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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1369/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRAP 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRAP 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 13976202500000559000, notificata da ADER il 18.9.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento meglio indicate alle pagg.
2-4 dell'atto introduttivo ed aventi avente ad oggetto tributi erariali e locali nonchè tasse automobilistiche e diritti camerali, chiedendone declaratoria di illegittimità e di intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartelle di pagamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) la prescrizione dei crediti relativi a tributi, interessi e sanzioni.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 4.12.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 15.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 29.12.2025 concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate il 15.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 03476202300002653000 è proposta in relazione alle cartelle di pagamento n. 13920110011812045000, n. 13920120001729818000, n.
13920120011358146000, n. 13920120011358247000, n. 13920130001423103000, n. 13920130002768363000,
n. 13920130007458500000, n. 13920130008778183000, n. 13920140001296320000, n. 13920140001296421000,
n. 13920140009964021000, n. 13920150000623463000, 13920150007975117000, n. 13920160001620566000,
n. 13920160002515487000, n. 13920170002720575000.
Tanto precisato, costituendosi in giudizio ADER ha provato che in relazione alle cartelle di pagamento di cui trattasi ha, tra l'altro, notificato al ricorrente in data 9.12.2024 il pignoramento presso terzi n.
13984202400002152001 (cfr. all. 21 e 21.1. fasc. resistente).
Tale atto – autonomamente impugnabile - non è stato opposto dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla loro notifica nonché
i vizi attinenti alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n.
22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di tale pignoramento presso terzi e sino a quella della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta (avvenuta il 18.9.2025) non è decorso il termine triennale (previsto per la tassa automobilistica) e, a fortiori, quello quinquennale (previsto per i tributi locali, per i diritti camerali, per gli interessi e e sanzioni) e quello decennale (previsto per i tributi erariali).
Le doglianze di parte ricorrente contenute nelle memorie illustrative devono essere respinte.
La parte si duole, in particolare: 1) della inammissibilità della documentazione prodotta in giudizio da Agenzia
Entrate Riscossione per violazione dell'art. 25 bis D. Lgs. n. 546/1992 e per difetto di rappresentanza processuale;
2) della mancanza di conformità agli originali della documentazione prodotta relativa agli atti interruttivi del termine di prescrizione.
Sul punto deve, tuttavia, rilevarsi che, contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, in atti vi è prova della procura alle liti conferita al procuratore di ADER e, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 25 bis del D. Lgs n. 546/1992 (a mente del quale “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”), che l'introduzione di tale disposizione non altera in modo significativo il quadro normativo precedente delineato dal D. Lgs. n.
8/2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale non inserendo, in via generalizzata, un obbligo di certificazione di conformità di documenti, previsto a pena di inutilizzabilità.
Infatti, in primo luogo, l'imposizione di un simile obbligo in via generalizzata costituirebbe un ingiustificato e inspiegabile aggravamento degli obblighi a carico delle parti e l'introduzione di un regime di certificazione documentale più restrittivo di quello previsto dal CAD.
Tale radicale innovazione, si osserva, non traspare dagli atti della riforma.
In secondo luogo, la stessa collocazione della norma in oggetto non consente di acquisire elementi a favore della tesi più restrittiva, anzi l'esegesi del dato normativo conduce a soluzioni diametralmente opposte.
Ed invero, la norma sull'obbligo per il giudice tributario di non tenere conto di documenti originali cartacei, di cui non sia stata acquisita copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non è contenuta in un apposito articolo né in un apposito comma, bensì costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita a escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti già prodotti in primo grado o, comunque, in un precedente grado di giudizio.
Insomma, la stessa collocazione della norma in oggetto fa propendere per una interpretazione meno dirompente rispetto al quadro normativo già delineato dal CAD, ossia una interpretazione da ricercarsi nel contesto delineato dalla prima parte del comma, cioè nell'ambito della disciplina di formazione del fascicolo telematico.
In effetti, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, come convertito dalla legge n. 136/2018, si è generalizzato l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali a decorrere dal giorno 1.7.2019: in precedenza, l'impiego dello strumento del processo tributario telematico era solo facoltativo e comportava, comunque, la possibile convivenza di atti depositati telematicamente e atti depositati in forma cartacea.
L'art. 12 D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 stabiliva che “Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [..]”.
Alla luce di tale disposizione, tuttora vigente, l'ultimo periodo del comma 5-bis va letto, non nel senso di attribuire al difensore un potere (o peggio un obbligo) di attestazione di conformità di documenti cartacei tout court, ma semplicemente di conferma che il giudice tributario può prendere in considerazione solo quegli atti che, anche se prodotti in forma cartacea, siano poi stati inseriti nel fascicolo telematico in copia per immagine, certificata conforme al documento originariamente prodotto.
D'altra parte, la stessa collocazione della disposizione in oggetto immediatamente dopo quella che disciplina l'unicità del fascicolo processuale per tutti i gradi di giudizio, con conseguente esonero per il difensore della parte di ridepositare in appello tutti i documenti prodotti in primo grado, ben consente di spiegare la necessità di una copia informatica per immagine di quegli atti e documenti esistenti solo in formato cartaceo: quindi, il riferimento della disposizione riguarda necessariamente solo le produzioni ante 2014, ossia le uniche ad essere prive di certificazione di conformità.
