Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Celebre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
del decreto della Prefettura di Cosenza - Ufficio Territoriale del Governo - Area Ordine e Sicurezza Pubblica a tutela della legalità territoriale - n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, con il quale è stato fatto divieto al Sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con contestuale obbligo di vendere, o cedere le armi e le munizioni di sua proprietà a persona non convivente e munita di idoneo titolo, o ad armeria privata, entro il termine di giorni 150 dalla data della notifica del provvedimento, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in trattazione l’istante è insorto avverso il provvedimento con cui la Prefettura di Cosenza ha disposto a suo carico, il -OMISSIS-, il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con contestuale obbligo di vendere, o cedere le armi e le munizioni di sua proprietà a persona non convivente, munita di idoneo titolo, o ad armeria privata, entro il termine di giorni 150.
Il provvedimento si fonda sulla nota n. -OMISSIS- con la quale la Divisione P.A.S.I. della Questura di Cosenza ha proposto l’adozione del provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti in ragione della convivenza nel medesimo con il figlio -OMISSIS-, nei confronti del quale è stato instaurato, presso la Procura della Repubblica di Cosenza, un procedimento penale in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 612 c.p.c., comma 1 (atti persecutori nei confronti del coniuge). Segnatamente il provvedimento è motivato dalla considerazione che “ sebbene il figlio viva all’estero, tale circostanza non ha impedito allo stesso familiare di porre in essere comportamenti che hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, vicenda verificatasi in -OMISSIS-, evidenziando, ancora, che la remissione della querela non esclude che possano continuare a sussistere rapporti conflittuali tra i coniugi, per cui non è inverosimile il rischio di episodi di violenza o di reazione impulsiva, anche con l’uso delle armi dell’interessato, tenuto conto che il figlio ha libero accesso all’abitazione del padre ….”.
2. A fondamento del ricorso ha proposto i seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 della legge 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. - Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento del fine;
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento del fine, considerato che il ricorrente è incensurato e detiene il proto d’armi dal 1970 e del pari incensurato è anche il figlio,-OMISSIS-. Peraltro a dire dell’istante la sola circostanza della denuncia a carico di quest’ultimo è elemento inidoneo a fondare il giudizio di non affidabilità, tenuto conto della residenza in -OMISSIS- dello stesso e dell’assenza di libero accesso alle armi, conservate in cassaforte.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata rilevando l’infondatezza del ricorso, anche per quel che attiene la domanda cautelare formulata.
4. Con ordinanza dell-OMISSIS- l’intestato Tribunale, ritenuta l’insussistenza del fumus boni iuris, seppur alla luce di una cognizione solo sommaria, ha respinto la domanda cautelare.
5. All’udienza del 9 aprile 2025 la causa infine è stata trattenuta per la decisione nel merito.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
I motivi di doglianza possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Parte istante sostiene, in sintesi, che il provvedimento impugnato è viziato in quanto difetterebbero, a suo dire, i presupposti di legge, data l’assenza di elementi dai quali poter desumere il rischio di abuso nell’uso dell’arma, tenuto conto della mancata convivenza con il figlio e dell’assenza di precedenti penali a carico di entrambi.
2. Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare del porto d'armi, come interpretato dalla giurisprudenza in maniera condivisa da questa Sezione, per quanto rileva nella fattispecie:
- per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: " nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
- la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
- il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 09/05/2022, n.3137;
- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
- in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
3. Tali principi si ricavano dalla cornice normativa tracciata dagli artt.1, 5, 11, 39, 42 TULPS. Di particolare rilievo, ai fini del decidere, il dettato dell'art.39, laddove è disposto che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Va rammentato poi che è affermazione pretoria ormai consolidata quella in forza della quale l'art. 39 r.d. n. 773 del 1931, nel prevedere che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ", ha lo scopo di prevenire non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari causati dalla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, con la conseguenza che il divieto di detenzione di armi esprime non un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che esso può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Cons. Stato, sez. III 14 febbraio 2017 n. 649; Tar Campania, 5491/2024).
