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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1454 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 13.10.1968, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Zanotti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.02.2025, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Civita Castellana (VT) in data 15.07.2001, che dall'unione erano nati le figlie TA
(Roma, 29.08.2004), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_1
(Roma, 03.08.2010), e che nel tempo, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
- La signora ed il signor vivranno separati con Parte_1 Controparte_1 obbligo del mutuo rispetto. 2)- Casa coniugale: La casa coniugale, sita in Roma, alla Via Rocca di Botte n. 62, di proprietà esclusiva della signora Parte_1 viene assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto. Il signor si è CP_1 allontanato da detta abitazione ed ha trasferito altrove la propria residenza. 3)-
Affidamento della figlia minore: La figlia minore di anni 14, verrà affidata Per_1 ad entrambi i genitori e continuerà ad abitare con la madre, nella casa coniugale, sita in Roma, alla Via Rocca di Botte n. 62. 4)- Modalità di visita e frequentazione della figlia minore da parte del padre: Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e/o di salute della stessa 5) Mantenimento delle figlie da parte del padre: Il signor corrisponderà alla signora a Controparte_1 Parte_1 titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia minore , Persona_2
l'importo mensile di Euro 100,00, (cento), nonché a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia maggiorenne , non ancora Persona_3 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di Euro 100,00 (cento) a mezzo bonifico, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, detta somma andrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT. 6) Spese straordinarie: Le spese straordinarie, per entrambe le figlie, da individuarsi secondo il protocollo del
Tribunale Civile di Roma, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 7) L'assegno unico e universale o altro beneficio economico equipollente: L'assegno unico e universale o altro beneficio economico equipollente sarà percepito integralmente dalla signora 8) Parte_1
Mantenimento dei ricorrenti: Gli odierni istanti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti. 9) Passaporti:
Gli odierni istanti si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1454/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Civita Castellana (VT) il
[...]
15.07.2001;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Civita Castellana (VT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 36, parte II, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa TA Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1454 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 13.10.1968, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Zanotti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.02.2025, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Civita Castellana (VT) in data 15.07.2001, che dall'unione erano nati le figlie TA
(Roma, 29.08.2004), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_1
(Roma, 03.08.2010), e che nel tempo, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
- La signora ed il signor vivranno separati con Parte_1 Controparte_1 obbligo del mutuo rispetto. 2)- Casa coniugale: La casa coniugale, sita in Roma, alla Via Rocca di Botte n. 62, di proprietà esclusiva della signora Parte_1 viene assegnata alla stessa con quanto in essa contenuto. Il signor si è CP_1 allontanato da detta abitazione ed ha trasferito altrove la propria residenza. 3)-
Affidamento della figlia minore: La figlia minore di anni 14, verrà affidata Per_1 ad entrambi i genitori e continuerà ad abitare con la madre, nella casa coniugale, sita in Roma, alla Via Rocca di Botte n. 62. 4)- Modalità di visita e frequentazione della figlia minore da parte del padre: Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e/o di salute della stessa 5) Mantenimento delle figlie da parte del padre: Il signor corrisponderà alla signora a Controparte_1 Parte_1 titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia minore , Persona_2
l'importo mensile di Euro 100,00, (cento), nonché a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia maggiorenne , non ancora Persona_3 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di Euro 100,00 (cento) a mezzo bonifico, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, detta somma andrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT. 6) Spese straordinarie: Le spese straordinarie, per entrambe le figlie, da individuarsi secondo il protocollo del
Tribunale Civile di Roma, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 7) L'assegno unico e universale o altro beneficio economico equipollente: L'assegno unico e universale o altro beneficio economico equipollente sarà percepito integralmente dalla signora 8) Parte_1
Mantenimento dei ricorrenti: Gli odierni istanti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti. 9) Passaporti:
Gli odierni istanti si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1454/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Civita Castellana (VT) il
[...]
15.07.2001;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Civita Castellana (VT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 36, parte II, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa TA Ienzi