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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCARELLI Parte_1 C.F._1
ROSSELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PUCARELLI ROSSELLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO;
CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), QUALE MANDATARIA DI Controparte_3 P.IVA_3 CP_2 con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO;
elettivamente domiciliato presso il
[...]
difensore avv. GAMBERINI ALBERTO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo alla creditrice procedente nell'esecuzione immobiliare nrg 211/21 dell'intestato Tribunale, nonché a quella intervenuta ex art.
111 cpc;
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare la nullità della procura del 17 dicembre 2020 REP N.14688 per OT
Dott.ssa con la quale la ha conferito procura speciale Persona_1 Controparte_4 alla e quest'ultima, in forza di tale procura, è intervenuta nel procedimento esecutivo CP_1 immobiliare nrg 211/21, per violazione dell'art. 2 l. n. 130/99, ex art 1418 Ic cc e quindi dichiarare la carenza del potere di rappresentanza sostanziale e di legittimazione processuale della;
CP_1
- con il favore delle spese”.
Per CP_1
“Chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia: 1) Rigettare integralmente tutte le domande e le contestazioni avversarie, perché inammissibili, improcedibili e infondate per quanto esposto;
2) disattendere tutte le richieste istruttorie avanzate ex adverso;
3) con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo suintestato Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel merito rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza di controparte in quanto inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, e non provata, anche per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni necessario e/o opportuno provvedimento.
Con condanna alle spese e al compenso professionale anche delle fasi precedenti, oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate. Controparte_5 CP_1
A sostegno esponeva:
- Nei suoi confronti era stata attivata la procedura esecutiva immobiliare R.G. 211/21 su istanza di quale cessionaria del credito originariamente in capo a CP_2 Controparte_6
(poi ;
[...] Controparte_7
- Il titolo era rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 602/17 emesso dal Tribunale di Forlì;
- Nella procedura interveniva altresì quale procuratrice speciale di CP_1 CP_2
al fine di ottenere il recupero di una ulteriore somma relativa alla linea di credito di conto
[...]
corrente.
L'opponente nella presente sede contesta dunque il difetto di prova circa la titolarità del credito in capo a sia la validità della procura rilasciata a ha dunque introdotto la fase Controparte_2 CP_1
di merito a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Nel presente giudizio si costituivano sia tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3 pagina 2 di 5 sia entrambe contestando le allegazioni di e chiedendo il rigetto delle domande. CP_1 CP_1 Pt_1
L'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Va premesso che il titolo, di natura giudiziale, è rappresentato da decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da nei confronti di anche quale titolare dell'omonima Controparte_6 Parte_1
azienda agricola, sia per i debiti assunti in proprio, sia per quelli assunti come garante di Quality Wines
s.r.l., a fronte di svariate forme di finanziamento (apertura di credito in c.c., finanziamenti e fidi promiscui).
Risulta documentalmente provato che (poi divenuta Controparte_6 Controparte_7 abbia ceduto a in data 3 dicembre 2020 “… tutti i crediti pecuniari (derivanti, Controparte_2
tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato in ciascun Contratto di Cessione che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, i Crediti derivano da finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra 1960 e 2019. In particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alle ore 00:01 del 1° gennaio
2020 (la "Data di Individuazione dei Crediti")… Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla
Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione. Fermo restando quanto sopra, la Societa' comunica che le seguenti garanzie non sono state oggetto di cessione per specifico apporto tra le parti… “.
Il tenore dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è, dunque, chiaro.
La doglianza attorea, infatti, si basa sulla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa rinvio.
A sostegno parte attrice allega copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, ben nota a questo giudice, che tuttavia non è calzante al caso che occupa.
Sul punto si osserva.
La cessione di beni in blocco, come disciplinata dall'art. 58 TUB, impone che della stessa sia data notizia attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione. Non è dunque la legge a richiedere la produzione o l'esibizione al debitore ceduto del contratto di cessione.
Il problema che si è posto a livello giurisprudenziale ha riguardato quei casi in cui l'avviso pubblicato pagina 3 di 5 in Gazzetta Ufficiale non sia, esso solo, idoneo a chiarire quali crediti siano effettivamente stati oggetto di cessione.
In tal caso, quando dunque vi sono dubbi circa l'effettiva cessione anche dei crediti per cui è causa, nel caso di contestazioni da parte del debitore è onere del cessionario fornire prova adeguata circa l'avvenuta cessione anche dei crediti controversi.
Detta prova non deve necessariamente essere fornita attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione, ben potendosi soddisfare il concetto di individuabilità anche mediante criteri negativi ed indiretti (in questo senso, Tribunale di Pavia, 1 febbraio 2019).
Nel caso che occupa, tuttavia, il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà adito a dubbi.
Ebbene, essendo stati ceduti tutti i crediti che:
- Derivino da finanziamenti in qualsiasi forma erogata;
- I finanziamenti siano stati erogati tra il gennaio 1960 e il marzo 2019;
- Siano qualificabili come “crediti deteriorati” in base alla normativa di settore, va da sé che sarebbe stato onere di parte attrice anzitutto contestare la ricorrenza dei suddetti requisiti.
Viceversa la parte nessuna contestazione muove in tal senso, semplicemente perché i crediti per cui è causa soddisfano tutti e tre i requisiti summenzionati.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale det tata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto” (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004,
n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201); detto principio, infatti ha condotto la Suprema Corte
a ritenere sufficiente la produzione del solo estratto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui il riferimento ai crediti ceduti fosse tale da escludere incertezze, (tra molte, Cass. Civ. sent. n.
31188/17).
Non a caso parte attrice non spiega mai in corso di causa quali elementi di incertezza residuerebbero innanzi al tenore letterale dell'avviso, ma si limita ad eccepire la mancata produzione del contratto.
La giurisprudenza dalla stessa parte allegata, infatti, è assolutamente condivisibile, ma trova applicazione solo ed esclusivamente laddove residui un'incertezza circa la prova della titolarità
pagina 4 di 5 del credito in capo al cessionario e venga sollevata una contestazione specifica sul punto.
Di nessun pregio pure la doglianza relativa alla presunta nullità della procura rilasciata a CP_1
(intervenuta nell'esecuzione) da a fronte della mancata iscrizione all'albo di cui Controparte_2
all'art. 106 TUB.
Atteso che l'avviso (di cui sopra si è detto) pubblicato in Gazzetta Ufficiale testualmente recita “… La
Società ha conferito incarico a con sede legale in Roma Via Piemonte n. 38, Parte_2
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , partita IVA n. P.IVA_4
, REA numero RM- 3097, Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Fondiario” iscritta P.IVA_3 al n. 8006 dell'albo delle Banche, codice Abi Banca e Codice Abi Gruppo Bancario 10312.7, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“Credito Fondiario” o il “Master Servicer” o uno
“Special Sevicer”) affinché in suo nome e conto della Società, proceda, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, all'amministrazione, gestione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti”, esaminando la procura rilasciata a (all. 1 comparsa CP_1 [...]
ben ci si avvede del fatto che non abbia assunto solo ed esclusivamente funzioni CP_1 CP_1
operative, non anche di garanzia per i terzi, e dunque non è soggetta all'obbligo di iscrizione come da giurisprudenza ormai pacifica (tra molte, Tribunale di Termini Imerese, 10/11/2023, Tribunale di
Siracusa 15/02/2024 n. 364; Tribunale di Catanzaro;
Tribunale di Bergamo 24/05/2023 n. 1081).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1
di Euro 10.000,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
della somma di Euro 10.000,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 25 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCARELLI Parte_1 C.F._1
ROSSELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PUCARELLI ROSSELLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO;
CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), QUALE MANDATARIA DI Controparte_3 P.IVA_3 CP_2 con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO;
elettivamente domiciliato presso il
[...]
difensore avv. GAMBERINI ALBERTO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo alla creditrice procedente nell'esecuzione immobiliare nrg 211/21 dell'intestato Tribunale, nonché a quella intervenuta ex art.
111 cpc;
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare la nullità della procura del 17 dicembre 2020 REP N.14688 per OT
Dott.ssa con la quale la ha conferito procura speciale Persona_1 Controparte_4 alla e quest'ultima, in forza di tale procura, è intervenuta nel procedimento esecutivo CP_1 immobiliare nrg 211/21, per violazione dell'art. 2 l. n. 130/99, ex art 1418 Ic cc e quindi dichiarare la carenza del potere di rappresentanza sostanziale e di legittimazione processuale della;
CP_1
- con il favore delle spese”.
Per CP_1
“Chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia: 1) Rigettare integralmente tutte le domande e le contestazioni avversarie, perché inammissibili, improcedibili e infondate per quanto esposto;
2) disattendere tutte le richieste istruttorie avanzate ex adverso;
3) con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo suintestato Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel merito rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza di controparte in quanto inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, e non provata, anche per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni necessario e/o opportuno provvedimento.
Con condanna alle spese e al compenso professionale anche delle fasi precedenti, oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate. Controparte_5 CP_1
A sostegno esponeva:
- Nei suoi confronti era stata attivata la procedura esecutiva immobiliare R.G. 211/21 su istanza di quale cessionaria del credito originariamente in capo a CP_2 Controparte_6
(poi ;
[...] Controparte_7
- Il titolo era rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 602/17 emesso dal Tribunale di Forlì;
- Nella procedura interveniva altresì quale procuratrice speciale di CP_1 CP_2
al fine di ottenere il recupero di una ulteriore somma relativa alla linea di credito di conto
[...]
corrente.
L'opponente nella presente sede contesta dunque il difetto di prova circa la titolarità del credito in capo a sia la validità della procura rilasciata a ha dunque introdotto la fase Controparte_2 CP_1
di merito a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Nel presente giudizio si costituivano sia tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3 pagina 2 di 5 sia entrambe contestando le allegazioni di e chiedendo il rigetto delle domande. CP_1 CP_1 Pt_1
L'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Va premesso che il titolo, di natura giudiziale, è rappresentato da decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da nei confronti di anche quale titolare dell'omonima Controparte_6 Parte_1
azienda agricola, sia per i debiti assunti in proprio, sia per quelli assunti come garante di Quality Wines
s.r.l., a fronte di svariate forme di finanziamento (apertura di credito in c.c., finanziamenti e fidi promiscui).
