidente ha ulteriormente osservato che, in ogni caso, il tasso di interesse moratorio computato dalla parte rimaneva comunque inferiore al tasso usurario, come determinato secondo l'algoritmo fissato dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Conseguentemente, il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU, perché volta a sopperire alle carenze probatorie, e ha respinto le istanze istruttorie di cui alla memoria 183, comma 6 n. 3, c.p.c. in quanto tardive.
Parimenti, il primo giudicante ha respinto la domanda di nullità ex art. 117, comma 6, T.u.b. in quanto l'erronea o mancata indicazione dell' non è di per sé tale da integrare un'ipotesi di nullità del CP_5 contratto, rappresentando soltanto uno strumento informativo e non un elemento essenziale del contratto, il cui contenuto è comunque determinabile e conoscibile, essendo l'eventuale difformità giustiziabile con altri mezzi e non potendosi del resto applicare l'art. 125-bis T.u.b..
Il Tribunale ha altresì respinto la domanda di nullità ex art. 38 T.u.b., formulata dall'attore, odierno appellante, per la prima volta in sede di note conclusive, in quanto, esclusa la configurabilità di una nullità testuale, il limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto. Infine, è stata respinta anche la domanda di condanna della parte evocata in giudizio ex art. 96 c.p.c. in quanto carente di allegazione e prova, non ricorrendo altresì i presupposti per la condanna d'ufficio; ha ritenuto non applicabile l'art. 12-bis dlgs. n. 28/2010, ha escluso l'irrogabilità della sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, dlgs. n. 28/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile, data la partecipazione dell'istituto di credito alla procedura di mediazione.
Ciò posto, il Tribunale ha liquidato le spese in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, secondo la soccombenza, avendo riguardo a i valori minimi per le cause di valore indeterminabile-bassa complessità, non ravvisando i presupposti per la compensazione invocata da parte attrice.
La sentenza n. 1376 dell'11 luglio 2023 del Tribunale di Messina è stata impugnata da Parte_1
e con atto di citazione in appello, notificato al procuratore di Banco BPM
[...] Parte_2
S.p.a. l'11 settembre 2023 e depositato il 20 settembre 2023.
Con il sopra richiamato atto, gli odierni appellanti hanno interposto gravame affidandosi a due motivi.
In primo luogo, e hanno censurato il provvedimento del giudice Parte_1 Parte_2 di prime cure, nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi moratori.
Invero, secondo le difese spiegate, il Tribunale avrebbe errato in tale statuizione, avendo ritenuto che gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo per cui è causa non supererebbero la soglia di usurarietà, circostanza al cui rilievo conseguirebbe l'applicazione della relativa disciplina, avendo erroneamente ritenuto che il tasso soglia debba ottenersi dal tasso del 3,980 maggiorato del 2,1%; inoltre, il primo decidente avrebbe errato nel non aver tenuto in considerazione che la pattuizione della clausola di salvaguardia non è idonea a sottrarre la clausola determinativa degli interessi moratori alla declaratoria di nullità per il suo superamento.
Pertanto, secondo gli appellanti l'impugnata pronuncia dovrebbe essere riformata in relazione a tale capo e alla relativa statuizione e, conseguentemente, dovrebbe essere ammessa CTU tecnico- contabile, al fine dell'accertamento di quanto lamentato e, in ogni caso, dovrebbe riconoscersi il diritto degli appellanti alla rideterminazione del piano di ammortamento, con imputazione di quanto corrisposto a capitale e a interessi, nonché assicurando la stessa periodicità e durata e disponendo, per l'effetto, ogni statuizione a tal fine utile.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto che le spese del giudizio fossero poste a loro carico.
Invero, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non tenere in conto le seguenti circostanze: la omessa partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione;
il mutamento della giurisprudenza nel corso del giudizio;
il mancato espletamento dell'istruttoria richiesta dagli attori: circostanze alla luce delle quali il primo decidente avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico di Banco BPM S.p.a. o, quantomeno disporne la compensazione.
Con atto depositato il 9 febbraio 2024, si è costituito il Banco BPM S.p.a., prendendo posizione sui motivi di gravame. In relazione al primo, l'appellata rileva che il giudice di prime cure ha fatto buon governo di quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine all'algoritmo cui fare ricorso al fine di valutare se il tasso degli interessi moratori superi il tasso soglia e, in relazione alla clausola di salvaguardia, che la stessa è pienamente valida sul piano giuridico e che, in ogni caso, non è stata provata la sua violazione da parte del convenuto.
Quanto al secondo motivo di gravame, il Banco BPM S.p.a. osserva che il dibattito giurisprudenziale manifestatosi in subiecta materia non è tale da integrare il paradigma del comma 2 dell'art. 92 c.p.c. e, in relazione alla procedura di mediazione, rileva che è stata parte attrice a non intraprendere immediatamente il relativo procedimento, essendo stato lo stesso poi demandato dal giudice di prime cure, e che, non ricorrendo alcun obbligo alla conclusione positiva della mediazione, non può rimproverarsi alcun comportamento illegittimo e immotivato. Infine, con riguardo alla richiesta di CTU, rileva che, non solo il giudice di prime cure non avrebbe errato in quanto superflua, ma altresì che la stessa non avrebbe fatto altro che aggravare le spese di lite.
Entrambe le parti hanno chiesto la condanna alle spese di quella avversaria.
Dopo alcuni rinvii, depositati da entrambe le parti gli atti di cui a nn. 1 e 2 dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 21 ottobre 2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, questa è stata riservata al Collegio, ex art. 352, comma 3, c.p.c..
La camera di consiglio si è tenuta il 28.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che l'odierno appellante ha proposto impugnazione solo limitatamente ai capi e alle statuizioni della sentenza gravata aventi ad oggetto la domanda di nullità degli interessi moratori e la condanna alle spese di lite. Di contro, in relazione a tutti gli altri capi e statuizioni non oggetto di gravame deve ritenersi operante il disposto dell'art. 346 c.p.c. e, dunque, formato il giudicato interno.
L'appello è solo parzialmente fondato, limitatamente alla statuizione sulle spese.
Come anticipato, col primo motivo di gravame, la sentenza impugnata viene censurata in quanto il primo decidente avrebbe errato: nell'aver ritenuto che gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo per cui è causa non supererebbero la soglia di usurarietà, nell'aver ritenuto che il tasso soglia deve ottenersi dal tasso del 3,980 maggiorato del 2,1% e nel non aver tenuto in considerazione la nullità della clausola di salvaguardia.
Sebbene dal complessivo percorso argomentativo non si evinca con chiarezza se gli argomenti utilizzati e le pronunce richiamate siano finalizzati a contestare le motivazioni stese nella pronuncia di primo grado, oppure a evidenziare quale fosse lo stato dell'arte al momento della proposizione della domanda (il che refluirebbe sulla richiesta di compensazione delle spese, formulata con il secondo motivo di impugnazione), occorre osservare che la tesi di parte appellante è comunque infondata.
Sul punto deve osservarsi quanto segue.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti, dopo aver premesso che il tasso soglia vigente al 27 settembre 2010, data di stipula del contratto di mutuo per cui è causa, era pari al 3,8400%, hanno rilevato che, sulla scorta del medesimo contratto, il tasso di mora fosse pattuito in ragione di un incremento pari a 2,000 punti in più rispetto al tasso di interesse corrispettivo, sicché questo è da determinarsi nell'ammontare del 4,451% (cioè 2,451% a titolo di interessi corrispettivi + l'incremento di 2,000), ammontare da ridursi poi al 3,8400% in forza della pattuizione della clausola di salvaguardia all'art. 3 (“[…] e comunque nel rispetto della l. 108/1996 […]”). Al valore così determinato, poiché la clausola di salvaguardia non prevede di detrarre dal tasso di mora l'incidenza delle spese, avrebbe dovuto assommarsi il differenziale tra T.a.e.g. (tasso annuo effettivo globale), pari al 2, 6289% e il T.a.n. (tasso annuo nominale) pari al 2,451%, ovvero 0,1779%, valore corrispondente all'incidenza sul costo complessivo del credito delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate alla sua erogazione, per un valore totale pari a 4,0179%.
Sicché, hanno rilevato il superamento del tasso soglia e, conseguentemente, chiesto la declaratoria di nullità della clausola contrattuale con la quale erano quantificati gli interessi moratori e l'applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c..
