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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 431 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Gerbino Parte_1
CREDITORE – ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Francesco Paolo Rigano
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Rigano Controparte_2
DEBITORI - CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
[...]
- CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.24 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio – introdotto nel rispetto del termine fissato con l'ordinanza resa dal G.E. del Tribunale di
Palermo il 28.10.22 da , creditore procedente nell'espropriazione ex art. 543 cpc Parte_1
recante RG E 1796/22 – ha a oggetto il merito dell'opposizione ex art. 615, comma 2^ cpc proposta da , debitore esecutato in proprio e n.q. di legale rappresentante di Controparte_2 CP_1
e definita in fase cautelare, con l'accoglimento parziale e la sospensione nei limiti
[...] dell'importo di € 2.500,00 a fronte di un pignoramento di € 45.000,00.
L'attore in riassunzione (creditore procedente) ha dedotto la legittimità del pignoramento presso terzi e l'infondatezza dei motivi di opposizione per le ragioni spiegate in citazione, riconoscendo tuttavia di avere ricevuto l'acconto di € 2.500,00 prima dell'avvio del giudizio di espropriazione e deducendo comunque l'irrilevanza della circostanza in ragione dell'incapienza del compendio pignorato rispetto all'ammontare del credito azionato, calcolato al netto dell'acconto.
Ha chiesto dunque il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Gli esecutati, convenuti in sede di merito, per un verso hanno eccepito la carenza di interesse in ragione della sopravvenuta emissione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc dei crediti pignorati, di importo pari a complessivi € 18.474,58; per altro verso hanno reiterato i motivi di opposizione svolti in sede cautelare.
Hanno chiesto dunque, preliminarmente, dichiararsi cessata la materia del contendere e, nel merito, dichiarare che il creditore non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata, con conseguente inefficacia o nullità del pignoramento, totale o parziale, e riformulazione della cifra dovuta.
La causa è stata rinviata per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato
(cfr. ord. del 26.4.23) che, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito Controparte_3
ed è stato dichiarato contumace (cfr. ord. 4.10.23).
Depositate, quindi, le memorie ex art. 183 VI co. cpc, la causa – istruita mediante produzione documentale (7.2.24) – è stata posta in decisione all'udienza del 18.9.24 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
“A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato
l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla
2 procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti” (cfr. ex multis Cass. sez. 3^ civ. ord. n. 4528/19).
La S.C. (cfr., in motivazione, Cass. sez. III civ. n. 1172/22), ha altresì chiarito che:
-con l'art. 624 co. 3^ cpc “si è consentito al debitore opponente di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (e in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunziando ai benefici del relativo giudicato;
-il giudizio potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno;
e dovrà esserlo al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo, ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, laddove intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione.
Alla luce di tali principi, la preliminare richiesta degli esecutati convenuti non può essere accolta.
La materia del contendere risulta infatti tutt'altro che cessata alla luce delle motivazioni e delle conclusioni nel merito formulate dagli stessi nella propria comparsa (sulle quali di seguito ci si soffermerà).
L'unico aspetto in relazione al quale risulta cessata la materia del contendere è quello che ha determinato la sospensione parziale, essendo pacifico, alla luce di quanto osservato dallo stesso creditore al paragrafo 5 della citazione in riassunzione, che l'acconto di € 2.500,00 era stato versato dai debitori prima dell'avvio dell'esecuzione.
*****
Il motivo di opposizione volto a far valere gli effetti di un preteso accordo tra le parti e la parziale estinzione del credito per compensazione è infondato atteso che, nessun accordo risulta essere stato concluso tra le parti in causa.
Con la nota a sua firma del 21.2.2022, l'avv. Civiletti (procuratore del creditore aveva Pt_1 rappresentato la disponibilità di quest'ultimo ad accettare il pagamento dilazionato della complessiva somma di € 32.666,00 (con versamento di un primo acconto di € 10.600,00), esplicitando tuttavia il rifiuto della richiesta di compensazione di qualsiasi somma versata a titolo di cauzione. Nella nota di riscontro il procuratore degli esecutati ribadiva, invece, la disponibilità dei suoi assistiti a scomputare dal primo acconto l'ammontare della cauzione di € 7.000,00 previa compensazione.