Risulta documentalmente provato che (poi divenuta Controparte_6 Controparte_7 abbia ceduto a in data 3 dicembre 2020 “… tutti i crediti pecuniari (derivanti, Controparte_2
tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato in ciascun Contratto di Cessione che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, i Crediti derivano da finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra 1960 e 2019. In particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alle ore 00:01 del 1° gennaio
2020 (la "Data di Individuazione dei Crediti")… Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla
Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione. Fermo restando quanto sopra, la Societa' comunica che le seguenti garanzie non sono state oggetto di cessione per specifico apporto tra le parti… “.
Il tenore dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è, dunque, chiaro.
La doglianza attorea, infatti, si basa sulla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa rinvio.
A sostegno parte attrice allega copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, ben nota a questo giudice, che tuttavia non è calzante al caso che occupa.
Sul punto si osserva.
La cessione di beni in blocco, come disciplinata dall'art. 58 TUB, impone che della stessa sia data notizia attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione. Non è dunque la legge a richiedere la produzione o l'esibizione al debitore ceduto del contratto di cessione.
Il problema che si è posto a livello giurisprudenziale ha riguardato quei casi in cui l'avviso pubblicato pagina 3 di 5 in Gazzetta Ufficiale non sia, esso solo, idoneo a chiarire quali crediti siano effettivamente stati oggetto di cessione.
In tal caso, quando dunque vi sono dubbi circa l'effettiva cessione anche dei crediti per cui è causa, nel caso di contestazioni da parte del debitore è onere del cessionario fornire prova adeguata circa l'avvenuta cessione anche dei crediti controversi.
Detta prova non deve necessariamente essere fornita attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione, ben potendosi soddisfare il concetto di individuabilità anche mediante criteri negativi ed indiretti (in questo senso, Tribunale di Pavia, 1 febbraio 2019).
Nel caso che occupa, tuttavia, il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà adito a dubbi.
Ebbene, essendo stati ceduti tutti i crediti che:
- Derivino da finanziamenti in qualsiasi forma erogata;
- I finanziamenti siano stati erogati tra il gennaio 1960 e il marzo 2019;
- Siano qualificabili come “crediti deteriorati” in base alla normativa di settore, va da sé che sarebbe stato onere di parte attrice anzitutto contestare la ricorrenza dei suddetti requisiti.
Viceversa la parte nessuna contestazione muove in tal senso, semplicemente perché i crediti per cui è causa soddisfano tutti e tre i requisiti summenzionati.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale det tata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto” (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004,
n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201); detto principio, infatti ha condotto la Suprema Corte
a ritenere sufficiente la produzione del solo estratto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui il riferimento ai crediti ceduti fosse tale da escludere incertezze, (tra molte, Cass. Civ. sent. n.
31188/17).
Non a caso parte attrice non spiega mai in corso di causa quali elementi di incertezza residuerebbero innanzi al tenore letterale dell'avviso, ma si limita ad eccepire la mancata produzione del contratto.
La giurisprudenza dalla stessa parte allegata, infatti, è assolutamente condivisibile, ma trova applicazione solo ed esclusivamente laddove residui un'incertezza circa la prova della titolarità
pagina 4 di 5 del credito in capo al cessionario e venga sollevata una contestazione specifica sul punto.
Di nessun pregio pure la doglianza relativa alla presunta nullità della procura rilasciata a CP_1
(intervenuta nell'esecuzione) da a fronte della mancata iscrizione all'albo di cui Controparte_2
all'art. 106 TUB.
Atteso che l'avviso (di cui sopra si è detto) pubblicato in Gazzetta Ufficiale testualmente recita “… La
Società ha conferito incarico a con sede legale in Roma Via Piemonte n. 38, Parte_2
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , partita IVA n. P.IVA_4
, REA numero RM- 3097, Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Fondiario” iscritta P.IVA_3 al n. 8006 dell'albo delle Banche, codice Abi Banca e Codice Abi Gruppo Bancario 10312.7, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“Credito Fondiario” o il “Master Servicer” o uno
“Special Sevicer”) affinché in suo nome e conto della Società, proceda, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, all'amministrazione, gestione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti”, esaminando la procura rilasciata a (all. 1 comparsa CP_1 [...]
ben ci si avvede del fatto che non abbia assunto solo ed esclusivamente funzioni CP_1 CP_1
operative, non anche di garanzia per i terzi, e dunque non è soggetta all'obbligo di iscrizione come da giurisprudenza ormai pacifica (tra molte, Tribunale di Termini Imerese, 10/11/2023, Tribunale di
Siracusa 15/02/2024 n. 364; Tribunale di Catanzaro;
Tribunale di Bergamo 24/05/2023 n. 1081).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1
di Euro 10.000,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
della somma di Euro 10.000,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 25 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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