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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa MA NZ Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8315/2024, vertente TRA (L'AQ (AQ), 08/06/1984) Cod. Fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DE CINQUE MARIANNA RITA;
C.F._1 E
(ROMA (RM), 27/03/1983) Cod. Fisc. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. GIANNAMATI GIOVANNA;
C.F._2
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dato atto di aver dato spontaneamente esecuzione alle clausole 4 e 5 del ricorso depositato e sottoscritto originariamente dalle parti;
conseguentemente la Signora anche con Pt_1 il contributo economico di €70.000,00 (euro settantamila/00) fornito del marito, secondo quanto previsto negli accordi, e con un ulteriore prestito infruttifero da parte dello stesso di €25.000,00 (euro venticinquemila/00) ha già acquistato un immobile da adibire a residenza propria e del figlio minore sito in Roma a Via Persona_1 Benedetto Croce n.143 dove si è da poco trasferita, rilasciando definitivamente in data 29.06.2025 la casa coniugale con le rispettive pertinenze, asportando i beni concordati e riconsegnando le relative chiavi. La casa coniugale, sita in Roma, via Giovanni Penta 51, interno 3, resta, pertanto, nella disponibilità dell'Ingegner , che ne Controparte_1 è il pieno proprietario. Le Parti hanno quindi richiesto di pronunciare la separazione personale accogliendo le seguenti conclusioni così modificate e rinunciando all'impugnazione della sentenza: 1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Controparte_1 Parte_1 mutuo rispetto;
2) Il figlio minore è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza stabile del figlio tenuto conto delle sue capacità ed inclinazioni, e con esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione, per le quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni ritenute più opportune nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Il minore quindi manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore da cui riceverà cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale e conserverà un rapporto significativo anche con gli ascendenti e i congiunti dei rispettivi nuclei familiari;
3) Il figlio minore viene collocato prevalentemente presso la madre;
il padre Per_1 potrà vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori: 3a) per il periodo di frequenza scolastica: a fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 19.30 ed infrasettimanalmente nelle giornate di martedì e mercoledì (con relativi pernottamenti), dall'orario di uscita di scuola del martedì fino al rientro a scuola del giovedì mattina quando il fine settimana il papà terrà con sé il bambino e nelle giornate di mercoledì e di giovedì (con relativi pernottamenti), dall'orario di uscita di scuola del mercoledì fino al rientro a scuola del venerdì quando il fine settimana il bambino starà con la madre;
3b) per i periodi di sospensione dell'attività scolastica (vacanze o altro, diverse da quelle natalizie, pasquali ed estive di luglio ed agosto): il regime resterà invariato, salvo che il minore sarà prelevato dal padre entro le ore 16:00 a casa della madre una settimana il martedì e la settimana successiva il mercoledì e sarà ivi riaccompagnato entro le ore 10 del giovedì (ove prelevato il martedì) o del venerdì (ove prelevato il mercoledì); 3c) durante le vacanze estive: salvo diverso accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, per 15 giorni durante il mese di luglio e per 15 giorni durante il mese di agosto, facendo in modo che ad anni alterni il padre trascorra con il figlio il periodo 1/16 luglio mattina e 1/16 agosto mattina e l'anno successivo il periodo 16/31 luglio mattina e 16 agosto mattina/31 agosto;
3d) durante le vacanze natalizie: salvo diverso accordo tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno, ad anni alterni per il periodo 23/30 dicembre e 31 dicembre/6 gennaio dell'anno successivo, iniziando per l'anno 2024 a trascorrere il 1° periodo con la madre;
3e) durante le vacanze pasquali: per l'intero periodo di interruzione scolastica, comprendente sia il giorno di Pasqua che il lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la settimana bianca da effettuare nei mesi di febbraio o marzo e da concordate tra i genitori entro il 15 gennaio;
per l'anno 2025 il minore trascorrerà le vacanze pasquali con il padre e la settimana bianca con la madre;
3f) nell'ipotesi in cui i genitori non potessero trascorrere assieme con il figlio il giorno del suo compleanno, alternativamente negli anni festeggerà con un Per_1 genitore all'orario di pranzo e con l'altro genitore all'orario di cena;
3g) per il compleanno del padre e la festa del papà, con analoga facoltà per la madre (festa della mamma e compleanno della madre);
4) In esecuzione degli accordi di separazione, la Signora in data 29.06.2025 ha Pt_1 definitivamente rilasciato la casa familiare di via Giovanni Penta 51 interno n°3 e le pertinenze dell'immobile asportando i beni concordati e riconsegnando le relative chiavi e si è trasferita a vivere unitamente al figlio nell'immobile di Roma, Per_1 via Benedetto Croce n.143, acquistato il 27.01.2025 anche con il contributo di euro 70.000,00 (euro settantamila/00) già versatole dal marito sempre in adempimento degli accordi di separazione. Conseguentemente la casa coniugale di via Giovanni Penta 51 interno n° 3 resta nella disponibilità del Signor , che ne è CP_1 l'esclusivo proprietario. 5) Le parti si danno reciprocamente atto che il Signor ha eseguito CP_1 puntualmente gli obblighi posti a suo carico nella precedente versione della clausola 5 e che la Signora con il contributo di euro 70.000,00 (euro settantamila/00) Pt_1 ha già rinvenuto ed acquistato una casa di sua proprietà nel Comune di Roma sita in Via Benedetto Croce n.143 dove si è trasferita a vivere con il figlio . Per_1
6) ciascuno dei coniugi è autonomo e provvederà personalmente al proprio mantenimento;
7) il padre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno perequativo Per_1 di €500,00 (cinquecento/00) mensili da versare alla madre con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2024 e con rivalutazione ISTAT a decorrere dal luglio 2025;
8) Le spese straordinarie per il figlio minore , da definirsi secondo il protocollo Per_1 sottoscritto da codesto Tribunale con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 17 dicembre 2014, qui da intendersi riportato e trascritto, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno. Il padre si impegna a mettere a disposizione del figlio la polizza sanitaria attualmente in essere e le parti divideranno al Per_1 50% la franchigia relativa a spese non integralmente rimborsate dall'assicurazione; 9) Le Parti concordano che l'assegno unico per il minore verrà percepito per Per_1 intero dalla Signora Pt_1
10) Le parti, ove occorra, si prestano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore;
11) spese di lite compensate
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, la causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi L'AQ (AQ), Parte_1 08/06/1984) e (ROMA (RM), 27/03/1983), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in L'AQ (AQ) in data 14/07/2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune dell'AQ al n. 10, Parte 2 , Serie A, Anno 2018, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Presidente rel
MA NZ
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8315/2024, vertente TRA (L'AQ (AQ), 08/06/1984) Cod. Fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DE CINQUE MARIANNA RITA;
C.F._1 E
(ROMA (RM), 27/03/1983) Cod. Fisc. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. GIANNAMATI GIOVANNA;
C.F._2
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dato atto di aver dato spontaneamente esecuzione alle clausole 4 e 5 del ricorso depositato e sottoscritto originariamente dalle parti;
conseguentemente la Signora anche con Pt_1 il contributo economico di €70.000,00 (euro settantamila/00) fornito del marito, secondo quanto previsto negli accordi, e con un ulteriore prestito infruttifero da parte dello stesso di €25.000,00 (euro venticinquemila/00) ha già acquistato un immobile da adibire a residenza propria e del figlio minore sito in Roma a Via Persona_1 Benedetto Croce n.143 dove si è da poco trasferita, rilasciando definitivamente in data 29.06.2025 la casa coniugale con le rispettive pertinenze, asportando i beni concordati e riconsegnando le relative chiavi. La casa coniugale, sita in Roma, via Giovanni Penta 51, interno 3, resta, pertanto, nella disponibilità dell'Ingegner , che ne Controparte_1 è il pieno proprietario. Le Parti hanno quindi richiesto di pronunciare la separazione personale accogliendo le seguenti conclusioni così modificate e rinunciando all'impugnazione della sentenza: 1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Controparte_1 Parte_1 mutuo rispetto;
2) Il figlio minore è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza stabile del figlio tenuto conto delle sue capacità ed inclinazioni, e con esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione, per le quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni ritenute più opportune nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Il minore quindi manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore da cui riceverà cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale e conserverà un rapporto significativo anche con gli ascendenti e i congiunti dei rispettivi nuclei familiari;
3) Il figlio minore viene collocato prevalentemente presso la madre;
il padre Per_1 potrà vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori: 3a) per il periodo di frequenza scolastica: a fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 19.30 ed infrasettimanalmente nelle giornate di martedì e mercoledì (con relativi pernottamenti), dall'orario di uscita di scuola del martedì fino al rientro a scuola del giovedì mattina quando il fine settimana il papà terrà con sé il bambino e nelle giornate di mercoledì e di giovedì (con relativi pernottamenti), dall'orario di uscita di scuola del mercoledì fino al rientro a scuola del venerdì quando il fine settimana il bambino starà con la madre;
3b) per i periodi di sospensione dell'attività scolastica (vacanze o altro, diverse da quelle natalizie, pasquali ed estive di luglio ed agosto): il regime resterà invariato, salvo che il minore sarà prelevato dal padre entro le ore 16:00 a casa della madre una settimana il martedì e la settimana successiva il mercoledì e sarà ivi riaccompagnato entro le ore 10 del giovedì (ove prelevato il martedì) o del venerdì (ove prelevato il mercoledì); 3c) durante le vacanze estive: salvo diverso accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, per 15 giorni durante il mese di luglio e per 15 giorni durante il mese di agosto, facendo in modo che ad anni alterni il padre trascorra con il figlio il periodo 1/16 luglio mattina e 1/16 agosto mattina e l'anno successivo il periodo 16/31 luglio mattina e 16 agosto mattina/31 agosto;
3d) durante le vacanze natalizie: salvo diverso accordo tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno, ad anni alterni per il periodo 23/30 dicembre e 31 dicembre/6 gennaio dell'anno successivo, iniziando per l'anno 2024 a trascorrere il 1° periodo con la madre;
3e) durante le vacanze pasquali: per l'intero periodo di interruzione scolastica, comprendente sia il giorno di Pasqua che il lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la settimana bianca da effettuare nei mesi di febbraio o marzo e da concordate tra i genitori entro il 15 gennaio;
per l'anno 2025 il minore trascorrerà le vacanze pasquali con il padre e la settimana bianca con la madre;
3f) nell'ipotesi in cui i genitori non potessero trascorrere assieme con il figlio il giorno del suo compleanno, alternativamente negli anni festeggerà con un Per_1 genitore all'orario di pranzo e con l'altro genitore all'orario di cena;
3g) per il compleanno del padre e la festa del papà, con analoga facoltà per la madre (festa della mamma e compleanno della madre);
4) In esecuzione degli accordi di separazione, la Signora in data 29.06.2025 ha Pt_1 definitivamente rilasciato la casa familiare di via Giovanni Penta 51 interno n°3 e le pertinenze dell'immobile asportando i beni concordati e riconsegnando le relative chiavi e si è trasferita a vivere unitamente al figlio nell'immobile di Roma, Per_1 via Benedetto Croce n.143, acquistato il 27.01.2025 anche con il contributo di euro 70.000,00 (euro settantamila/00) già versatole dal marito sempre in adempimento degli accordi di separazione. Conseguentemente la casa coniugale di via Giovanni Penta 51 interno n° 3 resta nella disponibilità del Signor , che ne è CP_1 l'esclusivo proprietario. 5) Le parti si danno reciprocamente atto che il Signor ha eseguito CP_1 puntualmente gli obblighi posti a suo carico nella precedente versione della clausola 5 e che la Signora con il contributo di euro 70.000,00 (euro settantamila/00) Pt_1 ha già rinvenuto ed acquistato una casa di sua proprietà nel Comune di Roma sita in Via Benedetto Croce n.143 dove si è trasferita a vivere con il figlio . Per_1
6) ciascuno dei coniugi è autonomo e provvederà personalmente al proprio mantenimento;
7) il padre contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno perequativo Per_1 di €500,00 (cinquecento/00) mensili da versare alla madre con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2024 e con rivalutazione ISTAT a decorrere dal luglio 2025;
8) Le spese straordinarie per il figlio minore , da definirsi secondo il protocollo Per_1 sottoscritto da codesto Tribunale con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 17 dicembre 2014, qui da intendersi riportato e trascritto, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno. Il padre si impegna a mettere a disposizione del figlio la polizza sanitaria attualmente in essere e le parti divideranno al Per_1 50% la franchigia relativa a spese non integralmente rimborsate dall'assicurazione; 9) Le Parti concordano che l'assegno unico per il minore verrà percepito per Per_1 intero dalla Signora Pt_1
10) Le parti, ove occorra, si prestano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore;
11) spese di lite compensate
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, la causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi L'AQ (AQ), Parte_1 08/06/1984) e (ROMA (RM), 27/03/1983), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in L'AQ (AQ) in data 14/07/2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune dell'AQ al n. 10, Parte 2 , Serie A, Anno 2018, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Presidente rel
MA NZ