In sintesi, gli appellati sono pervenuti a tale conclusione sulla scorta dell'assunto per cui, giusta la lettera dell'art. 1 l. n. 108/1996, ai fini della determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, nonché dell'ulteriore assunto per cui il tasso convenzionale non è di per sé indicativo, in quanto occorre prendere in considerazione il costo complessivo dell'operazione di finanziamento, costo nel quale convergono, per l'appunto, le spese riconnesse all'operazione economica per cui è causa. Sicché, sempre nella prospettazione di parte attrice, anche se il tasso di interesse moratorio, in forza della clausola di salvaguardia, deve ridursi al tasso soglia, assommando l'incidenza delle spese contrattuali il limite di usurarietà è superato. Affermazione questa cui perviene in ragione del solo raffronto tra il tasso di interesse moratorio, incrementato del differenziale tra e e il tasso d'usura rilevato al momento della stipulazione del contratto. Pt_3 CP_6
Le argomentazioni sopra richiamate sono a fondamento del motivo d'impugnazione degli odierni appellanti, i quali, allegando ampiamente in ordine all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, osservano, anche in questa sede, che gli interessi di mora, se pattuiti in misura superiore rispetto al tasso soglia, sono da considerare usurari.
Negli atti introduttivi del primo grado di giudizio, l'odierna appellata non ha contestato che il tasso d'usura fissato dal Ministero fosse, al momento della stipula del contratto, pari a 3,84%, ma ha contestato l'algoritmo in relazione al quale gli attori sono pervenuti all'affermazione per cui il tasso di mora pattuito supererebbe il tasso soglia, allegando un diverso criterio di calcolo del tasso soglia usurario in relazione al quale vagliare l'usurarietà degli interessi moratori, algoritmo nel quale opera quale fattore di calcolo il T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio) rilevato per il periodo di riferimento, con un valore pari 2,650%.
Del pari, l'appellata, nel resistere al motivo di gravame insiste nelle difese spiegate in prime cure e nel rilevare che gli interessi moratori pattuiti non cadono sotto il regime di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c..
Orbene, così brevemente ricostruite le argomentazioni delle parti in causa, questo Collegio ritiene che, ai fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi di mora nei contratti di mutuo, debba trovare applicazione, ai fini della individuazione del tasso oltre il quale gli stessi devono ritenersi usurari, il seguente algoritmo: T.e.g.m più la maggiorazione media degli interessi moratori, il valore così ottenuto deve essere poi moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi di cui al decreto ministeriale.
Invero, la formula prospettata da parte appellante, in ragione della quale, ai fini della delibazione di usurarietà, sarebbe sufficiente procedere al raffronto tra l'interesse di mora pattuito e il tasso soglia individuato secondo le rilevazioni di cui alla l. 106/1996, ancorché talvolta adottato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non può essere condivisa per le ragioni di cui in appresso.
In particolare, la tesi degli appellanti muove dall'assunto per cui l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 644 c.p., dell'art. 2 l. n. 108/1996 e dell'art. 1 d.l. n. 394/2000 induce a ritenere che siano soggetti alla disciplina antiusura anche gli interessi moratori e che la circostanza per cui l'art. 2 l. n.108/1996, nel demandare al Ministero la rilevazione dei tassi medi praticati dagli operatori finanziari, faccia riferimento a classi di operazioni e non a categorie di interessi conferma che non possa distinguersi tra corrispettivi e moratori, sicché unico parametro di riferimento non può che essere il tasso soglia così come individuato ex art. 2 l. n. 108/1996 in relazione ai corrispettivi.
Orbene, premesso che non si intende revocare in dubbio il principio, ormai consolidato e riconosciuto nella stessa sentenza di primo grado, per cui gli interessi moratori sono soggetti, al pari dei corrispettivi, al regime derivante dalle sopra richiamate disposizioni, occorre rilevare che questo Collegio non aderisce alla tesi sopra brevemente sintetizzata, ritenendo, di contro, che il parametro, sulla scorta del quale effettuare la delibazione di usurarietà, sia differente e, in particolare, che questo debba essere individuato nell'algoritmo formulato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in ragione del quale deve tenersi conto della differenza che intercorre tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Invero, contrariamente a quanto si sostiene nell'atto di appello, non vi è alcuna identità di funzione tra le due categorie di interessi: i primi assolvono una funzione essenzialmente remuneratoria, i secondi una funzione risarcitoria, nella quale converge non solo l'istanza di ristoro in quanto tale, ma anche la compensazione del maggior rischio derivante dall'involontaria indisponibilità del denaro, per un periodo di tempo non quantificabile e determinativa di costi non prevedibili. In buona sostanza, gli interessi moratori incorporano un rischio ulteriore consistente nell'incertezza del tempo del pagamento e del pagamento stesso.
