Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1236/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 14.1.2025 tra:
, c.f. , in persona del liquidatore e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, sig. rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Andrea De Cesaris, come da procura allegata telematicamente all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
del Consiglio di Amministrazione Dott. rappresentata e difesa CP_4
dall'Avv. Alberigo Panini in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per Notaio Dr.
[...]
di Roma del 19 Ottobre 2007 – Rep. n. 151227 ed elettivamente Per_1
domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore in Roma, alla via G.A.
Plana n. 4.
- APPELLATA –
in persona del Procuratore dott. Controparte_5 CP_6
, munito dei necessari poteri in forza di Procura speciale per atto
[...]
Notaio del 13 febbraio 2020 n. Rep. 51.591 n. racc. 16.100, con Persona_2
sede legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. e P.IVA iscritta P.IVA_2
all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale, per atto Notaio Avv.
del 26 settembre 2022, n. 8875 di Repertorio, registrato il Persona_3
28/9/2022 al n. 77493 serie 1T (doc. 1), di società Controparte_7
unipersonale, costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. , iscritta P.IVA_3
al n. 355362 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di CP_8
del 7 giugno 2017, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti CP_8
allegata al presente atto, dall'avv. dall'avv. Renato Sardi (c.f.
- ) ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo pec pag. 2/7 TERZA INTERVENUTA
Oggetto: impugnazione della ordinanza del Tribunale di Roma n. 5812/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con un corposo atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
ha impugnato la ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha
[...]
respinto le domande da essa proposte nei confronti della dirette CP_9
ad accertare giudizialmente la nullità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato davanti al notaio in data 16.12.2002 rep. Per_4
54969 e racc. 14366 finalizzato all'erogazione a favore della società
[...]
dell'importo di euro 600.000,00 per usura, anatocismo ed Controparte_10
indeterminatezza dei tassi.
A sostegno del gravame ha posto un unico assorbente motivo con cui lamenta la erroneità della decisione in ordine alla applicazione dell'art. 38 T.U.B.
In particolare, il Giudice di prime cure non avrebbe rilevato la violazione da parte della banca del superamento del limite di finanziabilità nella erogazione del mutuo con la conseguente nullità integrale del contratto.
Infatti, il mutuo era stato concesso per euro 600.000,00, mentre l'immobile concesso in garanzia aveva un valore assai minore al momento dell'erogazione pag. 3/7 del mutuo stesso (dicembre 2002), atteso che esso era stato venduto nel maggio 2002 per euro 384.000 e la perizia appositamente commissionata all'arch. condotta sui valori dell'epoca individuava il valore del bene Per_5
in euro 228.780,00.
Il Tribunale, viceversa, aveva rigettato la domanda sulla base della semplice circostanza che nell'atto di conferimento di azienda avvenuto nel 2008, il perito aveva stimato i beni € 1.800.000,00.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento della presente impugnazione per i motivi sopra dedotti, in riforma dell'ordinanza di primo grado limitatamente alla parte qui impugnata ed identificata in epigrafe, accogliere le conclusioni presentate in primo grado limitatamente alla parte oggetto d'impugnazione, che di seguito si ripropongono:
- In via istruttoria, disporre CTU percipiente diretta ad accertare il valore cauzionale del bene concesso in ipoteca alla data di concessione del mutuo – dicembre 2002 – accogliendo l'istanza espressamente formulata da parte attrice nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 3.11.2020, - Nel merito, per i motivi esposti al paragrafo 1) del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dichiarare che nulla deve in ragione del mutuo de quo ed accertare e dichiarare CP_1
la nullità del mutuo fondiario stipulato, per il superamento del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38 TUB e dunque per la violazione di norme imperative per i motivi tutti esposti sub 1) e Voglia dichiarare altresì revocata e/o di nessun effetto l'iscrizione ipotecaria sui beni di Controparte_1
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in CP_9
quanto a suo dire infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
pag. 4/7 “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare l'appello avversario siccome inammissibile ed infondato per i motivi sopra esposti. E ciò con ogni conseguenza anche in ordine al pagamento delle spese legali”.
Si è altresì costituita la nella qualità di procuratrice Controparte_5
speciale di società unipersonale, cessionaria del credito della Controparte_7
la quale ha a sua volta concluso nei seguenti termini: CP_9
“che questa Ecc.ma Corte di Appello Voglia disporre l'estromissione di
[...]
dal giudizio pendente ed accogliere le seguenti Controparte_3
conclusioni:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso avversario, in quanto in violazione dell'art. 43 L.F.
- Nel merito: dichiarare comunque infondato l'unico motivo di appello, stante l'intervento risolutivo delle SS.UU. sulla questione controversa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Va preliminarmente rilevata la ammissibilità del gravame, avendo in realtà la società impugnato la decisione del Primo Giudice attesa la inerzia del curatore della società dichiarata fallita, non avendo il curatore fornito alcun riscontro alle legittime istanze della sulla scelta di non proporre gravame. CP_1
In ogni caso l'appello va respinto.
E' infatti ormai principio delle SS.UU. che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 secondo comma del D.L.vo n.
385/1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto o posta a presidio della pag. 5/7 validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual'è quella con la quale il Legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità ( e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass. SS.UU.
16.11.2022 n. 33719).
Ne consegue il rigetto del gravame.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano al minimo come da dispositivo attesa la modesta complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza n. 5812/19 proposto da , Controparte_1
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta il gravame e conferma la ordinanza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle controparti, delle competenze del presente grado che per ciascuna liquida in € 13.078,00 oltre spese gen. IVA e CPA come per legge.
pag. 6/7 dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7