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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1042 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1042 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI CINZIA CodiceFiscale_1 ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. SERVADEI STEFANO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/06/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2 matrimonio celebrato in data 16.10.1977, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.10.2025 e 15.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi potranno vivere separati e saranno liberi di fissare la loro residenza dove lo riterranno opportuno obbligandosi a non interferire l'uno nella vita dell'altra e a tenere un comportamento di reciproco rispetto.
2. La casa già adibita a residenza comune posta in Verucchio (RN) frazione Villa Verucchio alla Via
Casale n. 436, meglio identificata al Catasto Fabbricati dello stesso comune al foglio 7 Particella 13 subalterni 14 e 22 di proprietà per i 5/12 ciascuno fra i coniugi in comunione di beni e per i restanti
2/12 di proprietà individuale e personale del Sig. resterà in uso abitativo alla Sig.ra Parte_2
Il Sig. entro la data fissata per la prima udienza di comparizione Parte_1 Parte_2 trasferirà la propria residenza altrove. Le spese per utenze (acqua, luce, gas, tassa rifiuti etc.) così come quelle di gestione ordinaria della casa coniugale, saranno sostenute dalla assegnataria, con la precisazione che la tassa rifiuti verrà divisa al 50% fintanto che il Sig. non avrà trasferito Parte_2 altrove la propria residenza. Restano escluse le spese di carattere straordinario che verranno divise in ragione delle quote di comproprietà come sopra specificate.
3. I mobili, gli arredi e quanto altro contenuto nella casa coniugale rimarranno nella totale disponibilità della sig.ra ad eccezione degli effetti personali del Sig. che il Pt_1 Parte_2 medesimo avrà già provveduto a ritirare in data anteriore all'udienza di comparizione avanti
Tribunale di Rimini. L'autorimessa pertinente la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del Signor per il ricovero dei propri mezzi, mentre alla Signora rimarrà la disponibilità del Parte_2 Pt_1 garage dove parcheggia la propria vettura.
4. I coniugi avranno cura di comunicarsi vicendevolmente le variazioni degli indirizzi e dei numeri telefonici o la necessità di trascorrere all'estero periodi di tempo di notevole durata.
5. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti percependo entrambi una pensione: €
611,00 mensili la Signora ed € 1680,00 mensili il Sig. Considerata l'attuale Pt_1 Parte_2 situazione economica dei ricorrenti i medesimi concordano che alla Sig.ra venga corrisposta Pt_1 mensilmente e a titolo di mantenimento personale la somma di €.300,00 (trecento/00), importo questo sottoposto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT con decorrenza dal mese di sottoscrizione della presente scrittura, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate
IBAN già al medesimo note entro il giorno 15 di ogni mese.
6. Ad eccezione di quanto espressamente regolato con il presente accordo i coniugi si danno reciprocamente atto di avere risolto tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione. I coniugi, in regime di comunione di beni, dichiarano di aver proceduto alla divisione di tutti i beni in comune, e a tale effetto altresì dichiarano che le auto attualmente intestate ai medesimi rimarranno di loro rispettiva proprietà.
8. Le spese legali relative alla presente separazione saranno compensate tra le parti
9. I Sig.ri e dichiarano che non esistono altri procedimenti Parte_1 Parte_2 aventi a oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
10. I Sig.ri e dichiarano di non volersi riconciliare e di Parte_1 Parte_2 accettare che la causa sia decisa in assenza di udienza, con trattazione scritta e immediata decisione ex art. 473-bis.51, co. 9, c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 106 Parte II Serie A Anno 1977);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1042 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI CINZIA CodiceFiscale_1 ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. SERVADEI STEFANO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/06/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2 matrimonio celebrato in data 16.10.1977, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.10.2025 e 15.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi potranno vivere separati e saranno liberi di fissare la loro residenza dove lo riterranno opportuno obbligandosi a non interferire l'uno nella vita dell'altra e a tenere un comportamento di reciproco rispetto.
2. La casa già adibita a residenza comune posta in Verucchio (RN) frazione Villa Verucchio alla Via
Casale n. 436, meglio identificata al Catasto Fabbricati dello stesso comune al foglio 7 Particella 13 subalterni 14 e 22 di proprietà per i 5/12 ciascuno fra i coniugi in comunione di beni e per i restanti
2/12 di proprietà individuale e personale del Sig. resterà in uso abitativo alla Sig.ra Parte_2
Il Sig. entro la data fissata per la prima udienza di comparizione Parte_1 Parte_2 trasferirà la propria residenza altrove. Le spese per utenze (acqua, luce, gas, tassa rifiuti etc.) così come quelle di gestione ordinaria della casa coniugale, saranno sostenute dalla assegnataria, con la precisazione che la tassa rifiuti verrà divisa al 50% fintanto che il Sig. non avrà trasferito Parte_2 altrove la propria residenza. Restano escluse le spese di carattere straordinario che verranno divise in ragione delle quote di comproprietà come sopra specificate.
3. I mobili, gli arredi e quanto altro contenuto nella casa coniugale rimarranno nella totale disponibilità della sig.ra ad eccezione degli effetti personali del Sig. che il Pt_1 Parte_2 medesimo avrà già provveduto a ritirare in data anteriore all'udienza di comparizione avanti
Tribunale di Rimini. L'autorimessa pertinente la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del Signor per il ricovero dei propri mezzi, mentre alla Signora rimarrà la disponibilità del Parte_2 Pt_1 garage dove parcheggia la propria vettura.
4. I coniugi avranno cura di comunicarsi vicendevolmente le variazioni degli indirizzi e dei numeri telefonici o la necessità di trascorrere all'estero periodi di tempo di notevole durata.
5. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti percependo entrambi una pensione: €
611,00 mensili la Signora ed € 1680,00 mensili il Sig. Considerata l'attuale Pt_1 Parte_2 situazione economica dei ricorrenti i medesimi concordano che alla Sig.ra venga corrisposta Pt_1 mensilmente e a titolo di mantenimento personale la somma di €.300,00 (trecento/00), importo questo sottoposto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT con decorrenza dal mese di sottoscrizione della presente scrittura, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate
IBAN già al medesimo note entro il giorno 15 di ogni mese.
6. Ad eccezione di quanto espressamente regolato con il presente accordo i coniugi si danno reciprocamente atto di avere risolto tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione. I coniugi, in regime di comunione di beni, dichiarano di aver proceduto alla divisione di tutti i beni in comune, e a tale effetto altresì dichiarano che le auto attualmente intestate ai medesimi rimarranno di loro rispettiva proprietà.
8. Le spese legali relative alla presente separazione saranno compensate tra le parti
9. I Sig.ri e dichiarano che non esistono altri procedimenti Parte_1 Parte_2 aventi a oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
10. I Sig.ri e dichiarano di non volersi riconciliare e di Parte_1 Parte_2 accettare che la causa sia decisa in assenza di udienza, con trattazione scritta e immediata decisione ex art. 473-bis.51, co. 9, c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 106 Parte II Serie A Anno 1977);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi