Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3582/2024 R.G.V.G. promosso da nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Francesca Dionisi che rapp. e dif. per procura in atti.
E
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Sergio Consoli che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza dinnanzi al Giudice relatore-delegato, Cons. dott.
Cannata Baratta, in data 17/12/2024 le parti chiedono l'accoglimento del ricorso congiunto, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o
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Tanto premesso, l'accordo delle parti procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso:
A) affidamento del figlio minore Persona_1
ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento a settimane alterne presso la madre e presso il padre. Si ritiene opportuno mantenere il collocamento del minore a settimane alterne presso la madre e presso il padre, in modo da non turbare l'organizzazione e l'equilibrio creatisi nel corso di questi otto anni, a partire dal
2016, e, soprattutto, per non turbare l'equilibrio psico-fisico del figlio, che vive serenamente questa collocazione alternata presso i genitori. Si specifica che il minore risulta affetto da disturbo evolutivo specifico misto, come emerge dal verbale di individuazione di alunno in situazione di handicap, che si allega alla presente a firma delle dottoresse e Persona_2
. La residenza anagrafica dello stesso si Persona_3
trova presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere
2 dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, ed in caso ottenere reciproco consenso per eventuali visite mediche e terapie da intraprendere.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, in base alle esigenze lavorative dei ricorrenti, ma soprattutto nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di Persona_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie, Per_1
trascorrerà con la madre i giorni del 24 e del 25 dicembre e con il padre i giorni del 31 dicembre e del 01 gennaio.
Relativamente alle vacanze pasquali, il minore trascorrerà
alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, in ogni caso i ricorrenti potranno concordare, di comune accordo, modalità diverse, sempre rispettando le esigenze del figlio. In
ordine alle vacanze estive, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, qualora la Per_1
Sig.ra o il Sig. decidano di trascorrere dei CP_1 Parte_1
periodi di vacanza con il figlio dovranno darne notizia all'altro
3 genitore, con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Inoltre, il giorno del compleanno di ciascun genitore trascorrerà Per_1
col figlio il pranzo o la cena, salvo modalità diverse concordate da entrambi i genitori. Il giorno del compleanno di ciascun genitore, il figlio trascorrerà la giornata col genitore che festeggia.
D) A decorrere dal mese di dicembre 2023, il minore percepisce, mensilmente, l'assegno unico e universale per i figli a carico, pari ad € 200,00 (euro duecento, 00). Tale cifra è integralmente percepita dalla madre.
E) Premesso il collocamento alternato del figlio, ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento ordinario del figlio, nel periodo in cui il figlio permane e convive con esso;
F) Il Sig. e la Sig.ra provvederanno, al 50% Parte_1 CP_1
(cinquanta per cento), al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento
4 autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà
invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: -
medico-chirurgiche (compresi i costi di degenza),
odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche,
psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- scolastiche: rette scolastiche (anche per pre- scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- sportive-
ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi), oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino,
moto), oltre relative spese di bollo e assicurazione;
- spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia
5 della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
H) Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Nella ipotesi in cui un genitore decidesse di recarsi all'estero per un breve periodo, portando con sé il figlio, dovrà chiedere ed ottenere il consenso dell'altro;
I) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque,
configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ex art. 91 cpc.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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