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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 512 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell' 08.01.2024
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Golfo di Pt_1
Taranto 7\D, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e Nasso
Mariateresa, giusta procura generale alle liti, conferita ai predetti avvocati con atto a rogito del Dott. Notaio in Roma, in data Persona_1
21.07.2015, Rep. 80974/ 21569;
-APPELLANTE-
E
( )elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_1
in Taranto (TA) al Viale Virgilio n. 101/B, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Murianni, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso del primo grado di giudizio;
- APPELLATO -
All'udienza dell' 08.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1192/2020),il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti dell' volta ad ottenere la condanna del convenuto CP_1 Pt_1
,al pagamento della somma di € 11.736,50 lorde a titolo di arretrati di Pt_1
pensione in regime internazionale n.pensione 46003636\IOS dall'1.4.2013 al
31.1.2016 oltre interessi legali e per l'effetto dichiarando parzialmente la cessata la materia del contendere,condannava l' , al pagamento della somma di Pt_1
€ 6.009,92 a titolo di arretrati della pensione IOS relativi al periodo dal maggio
2017 all'ottobre 2008 oltre accessori ex art.16 comma sesto della l.412\1991 fino al soddisfo.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' ,in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la decisione impugnata perché erroneamente il giudice di prime cure avrebbe condannato parte convenuta al pagamento della somma di €. 6.009,92
a titolo di arretrati della pensione IOS relativi al periodo dal Maggio 2017 ad Ottobre
2018 senza considerare l'importo di € 1.290,32 che l' asserisce aver Pt_1
corrisposto per il periodo dal Luglio 2018 all'ottobre 2018.
2 L'appello è infondato.
Con l'unico motivo di appello l' ha dedotto l'illegittimità della sentenza Pt_1
sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe condannato parte convenuta al pagamento della somma di €. 6.009,92 a titolo di arretrati della pensione IOS relativi al periodo dal Maggio 2017 ad Ottobre 2018, senza considerare l'importo di
€ 1.290,32 che l' asserisce aver corrisposto per il periodo dal Luglio 2018 Pt_1
all'ottobre 2018.
In via preliminare, giova considerare l'eccezione di improcedibilità dell'appello, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, sollevata dall' appellato, atteso che in seguito all'introduzione della procedura esecutiva NRE 30/2021, diretta a conseguire le somme di cui alla sentenza impugnata da parte di ed alla Parte_2
conseguente opposizione all'esecuzione promossa dall' , il Giudice Pt_1
dell'Esecuzione di Taranto, con ordinanza dell' 08.02.2021, (ordinanza) ha dato atto dell'intervenuto accordo delle parti in merito all'assegnazione della somma di
€ 4.719,90, e del totale appianamento dei contrapposti interessi.
E' principio consolidato, infatti, che, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento.
Invero,nessuna utilità concreta può derivare all' dall'accoglimento dell'appello Pt_1
in quanto le parti si sono già “accordate” in merito all'assegnazione della somma di
€ 4.719,90.
Nel merito,il motivo è infondato in quanto l' non fornisce prova Pt_1
dell'avvenuto pagamento della predetta somma, né può attribuirsi efficacia liberatoria a dichiarazioni provenienti dalla parte debitrice.
3 In ogni caso, quand'anche l' dovesse dimostrare il pagamento della predetta Pt_1
somma, deve considerarsi che tale somma è imputabile solo ed esclusivamente alla quota di pensione a carico dello stato Italiano e non della quota estero oggetto del giudizio che, tra l'altro, è stata calcolata dal giudice di prime cure al netto delle ritenute di legge.
La sentenza impugnata, pertanto, non merita le censure mosse dall'appellante.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di Pt_1
giudizio del presente grado che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore anticipante;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto, 08.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 512 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell' 08.01.2024
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Golfo di Pt_1
Taranto 7\D, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e Nasso
Mariateresa, giusta procura generale alle liti, conferita ai predetti avvocati con atto a rogito del Dott. Notaio in Roma, in data Persona_1
21.07.2015, Rep. 80974/ 21569;
-APPELLANTE-
E
( )elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_1
in Taranto (TA) al Viale Virgilio n. 101/B, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Murianni, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso del primo grado di giudizio;
- APPELLATO -
All'udienza dell' 08.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1192/2020),il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti dell' volta ad ottenere la condanna del convenuto CP_1 Pt_1
,al pagamento della somma di € 11.736,50 lorde a titolo di arretrati di Pt_1
pensione in regime internazionale n.pensione 46003636\IOS dall'1.4.2013 al
31.1.2016 oltre interessi legali e per l'effetto dichiarando parzialmente la cessata la materia del contendere,condannava l' , al pagamento della somma di Pt_1
€ 6.009,92 a titolo di arretrati della pensione IOS relativi al periodo dal maggio
2017 all'ottobre 2008 oltre accessori ex art.16 comma sesto della l.412\1991 fino al soddisfo.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' ,in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la decisione impugnata perché erroneamente il giudice di prime cure avrebbe condannato parte convenuta al pagamento della somma di €. 6.009,92
a titolo di arretrati della pensione IOS relativi al periodo dal Maggio 2017 ad Ottobre
2018 senza considerare l'importo di € 1.290,32 che l' asserisce aver Pt_1
corrisposto per il periodo dal Luglio 2018 all'ottobre 2018.
2 L'appello è infondato.
Con l'unico motivo di appello l' ha dedotto l'illegittimità della sentenza Pt_1
sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe condannato parte convenuta al pagamento della somma di €. 6.009,92 a titolo di arretrati della pensione IOS relativi al periodo dal Maggio 2017 ad Ottobre 2018, senza considerare l'importo di
€ 1.290,32 che l' asserisce aver corrisposto per il periodo dal Luglio 2018 Pt_1
all'ottobre 2018.
In via preliminare, giova considerare l'eccezione di improcedibilità dell'appello, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, sollevata dall' appellato, atteso che in seguito all'introduzione della procedura esecutiva NRE 30/2021, diretta a conseguire le somme di cui alla sentenza impugnata da parte di ed alla Parte_2
conseguente opposizione all'esecuzione promossa dall' , il Giudice Pt_1
dell'Esecuzione di Taranto, con ordinanza dell' 08.02.2021, (ordinanza) ha dato atto dell'intervenuto accordo delle parti in merito all'assegnazione della somma di
€ 4.719,90, e del totale appianamento dei contrapposti interessi.
E' principio consolidato, infatti, che, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento.
Invero,nessuna utilità concreta può derivare all' dall'accoglimento dell'appello Pt_1
in quanto le parti si sono già “accordate” in merito all'assegnazione della somma di
€ 4.719,90.
Nel merito,il motivo è infondato in quanto l' non fornisce prova Pt_1
dell'avvenuto pagamento della predetta somma, né può attribuirsi efficacia liberatoria a dichiarazioni provenienti dalla parte debitrice.
3 In ogni caso, quand'anche l' dovesse dimostrare il pagamento della predetta Pt_1
somma, deve considerarsi che tale somma è imputabile solo ed esclusivamente alla quota di pensione a carico dello stato Italiano e non della quota estero oggetto del giudizio che, tra l'altro, è stata calcolata dal giudice di prime cure al netto delle ritenute di legge.
La sentenza impugnata, pertanto, non merita le censure mosse dall'appellante.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di Pt_1
giudizio del presente grado che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore anticipante;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto, 08.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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