Di conseguenza, la disposizione di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, interpretata in tal senso, assume una propria coerenza ed una portata molto definita: non si tratta di attestare la conformità della copia per immagine a chissà quale documento cartaceo di incerta paternità e completezza, ma al contrario si tratta di attestare la conformità della copia per immagine al documento cartaceo depositato in una determinata e ben individuata fase processuale.
In tal modo viene salvato il tenore letterale della novella, senza determinare implicite alterazioni al significato degli altri commi dell'art. 25 bis e soprattutto senza creare regimi speciali di attestazione di conformità, diversi e più gravosi di quelli disciplinati dal CAD non oggetto della legge delega al Governo.
Quanto alla contestazione relativa al difetto di conformità all'originale della documentazione relativa agli atti interruttivi del termine di prescrizione, ed in specie del pignoramento presso terzi n. 13984202400002152001, non può che rilevarsene la genericità.
Ed invero, si osserva che la documentazione depositata dall'agente della riscossione consiste nella riproduzione fotografica dell'avviso di ricevimento eseguita tramite scanner e la piena efficacia probatoria di tale atto va riconosciuta in ragione del disposto di cui all'art. 2712 c.c. a mente del quale “le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformi ai fatti o alle cose medesime”.
Ora, premesso che qualsiasi contestazione della conformità si sollevi non può essere generica, essendo preciso onere della parte di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale - anche al fine di evidenziare già in astratto la serietà e ragionevolezza della censura – deve essere ricordato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (così Cass. Sez. V, 19 agosto 2004, n. 16232).
Ancora più recentemente è stato ribadito che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (in questi termini, Cass. Sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096).
Nel caso che ci occupa la parte ricorrente non ha assolto a tale onere di specificità, limitandosi ad una generica contestazione, non avendo, invero, minimamente indicato sotto quale profilo la copia prodotta non risulti conformi all'originale. A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 05.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, della Regione Calabria, del Comune di Vibo Valentia e della
Camera di Commercio, ritualmente notificato in data 05.11.2025 e depositato in data 06.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti costituite delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 5.250,00 a AdER, euro 4.250,00 a AdE ed euro
150,00 a Regione Calabria per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e le parti resistenti
Comune di Vibo Valentia e Camera di Commercio. Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026. Il
Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Vaccarella dott. Luigi Barrella
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1369/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRAP 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 IRAP 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000559000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 13976202500000559000, notificata da ADER il 18.9.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento meglio indicate alle pagg.
2-4 dell'atto introduttivo ed aventi avente ad oggetto tributi erariali e locali nonchè tasse automobilistiche e diritti camerali, chiedendone declaratoria di illegittimità e di intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartelle di pagamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) la prescrizione dei crediti relativi a tributi, interessi e sanzioni.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 4.12.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 15.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 29.12.2025 concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate il 15.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 03476202300002653000 è proposta in relazione alle cartelle di pagamento n. 13920110011812045000, n. 13920120001729818000, n.
13920120011358146000, n. 13920120011358247000, n. 13920130001423103000, n. 13920130002768363000,
n. 13920130007458500000, n. 13920130008778183000, n. 13920140001296320000, n. 13920140001296421000,
n. 13920140009964021000, n. 13920150000623463000, 13920150007975117000, n. 13920160001620566000,
n. 13920160002515487000, n. 13920170002720575000.
Tanto precisato, costituendosi in giudizio ADER ha provato che in relazione alle cartelle di pagamento di cui trattasi ha, tra l'altro, notificato al ricorrente in data 9.12.2024 il pignoramento presso terzi n.
13984202400002152001 (cfr. all. 21 e 21.1. fasc. resistente).
Tale atto – autonomamente impugnabile - non è stato opposto dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla loro notifica nonché
i vizi attinenti alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n.
22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di tale pignoramento presso terzi e sino a quella della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta (avvenuta il 18.9.2025) non è decorso il termine triennale (previsto per la tassa automobilistica) e, a fortiori, quello quinquennale (previsto per i tributi locali, per i diritti camerali, per gli interessi e e sanzioni) e quello decennale (previsto per i tributi erariali).
Le doglianze di parte ricorrente contenute nelle memorie illustrative devono essere respinte.
La parte si duole, in particolare: 1) della inammissibilità della documentazione prodotta in giudizio da Agenzia
Entrate Riscossione per violazione dell'art. 25 bis D. Lgs. n. 546/1992 e per difetto di rappresentanza processuale;
2) della mancanza di conformità agli originali della documentazione prodotta relativa agli atti interruttivi del termine di prescrizione.
Sul punto deve, tuttavia, rilevarsi che, contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, in atti vi è prova della procura alle liti conferita al procuratore di ADER e, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 25 bis del D. Lgs n. 546/1992 (a mente del quale “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”), che l'introduzione di tale disposizione non altera in modo significativo il quadro normativo precedente delineato dal D. Lgs. n.
