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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3299/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Ilario Circosta, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 560/2020, emesso in data 1° giugno 2020 e notificato in data 21 luglio 2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.12.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare la Controparte_1 somma di € 33.112,94, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate (segnatamente, la fattura n. 302 del 22.12.2006 per un importo di € 530,99; la fattura n. V60025 del 30.06.2014 per un importo di € 2.195,05; la fattura n. V60094 del 23.07.2014 per un importo di € 42,19; la fattura n.
1 71 del 30.07.2007 per un importo di € 23.385,57 pro quota; la fattura n. 112 del 14.11.2007 per un importo di € 5.640,77 pro quota; la fattura n. 22 del 14.02.2008 per un importo di € 37,04 pro quota; e la fattura n. 72 del 01.08.2007 per un importo di € 1.281,33 pro quota).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della Regione
Calabria - Catanzaro, giusto contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della Regione Calabria (già Controparte_2
nel territorio della Regione Calabria, a sua volta succeduto
[...] all' nel territorio della Regione Controparte_3
Calabria, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_4 CP_5
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusto contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la nullità e/o Parte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo, data “dalla assoluta incertezza ed indeterminatezza sui periodi di servizio delle fatture in questione”.
Poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della
Regione Calabria. Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_3
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la Regione Calabria, cessati lo stato di emergenza e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative a fatture riferentisi a prestazione erogate nel 2004 e, pertanto, prescritte nel 2010, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale della nell'espletamento Controparte_1
del predetto servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta
2 e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta in considerazione di tale inadempimento delle obbligazioni assunte.
Poi, in via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della
Regione Calabria, subentrata ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi dell' , Parte_3
in persona del proprio legale rappresentante p.t., ha chiesto di accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e della Regione Calabria per il danno alla salute, Controparte_1 all'ambiente e all'immagine arrecato al quale ente esponenziale della propria Parte_1 comunità e, per l'effetto, condannare le predette parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ne ha chiesto parimenti il rigetto;
subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento di questa, ha chiesto di compensare quanto dovuto a titolo di danno con le somme dovute a propria volta dal opponente, condannandolo infine ex art. 96 c.p.c. per Pt_1
lite temeraria.
All'udienza del 05.04.2022 è stata autorizzata la chiamata di terzo nei confronti della Regione
Calabria da parte del Tuttavia, il opponente non ha provveduto entro i Parte_1 Pt_1 termini assegnati dal Giudice istruttore e, pertanto, all'udienza del 15.09.2022 il Parte_1
è stato dichiarato decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il terzo.
Infine, a parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, in occasione delle memorie ex art. 183,
c. 6, n. 1 c.p.c., il ha integrato le proprie conclusioni, chiedendo di accertare, Parte_1
riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nella Controparte_1
gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla parte opposta in considerazione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte e per le quali pretende il pagamento.
2. Tanto premesso, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del
Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
[...]
con cui si stabiliva che gravava sull'ATO il compito di conseguire dai Comuni CP_6 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese,
3 senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la prospettazione della che i Comuni e l'ATO 2 dovrebbero rispondere in Controparte_1
Contr solido fra loro per il pagamento delle fatture emesse dall' rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del Parte_1
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il predetto in Pt_1
favore dell'ATI.
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto del 15.02.2006 e della Pt_1 scrittura aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l' Catanzaro e l'ATI Pt_2
Dondi – IBI S.p.A.
Pertanto, nei confronti del i suddetti accordi non possono produrre alcun effetto, Parte_1 per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l'ATI all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
4 Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Infine, deve essere vagliata la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Il di infatti, ha dedotto che la abbia completamente Pt_1 Pt_1 Controparte_1
disatteso gli accordi contrattuali omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal deducente, con richiesta di condanna Pt_1 della per l'omissione delle doverose attività di vigilanza e controllo, oltre Controparte_1
che sanzionatorie. Dette domande devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate non solo per la genericità delle contestazioni e la totale mancanza di una specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla e le presunte omissioni dell'ATO 2, da Controparte_1
una parte, e gli eventi lesivi ambientali asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Parte_1
dall'altra parte, ma a monte per una ragione assorbente.
[...]
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente
5 patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
6 Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie spese al Pt_1
ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non documenta affatto, ma di cui ne chiede la quantificazione attraverso un'inammissibile quanto esplorativa c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
4. Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
Con riguardo, invece, alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dalla Controparte_1
questa non può trovare accoglimento.
[...]
A tal proposito, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
Nella specie, difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'istanza.
Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, perché non può ritenersi, nel caso di specie, che la condotta processuale della resistente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza. Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di
7 violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. e, Controparte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 560/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, lì 18 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3299/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Ilario Circosta, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 560/2020, emesso in data 1° giugno 2020 e notificato in data 21 luglio 2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.12.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare la Controparte_1 somma di € 33.112,94, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate (segnatamente, la fattura n. 302 del 22.12.2006 per un importo di € 530,99; la fattura n. V60025 del 30.06.2014 per un importo di € 2.195,05; la fattura n. V60094 del 23.07.2014 per un importo di € 42,19; la fattura n.
1 71 del 30.07.2007 per un importo di € 23.385,57 pro quota; la fattura n. 112 del 14.11.2007 per un importo di € 5.640,77 pro quota; la fattura n. 22 del 14.02.2008 per un importo di € 37,04 pro quota; e la fattura n. 72 del 01.08.2007 per un importo di € 1.281,33 pro quota).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della Regione
Calabria - Catanzaro, giusto contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della Regione Calabria (già Controparte_2
nel territorio della Regione Calabria, a sua volta succeduto
[...] all' nel territorio della Regione Controparte_3
Calabria, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_4 CP_5
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusto contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la nullità e/o Parte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo, data “dalla assoluta incertezza ed indeterminatezza sui periodi di servizio delle fatture in questione”.
Poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della
Regione Calabria. Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_3
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la Regione Calabria, cessati lo stato di emergenza e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative a fatture riferentisi a prestazione erogate nel 2004 e, pertanto, prescritte nel 2010, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale della nell'espletamento Controparte_1
del predetto servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta
2 e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta in considerazione di tale inadempimento delle obbligazioni assunte.
Poi, in via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della
Regione Calabria, subentrata ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi dell' , Parte_3
in persona del proprio legale rappresentante p.t., ha chiesto di accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e della Regione Calabria per il danno alla salute, Controparte_1 all'ambiente e all'immagine arrecato al quale ente esponenziale della propria Parte_1 comunità e, per l'effetto, condannare le predette parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ne ha chiesto parimenti il rigetto;
subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento di questa, ha chiesto di compensare quanto dovuto a titolo di danno con le somme dovute a propria volta dal opponente, condannandolo infine ex art. 96 c.p.c. per Pt_1
lite temeraria.
All'udienza del 05.04.2022 è stata autorizzata la chiamata di terzo nei confronti della Regione
Calabria da parte del Tuttavia, il opponente non ha provveduto entro i Parte_1 Pt_1 termini assegnati dal Giudice istruttore e, pertanto, all'udienza del 15.09.2022 il Parte_1
è stato dichiarato decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il terzo.
Infine, a parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, in occasione delle memorie ex art. 183,
c. 6, n. 1 c.p.c., il ha integrato le proprie conclusioni, chiedendo di accertare, Parte_1
riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nella Controparte_1
gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla parte opposta in considerazione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte e per le quali pretende il pagamento.
2. Tanto premesso, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del
Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
[...]
con cui si stabiliva che gravava sull'ATO il compito di conseguire dai Comuni CP_6 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese,
3 senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la prospettazione della che i Comuni e l'ATO 2 dovrebbero rispondere in Controparte_1
Contr solido fra loro per il pagamento delle fatture emesse dall' rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del Parte_1
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il predetto in Pt_1
favore dell'ATI.
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto del 15.02.2006 e della Pt_1 scrittura aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l' Catanzaro e l'ATI Pt_2
Dondi – IBI S.p.A.
Pertanto, nei confronti del i suddetti accordi non possono produrre alcun effetto, Parte_1 per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l'ATI all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
4 Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Infine, deve essere vagliata la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Il di infatti, ha dedotto che la abbia completamente Pt_1 Pt_1 Controparte_1
disatteso gli accordi contrattuali omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal deducente, con richiesta di condanna Pt_1 della per l'omissione delle doverose attività di vigilanza e controllo, oltre Controparte_1
che sanzionatorie. Dette domande devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate non solo per la genericità delle contestazioni e la totale mancanza di una specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla e le presunte omissioni dell'ATO 2, da Controparte_1
una parte, e gli eventi lesivi ambientali asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Parte_1
dall'altra parte, ma a monte per una ragione assorbente.
[...]
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente
5 patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
6 Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie spese al Pt_1
ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non documenta affatto, ma di cui ne chiede la quantificazione attraverso un'inammissibile quanto esplorativa c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
4. Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
Con riguardo, invece, alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dalla Controparte_1
questa non può trovare accoglimento.
[...]
A tal proposito, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
Nella specie, difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'istanza.
Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, perché non può ritenersi, nel caso di specie, che la condotta processuale della resistente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza. Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di
7 violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. e, Controparte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 560/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, lì 18 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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