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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/12/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cristina Cossu, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 454/2025, promossa ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato in data 12/05/2025 da:
RS RA (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_1
), entrambi residenti in [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. GIOVANNA PRATO del Foro di Biella
- ricorrenti
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Alessandria e unità locale in Brusnengo (BI), Via Torino n. 32
- resistente contumace
-
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, i Sigg.ri Corso NC e adivano Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver conferito a mandato a vendere il Controparte_1 camper di loro proprietà, modello SEA CESC 742SCO, targato EG127EL, con procura speciale del 14.06.2021.
Il prezzo di realizzo netto pattuito per i mandanti era di € 29.000,00.
Il camper veniva successivamente venduto dalla in data 23.07.2021 ad un Controparte_1 prezzo superiore, pari a € 32.300,00.
Nonostante la vendita, la mandataria ometteva di versare l'intero saldo prezzo Controparte_1 ai mandanti, corrispondendo solo un acconto di € 2.000,00 in data 20.12.2021 e successivamente ulteriori acconti per complessivi € 6.200,00 (comprensivi del primo versamento di € 2.000,00).
A fronte di tale inadempimento, la con comunicazione del 21.03.2022, Controparte_1 riconosceva il proprio debito e proponeva un piano di rientro rateale, arbitrariamente riducendo il saldo prezzo a € 26.400,00. I ricorrenti agivano per ottenere il versamento del residuo saldo prezzo di € 22.800,00.
Non avendo la resistente dato seguito alle diffide stragiudiziali, né all'invito alla negoziazione assistita formulato in data 17.02.2025 (condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. n. 132/2014), i Sigg.ri Corso
NC e procedevano con il deposito del presente ricorso. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, la resistente sebbene ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio, non si costituiva nei termini assegnati. Pertanto, all'udienza di comparizione, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società resistente non Controparte_1 essendosi questa costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Si dà atto dell'avveramento della condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 162 del 2014, in quanto i ricorrenti hanno inviato l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita in data 17.02.2025, al quale la controparte non ha dato seguito.
Dalla documentazione prodotta (Procura Speciale e Modulo di incarico), risulta provato che tra i ricorrenti e la è intercorso un contratto di mandato a vendere, ai sensi dell'art. Controparte_1
1703 e ss. c.c..
in qualità di mandataria, ha correttamente eseguito l'incarico, alienando il Controparte_2 camper targato EG127EL in data 23.07.2021.
Tuttavia, essa si è resa inadempiente al proprio fondamentale obbligo di "rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato", come previsto dall'art. 1713 c.c..
L'inadempimento è reso ancora più grave dal fatto che la mandataria aveva riconosciuto il debito con la comunicazione del 21.03.2022, proponendo un rientro rateale poi interrotto. Le eccezioni sollevate dalla resistente circa presunti lavori di manutenzione sono state avanzate arbitrariamente e unilateralmente, e in ogni caso non hanno trovato riscontro documentale in giudizio e sono in contrasto con l'obbligo ex art. 1713 c.c. (comunicazione doc. n. 5).
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento del residuo saldo prezzo di Controparte_1
€ 22.800,00 in favore dei ricorrenti, ex art. 1712 c.c..
Sulle somme dovute, si applica l'art. 1714 c.c., in base al quale il mandatario deve corrispondere gli interessi legali sulle somme che avrebbe dovuto rimettere al mandante dal giorno in cui avrebbe dovuto riceverle.
Nel caso di specie, il diritto al rimborso è sorto il 23.07.2021, data di conclusione dell'affare. Gli interessi legali sono, dunque, dovuti sulla somma capitale di € 22.800,00 dalla data del 23.07.2021 fino all'effettivo saldo.
In applicazione del principio della soccombenza, la deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, come liquidate in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti e tenuto conto del valore della controversia pari ad € 22.800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Biella, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un contratto di mandato ex art. 1703 e ss. c.c.; accertato e dichiarato che, in esecuzione del mandato, la società ha alienato il Controparte_3 camper targato EG127EL; accertato e dichiarato l'inadempimento della mandataria a corrispondere quanto Controparte_3 ricavato a causa del mandato;
CONDANNA la società al pagamento, in favore dei ricorrenti Corso NC Controparte_1 e ex art. 1712 c.c., della somma residua di € 22.800,00 (euro Parte_1 ventiduemilaottocento/00), oltre agli interessi legali ex art. 1713 c.c. dalla data di conclusione dell'affare al saldo effettivo;
CONDANNA altresì alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese e degli Controparte_1 onorari del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.376,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così è deciso.