A tale nota faceva seguito il versamento di un acconto di € 3.600,00, che integra gli estremi di un pagamento parziale (di cui si dà atto nel precetto), non già l'adempimento di un accordo che non si
è mi perfezionato visto che, non ha mai accettato di compensare una parte del proprio Pt_1
credito con quello invocato da controparte e, invero, contestato essendo ancora pendente il giudizio
3 (RG 3996/22) avente a oggetto la domanda di risarcimento del danno e attribuzione della cauzione proposta da (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 9442/10) e definita in primo grado con sentenza di Pt_1
rigetto avverso la quale è stato proposto appello, non ancora concluso (RG 1904/2023).
Né sussistono i presupposti per la compensazione legale. Come infatti la S.C. ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. sez. III civ. n. 9686/20), “con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione)”.
*****
Quanto ai pretesi errori di calcolo nella determinazione del credito azionato, va evidenziato che:
- L'importo di € 520,00 (pt. 3 comparsa) erroneamente indicato nel precetto come dovuto a titolo di spese di ctu, non è stato inserito nel pignoramento e, dunque, la censura mossa con riferimento a tale importo è inammissibile per carenza di interesse.
- Il fatto che l'importo fosse stato incluso nel precetto non incide in alcun modo sull'efficacia di quest'ultimo in relazione alle ulteriori voci di credito.
- L'IVA sull'importo spettante a titolo di CPA è dovuta per espressa previsione normativa (art. 16 d.l. 41/95 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85).
- Gli interessi sui canoni scaduti sono dovuti atteso che, come già evidenziato, non è stato mai raggiunto alcun accordo.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, considerata la cessazione della materia del contendere in relazione all'intervenuto pagamento di € 2.500,00, va dichiarato che, alla data del pignoramento, il credito ammontava a € 28.37876.
L'opposizione va invece rigettata nel resto, con compensazione delle spese di lite in ragione dell'incidenza dell'importo risultato non dovuto rispetto al totale e della condotta del creditore che ha riconosciuto l'errore (Sez. 3^ civ. n. 20374/16)
P.Q.M.
DICHIARA che il credito azionato con il pignoramento ammonta a € 28.37876.
RIGETTA gli ulteriori motivi di opposizione.
COMPENSA le spese di lite
Palermo, lì 2.3.25 Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 431 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Gerbino Parte_1
CREDITORE – ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Francesco Paolo Rigano
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Rigano Controparte_2
DEBITORI - CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
[...]
- CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.24 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio – introdotto nel rispetto del termine fissato con l'ordinanza resa dal G.E. del Tribunale di
Palermo il 28.10.22 da , creditore procedente nell'espropriazione ex art. 543 cpc Parte_1
recante RG E 1796/22 – ha a oggetto il merito dell'opposizione ex art. 615, comma 2^ cpc proposta da , debitore esecutato in proprio e n.q. di legale rappresentante di Controparte_2 CP_1
e definita in fase cautelare, con l'accoglimento parziale e la sospensione nei limiti
[...] dell'importo di € 2.500,00 a fronte di un pignoramento di € 45.000,00.
L'attore in riassunzione (creditore procedente) ha dedotto la legittimità del pignoramento presso terzi e l'infondatezza dei motivi di opposizione per le ragioni spiegate in citazione, riconoscendo tuttavia di avere ricevuto l'acconto di € 2.500,00 prima dell'avvio del giudizio di espropriazione e deducendo comunque l'irrilevanza della circostanza in ragione dell'incapienza del compendio pignorato rispetto all'ammontare del credito azionato, calcolato al netto dell'acconto.
Ha chiesto dunque il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Gli esecutati, convenuti in sede di merito, per un verso hanno eccepito la carenza di interesse in ragione della sopravvenuta emissione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc dei crediti pignorati, di importo pari a complessivi € 18.474,58; per altro verso hanno reiterato i motivi di opposizione svolti in sede cautelare.
Hanno chiesto dunque, preliminarmente, dichiararsi cessata la materia del contendere e, nel merito, dichiarare che il creditore non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata, con conseguente inefficacia o nullità del pignoramento, totale o parziale, e riformulazione della cifra dovuta.
La causa è stata rinviata per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato
(cfr. ord. del 26.4.23) che, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito Controparte_3
ed è stato dichiarato contumace (cfr. ord. 4.10.23).