Tali considerazioni impongono pertanto il ricorso a un criterio di determinazione del tasso di usurarietà che tenga conto delle caratteristiche proprie degli interessi moratori e che, dunque, in simmetria con quanto praticato in relazione agli interessi corrispettivi, tenga conto della maggiorazione riconnessa agli interessi moratori.
Quanto sopra trova conforto nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno ritenuto che “L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Giova, al riguardo, ricordare che il criterio di rilevazione dei tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio (superando la cd. usura soggettiva, derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario), reca in sè alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori;
che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire - nella media - la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro. Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso- soglia limite” e inoltre “La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9);dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m.
+ 1,9) x 1,25 + 4. Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing ed agli altri prestiti”. (Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).
Orbene, posto che non vi è stata contestazione tra le parti in ordine al tasso soglia e al tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.), né tantomeno queste contestano i coefficienti impiegati dal giudice di prime cure nell'applicare la formula sopra richiamata, deve osservarsi che, anche a voler ritenere corretto quanto osservato dagli appellanti in relazione alla quantificazione dell'interesse di mora in concreto, in ogni caso non è superato il tasso di usurarietà degli interessi moratori, come computato nella sentenza di prime cure.
Ne consegue che è assorbita ogni questione attinente alle modalità attraverso le quali gli attori sono pervenuti alla determinazione del tasso di mora in concreto applicato.
Del pari, deve ritenersi non dirimente l'ulteriore questione afferente la c.d. clausola di salvaguardia.
Invero, essa persegue un interesse meritevole di tutela, consistente nel garantire il rispetto di un precetto di ordine pubblico e, come tale, non può essere considerata invalida. Essa, come affermato dalla giurisprudenza, “trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto” (Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26286). Onere della prova il quale è stato assolto dal Banco BPM s.p.a., ove si osservi che, allegando la formula elaborata dalla giurisprudenza, ha dimostrato in giudizio il mancato superamento del tasso soglia.
Riguardo alla reiterata richiesta di CTU tecnico-contabile, essa, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere respinta in quanto essenzialmente volta a superare la mancata prova del superamento del tasso soglia e, dunque, le carenze istruttorie di parte appellante: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498). Pertanto, il motivo d'appello deve essere respinto e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere sul punto confermata.
Quanto al secondo motivo di gravame, gli appellanti osservano che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non aver posto le spese del primo grado di giudizio in capo al Banco BPM S.p.a. in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione e che il giudice, comunque, ritenuto il contrasto giurisprudenziale operante sulla materia in oggetto avrebbe dovuto disporre la compensazione.
Il gravame, sul punto, è solo parzialmente fondato.
In relazione al primo profilo, occorre rilevare che l'esito negativo della procedura di mediazione, ivi compresa quella obbligatoria, di per sé non assume un ruolo determinante ai fini della condanna alle spese di lite, la quale deve essere retta dal principio causalistico dell'art. 91 c.p.c., né può invocarsi il solo esito negativo quale presupposto per la condanna in assenza di ulteriori allegazioni in ordine alla possibilità di porre in capo al convenuto le spese relative, in forza del disposto del 1° comma dell'art. 92 c.p.c. per violazione del dovere ex art. 88 c.p.c.. Del resto, il giudice di prime cure, preso atto della partecipazione di banco BPM al procedimento e dell'assenza di prova in ordine al danno ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c..
In relazione al secondo profilo, occorre osservare che l'art. 92, 2° comma, c.p.c., così come risultante dalla pronuncia additiva della Consulta, segnatamente Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77, la quale ha statuito l'illegittimità costituzionale della disposizione “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, induce a ritenere che possa disporsi la compensazione delle spese di giudizio laddove la deroga al principio di cui all'art. 91 c.p.c. possa trovare giustificazione nella ricorrenza di un contrasto giurisprudenziale risolto, nella pendenza della controversia, da un intervento nomofilattico della Suprema Corte. Invero, il contrasto di giurisprudenza, ferma la fisiologica alea del giudizio, nel prospettare alle parti dello stesso esiti tra loro differenti e il sopravvenire in corso di causa dell'intervento chiarificatore incide sull'affidamento della parte nelle proprie argomentazioni e, dunque, sulla valutazione di causalistica di cui all'art. 91 c.p.c..
Del resto, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Il "contrasto giurisprudenziale" è un indice che, in più occasioni, la nostra Corte ha considerato idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio” (Cassazione civile sez. lav., 20/12/2023, n.35632), sicché nella regolazione delle spese del primo grado di giudizio, alla luce del motivo di gravame, così come articolato dall'appellante, deve tenersi conto della sussistenza, al momento della proposizione della domanda, di un contrasto giurisprudenziale, risolto in corso di lite dalla Suprema Corte, alle cui statuizioni il giudice di prime cure si è adeguato.
Premesso che “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cassazione civile sez. I, 13 luglio 2020, n.14916), lo svolgersi della vicenda processuale in prime cure consente la compensazione delle spese solo parzialmente, in quanto l'odierno appellante ha proposto non solo la domanda di nullità della clausola disciplinante gli interessi moratori, ma ulteriori domande in relazione alle quali è rimasto soccombente, sicché solo in relazione alla prima può operare il principio di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c..
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella sola misura di 1/4 del quantum liquidato dal giudice di prime cure, restando a carico degli attori in primo grado, in solido, i residui tre quarti.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, il valore della causa deve essere individuato sulla base del criterio del decisum, sicché esso deve essere determinato avendo riguardo all'impatto dell'eventuale accoglimento della domanda di nullità sul rapporto dedotto in giudizio, nonché tenendo in considerazione la domanda inerente le spese di lite. Invero, ove le istanze dell'appellante, come prospettate in sede di impugnazione, fossero state meritevoli di accoglimento, questo Collegio avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola che dispone gli interessi moratori, statuizione alla quale, in conformità al dictum della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2020 consegue l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. oppure, accogliendo integralmente le istanze dell'appellante, escludere del tutto la debenza di interessi moratori.
Al contempo occorre rilevare che le parti non allegano e non provano circostanze dirimenti ai fini delle determinazioni di cui sopra. In particolare, l'ammontare di quanto sarebbe dovuto dal soccombente a titolo di interessi moratori non è determinabile, in quanto le parti non allegano in relazione al tempo in cui è iniziato l'inadempimento e in ordine alla sua permanenza allo stato attuale, aspetto al quale si aggiunge la genericità delle richieste connesse alla domanda di nullità come prospettata sia in prime cure che in questo grado di giudizio.
L'art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55, al comma 1° rinvia al codice di procedura ai fini della determinazione del valore della causa, sicché occorre avere riguardo all'art. 12 c.p.c., a mente del quale il valore delle cause relative alla validità di un rapporto obbligatorio si determina in base alla parte di rapporto in contestazione. Orbene, tale criterio, alla luce delle superiori osservazioni non è percorribile, sicché deve darsi applicazione al comma 5° dell'art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55, in forza del quale laddove il valore della causa non possa essere determinato sulla scorta dei criteri di cui ai commi precedenti esso deve considerarsi indeterminabile.
Pertanto, tenuto conto dell'oggetto della controversia e della bassa complessità delle questioni trattate, devono applicarsi i valori minimi inerenti alle cause di valore indeterminabile-complessità bassa, sicché le spese del presente grado di giudizio debbono essere liquidate – per l'intero - nei seguenti termini: € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Su tale somma va operata la compensazione, per un quarto, restando a carico degli appellanti, in solido, i residui tre quarti.
Si da atto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115 del 30 maggio 2002 e modif. succ., visto il parziale accoglimento dell'appello.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza n. 1376/2023, emessa dal Tribunale di Messina in data 11 luglio 2023 nel giudizio iscritto al n. 2777/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello;
2) per l'effetto, dichiara compensate, per un quarto, le spese del giudizio di primo grado, così come liquidate, nell'intero, nella sentenza impugnata, ponendo i residui tre quarti a carico di
[...]
e in solido;
Parte_1 Parte_2
3) conferma,per il resto, la sentenza appellata;
4) dichiara compensate, per un quarto, le spese di questo grado, che liquida, per l'intero, in € 4.996,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo i residui tre quarti a carico degli appellanti, in solido.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
Si da atto che alla redazione del superiore provvedimento ha preso parte il dr. Eugenio Caruso Bavisotto, nella qualità di magistrato ordinario in tirocinio;
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)