Biella, 14 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Maria Cristina Cossu
Tribunale Ordinario di Biella
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cristina Cossu, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 454/2025, promossa ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato in data 12/05/2025 da:
RS RA (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_1
), entrambi residenti in [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. GIOVANNA PRATO del Foro di Biella
- ricorrenti
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Alessandria e unità locale in Brusnengo (BI), Via Torino n. 32
- resistente contumace
-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, i Sigg.ri Corso NC e adivano Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver conferito a mandato a vendere il Controparte_1 camper di loro proprietà, modello SEA CESC 742SCO, targato EG127EL, con procura speciale del 14.06.2021.
Il prezzo di realizzo netto pattuito per i mandanti era di € 29.000,00.
Il camper veniva successivamente venduto dalla in data 23.07.2021 ad un Controparte_1 prezzo superiore, pari a € 32.300,00.
Nonostante la vendita, la mandataria ometteva di versare l'intero saldo prezzo Controparte_1 ai mandanti, corrispondendo solo un acconto di € 2.000,00 in data 20.12.2021 e successivamente ulteriori acconti per complessivi € 6.200,00 (comprensivi del primo versamento di € 2.000,00).
A fronte di tale inadempimento, la con comunicazione del 21.03.2022, Controparte_1 riconosceva il proprio debito e proponeva un piano di rientro rateale, arbitrariamente riducendo il saldo prezzo a € 26.400,00. I ricorrenti agivano per ottenere il versamento del residuo saldo prezzo di € 22.800,00.
Non avendo la resistente dato seguito alle diffide stragiudiziali, né all'invito alla negoziazione assistita formulato in data 17.02.2025 (condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. n. 132/2014), i Sigg.ri Corso
NC e procedevano con il deposito del presente ricorso. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, la resistente sebbene ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio, non si costituiva nei termini assegnati. Pertanto, all'udienza di comparizione, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società resistente non Controparte_1 essendosi questa costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Si dà atto dell'avveramento della condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 162 del 2014, in quanto i ricorrenti hanno inviato l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita in data 17.02.2025, al quale la controparte non ha dato seguito.
Dalla documentazione prodotta (Procura Speciale e Modulo di incarico), risulta provato che tra i ricorrenti e la è intercorso un contratto di mandato a vendere, ai sensi dell'art. Controparte_1
1703 e ss. c.c..
in qualità di mandataria, ha correttamente eseguito l'incarico, alienando il Controparte_2 camper targato EG127EL in data 23.07.2021.
Tuttavia, essa si è resa inadempiente al proprio fondamentale obbligo di "rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato", come previsto dall'art. 1713 c.c..
L'inadempimento è reso ancora più grave dal fatto che la mandataria aveva riconosciuto il debito con la comunicazione del 21.03.2022, proponendo un rientro rateale poi interrotto. Le eccezioni sollevate dalla resistente circa presunti lavori di manutenzione sono state avanzate arbitrariamente e unilateralmente, e in ogni caso non hanno trovato riscontro documentale in giudizio e sono in contrasto con l'obbligo ex art. 1713 c.c. (comunicazione doc. n. 5).
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento del residuo saldo prezzo di Controparte_1
€ 22.800,00 in favore dei ricorrenti, ex art. 1712 c.c..
Sulle somme dovute, si applica l'art. 1714 c.c., in base al quale il mandatario deve corrispondere gli interessi legali sulle somme che avrebbe dovuto rimettere al mandante dal giorno in cui avrebbe dovuto riceverle.
Nel caso di specie, il diritto al rimborso è sorto il 23.07.2021, data di conclusione dell'affare. Gli interessi legali sono, dunque, dovuti sulla somma capitale di € 22.800,00 dalla data del 23.07.2021 fino all'effettivo saldo.
In applicazione del principio della soccombenza, la deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, come liquidate in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti e tenuto conto del valore della controversia pari ad € 22.800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Biella, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un contratto di mandato ex art. 1703 e ss. c.c.; accertato e dichiarato che, in esecuzione del mandato, la società ha alienato il Controparte_3 camper targato EG127EL; accertato e dichiarato l'inadempimento della mandataria a corrispondere quanto Controparte_3 ricavato a causa del mandato;
CONDANNA la società al pagamento, in favore dei ricorrenti Corso NC Controparte_1 e ex art. 1712 c.c., della somma residua di € 22.800,00 (euro Parte_1 ventiduemilaottocento/00), oltre agli interessi legali ex art. 1713 c.c. dalla data di conclusione dell'affare al saldo effettivo;
CONDANNA altresì alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese e degli Controparte_1 onorari del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.376,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così è deciso.
Biella, 14 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Maria Cristina Cossu