Depositate, quindi, le memorie ex art. 183 VI co. cpc, la causa – istruita mediante produzione documentale (7.2.24) – è stata posta in decisione all'udienza del 18.9.24 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
“A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato
l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla
2 procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti” (cfr. ex multis Cass. sez. 3^ civ. ord. n. 4528/19).
La S.C. (cfr., in motivazione, Cass. sez. III civ. n. 1172/22), ha altresì chiarito che:
-con l'art. 624 co. 3^ cpc “si è consentito al debitore opponente di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (e in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunziando ai benefici del relativo giudicato;
-il giudizio potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno;
e dovrà esserlo al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo, ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, laddove intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione.
Alla luce di tali principi, la preliminare richiesta degli esecutati convenuti non può essere accolta.
La materia del contendere risulta infatti tutt'altro che cessata alla luce delle motivazioni e delle conclusioni nel merito formulate dagli stessi nella propria comparsa (sulle quali di seguito ci si soffermerà).
L'unico aspetto in relazione al quale risulta cessata la materia del contendere è quello che ha determinato la sospensione parziale, essendo pacifico, alla luce di quanto osservato dallo stesso creditore al paragrafo 5 della citazione in riassunzione, che l'acconto di € 2.500,00 era stato versato dai debitori prima dell'avvio dell'esecuzione.
*****
Il motivo di opposizione volto a far valere gli effetti di un preteso accordo tra le parti e la parziale estinzione del credito per compensazione è infondato atteso che, nessun accordo risulta essere stato concluso tra le parti in causa.
Con la nota a sua firma del 21.2.2022, l'avv. Civiletti (procuratore del creditore aveva Pt_1 rappresentato la disponibilità di quest'ultimo ad accettare il pagamento dilazionato della complessiva somma di € 32.666,00 (con versamento di un primo acconto di € 10.600,00), esplicitando tuttavia il rifiuto della richiesta di compensazione di qualsiasi somma versata a titolo di cauzione. Nella nota di riscontro il procuratore degli esecutati ribadiva, invece, la disponibilità dei suoi assistiti a scomputare dal primo acconto l'ammontare della cauzione di € 7.000,00 previa compensazione.
A tale nota faceva seguito il versamento di un acconto di € 3.600,00, che integra gli estremi di un pagamento parziale (di cui si dà atto nel precetto), non già l'adempimento di un accordo che non si
è mi perfezionato visto che, non ha mai accettato di compensare una parte del proprio Pt_1
credito con quello invocato da controparte e, invero, contestato essendo ancora pendente il giudizio
3 (RG 3996/22) avente a oggetto la domanda di risarcimento del danno e attribuzione della cauzione proposta da (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 9442/10) e definita in primo grado con sentenza di Pt_1
rigetto avverso la quale è stato proposto appello, non ancora concluso (RG 1904/2023).
Né sussistono i presupposti per la compensazione legale. Come infatti la S.C. ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. sez. III civ. n. 9686/20), “con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione)”.
*****
Quanto ai pretesi errori di calcolo nella determinazione del credito azionato, va evidenziato che:
- L'importo di € 520,00 (pt. 3 comparsa) erroneamente indicato nel precetto come dovuto a titolo di spese di ctu, non è stato inserito nel pignoramento e, dunque, la censura mossa con riferimento a tale importo è inammissibile per carenza di interesse.
- Il fatto che l'importo fosse stato incluso nel precetto non incide in alcun modo sull'efficacia di quest'ultimo in relazione alle ulteriori voci di credito.
- L'IVA sull'importo spettante a titolo di CPA è dovuta per espressa previsione normativa (art. 16 d.l. 41/95 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85).
- Gli interessi sui canoni scaduti sono dovuti atteso che, come già evidenziato, non è stato mai raggiunto alcun accordo.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, considerata la cessazione della materia del contendere in relazione all'intervenuto pagamento di € 2.500,00, va dichiarato che, alla data del pignoramento, il credito ammontava a € 28.37876.
L'opposizione va invece rigettata nel resto, con compensazione delle spese di lite in ragione dell'incidenza dell'importo risultato non dovuto rispetto al totale e della condotta del creditore che ha riconosciuto l'errore (Sez. 3^ civ. n. 20374/16)
P.Q.M.
DICHIARA che il credito azionato con il pignoramento ammonta a € 28.37876.
RIGETTA gli ulteriori motivi di opposizione.
COMPENSA le spese di lite
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