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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 12.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 217/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto “adozione di maggiorenne”, tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Anna Maria Tonti
Ricorrente – adottante
E
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Resistente – adottando - contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
Conclusioni: all'udienza del 12.05.2025 il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto, e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2025 ha avanzato, ex artt. 291 e ss. c.c., Parte_1 domanda per l'adozione di , nato a [...] il [...]. CP_1
1 Il predetto ricorrente ha rappresentato che tra lo stesso e l'adottando si era creato un profondo legame affettivo, quasi genitoriale, consolidatosi nel tempo, al quale intendeva dare anche una veste giuridica
All'udienza del 12.05.2025, il giudice relatore delegato ha proceduto all'audizione dell'adottante e dell'adottando, alla raccolta del consenso all'adozione e dell'assenso da parte della madre dell'adottando; all'esito ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
******
La domanda di adozione può trovare accoglimento, ricorrendone le condizioni di legge.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'adottando, non costituitasi formalmente in giudizio.
Scendendo al merito, emerge ex actis (cfr. la documentazione allegata al ricorso) che l'istante ha oltre trentacinque anni di età e la sua età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottando. L' adottante non ha discendenti legittimi. Sussiste il pieno consenso all'adozione da parte di
, che ha dichiarato “do il consenso all'adozione perché per me è stato CP_1 Parte_1 come un padre. Mio padre non è stato mai molto presente nella mia vita e quindi ho instaurato un forte legame con il sig. Da quando è andato in pensione circa 6/7 anni fa il rapporto è diventato molto stretto”. Parte_1
Inoltre, è stato ottenuto l'assenso della madre dell'adottando ( , mentre il padre Persona_1 biologico dello stesso ( – benché regolarmente convocato (cfr. la Persona_2 documentazione depositata dal ricorrente il 12.05.2025) – non è comparso. Relativamente alla mancata comparizione del padre dell'adottando, va osservato che l'art. 297, comma 2 c.c. prevede che il Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo: invero, secondo autorevole dottrina, all'ipotesi di irreperibilità è assimilabile la situazione in cui la persona regolarmente invitata ad esprimere il proprio assenso non si presenti, come avvenuto nella specie per il padre dell'adottando.
Parere favorevole è stato espresso anche dal Pubblico Ministero.
In effetti, la richiesta adozione risulta un provvedimento che certamente conviene alla parte adottanda, atteso il lungo periodo di frequentazione presso l'adottante e gli stretti rapporti che si sono quindi venuti a creare tra i predetti.
Ritiene, quindi, il Collegio che debba procedersi alla pronuncia di adozione da parte di
[...]
nei confronti di . Parte_1 CP_1
Ai sensi dell'art. 299 c.c., , in virtù dell'adozione, assumerà il cognome CP_1
2 dell'adottante e lo anteporrà al proprio (regola che costituisce diretta Parte_1 conseguenza del principio di cui all'art. 300 c.c., secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine – cfr. Cass. n. 7618/1996).
Stante la natura non contenziosa del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone farsi luogo all'adozione di (C.F. CP_1
) nato a [...] il [...], da parte del ricorrente C.F._2 Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...]; C.F._1
- dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e CP_1 Parte_1 lo antepone al proprio;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Foggia, il 20.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 12.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 217/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto “adozione di maggiorenne”, tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Anna Maria Tonti
Ricorrente – adottante
E
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Resistente – adottando - contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
Conclusioni: all'udienza del 12.05.2025 il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto, e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2025 ha avanzato, ex artt. 291 e ss. c.c., Parte_1 domanda per l'adozione di , nato a [...] il [...]. CP_1
1 Il predetto ricorrente ha rappresentato che tra lo stesso e l'adottando si era creato un profondo legame affettivo, quasi genitoriale, consolidatosi nel tempo, al quale intendeva dare anche una veste giuridica
All'udienza del 12.05.2025, il giudice relatore delegato ha proceduto all'audizione dell'adottante e dell'adottando, alla raccolta del consenso all'adozione e dell'assenso da parte della madre dell'adottando; all'esito ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
******
La domanda di adozione può trovare accoglimento, ricorrendone le condizioni di legge.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'adottando, non costituitasi formalmente in giudizio.
Scendendo al merito, emerge ex actis (cfr. la documentazione allegata al ricorso) che l'istante ha oltre trentacinque anni di età e la sua età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottando. L' adottante non ha discendenti legittimi. Sussiste il pieno consenso all'adozione da parte di
, che ha dichiarato “do il consenso all'adozione perché per me è stato CP_1 Parte_1 come un padre. Mio padre non è stato mai molto presente nella mia vita e quindi ho instaurato un forte legame con il sig. Da quando è andato in pensione circa 6/7 anni fa il rapporto è diventato molto stretto”. Parte_1
Inoltre, è stato ottenuto l'assenso della madre dell'adottando ( , mentre il padre Persona_1 biologico dello stesso ( – benché regolarmente convocato (cfr. la Persona_2 documentazione depositata dal ricorrente il 12.05.2025) – non è comparso. Relativamente alla mancata comparizione del padre dell'adottando, va osservato che l'art. 297, comma 2 c.c. prevede che il Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo: invero, secondo autorevole dottrina, all'ipotesi di irreperibilità è assimilabile la situazione in cui la persona regolarmente invitata ad esprimere il proprio assenso non si presenti, come avvenuto nella specie per il padre dell'adottando.
Parere favorevole è stato espresso anche dal Pubblico Ministero.
In effetti, la richiesta adozione risulta un provvedimento che certamente conviene alla parte adottanda, atteso il lungo periodo di frequentazione presso l'adottante e gli stretti rapporti che si sono quindi venuti a creare tra i predetti.
Ritiene, quindi, il Collegio che debba procedersi alla pronuncia di adozione da parte di
[...]
nei confronti di . Parte_1 CP_1
Ai sensi dell'art. 299 c.c., , in virtù dell'adozione, assumerà il cognome CP_1
2 dell'adottante e lo anteporrà al proprio (regola che costituisce diretta Parte_1 conseguenza del principio di cui all'art. 300 c.c., secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine – cfr. Cass. n. 7618/1996).
Stante la natura non contenziosa del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone farsi luogo all'adozione di (C.F. CP_1
) nato a [...] il [...], da parte del ricorrente C.F._2 Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...]; C.F._1
- dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e CP_1 Parte_1 lo antepone al proprio;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Foggia, il 20.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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