Pertanto, ai fini dell'adozione del provvedimento inibitorio ex art. 39 t.u.l.p.s., non è necessario un accertato impiego improprio delle armi, ma è sufficiente il rischio del relativo abuso, che può essere desunto anche da fatti isolati, ma comunque significativi, non necessariamente di rilevanza penale, per evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili possa agevolare condotte atte a compromettere i beni dell'ordine pubblico e della pubblica e privata incolumità (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; Cons. St., sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614; Cons. St., sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449; Cons. St., sez. III, 20 marzo 2019, n. 1843; Cons. St., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 649; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 ottobre 2020, n. 1596).
4. Avendo quindi riguardo al quadro normativo e pretorio così delineato, a giudizio del Collegio, le censure mosse dal ricorrente non sono suscettibili di essere condivise.
Invero la valutazione svolta dall’amministrazione, sulle risultanze dedotte dalla Questura di Cosenza, non risulta illogica, ed è congrua e coerente con il dettato e la ratio della norma su cui riposa. Infatti il Prefetto ha ritenuto che la convivenza nel medesimo stabile con il figlio -OMISSIS-, nei confronti del quale è stato peraltro avviato un procedimento penale in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 612, comma 1, c.p. (atti persecutori nei confronti del coniuge), sia un elemento – da solo considerato – sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità e, quindi, il giudizio prognostico di pericolo di abuso delle armi. Sul punto il Collegio, come più volte ribadito da questa sezione, rileva che il contesto familiare può rilevare in quanto sia idoneo a determinare un fondato rischio di abuso delle armi e che, come pure osservato dal ricorrente, “ essendo la materia delle autorizzazioni di polizia, concernenti la detenzione di armi, connotata da ampia discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla capacità del soggetto di non abusare del titolo di polizia, non può, tuttavia, assurgere ad unico elemento espressivo dell’affidabilità del richiedente, il rapporto di parentela (in questo caso di genitorialità) con un soggetto avente un precedente penale. Infatti la valutazione dei requisiti (assenza di gravi precedenti penali e di polizia e in sostanza la buona condotta) deve essere operata, esclusivamente, nei confronti del soggetto destinatario dell’autorizzazione e non può coinvolgere persone distinte dal richiedente, peraltro in questo caso, secondo quanto emerge dagli atti, neppure convivente con l’interessato ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 2362).
Purtuttavia è altresì evidente che, sebbene l’istante risulti incensurato e non conviva stabilmente con-OMISSIS-, è altresì vero che – come risulta dalla nota redatta dalla Questura di Cosenza il -OMISSIS-, cui sono allegati gli atti del procedimento penale n. -OMISSIS- a carico di-OMISSIS- nonché la nota della squadra Mobile di Cosenza del -OMISSIS- - nonostante il trasferimento in -OMISSIS-, il figlio del ricorrente ha posto in essere atti persecutori nei confronti della propria consorte, peraltro indirizzandole minacce esplicite di morte. Un’amica della coniuge, peraltro, sentita a verbale, ha espresso la propria preoccupazione legata proprio alla disponibilità delle armi da parte del soggetto denunziato. Risulta poi altamente significativo quanto emerso dalla nota redatta dalla Squadra Mobile della Questura, ossia che, nonostante le armi siano custodite a norma di legge, il ricorrente ha ammesso che il figlio -OMISSIS- aveva libero accesso alla sua abitazione, circostanza peraltro confermata dalla moglie.
In altri termini, se da un lato il trasferimento all’estero non ha impedito di porre in essere comportamenti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sono stati suscettibili di valutazione in sede penale, dall’altro la libera disponibilità dell’abitazione paterna, ove sono custodite le armi e la semplicità con cui possono avvenire gli spostamenti tra -OMISSIS- e Italia, rendono non censurabile sotto il profilo motivazionale e logico la decisione dell’amministrazione.
Né a diverso esito può pervenirsi valorizzando l’intervenuta separazione consensuale dei coniugi, atteso che ciò non osta alla possibile futura recrudescenza del rapporto, suscettibile di attualizzare e concretizzare il rischio che l’autorità amministrativa è chiamata, seppur in un’ottica prognostica, a neutralizzare.
Neppure risulta rilevante l’intervenuta remissione della querela, tenuto conto dell’autonomia delle valutazioni rimesse all’autorità amministrativa in ordine a fatti comunque accaduti e al venir meno dell'affidabilità in ordine alla detenzione delle armi.
5. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto.
6. Tenuto conto della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata nonché gli altri soggetti citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO