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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4495/2022 promossa da
(P. IVA Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia Levantino ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Cadore,
24/a (rinunciataria al mandato)
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Dario Crepaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Viale Ciro Menotti, 43
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1242/2022
Conclusioni delle parti: parte convenuta opposta all'udienza del 20.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qu si intendono trascritte;
lette le conclusioni di parte convenuta opposta delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per Parte_1 CP_1
ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1242/2022 per la somma di
€ 15.762,33=, oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse relative a fornitura di merce, nello specifico componenti meccanici, eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del Tribunale adito ed asserendo nel merito che nulla era dovuto per infondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto, e confermarsi il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nelle more del giudizio il difensore dell'opponente rinunciava al mandato.
Anzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente si ritiene abbandonata, atteso che non veniva riproposta nella precisazione delle conclusioni, non essendosi l'opponente, tra l'altro, munita di nuovo difensore a seguito della rinuncia al mandato dell'avv. Levantino.
Ad ogni buon conto l'eccezione è generica non avendo l'opponente contestato tutti i criteri di collegamento col giudice adito (valga per tutte Cass. Civ. n. 2338/2014), oltre ad essere infondata atteso che, trattandosi di obbligazione pecuniaria è compete il giudie del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Nel merito, giova richiamare il principio per il quale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, ha dato prova dei rapporti commerciali CP_1
intercorsi tra le parti, della fornitura della merce e, quindi, del credito preteso.
Contr Le deduzioni di trovano conferma anche nella prova testimoniale Contr esperita;
al riguardo, il teste già dipendente di , Testimone_1 dichiara: “…in quel caso abbiamo fatto un'offerta e ci ha Pt_1
Pag. 2 di 3 confermato l'ordine…non ricordo la quantità, ma aveva Pt_1 integrato l'ordine; per il prezzo era stata inviata la conferma d'ordine che conteneva quantità e prezzo”; ed aggiunge: “…Croci non ha mai sollevato alcuna contestazione”.
Inoltre, agli atti vi è la mail inviata da che può essere considerata Pt_1
un riconoscimento di debito (doc. n. 3 memoria istruttoria di parte convenuta), in quanto si impegnava a saldare il proprio debito.
Le generiche deduzioni di parte opponente nell'atto introduttivo non hanno, pertanto, trovato alcun valido riscontro probatorio, non avendo dimostrato la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa attorea.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Non trova accoglimento la richiesta danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo all'attrice opponente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquiate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4495/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1242/2022, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore Pt_1 Parte_1
di delle spese di giudizio liquida nella complessiva CP_1 somma di € 5.077,00=, oltre accessori.
Modena, 16 giugno 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4495/2022 promossa da
(P. IVA Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia Levantino ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Cadore,
24/a (rinunciataria al mandato)
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Dario Crepaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Viale Ciro Menotti, 43
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1242/2022
Conclusioni delle parti: parte convenuta opposta all'udienza del 20.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qu si intendono trascritte;
lette le conclusioni di parte convenuta opposta delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per Parte_1 CP_1
ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1242/2022 per la somma di
€ 15.762,33=, oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse relative a fornitura di merce, nello specifico componenti meccanici, eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del Tribunale adito ed asserendo nel merito che nulla era dovuto per infondatezza della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto, e confermarsi il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nelle more del giudizio il difensore dell'opponente rinunciava al mandato.
Anzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente si ritiene abbandonata, atteso che non veniva riproposta nella precisazione delle conclusioni, non essendosi l'opponente, tra l'altro, munita di nuovo difensore a seguito della rinuncia al mandato dell'avv. Levantino.
Ad ogni buon conto l'eccezione è generica non avendo l'opponente contestato tutti i criteri di collegamento col giudice adito (valga per tutte Cass. Civ. n. 2338/2014), oltre ad essere infondata atteso che, trattandosi di obbligazione pecuniaria è compete il giudie del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Nel merito, giova richiamare il principio per il quale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, ha dato prova dei rapporti commerciali CP_1
intercorsi tra le parti, della fornitura della merce e, quindi, del credito preteso.
Contr Le deduzioni di trovano conferma anche nella prova testimoniale Contr esperita;
al riguardo, il teste già dipendente di , Testimone_1 dichiara: “…in quel caso abbiamo fatto un'offerta e ci ha Pt_1
Pag. 2 di 3 confermato l'ordine…non ricordo la quantità, ma aveva Pt_1 integrato l'ordine; per il prezzo era stata inviata la conferma d'ordine che conteneva quantità e prezzo”; ed aggiunge: “…Croci non ha mai sollevato alcuna contestazione”.
Inoltre, agli atti vi è la mail inviata da che può essere considerata Pt_1
un riconoscimento di debito (doc. n. 3 memoria istruttoria di parte convenuta), in quanto si impegnava a saldare il proprio debito.
Le generiche deduzioni di parte opponente nell'atto introduttivo non hanno, pertanto, trovato alcun valido riscontro probatorio, non avendo dimostrato la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa attorea.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Non trova accoglimento la richiesta danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo all'attrice opponente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquiate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4495/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1242/2022, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore Pt_1 Parte_1
di delle spese di giudizio liquida nella complessiva CP_1 somma di € 5.077,00=, oltre accessori.
Modena, 16 giugno 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3