8/2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale non inserendo, in via generalizzata, un obbligo di certificazione di conformità di documenti, previsto a pena di inutilizzabilità.
Infatti, in primo luogo, l'imposizione di un simile obbligo in via generalizzata costituirebbe un ingiustificato e inspiegabile aggravamento degli obblighi a carico delle parti e l'introduzione di un regime di certificazione documentale più restrittivo di quello previsto dal CAD.
Tale radicale innovazione, si osserva, non traspare dagli atti della riforma.
In secondo luogo, la stessa collocazione della norma in oggetto non consente di acquisire elementi a favore della tesi più restrittiva, anzi l'esegesi del dato normativo conduce a soluzioni diametralmente opposte.
Ed invero, la norma sull'obbligo per il giudice tributario di non tenere conto di documenti originali cartacei, di cui non sia stata acquisita copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non è contenuta in un apposito articolo né in un apposito comma, bensì costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita a escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti già prodotti in primo grado o, comunque, in un precedente grado di giudizio.
Insomma, la stessa collocazione della norma in oggetto fa propendere per una interpretazione meno dirompente rispetto al quadro normativo già delineato dal CAD, ossia una interpretazione da ricercarsi nel contesto delineato dalla prima parte del comma, cioè nell'ambito della disciplina di formazione del fascicolo telematico.
In effetti, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, come convertito dalla legge n. 136/2018, si è generalizzato l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali a decorrere dal giorno 1.7.2019: in precedenza, l'impiego dello strumento del processo tributario telematico era solo facoltativo e comportava, comunque, la possibile convivenza di atti depositati telematicamente e atti depositati in forma cartacea.
L'art. 12 D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 stabiliva che “Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [..]”.
Alla luce di tale disposizione, tuttora vigente, l'ultimo periodo del comma 5-bis va letto, non nel senso di attribuire al difensore un potere (o peggio un obbligo) di attestazione di conformità di documenti cartacei tout court, ma semplicemente di conferma che il giudice tributario può prendere in considerazione solo quegli atti che, anche se prodotti in forma cartacea, siano poi stati inseriti nel fascicolo telematico in copia per immagine, certificata conforme al documento originariamente prodotto.
D'altra parte, la stessa collocazione della disposizione in oggetto immediatamente dopo quella che disciplina l'unicità del fascicolo processuale per tutti i gradi di giudizio, con conseguente esonero per il difensore della parte di ridepositare in appello tutti i documenti prodotti in primo grado, ben consente di spiegare la necessità di una copia informatica per immagine di quegli atti e documenti esistenti solo in formato cartaceo: quindi, il riferimento della disposizione riguarda necessariamente solo le produzioni ante 2014, ossia le uniche ad essere prive di certificazione di conformità.
Di conseguenza, la disposizione di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, interpretata in tal senso, assume una propria coerenza ed una portata molto definita: non si tratta di attestare la conformità della copia per immagine a chissà quale documento cartaceo di incerta paternità e completezza, ma al contrario si tratta di attestare la conformità della copia per immagine al documento cartaceo depositato in una determinata e ben individuata fase processuale.
In tal modo viene salvato il tenore letterale della novella, senza determinare implicite alterazioni al significato degli altri commi dell'art. 25 bis e soprattutto senza creare regimi speciali di attestazione di conformità, diversi e più gravosi di quelli disciplinati dal CAD non oggetto della legge delega al Governo.
Quanto alla contestazione relativa al difetto di conformità all'originale della documentazione relativa agli atti interruttivi del termine di prescrizione, ed in specie del pignoramento presso terzi n. 13984202400002152001, non può che rilevarsene la genericità.
Ed invero, si osserva che la documentazione depositata dall'agente della riscossione consiste nella riproduzione fotografica dell'avviso di ricevimento eseguita tramite scanner e la piena efficacia probatoria di tale atto va riconosciuta in ragione del disposto di cui all'art. 2712 c.c. a mente del quale “le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformi ai fatti o alle cose medesime”.
Ora, premesso che qualsiasi contestazione della conformità si sollevi non può essere generica, essendo preciso onere della parte di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale - anche al fine di evidenziare già in astratto la serietà e ragionevolezza della censura – deve essere ricordato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (così Cass. Sez. V, 19 agosto 2004, n. 16232).
Ancora più recentemente è stato ribadito che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (in questi termini, Cass. Sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096).
Nel caso che ci occupa la parte ricorrente non ha assolto a tale onere di specificità, limitandosi ad una generica contestazione, non avendo, invero, minimamente indicato sotto quale profilo la copia prodotta non risulti conformi all'originale. A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 05.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, della Regione Calabria, del Comune di Vibo Valentia e della
Camera di Commercio, ritualmente notificato in data 05.11.2025 e depositato in data 06.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti costituite delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 5.250,00 a AdER, euro 4.250,00 a AdE ed euro
150,00 a Regione Calabria per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e le parti resistenti
Comune di Vibo Valentia e Camera di Commercio. Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026. Il
Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Vaccarella dott. Luigi Barrella