Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 147
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    Il giudice rileva che l'omessa impugnazione del pignoramento presso terzi notificato in data anteriore, atto autonomamente impugnabile, ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vizi attinenti alla notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    Il giudice rileva che, a seguito del consolidamento del credito per omessa impugnazione del pignoramento presso terzi, non sono decorsi i termini triennale, quinquennale o decennale di prescrizione tra la notifica di tale atto e quella dell'avviso di iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Inammissibilità della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione

    Il giudice rigetta la doglianza, ritenendo provata la procura alle liti e interpretando l'art. 25 bis D. Lgs. n. 546/1992 nel senso che la mancata attestazione di conformità non opera in via generalizzata e che la documentazione depositata in formato cartaceo e poi acquisita nel fascicolo telematico è valida. Rileva inoltre che la contestazione di conformità della documentazione è generica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 147
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo