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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/10/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dal seguente collegio
Dott. IT TE Presidente
Dott. IA ER RE Consigliere est.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 482/2025 promossa
DA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Cesate via G. Donizetti n. 208, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Capovilla
) e con domicilio eletto presso il suo Studio in Milano Piazza della Guastalla C.F._1 n.7
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. residente a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Alfonso Terenghi ), con domicilio C.F._3 eletto presso il suo Studio in Milano, via Archimede n.94
APPELLATA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Monza pubblicata mediante depositata in data 15.01.2025, nel procedimento civile R.G. n. 7045/2020 Ai sensi dell'artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, -Accogliere per quanto sopra esposto, il primo motivo e riformare la sentenza impugnata, rigettando integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2020 e la domanda riconvenzionale svolta dall'attrice, signora poichè improcedibile per maturata decadenza dall'azione (1A- Controparte_1 3A- per mancanza della denunzia) ai sensi dell'art.1667 comma 2 C.C. ovvero poiché improcedibile per maturata prescrizione dell'azione (2A- per superamento del termine biennale) ai sensi dell'art.1667 comma 3 C.C. e così assolvendo la società dal pagamento della somma di euro 12.805,42, e per l'effetto, Parte_1 ai sensi dell'art. 653 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo opposto n.1476/2020 (RG.2202/2020) e l'importo ingiunto e spese. Nel merito, in via subordinata -Accogliere il secondo motivo e riformare parzialmente la sentenza impugnata, condannando la società , in persona del legale rappresentante al pagamento della minore Parte_1 somma di euro 6.027,73 o quella che risulterà di giustizia, come determinata a seguito di compensazione tra la somma dovuta alla società opposta e quanto accertato come dovuto in forza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale. In via ulteriormente subordinata -Accogliere il terzo motivo e riformare parzialmente la sentenza impugnata, compensando, anche parzialmente, le spese legali per reciproca soccombenza delle domande ex art. 92 comma 2 c.p.c.
si spese, anche di CTP e CTU, e compensi del doppio grado di giudizio” CP_2
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare per le causali illustrate nella presente comparsa nonché in tutti gli atti, deduzioni e scritti difensivi del giudizio di primo grado:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello e delle domande ivi formulate ai sensi del combinato disposto degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c.; con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
- Nel merito:
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 59/2025 resa dal Tribunale di Monza Parte_1 in data 15.1.2025 e depositata lo stesso giorno, e per l'effetto confermarla integralmente, eventualmente anche con diversa motivazione;
- in ogni caso, rigettare le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte formulate da parte appellante, perché infondate in fatto e diritto;
accogliere le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte via via dedotte dal
nel giudizio di primo grado, di seguito riproposte ex art. 346 c.p.c.: Parte_2
“- accertare e dichiarare che la Sig.ra non è debitrice verso della Controparte_1 Parte_1 somma di € 15.301,10= oltre accessori portata dal decreto ingiuntivo telematico n. 1476/2020 – R.G. n. 2202/2020, e per l'effetto dichiarare quest'ultimo illegittimo e/o inefficace e/o nullo, nonché privo di effetti giuridici e comunque revocarlo;
con tutte le conseguenti statuizioni di legge;
- rigettare tutte le domande, pretese, eccezioni e conclusioni formulate da parte di perché Parte_1 infondate in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare che si è resa inadempiente alle obbligazioni di cui al contratto
Parte_1 d'appalto, in quanto non ha provveduto a realizzare le opere/le prestazioni descritte nella narrativa dell'atto di citazione e dei successivi atti difensivi, nonché comunque accertate in corso di causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare in complessivi € 15.000,00=, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il valore delle prestazioni, opere/forniture non eseguite da a favore della Sig.ra in forza del contratto d'appalto
Parte_1 CP_1 del 3.5.2017 e successive eventuali varianti/integrazioni; accertare e dichiarare, in ogni caso, che gli inadempimenti di così come descritti in narrativa, hanno causato alla Sig.ra un danno
Parte_1 CP_1 patrimoniale pari quantomeno alla somma di € 10.000,00=, o a quella diversa che risulterà in corso di causa;
di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro
Parte_1 tempore, al pagamento/restituzione/risarcimento, in favore dell'opponente, della somma di € 15.000,00=, o di pagina 2 di 13 quella diversa ritenuta di giustizia, se del caso anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a titolo di maggior danno, ed agli interessi moratori ex lege dal dovuto al saldo sulla somma rivalutata;
- accertare e dichiarare che non ha correttamente adempiuto alle obbligazioni di cui al Parte_1 contratto d'appalto, in quanto le opere da questa realizzate sono risultate affette dai vizi, difetti e difformità descritti in narrativa;
per l'effetto, accertare e dichiarare in complessivi € 25.000,00=, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, il costo necessario per l'eliminazione dei vizi/difetti/difformità presenti nelle opere, prestazioni e forniture eseguite da a favore della Sig.ra in forza del contratto Parte_1 CP_1 d'appalto del 3.5.2017 e successive eventuali varianti/integrazioni; accertare e dichiarare, in ogni caso, che i vizi/difetti/difformità posti in essere da così come descritti in narrativa, hanno causato alla Parte_1 Sig.ra un danno patrimoniale pari alla somma di € 25.000,00=, o a quella diversa ritenuta di giustizia;
CP_1 per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore della Sig.ra anche a titolo di riduzione del prezzo dell'appalto e/o di CP_1 risarcimento del danno, della somma di € 25.000,00=, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, se del caso anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a titolo di maggior danno, ed agli interessi moratori ex lege dal dovuto al saldo sulla somma rivalutata;
- accertare e dichiarare che si è resa inadempiente, o comunque non correttamente adempiente, Parte_1 all'obbligazione di eliminare le fessurazioni sulla parete dell'abitazione descritta in narrativa, di realizzare un rinforzo strutturale, di sistemare il cedimento strutturale di cui al primo capoverso del capitolato/preventivo allegato al contratto, di concludere le pratiche urbanistiche in Comune, determinando così la mancanza di abitabilità dell'immobile; per l'effetto, accertare e dichiarare che il minor valore dell'unità immobiliare per la mancanza di abitabilità, o comunque il relativo danno patrimoniale, o comunque la somma necessaria per il conseguimento dell'abitabilità e per la definitiva eliminazione di dette fessurazioni, il rinforzo strutturale, la sistemazione del cedimento strutturale ed il completamento delle pratiche urbanistiche, è pari alla somma di € 42.000;00, o in subordine a quella di € 27.480,00=; per l'effetto, condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 42.000,00= o di quella ritenuta di giustizia, in favore dell'opponente, ai sensi dell'art. 1668 c.c., o comunque al suo pagamento anche a titolo di risarcimento del danno;
- occorrendo, porre in compensazione tutte le somme di cui sopra con il residuo credito di € 15.301,10= preteso da in forza del contratto d'appalto del 3.5.2017 e successive eventuali varianti/integrazioni, con Parte_1 condanna dell'opposta al pagamento della maggior importo in esubero. In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 a consegnare alla Sig.ra il certificato di agibilità, la dichiarazione di fine lavori, la dichiarazione di CP_1 conformità delle opere eseguite a quelle progettate, il collaudo statico delle opere strutturali eseguite e le certificazioni di conformità ex D.M. n. 37/2008 degli impianti realizzati ex novo e di quelli modificati (impianto elettrico, impianto idraulico, impianto gas della caldaia, libretto di impianto della caldaia), quantificando altresì gli importi necessari alla loro acquisizione da parte dell'opponente, e condannando l'opposta alla rifusione di detti importi nel caso di loro mancata consegna. In ogni caso, rigettare tutte le domande, pretese, eccezioni anche preliminari e conclusioni di Parte_1 ivi comprese quelle di decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione, perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a rimb. forf. 15%., contr. int. ed Controparte_3 I.V.A., nonché con integrale rifusione/rimborso dei compensi e delle spese di CTU. In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio ed esclusivamente occorrendo, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della controparte e per testi sulle circostanze di seguito indicate: 1) Vero che, nel luglio del 2016, il sig. ha presentato alla sig.ra il geom. Testimone_1 CP_1 [...]
qualificatosi come titolare della società il quale l'ha accompagnata a visionare CP_4 Parte_1 l'appartamento sito in Monza, via Volta n. 26 denominato “lotto 9”, che la sig.ra era interessata ad CP_1 acquistare e ristrutturare;
2) Vero che, con rogito notarile in data 20.1.2017 (doc. n. 30 di parte opponente, che mi si rammostra), la sig.ra ha acquistato l'appartamento denominato “lotto 9” facente parte del “Condominio Volta 26” sito in CP_1 Monza;
pagina 3 di 13 3) Vero che, al momento dell'acquisto, la sig.ra conduceva in locazione un appartamento in Monza, CP_1 via Lambro n. 8, il cui contratto era in scadenza per il 31.8.2017;
4) Vero che, nei giorni precedenti l'acquisto, la sig.ra ha chiesto al sig. di rendersi CP_1 CP_4 disponibile per effettuare un sopralluogo nell'appartamento, una volta che lo stesso fosse stato sgombrato dagli arredi del precedente proprietario, in previsione della sua ristrutturazione;
5) Vero che, nei giorni tra il 21.1.2017 ed il 25.1.2017, il sig. per conto di ha Controparte_4 Parte_1 eseguito alcuni sopralluoghi nell'appartamento della sig.ra per prendere visione dei lavori di CP_1 ristrutturazione da eseguire, ed ha rilevato la presenza di una fessurazione sulla parete di confine con il Condominio di via Volta n. 28, corrente dal piano primo sino al sottotetto;
6) Vero che, in occasione di tali sopralluoghi, il sig. ha segnalato alla sig.ra la necessità di CP_4 CP_1 eseguire delle verifiche strutturali sull'appartamento per individuare l'origine della fessurazione;
7) Vero che, con mail del 25.1.2017 (doc. n. 19 di parte opponente che mi si rammostra, ed il cui contenuto confermo), il sig. ha segnalato alla sig.ra il nominativo dell'ing. per CP_4 CP_1 Persona_1 eseguire la verifica delle strutture dell'appartamento;
8) Vero che, nei giorni successivi al 25.1.2017, la sig.ra ha preso contatti con l'ing. , CP_1 Per_1 incaricandolo di accertare la causa della fessurazione;
9) Vero che nei giorni tra il 26.1 ed il 31.1.2017 l'ing.
ha contattato il tecnico del “Condominio Volta 26”, ing. , conducendo con Per_1 Persona_2 quest'ultimo e con il sig. un sopralluogo nell'appartamento e nel Condominio;
CP_4 10) Vero che, nei giorni tra il 26.1 ed il 31.1.2017, il sig. e l'ing. hanno incontrato CP_4 Per_1 l'amministratore del Condominio di via Volta n. 26, sig. ed il tecnico di quest'ultimo, ing. Controparte_5
, con i quali hanno visionato l'appartamento della sig.ra Persona_2 CP_1
11) Vero che l'ing. , con mail del 31.1.2017 (doc. n. 20 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui Per_2 contenuto confermo), ha trasmesso all'ing. la relazione preliminare in data 28.1.2013 e la relazione Per_1 in data 9.5.2015 (docc. nn. 22-23 di parte opponente che mi si rammostrano, ed il cui contenuto confermo);
12) Vero che, nel corso delle prime due settimane di febbraio 2017, il sig. e l'ing. hanno CP_4 Per_1 eseguito altri sopralluoghi nell'appartamento della sig.ra per la progettazione dei lavori di CP_1 consolidamento e di ristrutturazione;
13) Vero che in occasione di un incontro tenutosi presso l'appartamento dell'opponente nei giorni 22-23 febbraio 2017, il sig. e l'ing. hanno precisato alla sig.ra che per consolidare CP_4 Per_1 CP_1 l'appartamento sarebbe stato necessario inserire alcune putrelle all'interno dei muri di ciascun locale;
14) Vero che, in tale occasione, è stato deciso che l'ing. avrebbe predisposto il progetto delle opere Per_1 di consolidamento, eliminazione della fessurazione e ristrutturazione e ne avrebbe curato la direzione, mentre si sarebbe occupata della loro esecuzione;
Parte_1
15) Vero che in data 27.2.2017, mentre si trovava per lavoro in Turchia, la sig.ra è stata colpita da un CP_1 ictus ed è stata ricoverata per tre settimane presso l'Ospedale Acibadem di Bursa (doc. n. 24 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo);
16) Vero che, pochi giorni dopo il suo rientro in Italia il 20.3.2017, la sig.ra è stata nuovamente CP_1 ricoverata presso il Centro Auxologico di Milano – Stroke Unit (docc. nn. 25-26 di parte opponente, che mi si rammostrano ed il cui contenuto confermo);
17) Vero che, dopo le sue dimissioni dal Centro Auxologico, la sig.ra ha continuato a presentare per CP_1 mesi fenomeni di fortissima cefalea, alterazione della vista, afasia, perdita di coscienza, almeno sino al 2018 (docc. nn. 27-29 di parte opponente, che mi si rammostrano ed il cui contenuto confermo);
18) Vero che i lavori di consolidamento e di ristrutturazione dell'appartamento da parte di hanno Parte_1 avuto inizio nel corso del mese di maggio 2017, anche se il relativo contratto ed il capitolato sono stati firmati dalla sig.ra verso l'inizio del mese di luglio 2017 presso la sede di in Cesate (MI), poiché le CP_1 Parte_1 condizioni di salute dell'opponente non le consentivano spostamenti;
19) Vero che, nel corso di un sopralluogo sui lavori durante il mese di giugno 2017 insieme al sig. CP_4 l'ing. ha confermato alla sig.ra che per consolidare l'immobile ed eliminare la fessurazione Per_1 CP_1 sarebbe stato necessario inserire nei muri un adeguato numero di putrelle metalliche saldate tra loro, comunque non inferiore a dieci;
20) Vero che, in tale occasione, il sig. ha affermato che, a suo avviso, il numero di putrelle indicato CP_4 dall'ing. era eccessivo;
Per_1
21) Vero che la mail in data 6.7.2017 – h. 17.10 prodotta quale doc. n. 25 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è stata inviata dall'ing. alla sig.ra Per_1 CP_1 pagina 4 di 13 22) Vero che la sig.ra ha inviato al sig. e ricevuto da quest'ultimo i messaggi CP_1 Controparte_4 whatsapp prodotti quali docc. nn. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, che mi si rammostrano ed il cui contenuto confermo;
23) Vero che la situazione attuale dell'appartamento di proprietà della sig.ra è quella descritta nella CP_1 perizia dell'ing. prodotta quale doc. n. 15, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, e Persona_3 presenta gli elementi descritti alle pagg. 4-5-6-7 di tale perizia;
24) Vero che il doc. n. 31 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è stato estratto dalla pratica edilizia CILA n. 334/17 del 22.5.2017 presso il Comune di Monza;
25) Vero che il doc. n. 32 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è stato estratto dalla pratica edilizia SCIA n. 234/17 del 12.7.2017 presso il Comune di Monza;
26) Vero che SI ha omesso di rilasciare alla committente le dichiarazioni di conformità e le Pt_1 certificazioni degli impianti dell'appartamento. Si indicano a testi: 1) sig. – Monza;
2) sig. – via Monti e Tognetti n. 21, Testimone_1 Controparte_5 Monza;
3) ing. – Via Rota n. 23, Monza;
4) ing. – OV Milanese (MB), Persona_2 Persona_1 via Angiolieri n. 14; 5) sig. – Cesate (MI); 6) ing. – Via S. Martino n. 2, Monza. Controparte_4 Persona_3 Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale articolati da parte opposta, perché inammissibili ed irrilevanti. b) Si chiede poi occorrendo che il Tribunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare a ed Parte_1 all'ing. , residente in [...], l'esibizione in giudizio Persona_1 dei seguenti documenti o di copia conforme di essi:
- CILA n. 334 del 22.5.2017 e relativi allegati;
- SCIA n. 234 del 12.7.201 e relativi allegati, inclusi il progetto, le tavole ed i disegni dei lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della sig.ra CP_1
- dichiarazione di Denuncia Sismica presentata al Comune di Monza;
- comunicazione di inizio e di fine lavori presentata al Comune di Monza;
- dichiarazione di agibilità dell'appartamento;
- aggiornamento catastale presentato al NCEU. c) Per completezza si chiede infine che il Tribunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e/o dell'art. 213 c.p.c., voglia chiedere al Comune di Monza la produzione dei seguenti documenti:
- CILA n. 334 del 22.5.2017 e relativi allegati;
- SCIA n. 234 del 12.7.201 e relativi allegati, inclusi il progetto, le tavole ed i disegni dei lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della sig.ra CP_1
- dichiarazione di Denuncia Sismica;
- comunicazione di inizio e di fine lavori;
- dichiarazione di agibilità dell'appartamento;
- aggiornamento catastale presentato al NCEU. d) Per completezza, sempre occorrendo, si chiede infine che il Tribunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e/o dell'art. 213 c.p.c., voglia chiedere al Comune di Monza la produzione dei seguenti documenti:
- CILA n. 334 del 22.5.2017 e relativi allegati;
- SCIA n. 234 del 12.7.201 e relativi allegati, inclusi il progetto, le tavole ed i disegni dei lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della sig.ra CP_1
- dichiarazione di Denuncia Sismica;
- comunicazione di inizio e di fine lavori;
- dichiarazione di agibilità dell'appartamento;
- aggiornamento catastale presentato al NCEU”. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimb. forf. 15%, contr. int.
[...]
ed I.V.A.. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2020, emesso il Controparte_1
6.7.20220 dal Tribunale di Monza, con il quale le era stato intimato il pagamento di €15.301,10 in pagina 5 di 13 favore della società quale corrispettivo dovuto a saldo di lavori di ristrutturazione da Parte_1 quest'ultima eseguiti, in qualità di appaltatrice, presso la propria abitazione in forza del contratto sottoscritto tra le parti il 03.05.2017. L'attrice opponente chiedeva, in via principale, la revoca le decreto opposto e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice allegando sia la mancata che l'inesatta esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto, nonché, la sussistenza di vizi e difetti delle opere eseguite con particolare riferimento alla presenza di fessurazioni, e conseguentemente, chiedendo, la quantificazione del minor valore delle opere e del bene e dei relativi costi, e la condanna di al pagamento Parte_1 delle relative somme ed al risarcimento del danno. Chiedeva, altresì, di porre in compensazione, totale o parziale, tutte le somme da accertare con il residuo credito di € 15.301,10 preteso da con ulteriore condanna dell'opposta al Parte_1 pagamento del maggiore importo in esubero. In ogni caso, sempre in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi la convenuta a consegnare la dichiarazione di fine lavori, la dichiarazione di conformità delle opere eseguite a quelle progettate, il collaudo statico delle opere strutturali eseguite e le certificazioni di conformità degli impianti, ovvero alla rifusione dell'importo in caso di mancata consegna.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni avversarie in fatto e diritto;
Parte_1 eccepiva, in particolare, la mancata contestazione dei vizi e, in ogni caso, concludeva per l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente.
La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU, depositata il 01.04.2023 e successivamente integrata con un supplemento del 21.05.2024.
Il Tribunale di Monza con sentenza n. 59/2025, pubblicata il 15.01.2025, così disponeva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'opponente la somma di euro 12.805,42 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale a quella della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2)Condanna la parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere l'opponente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00 per spese ed euro 4500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico della parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore”. In particolare, il primo giudice respingeva l'eccezione di mancata contestazione dei vizi lamentati, rilevando come la stessa si evincesse dai numerosi messaggi whatsapp (docc. 3-14) versati in atti dall'attrice opponente, con i quali erano state sollevate dettagliate doglianze relative all'esecuzione dell'appalto, rispetto alle quali l'appaltatrice si era limitata a muovere solo contestazioni generiche. Riteneva, poi, che la circostanza che tali messaggi fossero indirizzati a convivente Controparte_4 della rappresentante della società convenuta, il quale aveva gestito direttamente l'appalto (come confermavano le mail intercorse tra le parti, in quanto inviate all'indirizzo mail dello v. docc. CP_4 19 attoreo e 6 di parte convenuta allegato al ricorso monitorio e come dichiarato in udienza dalla stessa legale rappresentante) costituivano fatti sufficienti ad affermare in capo a quest'ultimo, la natura di rappresentante apparente della e la conseguente legittimazione ad essere destinatario Parte_3 delle contestazioni mosse dall'attrice. Quanto al merito, aderendo alle risultanze della CTU espletata e al relativo supplemento, il Tribunale riteneva corretto porre a carico dell'appaltatrice i costi necessari per risolvere il problema delle fessurazioni presenti nell'immobile, evidenziando come “pur non trattandosi di lavoro espressamente
pagina 6 di 13 indicato nel contratto, la convenuta ha comunque compiuto su tali fessurazioni interventi erronei ed insufficienti imputandone i costi alla committente ed in tal modo assumendosi in via di fatto l'impegno a rimuovere tale vizio che a questo punto non può esimersi dall'eliminare definitivamente a proprie spese”, nonché, le ulteriori voci esposte nell'elaborato peritale, da considerarsi congrue, sulla base delle articolate motivazioni espresse dal CTU.
Dunque, il Tribunale, preso atto delle stime effettuate dal CTU, revocava il decreto opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condannava alla Parte_1 corresponsione della somma di €12.805,42 (come da schema riassuntivo a pagina 21 del supplemento di CTU) oltre rivalutazione dalla data della domanda giudiziale a quella della sentenza, ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite e al pagamento di quelle di CTU.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione di appello, impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale Parte_1 riforma sulla base di tre motivi di gravame, nonché, formulava richiesta di sospensiva della esecutività della predetta sentenza. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni di controparte e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza oggetto di gravame. All'udienza di prima comparizione del 19.06.2025, dopo ampia discussione, i procuratori delle parti s'impegnavano a verificare la possibilità di una definizione bonaria della controversia e soprassedevano, pertanto, sia sull'istanza di sospensiva, sia nell'esecuzione della sentenza impugnata. Il consigliere istruttore, visto l'art. 350, co. 3, n. 2, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e queste precisavano come in atti. Visto l'art. 350 bis c.p.c. veniva disposta la discussione orale della causa fissando l'udienza collegiale in data 25.09.2025; inoltre veniva dato termine fino al 19.09.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. La causa veniva poi decisa dalla Corte nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo, articolato con tre argomentazioni, intitolato “Errata e/o omessa declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale, svolta per l'accertamento dei difetti, vizi e risarcimento dei danni, anche in compensazione dei crediti. Errata interpretazione e valutazione delle prove, violazione dell'art. 112, 116 e 34 c.p.c in relazione alla decadenza e prescrizione, previste dall'art. 1667 comma 2 C.C., sotto un triplice profilo:
1A) mancata dichiarazione di decadenza dall'azione per inidoneità, mancanza e tempestività della denuncia ex comma 2 art. 1667 CC e quindi di improcedibilità della domanda;
2A) mancata dichiarazione di prescrizione e quindi di improcedibilità dell'azione per superamento del termine previsto dal comma 3 dell'art. 1667 CC e omessa pronuncia di improcedibilità per prescrizione dell'azione, rilevabile quale violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3A) mancata dichiarazione di decadenza dell'azione per mancanza e inidoneità soggettiva delle contestazioni ex art. 1667 comma 2 CC e difetto di domanda, rilevabile quale violazione dell'art.112 e 34 c.p.c.” l'appellante impugna quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione avente ad oggetto la mancata contestazione dei vizi lamentati proposta da Parte_1 In particolare, con la prima argomentazione, l'appellante censura la pronuncia impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto “l'eccezione di decadenza dell'azione riconvenzionale avversaria, come prevista dall'art. 1667, comma 2 C.C.”. Sostiene a tale riguardo che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, i messaggi WhatsApp versati in atti dall'opponente, non solo non potevano ritenersi idonei ad integrare una tempestiva pagina 7 di 13 denuncia dei vizi lamentati dalla committente, perché inviati oltre il termine di sessanta giorni (e cioè a partire dal 17 novembre 2017, come da. doc. 3 Fasc. opponente) a fronte della consegna dell'immobile (avvenuto i primi giorni del mese di settembre 2017), ma non identificavano neppure con sufficiente precisione i vizi medesimi. Con la seconda argomentazione, l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale, “rigettando l'eccezione avente per oggetto la mancata contestazione dei vizi lamentati, ha omesso di decidere sulla eccezione di prescrizione, ugualmente sollevata e chiesta dalla costituita parte opposta” (v. pag. 19 atto di appello). Sostiene a tale riguardo che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nel caso di specie la domanda di parte attrice fosse improcedibile “per prescrizione dell'azione maturata ex art. 1667 comma 3 C.C. e di quelle connesse di risarcimento, per evidente prova del decorso del termine dalla consegna dell'immobile (avvenuta nel settembre 2017) a quella dell'esercizio della domanda di garanzie e risarcitoria (del settembre 2020)” (cfr. pagg. 19 e 20 atto di appello). Con la terza argomentazione, l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto quale rappresentante apparente della società appaltatrice, Controparte_4 soggetto legittimato ad essere destinatario delle contestazioni mosse dall'attrice. Lamenta a tale riguardo, l'erroneità della pronuncia impugnata sotto un duplice profilo: per aver il primo giudice ritenuto rilevante, a tal fine, il rapporto personale intercorrente tra l'amministratore unico della e lo nonché, la sua intromissione nella gestione dell'appalto Parte_1 Parte_4 CP_4 rinvenibile dalla lettura delle mails agli atti le comunicazioni intercorse tra parti. Sostiene, con riferimento a tale profilo, che sebbene le mail fossero inviate all'indirizzo personale dello CP_4 risultavano però firmate dall'amministratrice e che l'unica mail (doc.6 già doc.19cp) valorizzata Pt_4 dal Tribunale non dimostrava che colui che l'aveva sottoscritta svolgesse una funzione amministrativa (o di altro genere) per la società appaltatrice. Evidenzia, poi, la totale assenza di una domanda incidentale (ex art. 34 c.p.p.) volta ad accertare il ruolo di amministratore di fatto in capo al signore tale da legittimarlo quale destinatario delle CP_4 contestazioni (seppure del tutto inidonee allo scopo).
Con il secondo motivo di appello intitolato “Errata quantificazione dei danni conseguenti ai vizi e difetti dell'appalto e palese errore della perizia. Violazione dell'art.116 c.p.c. in punto di valutazione della perizia” censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale, acriticamente aderendo alle risultanze della CTU espletata, ha quantificato in € 12.805,42 la somma dovuta dall'appaltatrice all'odierna appellata. Sostiene a tale riguardo che da tale somma debbano essere detratti, in quanto non dovuti, i seguenti importi:
- euro 5.606,59, a titolo costi per l'eliminazione della fessurazione strutturale, atteso che tale obbligazione non era oggetto del contratto di appalto e che nessuna responsabilità in ordine a tale problematica fosse ascrivibile a avendo accertato la CTU, non solo, la preesistenza della Parte_1 stessa ma, altresì, il carattere non risolutivo dell'intervento operato dalla stessa appaltatrice. Evidenzia, altresì, come l'avvenuta stuccatura delle fessure in fase di tinteggiatura delle pareti da parte di Pt_1
[...
contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale, non può ritenersi equivalente all'avvenuta assunzione da parte dell'appaltatrice dell'obbligo di rimozione definitiva di tale danno;
- euro 1.171,10, a titolo di “riparazione dell'impianto elettrico”, avuto riguardo all'assenza di prova in ordine alla sussistenza del malfunzionamento di detto impianto alla data di esecuzione dell'appalto, atteso che, a fronte dell'avvenuto rilascio della dichiarazione di conformità a regola d'arte, in data 29.09.2017, l'opponente, solo con l'atto introduttivo del giudizio, il 22.09.2020, e dunque, tardivamente- decorsi appunto tre anni- ne aveva denunciato il vizio.
pagina 8 di 13 Con il terzo motivo di appello intitolato “Errata quantificazione delle spese legali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. a carico della società opposta, anche di CTU. Soccombenza reciproca” l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale, in ragione della riconosciuta totale soccombenza in capo a ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Sostiene, a tale riguardo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le parti fossero reciprocamente soccombenti. Osserva che l'opponente, benché, vittoriosa rispetto alla domanda riconvenzionale relativa alla sussistenza dei vizi lamentati, fosse soccombente in relazione al credito azionato in via monitoria dall'appaltatrice, atteso che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto- pari ad €15.301,10, quale parte residua del saldo dei lavori extra contratto, complessivamente quantificati in euro 25.301,10- era stato parzialmente riconosciuto dal CTU come dovuto alla Parte_1 Ritiene, pertanto, che in considerazione di tale soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto disporre, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Opinione della Corte.
La Corte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per la ragioni di seguito esposte che vanno ad integrare la motivazione resa dal Tribunale. Con riguardo al primo motivo di gravame possono trattarsi congiuntamente, in quanto tra loro connesse, le censure sollevate con le prime due argomentazioni svolte dall'appellante. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, non si pone un problema di decadenza e prescrizione non avendo l'appaltatrice terminato né le lavorazioni sull'appartamento, né le pratiche urbanistico-edilizie in Comune, circostanza questa sempre lamentata dalla appellata che ha chiesto ripetutamente il completamento dei lavori ( vedi da ultimo il WA del 18.7.2018 prodotto quale doc. n. 10 (mai contestato da alla stregua degli altri), dove la proprietaria scrive: “Tra poco Parte_1 sarà un anno che io ti chiedo di finire i lavori, di rimediare alle cose non finite o non fatte per errore e dimenticanza e non succede niente”. Lo stesso CTU ha dato atto della mancata conclusione delle prestazioni pattuite nel contratto di appalto, pertanto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in tal caso trova applicazione la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss c.c. e non quella di cui a gli artt. 1667-1668 c.c. che presuppone il completamento delle opere.
In ogni caso, la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che “in tema di appalto, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica . Qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. Quanto al dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, stabilito dall'art. 1667, terzo comma, c.c.,esso va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa” (Cass. n. 18.409/2025).
Orbene, dunque, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte l'obbligo di denuncia, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, delle difformità o dei vizi dell'opera pagina 9 di 13 oggetto di appalto, nonché il decorso del termie di prescrizione dell'azione prevista dal terzo comma del medesimo articolo, presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera -espressa, tacita o presunta- avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica;
con la conseguenza che in difetto di accettazione, non può imputarsi all'appaltante di non aver provveduto alla denuncia dei vizi dell'opera oggetto di appalto.
La Suprema Corte, peraltro, evidenzia peraltro poi che consegna ed accettazione dell'opera sono atti distinti, atteso che la prima, costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la seconda esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, che a suo volta, determina l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Sicché il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, c. 1 c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia (ossia l'impossibilità di farli valere successivamente, a prescindere da qualsiasi termine di decadenza, che decorre dalla “scoperta” per i soli vizi occulti).
Pertanto, prima dell'accettazione e della consegna dell'opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna “definitiva” non decorrono i termini di prescrizione.
Chiarisce ancora la Corte che l'accettazione, diversamente dall'atto di collaudo, è un atto di volontà con il quale il committente dichiara di volere accogliere nella sua sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendola trovata immune da difformità o vizi o avendo rinunciato a farli valere: è quindi qualificata come negozio unilaterale recettizio, e deve essere comunicata all'appaltatore, a pena di inefficacia.
Quanto alle forme di manifestazione, l'accettazione può essere espressa, tacita o presunta, non essendo richiesti particolari requisiti formali per la sua esternazione:
-è tacita ove il committente, o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera e si sostanzia in comportamenti concludenti, che dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata
-è presunta quando, ai sensi dell'art. 1665, c. 3 C.c.: nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi ovvero;
non ne comunichi il risultato entro un breve termine;
ai sensi dell'art. 1666, c. 2 C.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento di singole partite, il che fa presumere l'accettazione della frazione o partita di opera pagata, salvo che ricorra il versamento di semplici acconti.
Al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un contegno del committente che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione.
Non si ha accettazione tacita, inoltre, se il committente prende in consegna l'opera, dopo l'effettuazione della verifica, riservandosi al contempo di far valere difformità o vizi in un momento pagina 10 di 13 successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, avvenga con l'espressa riserva di effettuare la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla.
Con riferimento ai rapporti tra l'accettazione e il collaudo, la Cassazione riassume le eventuali ipotesi che possano accadere nella pratica:-che l'opera sia accettata senza alcuna verifica e collaudo, il che peraltro è escluso nelle situazioni in cui è prevista l'obbligatorietà del collaudo per ragioni di interesse pubblico;
-che l'opera sia accettata nonostante il collaudo abbia avuto esito negativo;
-che l'opera debba essere accettata in ragione dell'esito positivo del collaudo, costituendo la dichiarazione sulla regolarità della prestazione dell'appaltatore un'ipotesi di accettazione tacita, in quanto incompatibile con la volontà di rifiutare la prestazione della controparte.
Tutto quanto premesso, alla luce dei principi testé enunciati, non possono trovare accoglimento le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1667, commi 2 e 3, c.c. invocate dall'odierno appellante, atteso che nel caso di specie non risulta né l'avvenuta consegna delle opere oggetto del contratto di appalto alla committente né, parimenti, un'accettazione, pur tacita, di esse da parte della medesima.
Invero a seguito dell'immissione nel possesso dell'immobile a decorrere dal settembre 2017 la committente non solo non ha ricevuto alcun atto di consegna dell'opera, formalizzato in un verbale di consegna dei lavori, con relativa documentazione (dichiarazione di fine lavori;
dichiarazione di conformità delle opere eseguite a quelle progettate;
collaudo statico delle opere strutturali eseguite;
certificazioni di conformità ex D.M. n. 37/2008 degli impianti- elettrico, idraulico e a gas- realizzati ex novo e di quelli modificati), che ne attestassero- quantomeno- l'avvenuta definizione, ma, anzi, ne ha constatato la mancata ultimazione, contestando altresì la presenza di vizi e difformità, come risulta dalle numerose mail inviate all'appaltatrice nell'arco temporale tra il novembre 2017 e il maggio 2019, docc.
3-10 e 12-14 fasc. opponente, con le quali si duole del persistere di crepe nelle pareti e del mancato intervento di riparazione atteso da parte di : circostanza, quest'ultima che Parte_1 manifesta inequivocabilmente la volontà di non accettare le opere pattuite. Ne deriva pertanto che, in applicazione citati principi, non avendo la committente accettato l'opera, essa non fosse tenuta ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore e dunque, non sia neppure incorsa nella prescrizione dell'azione prevista dall'art. 1667, comma 3, c.c.
Non può trovare altresì accoglimento la censura articolata dall'appellante con la terza argomentazione svolta in seno al primo motivo di gravame in ordine alla legittimazione di quale Controparte_4 destinatario delle contestazioni sollevate dalla committente in relazione ai lavori di ristrutturazione oggetto dell'appalto.
Risulta infatti dalle comunicazioni intercorse tra le parti che la condotta dello era idonea a CP_4 creare una situazione di apparenza tale da ingenerare nell'odierna appellata il fondato convincimento circa l'effettiva titolarità in capo allo stesso del potere di rappresentanza- oltre che gestorio- della società appaltatrice.
Invero, come correttamente valorizzato dal primo giudice, le e-mails con cui ha inviato Parte_1 all'opponente le fatture relative agli importi pagati (cfr. doc. n. 6 opposta) risultano inviate dall'indirizzo ” e contengono a piè di pagina i riferimenti Email_1 della fallita società avente sede in Cesate (MI) – via Donizetti, vale a dire il Controparte_6 medesimo indirizzo di Parte_1
pagina 11 di 13 Non solo, lo scambio di messagistica WhatsApp, a decorrere dal 17.11.2017 e sino all'8.5 2019 (docc.
3-10 e 12-14 fasc. opponente), relativo alle rimostrate manifestate dalla per i lavori non CP_1 finiti e l'aggravamento delle fessurazioni, trova quale unico interlocutore lo CP_4
A questo si aggiunga che, all'udienza del 23.3.2021, la stessa , legale rappresentante della Parte_4
in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato testualmente: “di occuparsi della parte Parte_1 amministrativa della gestione societaria, mentre dei soci il geom. mio compagno, si Controparte_4 occupa anche degli aspetti tecnici e lavora in cantiere mentre il socio non si occupa Controparte_7 da vicino delle attività della società. Non sono mai stata a vedere il cantiere. Il rapporto contrattuale ha avuto inizio fra l'attrice e Non ho avuto contatti con l'amministratore del Controparte_4 condominio dove si trova l'immobile”, con ciò confermando l'effettiva gestione dell'esecuzione dell'appalto da parte dello CP_4 Sicché, come correttamente statuito dal Tribunale, lo stesso, quale rappresentante apparente della era legittimato ad essere destinatario delle contestazioni mosse dall'opponente in Parte_1 ordine all'inesatta e mancata esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
Infondato risulta altresì il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della errata quantificazione dei danni conseguenti ai vizi e difetti dell'appalto. Quanto alla somma di euro 5.606,59, relativa ai costi per l'eliminazione della fessurazione strutturale, ritiene il Collegio, aderendo alle persuasive conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che essa debba imputarsi alla responsabilità dell'appaltatrice. Deve infatti osservarsi che sebbene l'eliminazione delle fessurazioni sulle pareti non costituisse specifica obbligazione oggetto del contratto sottoscritto dalle parti, cionondimeno non può sottacersi, come ben evidenziato dal Tribunale, che la ha comunque compiuto su tali fessurazioni Parte_1 interventi erronei ed insufficienti imputandone i costi alla committente ed in tal modo assumendosi in via di fatto l'impegno a rimuovere tale vizio. Ed invero tale conclusione trova conferma nella stessa documentazione versata in atti dall'odierna appellante (sub doc.3): la fattura n. 18/2017 testualmente elencando tra le voci “fornitura e posa di putrelle (…) e ripristino con malte strutturali” e “chiusura fessure nelle murature in verticale con malte antiritiro” depone nel senso dell'avvenuta assunzione da parte dell'appaltatrice dell'incarico- poi rivelatosi inadeguato- di consolidare strutturalmente l'appartamento e, comunque, di eliminare le fessurazioni;
sicché, a fronte dell'accettazione di di farsi carico di tali lavorazioni e conseguire il risultato promesso- Parte_1 di eliminazione delle crepe- deve ritenersi corretta la statuizione del primo giudice in ordine alla debenza alla committente dei relativi costi- siccome stimati dal CTU- dalla stessa sostenuti. Parimenti destituite di fondamento sono le doglianze svolte in ordine ai costi relativi alla riparazione dell'impianto elettrico. Non coglie nel segno l'assunto di parte appellante secondo il certificato di conformità dell'impianto in oggetto versato in atti (doc.3) -datato 29.9.2017, e dunque immediatamente successivo alla presa di possesso dell'immobile oggetto della ristrutturazione da parte della committente- sarebbe idoneo a dimostrare il corretto funzionamento dello stesso e, pertanto, l'esatto adempimento da parte di
[...]
dell'obbligazione assunta con il contratto di appalto. Parte_1 Orbene, posto che lo scopo dell'attestazione di conformità alle regole dell'arte è quello di certificare l'astratta rispondenza di un impianto alle specifiche previste dalla regolamentazione tecnica, e non anche quello di garantire il perfetto funzionamento dello stesso, nel caso di specie occorre osservare che, come sopra evidenziato, la mancata consegna della documentazione relativa alla definizione dei lavori pattuiti, nonché l'assenza di avvenuta accettazione -neppure in forma tacita- delle stesse, priva di rilievo, come prima precisato, l'assunto circa la tardività della denuncia di tale vizio. Invero, rilevato che nessuna certificazione in ordine gli impianti era stata rilasciata alla committente - come si rinviene dalle risultanze del giudizio (doc. 15, pag. 8 fasc. opponente ) e come parimenti pagina 12 di 13 confermato dalla stessa appaltatrice, che ha prodotto l'anzidetta attestazione di conformità solo dopo l'introduzione del giudizio, sostenendo in ogni caso “che la mancata produzione e consegna da parte della ricorrente di documentazione attinente la ristrutturazione, non vale ad inficiare l'ingiunzione e quindi i lavori e le opere e i costi dettagliati nelle fatture 15/17 e 2/18.”, v. pag.
9. comparsa di costituzione e risposta primo grado- occorre altresì osservare che, a fronte del rilevato malfunzionamento dell'impianto, la non ha provato, secondo l'onere sulla medesima Parte_1 incombente, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, limitandosi a sostenere genericamente che il vizio fosse imputabile ad interventi successivi alla sua installazione: circostanze anch'esse rimaste prive di idoneo riscontro probatorio. Sicché, in ragione di tali considerazioni, la stessa deve esser tenuta a versare alla controparte anche la somma di euro 1.171,10, relativa ai costi di riparazione dell'impianto elettrico.
Infondato risulta anche il terzo motivo di gravame. Deve invero riconoscersi la totale soccombenza nel giudizio di prime cure dell'odierna appellante, avendo il primo giudice, alla luce delle condivisibili conclusioni svolte, non solo ritenuta infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da con conseguente revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, ma altresì accertato il diritto al risarcimento di controparte per i vizi e i difetti dell'opera ascrivibili all'appaltatrice medesima.
Alla luce di tali motivazioni, deve essere confermata la sentenza n. 59/2025 resa dal Tribunale di Monza, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra €5.201,00 e € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria. Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 59/2025 resa dal Tribunale di Parte_1 Controparte_1 Monza, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere le spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre IVA (se dovuta), spese al 15% e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
La cons. est. La Presidente
IA ER RE IT TE
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dal seguente collegio
Dott. IT TE Presidente
Dott. IA ER RE Consigliere est.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 482/2025 promossa
DA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Cesate via G. Donizetti n. 208, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Capovilla
) e con domicilio eletto presso il suo Studio in Milano Piazza della Guastalla C.F._1 n.7
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. residente a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Alfonso Terenghi ), con domicilio C.F._3 eletto presso il suo Studio in Milano, via Archimede n.94
APPELLATA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Monza pubblicata mediante depositata in data 15.01.2025, nel procedimento civile R.G. n. 7045/2020 Ai sensi dell'artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, -Accogliere per quanto sopra esposto, il primo motivo e riformare la sentenza impugnata, rigettando integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2020 e la domanda riconvenzionale svolta dall'attrice, signora poichè improcedibile per maturata decadenza dall'azione (1A- Controparte_1 3A- per mancanza della denunzia) ai sensi dell'art.1667 comma 2 C.C. ovvero poiché improcedibile per maturata prescrizione dell'azione (2A- per superamento del termine biennale) ai sensi dell'art.1667 comma 3 C.C. e così assolvendo la società dal pagamento della somma di euro 12.805,42, e per l'effetto, Parte_1 ai sensi dell'art. 653 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo opposto n.1476/2020 (RG.2202/2020) e l'importo ingiunto e spese. Nel merito, in via subordinata -Accogliere il secondo motivo e riformare parzialmente la sentenza impugnata, condannando la società , in persona del legale rappresentante al pagamento della minore Parte_1 somma di euro 6.027,73 o quella che risulterà di giustizia, come determinata a seguito di compensazione tra la somma dovuta alla società opposta e quanto accertato come dovuto in forza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale. In via ulteriormente subordinata -Accogliere il terzo motivo e riformare parzialmente la sentenza impugnata, compensando, anche parzialmente, le spese legali per reciproca soccombenza delle domande ex art. 92 comma 2 c.p.c.
si spese, anche di CTP e CTU, e compensi del doppio grado di giudizio” CP_2
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare per le causali illustrate nella presente comparsa nonché in tutti gli atti, deduzioni e scritti difensivi del giudizio di primo grado:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello e delle domande ivi formulate ai sensi del combinato disposto degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c.; con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
- Nel merito:
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 59/2025 resa dal Tribunale di Monza Parte_1 in data 15.1.2025 e depositata lo stesso giorno, e per l'effetto confermarla integralmente, eventualmente anche con diversa motivazione;
- in ogni caso, rigettare le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte formulate da parte appellante, perché infondate in fatto e diritto;
accogliere le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte via via dedotte dal
nel giudizio di primo grado, di seguito riproposte ex art. 346 c.p.c.: Parte_2
“- accertare e dichiarare che la Sig.ra non è debitrice verso della Controparte_1 Parte_1 somma di € 15.301,10= oltre accessori portata dal decreto ingiuntivo telematico n. 1476/2020 – R.G. n. 2202/2020, e per l'effetto dichiarare quest'ultimo illegittimo e/o inefficace e/o nullo, nonché privo di effetti giuridici e comunque revocarlo;
con tutte le conseguenti statuizioni di legge;
- rigettare tutte le domande, pretese, eccezioni e conclusioni formulate da parte di perché Parte_1 infondate in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare che si è resa inadempiente alle obbligazioni di cui al contratto
Parte_1 d'appalto, in quanto non ha provveduto a realizzare le opere/le prestazioni descritte nella narrativa dell'atto di citazione e dei successivi atti difensivi, nonché comunque accertate in corso di causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare in complessivi € 15.000,00=, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il valore delle prestazioni, opere/forniture non eseguite da a favore della Sig.ra in forza del contratto d'appalto
Parte_1 CP_1 del 3.5.2017 e successive eventuali varianti/integrazioni; accertare e dichiarare, in ogni caso, che gli inadempimenti di così come descritti in narrativa, hanno causato alla Sig.ra un danno
Parte_1 CP_1 patrimoniale pari quantomeno alla somma di € 10.000,00=, o a quella diversa che risulterà in corso di causa;
di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro
Parte_1 tempore, al pagamento/restituzione/risarcimento, in favore dell'opponente, della somma di € 15.000,00=, o di pagina 2 di 13 quella diversa ritenuta di giustizia, se del caso anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a titolo di maggior danno, ed agli interessi moratori ex lege dal dovuto al saldo sulla somma rivalutata;
- accertare e dichiarare che non ha correttamente adempiuto alle obbligazioni di cui al Parte_1 contratto d'appalto, in quanto le opere da questa realizzate sono risultate affette dai vizi, difetti e difformità descritti in narrativa;
per l'effetto, accertare e dichiarare in complessivi € 25.000,00=, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, il costo necessario per l'eliminazione dei vizi/difetti/difformità presenti nelle opere, prestazioni e forniture eseguite da a favore della Sig.ra in forza del contratto Parte_1 CP_1 d'appalto del 3.5.2017 e successive eventuali varianti/integrazioni; accertare e dichiarare, in ogni caso, che i vizi/difetti/difformità posti in essere da così come descritti in narrativa, hanno causato alla Parte_1 Sig.ra un danno patrimoniale pari alla somma di € 25.000,00=, o a quella diversa ritenuta di giustizia;
CP_1 per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore della Sig.ra anche a titolo di riduzione del prezzo dell'appalto e/o di CP_1 risarcimento del danno, della somma di € 25.000,00=, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, se del caso anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a titolo di maggior danno, ed agli interessi moratori ex lege dal dovuto al saldo sulla somma rivalutata;
- accertare e dichiarare che si è resa inadempiente, o comunque non correttamente adempiente, Parte_1 all'obbligazione di eliminare le fessurazioni sulla parete dell'abitazione descritta in narrativa, di realizzare un rinforzo strutturale, di sistemare il cedimento strutturale di cui al primo capoverso del capitolato/preventivo allegato al contratto, di concludere le pratiche urbanistiche in Comune, determinando così la mancanza di abitabilità dell'immobile; per l'effetto, accertare e dichiarare che il minor valore dell'unità immobiliare per la mancanza di abitabilità, o comunque il relativo danno patrimoniale, o comunque la somma necessaria per il conseguimento dell'abitabilità e per la definitiva eliminazione di dette fessurazioni, il rinforzo strutturale, la sistemazione del cedimento strutturale ed il completamento delle pratiche urbanistiche, è pari alla somma di € 42.000;00, o in subordine a quella di € 27.480,00=; per l'effetto, condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 42.000,00= o di quella ritenuta di giustizia, in favore dell'opponente, ai sensi dell'art. 1668 c.c., o comunque al suo pagamento anche a titolo di risarcimento del danno;
- occorrendo, porre in compensazione tutte le somme di cui sopra con il residuo credito di € 15.301,10= preteso da in forza del contratto d'appalto del 3.5.2017 e successive eventuali varianti/integrazioni, con Parte_1 condanna dell'opposta al pagamento della maggior importo in esubero. In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 a consegnare alla Sig.ra il certificato di agibilità, la dichiarazione di fine lavori, la dichiarazione di CP_1 conformità delle opere eseguite a quelle progettate, il collaudo statico delle opere strutturali eseguite e le certificazioni di conformità ex D.M. n. 37/2008 degli impianti realizzati ex novo e di quelli modificati (impianto elettrico, impianto idraulico, impianto gas della caldaia, libretto di impianto della caldaia), quantificando altresì gli importi necessari alla loro acquisizione da parte dell'opponente, e condannando l'opposta alla rifusione di detti importi nel caso di loro mancata consegna. In ogni caso, rigettare tutte le domande, pretese, eccezioni anche preliminari e conclusioni di Parte_1 ivi comprese quelle di decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione, perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a rimb. forf. 15%., contr. int. ed Controparte_3 I.V.A., nonché con integrale rifusione/rimborso dei compensi e delle spese di CTU. In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio ed esclusivamente occorrendo, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della controparte e per testi sulle circostanze di seguito indicate: 1) Vero che, nel luglio del 2016, il sig. ha presentato alla sig.ra il geom. Testimone_1 CP_1 [...]
qualificatosi come titolare della società il quale l'ha accompagnata a visionare CP_4 Parte_1 l'appartamento sito in Monza, via Volta n. 26 denominato “lotto 9”, che la sig.ra era interessata ad CP_1 acquistare e ristrutturare;
2) Vero che, con rogito notarile in data 20.1.2017 (doc. n. 30 di parte opponente, che mi si rammostra), la sig.ra ha acquistato l'appartamento denominato “lotto 9” facente parte del “Condominio Volta 26” sito in CP_1 Monza;
pagina 3 di 13 3) Vero che, al momento dell'acquisto, la sig.ra conduceva in locazione un appartamento in Monza, CP_1 via Lambro n. 8, il cui contratto era in scadenza per il 31.8.2017;
4) Vero che, nei giorni precedenti l'acquisto, la sig.ra ha chiesto al sig. di rendersi CP_1 CP_4 disponibile per effettuare un sopralluogo nell'appartamento, una volta che lo stesso fosse stato sgombrato dagli arredi del precedente proprietario, in previsione della sua ristrutturazione;
5) Vero che, nei giorni tra il 21.1.2017 ed il 25.1.2017, il sig. per conto di ha Controparte_4 Parte_1 eseguito alcuni sopralluoghi nell'appartamento della sig.ra per prendere visione dei lavori di CP_1 ristrutturazione da eseguire, ed ha rilevato la presenza di una fessurazione sulla parete di confine con il Condominio di via Volta n. 28, corrente dal piano primo sino al sottotetto;
6) Vero che, in occasione di tali sopralluoghi, il sig. ha segnalato alla sig.ra la necessità di CP_4 CP_1 eseguire delle verifiche strutturali sull'appartamento per individuare l'origine della fessurazione;
7) Vero che, con mail del 25.1.2017 (doc. n. 19 di parte opponente che mi si rammostra, ed il cui contenuto confermo), il sig. ha segnalato alla sig.ra il nominativo dell'ing. per CP_4 CP_1 Persona_1 eseguire la verifica delle strutture dell'appartamento;
8) Vero che, nei giorni successivi al 25.1.2017, la sig.ra ha preso contatti con l'ing. , CP_1 Per_1 incaricandolo di accertare la causa della fessurazione;
9) Vero che nei giorni tra il 26.1 ed il 31.1.2017 l'ing.
ha contattato il tecnico del “Condominio Volta 26”, ing. , conducendo con Per_1 Persona_2 quest'ultimo e con il sig. un sopralluogo nell'appartamento e nel Condominio;
CP_4 10) Vero che, nei giorni tra il 26.1 ed il 31.1.2017, il sig. e l'ing. hanno incontrato CP_4 Per_1 l'amministratore del Condominio di via Volta n. 26, sig. ed il tecnico di quest'ultimo, ing. Controparte_5
, con i quali hanno visionato l'appartamento della sig.ra Persona_2 CP_1
11) Vero che l'ing. , con mail del 31.1.2017 (doc. n. 20 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui Per_2 contenuto confermo), ha trasmesso all'ing. la relazione preliminare in data 28.1.2013 e la relazione Per_1 in data 9.5.2015 (docc. nn. 22-23 di parte opponente che mi si rammostrano, ed il cui contenuto confermo);
12) Vero che, nel corso delle prime due settimane di febbraio 2017, il sig. e l'ing. hanno CP_4 Per_1 eseguito altri sopralluoghi nell'appartamento della sig.ra per la progettazione dei lavori di CP_1 consolidamento e di ristrutturazione;
13) Vero che in occasione di un incontro tenutosi presso l'appartamento dell'opponente nei giorni 22-23 febbraio 2017, il sig. e l'ing. hanno precisato alla sig.ra che per consolidare CP_4 Per_1 CP_1 l'appartamento sarebbe stato necessario inserire alcune putrelle all'interno dei muri di ciascun locale;
14) Vero che, in tale occasione, è stato deciso che l'ing. avrebbe predisposto il progetto delle opere Per_1 di consolidamento, eliminazione della fessurazione e ristrutturazione e ne avrebbe curato la direzione, mentre si sarebbe occupata della loro esecuzione;
Parte_1
15) Vero che in data 27.2.2017, mentre si trovava per lavoro in Turchia, la sig.ra è stata colpita da un CP_1 ictus ed è stata ricoverata per tre settimane presso l'Ospedale Acibadem di Bursa (doc. n. 24 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo);
16) Vero che, pochi giorni dopo il suo rientro in Italia il 20.3.2017, la sig.ra è stata nuovamente CP_1 ricoverata presso il Centro Auxologico di Milano – Stroke Unit (docc. nn. 25-26 di parte opponente, che mi si rammostrano ed il cui contenuto confermo);
17) Vero che, dopo le sue dimissioni dal Centro Auxologico, la sig.ra ha continuato a presentare per CP_1 mesi fenomeni di fortissima cefalea, alterazione della vista, afasia, perdita di coscienza, almeno sino al 2018 (docc. nn. 27-29 di parte opponente, che mi si rammostrano ed il cui contenuto confermo);
18) Vero che i lavori di consolidamento e di ristrutturazione dell'appartamento da parte di hanno Parte_1 avuto inizio nel corso del mese di maggio 2017, anche se il relativo contratto ed il capitolato sono stati firmati dalla sig.ra verso l'inizio del mese di luglio 2017 presso la sede di in Cesate (MI), poiché le CP_1 Parte_1 condizioni di salute dell'opponente non le consentivano spostamenti;
19) Vero che, nel corso di un sopralluogo sui lavori durante il mese di giugno 2017 insieme al sig. CP_4 l'ing. ha confermato alla sig.ra che per consolidare l'immobile ed eliminare la fessurazione Per_1 CP_1 sarebbe stato necessario inserire nei muri un adeguato numero di putrelle metalliche saldate tra loro, comunque non inferiore a dieci;
20) Vero che, in tale occasione, il sig. ha affermato che, a suo avviso, il numero di putrelle indicato CP_4 dall'ing. era eccessivo;
Per_1
21) Vero che la mail in data 6.7.2017 – h. 17.10 prodotta quale doc. n. 25 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è stata inviata dall'ing. alla sig.ra Per_1 CP_1 pagina 4 di 13 22) Vero che la sig.ra ha inviato al sig. e ricevuto da quest'ultimo i messaggi CP_1 Controparte_4 whatsapp prodotti quali docc. nn. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, che mi si rammostrano ed il cui contenuto confermo;
23) Vero che la situazione attuale dell'appartamento di proprietà della sig.ra è quella descritta nella CP_1 perizia dell'ing. prodotta quale doc. n. 15, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, e Persona_3 presenta gli elementi descritti alle pagg. 4-5-6-7 di tale perizia;
24) Vero che il doc. n. 31 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è stato estratto dalla pratica edilizia CILA n. 334/17 del 22.5.2017 presso il Comune di Monza;
25) Vero che il doc. n. 32 di parte opponente, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è stato estratto dalla pratica edilizia SCIA n. 234/17 del 12.7.2017 presso il Comune di Monza;
26) Vero che SI ha omesso di rilasciare alla committente le dichiarazioni di conformità e le Pt_1 certificazioni degli impianti dell'appartamento. Si indicano a testi: 1) sig. – Monza;
2) sig. – via Monti e Tognetti n. 21, Testimone_1 Controparte_5 Monza;
3) ing. – Via Rota n. 23, Monza;
4) ing. – OV Milanese (MB), Persona_2 Persona_1 via Angiolieri n. 14; 5) sig. – Cesate (MI); 6) ing. – Via S. Martino n. 2, Monza. Controparte_4 Persona_3 Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale articolati da parte opposta, perché inammissibili ed irrilevanti. b) Si chiede poi occorrendo che il Tribunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare a ed Parte_1 all'ing. , residente in [...], l'esibizione in giudizio Persona_1 dei seguenti documenti o di copia conforme di essi:
- CILA n. 334 del 22.5.2017 e relativi allegati;
- SCIA n. 234 del 12.7.201 e relativi allegati, inclusi il progetto, le tavole ed i disegni dei lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della sig.ra CP_1
- dichiarazione di Denuncia Sismica presentata al Comune di Monza;
- comunicazione di inizio e di fine lavori presentata al Comune di Monza;
- dichiarazione di agibilità dell'appartamento;
- aggiornamento catastale presentato al NCEU. c) Per completezza si chiede infine che il Tribunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e/o dell'art. 213 c.p.c., voglia chiedere al Comune di Monza la produzione dei seguenti documenti:
- CILA n. 334 del 22.5.2017 e relativi allegati;
- SCIA n. 234 del 12.7.201 e relativi allegati, inclusi il progetto, le tavole ed i disegni dei lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della sig.ra CP_1
- dichiarazione di Denuncia Sismica;
- comunicazione di inizio e di fine lavori;
- dichiarazione di agibilità dell'appartamento;
- aggiornamento catastale presentato al NCEU. d) Per completezza, sempre occorrendo, si chiede infine che il Tribunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e/o dell'art. 213 c.p.c., voglia chiedere al Comune di Monza la produzione dei seguenti documenti:
- CILA n. 334 del 22.5.2017 e relativi allegati;
- SCIA n. 234 del 12.7.201 e relativi allegati, inclusi il progetto, le tavole ed i disegni dei lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della sig.ra CP_1
- dichiarazione di Denuncia Sismica;
- comunicazione di inizio e di fine lavori;
- dichiarazione di agibilità dell'appartamento;
- aggiornamento catastale presentato al NCEU”. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimb. forf. 15%, contr. int.
[...]
ed I.V.A.. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2020, emesso il Controparte_1
6.7.20220 dal Tribunale di Monza, con il quale le era stato intimato il pagamento di €15.301,10 in pagina 5 di 13 favore della società quale corrispettivo dovuto a saldo di lavori di ristrutturazione da Parte_1 quest'ultima eseguiti, in qualità di appaltatrice, presso la propria abitazione in forza del contratto sottoscritto tra le parti il 03.05.2017. L'attrice opponente chiedeva, in via principale, la revoca le decreto opposto e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice allegando sia la mancata che l'inesatta esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto, nonché, la sussistenza di vizi e difetti delle opere eseguite con particolare riferimento alla presenza di fessurazioni, e conseguentemente, chiedendo, la quantificazione del minor valore delle opere e del bene e dei relativi costi, e la condanna di al pagamento Parte_1 delle relative somme ed al risarcimento del danno. Chiedeva, altresì, di porre in compensazione, totale o parziale, tutte le somme da accertare con il residuo credito di € 15.301,10 preteso da con ulteriore condanna dell'opposta al Parte_1 pagamento del maggiore importo in esubero. In ogni caso, sempre in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi la convenuta a consegnare la dichiarazione di fine lavori, la dichiarazione di conformità delle opere eseguite a quelle progettate, il collaudo statico delle opere strutturali eseguite e le certificazioni di conformità degli impianti, ovvero alla rifusione dell'importo in caso di mancata consegna.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni avversarie in fatto e diritto;
Parte_1 eccepiva, in particolare, la mancata contestazione dei vizi e, in ogni caso, concludeva per l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente.
La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU, depositata il 01.04.2023 e successivamente integrata con un supplemento del 21.05.2024.
Il Tribunale di Monza con sentenza n. 59/2025, pubblicata il 15.01.2025, così disponeva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'opponente la somma di euro 12.805,42 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale a quella della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2)Condanna la parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere l'opponente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00 per spese ed euro 4500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico della parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore”. In particolare, il primo giudice respingeva l'eccezione di mancata contestazione dei vizi lamentati, rilevando come la stessa si evincesse dai numerosi messaggi whatsapp (docc. 3-14) versati in atti dall'attrice opponente, con i quali erano state sollevate dettagliate doglianze relative all'esecuzione dell'appalto, rispetto alle quali l'appaltatrice si era limitata a muovere solo contestazioni generiche. Riteneva, poi, che la circostanza che tali messaggi fossero indirizzati a convivente Controparte_4 della rappresentante della società convenuta, il quale aveva gestito direttamente l'appalto (come confermavano le mail intercorse tra le parti, in quanto inviate all'indirizzo mail dello v. docc. CP_4 19 attoreo e 6 di parte convenuta allegato al ricorso monitorio e come dichiarato in udienza dalla stessa legale rappresentante) costituivano fatti sufficienti ad affermare in capo a quest'ultimo, la natura di rappresentante apparente della e la conseguente legittimazione ad essere destinatario Parte_3 delle contestazioni mosse dall'attrice. Quanto al merito, aderendo alle risultanze della CTU espletata e al relativo supplemento, il Tribunale riteneva corretto porre a carico dell'appaltatrice i costi necessari per risolvere il problema delle fessurazioni presenti nell'immobile, evidenziando come “pur non trattandosi di lavoro espressamente
pagina 6 di 13 indicato nel contratto, la convenuta ha comunque compiuto su tali fessurazioni interventi erronei ed insufficienti imputandone i costi alla committente ed in tal modo assumendosi in via di fatto l'impegno a rimuovere tale vizio che a questo punto non può esimersi dall'eliminare definitivamente a proprie spese”, nonché, le ulteriori voci esposte nell'elaborato peritale, da considerarsi congrue, sulla base delle articolate motivazioni espresse dal CTU.
Dunque, il Tribunale, preso atto delle stime effettuate dal CTU, revocava il decreto opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condannava alla Parte_1 corresponsione della somma di €12.805,42 (come da schema riassuntivo a pagina 21 del supplemento di CTU) oltre rivalutazione dalla data della domanda giudiziale a quella della sentenza, ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite e al pagamento di quelle di CTU.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione di appello, impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale Parte_1 riforma sulla base di tre motivi di gravame, nonché, formulava richiesta di sospensiva della esecutività della predetta sentenza. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni di controparte e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza oggetto di gravame. All'udienza di prima comparizione del 19.06.2025, dopo ampia discussione, i procuratori delle parti s'impegnavano a verificare la possibilità di una definizione bonaria della controversia e soprassedevano, pertanto, sia sull'istanza di sospensiva, sia nell'esecuzione della sentenza impugnata. Il consigliere istruttore, visto l'art. 350, co. 3, n. 2, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e queste precisavano come in atti. Visto l'art. 350 bis c.p.c. veniva disposta la discussione orale della causa fissando l'udienza collegiale in data 25.09.2025; inoltre veniva dato termine fino al 19.09.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. La causa veniva poi decisa dalla Corte nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo, articolato con tre argomentazioni, intitolato “Errata e/o omessa declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale, svolta per l'accertamento dei difetti, vizi e risarcimento dei danni, anche in compensazione dei crediti. Errata interpretazione e valutazione delle prove, violazione dell'art. 112, 116 e 34 c.p.c in relazione alla decadenza e prescrizione, previste dall'art. 1667 comma 2 C.C., sotto un triplice profilo:
1A) mancata dichiarazione di decadenza dall'azione per inidoneità, mancanza e tempestività della denuncia ex comma 2 art. 1667 CC e quindi di improcedibilità della domanda;
2A) mancata dichiarazione di prescrizione e quindi di improcedibilità dell'azione per superamento del termine previsto dal comma 3 dell'art. 1667 CC e omessa pronuncia di improcedibilità per prescrizione dell'azione, rilevabile quale violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3A) mancata dichiarazione di decadenza dell'azione per mancanza e inidoneità soggettiva delle contestazioni ex art. 1667 comma 2 CC e difetto di domanda, rilevabile quale violazione dell'art.112 e 34 c.p.c.” l'appellante impugna quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione avente ad oggetto la mancata contestazione dei vizi lamentati proposta da Parte_1 In particolare, con la prima argomentazione, l'appellante censura la pronuncia impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto “l'eccezione di decadenza dell'azione riconvenzionale avversaria, come prevista dall'art. 1667, comma 2 C.C.”. Sostiene a tale riguardo che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, i messaggi WhatsApp versati in atti dall'opponente, non solo non potevano ritenersi idonei ad integrare una tempestiva pagina 7 di 13 denuncia dei vizi lamentati dalla committente, perché inviati oltre il termine di sessanta giorni (e cioè a partire dal 17 novembre 2017, come da. doc. 3 Fasc. opponente) a fronte della consegna dell'immobile (avvenuto i primi giorni del mese di settembre 2017), ma non identificavano neppure con sufficiente precisione i vizi medesimi. Con la seconda argomentazione, l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale, “rigettando l'eccezione avente per oggetto la mancata contestazione dei vizi lamentati, ha omesso di decidere sulla eccezione di prescrizione, ugualmente sollevata e chiesta dalla costituita parte opposta” (v. pag. 19 atto di appello). Sostiene a tale riguardo che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nel caso di specie la domanda di parte attrice fosse improcedibile “per prescrizione dell'azione maturata ex art. 1667 comma 3 C.C. e di quelle connesse di risarcimento, per evidente prova del decorso del termine dalla consegna dell'immobile (avvenuta nel settembre 2017) a quella dell'esercizio della domanda di garanzie e risarcitoria (del settembre 2020)” (cfr. pagg. 19 e 20 atto di appello). Con la terza argomentazione, l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto quale rappresentante apparente della società appaltatrice, Controparte_4 soggetto legittimato ad essere destinatario delle contestazioni mosse dall'attrice. Lamenta a tale riguardo, l'erroneità della pronuncia impugnata sotto un duplice profilo: per aver il primo giudice ritenuto rilevante, a tal fine, il rapporto personale intercorrente tra l'amministratore unico della e lo nonché, la sua intromissione nella gestione dell'appalto Parte_1 Parte_4 CP_4 rinvenibile dalla lettura delle mails agli atti le comunicazioni intercorse tra parti. Sostiene, con riferimento a tale profilo, che sebbene le mail fossero inviate all'indirizzo personale dello CP_4 risultavano però firmate dall'amministratrice e che l'unica mail (doc.6 già doc.19cp) valorizzata Pt_4 dal Tribunale non dimostrava che colui che l'aveva sottoscritta svolgesse una funzione amministrativa (o di altro genere) per la società appaltatrice. Evidenzia, poi, la totale assenza di una domanda incidentale (ex art. 34 c.p.p.) volta ad accertare il ruolo di amministratore di fatto in capo al signore tale da legittimarlo quale destinatario delle CP_4 contestazioni (seppure del tutto inidonee allo scopo).
Con il secondo motivo di appello intitolato “Errata quantificazione dei danni conseguenti ai vizi e difetti dell'appalto e palese errore della perizia. Violazione dell'art.116 c.p.c. in punto di valutazione della perizia” censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale, acriticamente aderendo alle risultanze della CTU espletata, ha quantificato in € 12.805,42 la somma dovuta dall'appaltatrice all'odierna appellata. Sostiene a tale riguardo che da tale somma debbano essere detratti, in quanto non dovuti, i seguenti importi:
- euro 5.606,59, a titolo costi per l'eliminazione della fessurazione strutturale, atteso che tale obbligazione non era oggetto del contratto di appalto e che nessuna responsabilità in ordine a tale problematica fosse ascrivibile a avendo accertato la CTU, non solo, la preesistenza della Parte_1 stessa ma, altresì, il carattere non risolutivo dell'intervento operato dalla stessa appaltatrice. Evidenzia, altresì, come l'avvenuta stuccatura delle fessure in fase di tinteggiatura delle pareti da parte di Pt_1
[...
contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale, non può ritenersi equivalente all'avvenuta assunzione da parte dell'appaltatrice dell'obbligo di rimozione definitiva di tale danno;
- euro 1.171,10, a titolo di “riparazione dell'impianto elettrico”, avuto riguardo all'assenza di prova in ordine alla sussistenza del malfunzionamento di detto impianto alla data di esecuzione dell'appalto, atteso che, a fronte dell'avvenuto rilascio della dichiarazione di conformità a regola d'arte, in data 29.09.2017, l'opponente, solo con l'atto introduttivo del giudizio, il 22.09.2020, e dunque, tardivamente- decorsi appunto tre anni- ne aveva denunciato il vizio.
pagina 8 di 13 Con il terzo motivo di appello intitolato “Errata quantificazione delle spese legali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. a carico della società opposta, anche di CTU. Soccombenza reciproca” l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale, in ragione della riconosciuta totale soccombenza in capo a ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Sostiene, a tale riguardo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le parti fossero reciprocamente soccombenti. Osserva che l'opponente, benché, vittoriosa rispetto alla domanda riconvenzionale relativa alla sussistenza dei vizi lamentati, fosse soccombente in relazione al credito azionato in via monitoria dall'appaltatrice, atteso che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto- pari ad €15.301,10, quale parte residua del saldo dei lavori extra contratto, complessivamente quantificati in euro 25.301,10- era stato parzialmente riconosciuto dal CTU come dovuto alla Parte_1 Ritiene, pertanto, che in considerazione di tale soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto disporre, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Opinione della Corte.
La Corte ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per la ragioni di seguito esposte che vanno ad integrare la motivazione resa dal Tribunale. Con riguardo al primo motivo di gravame possono trattarsi congiuntamente, in quanto tra loro connesse, le censure sollevate con le prime due argomentazioni svolte dall'appellante. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, non si pone un problema di decadenza e prescrizione non avendo l'appaltatrice terminato né le lavorazioni sull'appartamento, né le pratiche urbanistico-edilizie in Comune, circostanza questa sempre lamentata dalla appellata che ha chiesto ripetutamente il completamento dei lavori ( vedi da ultimo il WA del 18.7.2018 prodotto quale doc. n. 10 (mai contestato da alla stregua degli altri), dove la proprietaria scrive: “Tra poco Parte_1 sarà un anno che io ti chiedo di finire i lavori, di rimediare alle cose non finite o non fatte per errore e dimenticanza e non succede niente”. Lo stesso CTU ha dato atto della mancata conclusione delle prestazioni pattuite nel contratto di appalto, pertanto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in tal caso trova applicazione la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss c.c. e non quella di cui a gli artt. 1667-1668 c.c. che presuppone il completamento delle opere.
In ogni caso, la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che “in tema di appalto, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica . Qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. Quanto al dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, stabilito dall'art. 1667, terzo comma, c.c.,esso va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa” (Cass. n. 18.409/2025).
Orbene, dunque, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte l'obbligo di denuncia, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, delle difformità o dei vizi dell'opera pagina 9 di 13 oggetto di appalto, nonché il decorso del termie di prescrizione dell'azione prevista dal terzo comma del medesimo articolo, presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera -espressa, tacita o presunta- avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica;
con la conseguenza che in difetto di accettazione, non può imputarsi all'appaltante di non aver provveduto alla denuncia dei vizi dell'opera oggetto di appalto.
La Suprema Corte, peraltro, evidenzia peraltro poi che consegna ed accettazione dell'opera sono atti distinti, atteso che la prima, costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la seconda esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, che a suo volta, determina l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Sicché il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, c. 1 c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia (ossia l'impossibilità di farli valere successivamente, a prescindere da qualsiasi termine di decadenza, che decorre dalla “scoperta” per i soli vizi occulti).
Pertanto, prima dell'accettazione e della consegna dell'opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna “definitiva” non decorrono i termini di prescrizione.
Chiarisce ancora la Corte che l'accettazione, diversamente dall'atto di collaudo, è un atto di volontà con il quale il committente dichiara di volere accogliere nella sua sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendola trovata immune da difformità o vizi o avendo rinunciato a farli valere: è quindi qualificata come negozio unilaterale recettizio, e deve essere comunicata all'appaltatore, a pena di inefficacia.
Quanto alle forme di manifestazione, l'accettazione può essere espressa, tacita o presunta, non essendo richiesti particolari requisiti formali per la sua esternazione:
-è tacita ove il committente, o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera e si sostanzia in comportamenti concludenti, che dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata
-è presunta quando, ai sensi dell'art. 1665, c. 3 C.c.: nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi ovvero;
non ne comunichi il risultato entro un breve termine;
ai sensi dell'art. 1666, c. 2 C.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento di singole partite, il che fa presumere l'accettazione della frazione o partita di opera pagata, salvo che ricorra il versamento di semplici acconti.
Al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un contegno del committente che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione.
Non si ha accettazione tacita, inoltre, se il committente prende in consegna l'opera, dopo l'effettuazione della verifica, riservandosi al contempo di far valere difformità o vizi in un momento pagina 10 di 13 successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, avvenga con l'espressa riserva di effettuare la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla.
Con riferimento ai rapporti tra l'accettazione e il collaudo, la Cassazione riassume le eventuali ipotesi che possano accadere nella pratica:-che l'opera sia accettata senza alcuna verifica e collaudo, il che peraltro è escluso nelle situazioni in cui è prevista l'obbligatorietà del collaudo per ragioni di interesse pubblico;
-che l'opera sia accettata nonostante il collaudo abbia avuto esito negativo;
-che l'opera debba essere accettata in ragione dell'esito positivo del collaudo, costituendo la dichiarazione sulla regolarità della prestazione dell'appaltatore un'ipotesi di accettazione tacita, in quanto incompatibile con la volontà di rifiutare la prestazione della controparte.
Tutto quanto premesso, alla luce dei principi testé enunciati, non possono trovare accoglimento le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1667, commi 2 e 3, c.c. invocate dall'odierno appellante, atteso che nel caso di specie non risulta né l'avvenuta consegna delle opere oggetto del contratto di appalto alla committente né, parimenti, un'accettazione, pur tacita, di esse da parte della medesima.
Invero a seguito dell'immissione nel possesso dell'immobile a decorrere dal settembre 2017 la committente non solo non ha ricevuto alcun atto di consegna dell'opera, formalizzato in un verbale di consegna dei lavori, con relativa documentazione (dichiarazione di fine lavori;
dichiarazione di conformità delle opere eseguite a quelle progettate;
collaudo statico delle opere strutturali eseguite;
certificazioni di conformità ex D.M. n. 37/2008 degli impianti- elettrico, idraulico e a gas- realizzati ex novo e di quelli modificati), che ne attestassero- quantomeno- l'avvenuta definizione, ma, anzi, ne ha constatato la mancata ultimazione, contestando altresì la presenza di vizi e difformità, come risulta dalle numerose mail inviate all'appaltatrice nell'arco temporale tra il novembre 2017 e il maggio 2019, docc.
3-10 e 12-14 fasc. opponente, con le quali si duole del persistere di crepe nelle pareti e del mancato intervento di riparazione atteso da parte di : circostanza, quest'ultima che Parte_1 manifesta inequivocabilmente la volontà di non accettare le opere pattuite. Ne deriva pertanto che, in applicazione citati principi, non avendo la committente accettato l'opera, essa non fosse tenuta ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore e dunque, non sia neppure incorsa nella prescrizione dell'azione prevista dall'art. 1667, comma 3, c.c.
Non può trovare altresì accoglimento la censura articolata dall'appellante con la terza argomentazione svolta in seno al primo motivo di gravame in ordine alla legittimazione di quale Controparte_4 destinatario delle contestazioni sollevate dalla committente in relazione ai lavori di ristrutturazione oggetto dell'appalto.
Risulta infatti dalle comunicazioni intercorse tra le parti che la condotta dello era idonea a CP_4 creare una situazione di apparenza tale da ingenerare nell'odierna appellata il fondato convincimento circa l'effettiva titolarità in capo allo stesso del potere di rappresentanza- oltre che gestorio- della società appaltatrice.
Invero, come correttamente valorizzato dal primo giudice, le e-mails con cui ha inviato Parte_1 all'opponente le fatture relative agli importi pagati (cfr. doc. n. 6 opposta) risultano inviate dall'indirizzo ” e contengono a piè di pagina i riferimenti Email_1 della fallita società avente sede in Cesate (MI) – via Donizetti, vale a dire il Controparte_6 medesimo indirizzo di Parte_1
pagina 11 di 13 Non solo, lo scambio di messagistica WhatsApp, a decorrere dal 17.11.2017 e sino all'8.5 2019 (docc.
3-10 e 12-14 fasc. opponente), relativo alle rimostrate manifestate dalla per i lavori non CP_1 finiti e l'aggravamento delle fessurazioni, trova quale unico interlocutore lo CP_4
A questo si aggiunga che, all'udienza del 23.3.2021, la stessa , legale rappresentante della Parte_4
in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato testualmente: “di occuparsi della parte Parte_1 amministrativa della gestione societaria, mentre dei soci il geom. mio compagno, si Controparte_4 occupa anche degli aspetti tecnici e lavora in cantiere mentre il socio non si occupa Controparte_7 da vicino delle attività della società. Non sono mai stata a vedere il cantiere. Il rapporto contrattuale ha avuto inizio fra l'attrice e Non ho avuto contatti con l'amministratore del Controparte_4 condominio dove si trova l'immobile”, con ciò confermando l'effettiva gestione dell'esecuzione dell'appalto da parte dello CP_4 Sicché, come correttamente statuito dal Tribunale, lo stesso, quale rappresentante apparente della era legittimato ad essere destinatario delle contestazioni mosse dall'opponente in Parte_1 ordine all'inesatta e mancata esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
Infondato risulta altresì il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della errata quantificazione dei danni conseguenti ai vizi e difetti dell'appalto. Quanto alla somma di euro 5.606,59, relativa ai costi per l'eliminazione della fessurazione strutturale, ritiene il Collegio, aderendo alle persuasive conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che essa debba imputarsi alla responsabilità dell'appaltatrice. Deve infatti osservarsi che sebbene l'eliminazione delle fessurazioni sulle pareti non costituisse specifica obbligazione oggetto del contratto sottoscritto dalle parti, cionondimeno non può sottacersi, come ben evidenziato dal Tribunale, che la ha comunque compiuto su tali fessurazioni Parte_1 interventi erronei ed insufficienti imputandone i costi alla committente ed in tal modo assumendosi in via di fatto l'impegno a rimuovere tale vizio. Ed invero tale conclusione trova conferma nella stessa documentazione versata in atti dall'odierna appellante (sub doc.3): la fattura n. 18/2017 testualmente elencando tra le voci “fornitura e posa di putrelle (…) e ripristino con malte strutturali” e “chiusura fessure nelle murature in verticale con malte antiritiro” depone nel senso dell'avvenuta assunzione da parte dell'appaltatrice dell'incarico- poi rivelatosi inadeguato- di consolidare strutturalmente l'appartamento e, comunque, di eliminare le fessurazioni;
sicché, a fronte dell'accettazione di di farsi carico di tali lavorazioni e conseguire il risultato promesso- Parte_1 di eliminazione delle crepe- deve ritenersi corretta la statuizione del primo giudice in ordine alla debenza alla committente dei relativi costi- siccome stimati dal CTU- dalla stessa sostenuti. Parimenti destituite di fondamento sono le doglianze svolte in ordine ai costi relativi alla riparazione dell'impianto elettrico. Non coglie nel segno l'assunto di parte appellante secondo il certificato di conformità dell'impianto in oggetto versato in atti (doc.3) -datato 29.9.2017, e dunque immediatamente successivo alla presa di possesso dell'immobile oggetto della ristrutturazione da parte della committente- sarebbe idoneo a dimostrare il corretto funzionamento dello stesso e, pertanto, l'esatto adempimento da parte di
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dell'obbligazione assunta con il contratto di appalto. Parte_1 Orbene, posto che lo scopo dell'attestazione di conformità alle regole dell'arte è quello di certificare l'astratta rispondenza di un impianto alle specifiche previste dalla regolamentazione tecnica, e non anche quello di garantire il perfetto funzionamento dello stesso, nel caso di specie occorre osservare che, come sopra evidenziato, la mancata consegna della documentazione relativa alla definizione dei lavori pattuiti, nonché l'assenza di avvenuta accettazione -neppure in forma tacita- delle stesse, priva di rilievo, come prima precisato, l'assunto circa la tardività della denuncia di tale vizio. Invero, rilevato che nessuna certificazione in ordine gli impianti era stata rilasciata alla committente - come si rinviene dalle risultanze del giudizio (doc. 15, pag. 8 fasc. opponente ) e come parimenti pagina 12 di 13 confermato dalla stessa appaltatrice, che ha prodotto l'anzidetta attestazione di conformità solo dopo l'introduzione del giudizio, sostenendo in ogni caso “che la mancata produzione e consegna da parte della ricorrente di documentazione attinente la ristrutturazione, non vale ad inficiare l'ingiunzione e quindi i lavori e le opere e i costi dettagliati nelle fatture 15/17 e 2/18.”, v. pag.
9. comparsa di costituzione e risposta primo grado- occorre altresì osservare che, a fronte del rilevato malfunzionamento dell'impianto, la non ha provato, secondo l'onere sulla medesima Parte_1 incombente, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, limitandosi a sostenere genericamente che il vizio fosse imputabile ad interventi successivi alla sua installazione: circostanze anch'esse rimaste prive di idoneo riscontro probatorio. Sicché, in ragione di tali considerazioni, la stessa deve esser tenuta a versare alla controparte anche la somma di euro 1.171,10, relativa ai costi di riparazione dell'impianto elettrico.
Infondato risulta anche il terzo motivo di gravame. Deve invero riconoscersi la totale soccombenza nel giudizio di prime cure dell'odierna appellante, avendo il primo giudice, alla luce delle condivisibili conclusioni svolte, non solo ritenuta infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da con conseguente revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, ma altresì accertato il diritto al risarcimento di controparte per i vizi e i difetti dell'opera ascrivibili all'appaltatrice medesima.
Alla luce di tali motivazioni, deve essere confermata la sentenza n. 59/2025 resa dal Tribunale di Monza, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra €5.201,00 e € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria. Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 59/2025 resa dal Tribunale di Parte_1 Controparte_1 Monza, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere le spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre IVA (se dovuta), spese al 15% e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
La cons. est. La Presidente
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