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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/11/2024, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1362/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg. magistrati:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1362/2024 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza del 31.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
, (c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Bagheria, Corso Butera n. 513, presso lo studio dell'Avv. Alessandro La Tona, che la rappresenta e difende come da mandato in atti e
, (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato a Bagheria, via Ciro Scianna n. 174, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Giuseppe Di Salvo, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
31.10.2024
ESPOSIZIONE IN FATTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11.7.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come ribadite nelle note di trattazione scritta, depositate unitamente alle dichiarazioni dalle stesse sottoscritte ex art. 473 bis 51 cpc, per l'udienza del
31.10.2024.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc), tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_2 -Omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11.7.2024, ribadite nelle dichiarazioni depositate con note di trattazione scritta per l'udienza del 31.10.2024, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio concordatario celebrato nel comune di Bagheria, in data 6.6.2002 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n.35 - P II – serie A- Anno 2002).
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 6.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg. magistrati:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1362/2024 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza del 31.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
, (c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Bagheria, Corso Butera n. 513, presso lo studio dell'Avv. Alessandro La Tona, che la rappresenta e difende come da mandato in atti e
, (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato a Bagheria, via Ciro Scianna n. 174, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Giuseppe Di Salvo, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
31.10.2024
ESPOSIZIONE IN FATTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11.7.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come ribadite nelle note di trattazione scritta, depositate unitamente alle dichiarazioni dalle stesse sottoscritte ex art. 473 bis 51 cpc, per l'udienza del
31.10.2024.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc), tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_2 -Omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11.7.2024, ribadite nelle dichiarazioni depositate con note di trattazione scritta per l'udienza del 31.10.2024, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio concordatario celebrato nel comune di Bagheria, in data 6.6.2002 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n.35 - P II – serie A- Anno 2002).
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 6.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti