Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 468/2024 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Giugliano in
Campania (NA), al Corso Campano n. 131, presso lo studio degli Avv.ti
Luigi Riccardo (PEC: e Giovanni Email_1
Palma (PEC: , che lo Email_2
rappresentano e difendono giusta procura in atti,
OPPONENTE
E (C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Aversa (CE), alla Via Orazio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Cristian
Sagramati (PEC: , che la rappresenta e Email_3
difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord Parte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto CP_1
notificatole da quest'ultima il 18.12.2023 in virtù della sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 4741/2023 pubblicata il 24.11.2023, nella quale il Condominio veniva condannato a pagare alla la CP_1
somma di € 9.610,03, oltre “interessi legali sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi) dalla data dell'evento (06.07.2018) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 9.610,03 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo”.
In particolare, l'opponente rilevava che nell'atto di precetto notificato veniva intimato al il pagamento della somma complessiva di € Parte_1
12.403,63, di cui € 2.262,76 a titolo di interessi, errando la determinazione degli interessi che, invece, correttamente calcolati secondo il dettato della sentenza, ammontavano a complessivi € 664,28.
Concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, per la declaratoria di illegittimità dell'atto di precetto opposto, da annullare;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio impugnando le avverse CP_1
conclusioni e chiedendone il rigetto, nonché aderendo alla quantificazione degli interessi in € 664,28 ed alla riduzione dell'atto di precetto per €
1.598,48 richiesti in più; con compensazione delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 14.05.2024 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente all'importo richiesto a titolo di interessi eccedente la somma di € 664,28, ferma restando l'efficacia esecutiva per tutte le altre voci, rinviando la causa direttamente per la decisione.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del 27.05.2024, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 30/31.05.2024, provvedeva a fissare l'udienza del 18.02.2025, onde consentire alle parti di rassegnare le conclusioni innanzi a sé.
Successivamente, la causa veniva rinviata per esigenze di ruolo al
29.04.2025.
Svoltasi l'udienza del 29.04.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Effettivamente il calcolo degli interessi legali di cui al notificato atto di precetto per € 2.262,76 sulla sorta capitale di € 9.610,03 non è corretto alla luce di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
4741/2023; mentre l'esatto conteggio è quello effettuato dall'opponente che, devalutata ad € 8.298,82 la somma capitale di € 9.610,03 dal 24.11.2023 al
06.07.2018, nonché determinati in € 632,69 gli interessi legali sulla somma così devalutata ed annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza (24.11.2023), nonché determinati in € 31,59 gli interessi legali sulla somma di € 9.610,03 dal 24.11.2023 alla data di notifica dell'atto di precetto (18.12.2023), ha individuato in complessivi € 664,28 gli interessi legali effettivamente dovuti.
Tale conteggio elaborato dall'opponente è stato Parte_1
immediatamente condiviso da che ha aderito alla riduzione CP_1
dell'atto di precetto per gli € 1.598,48 richiesti in più a titolo di interessi.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, vale il principio di diritto secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (Cass. Civ., 19.12.2014, n. 27032).
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la nullità parziale del precetto opposto relativamente alla somma di € 1.598,48 richiesti in più a titolo di interessi, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza dovuta alla data di notifica del medesimo.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, dell'insussistenza di controversia sul residuo credito precettato e dell'immediata adesione dell'opposta alla riquantificazione degli interessi legali dovuti secondo il conteggio elaborato dall'opponente, sussistono i presupposti per la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina in € 664,28 gli interessi legali di cui all'atto di precetto opposto;
2) rigetta per il resto l'opposizione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 29.04.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis