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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/08/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3780/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3780/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] l'[...], residente a Parte_1 C.F._1
Siracusa, via Necropoli Grotticelle n. 17/G, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Lorena Spada, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Angela Zocco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero
All'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 6 1.Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 5.11.2024 , esponeva di avere Parte_1 contratto unione civile con in data 16.12.2021 e di avere condiviso con lei un Controparte_1 progetto di genitorialità che portava la coppia a ricorrere alla procreazione medicalmente assistita in
Spagna, all'esito della quale la in data 2.3.2020, dava alla luce una coppia di gemelline CP riconosciute solo dalla stessa nella qualità di madre biologica.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di dichiarare lo scioglimento dell'unione civile in ragione della sopravvenuta intollerabilità della convivenza e di regolamentare l'esercizio del diritto di visita tra lei e le BA (che aveva cresciuto come figlie proprie, pur non essendo genitore biologico), dichiarandosi disponibile a riservare il 100% dell'assegno unico all'ex compagna, a corrispondere 100,00 euro per ciascuna delle minori a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, e a lasciare la casa familiare, di sua proprietà, nella disponibilità della ex partner per viverci unitamente alle figlie.
In subordine, in caso di mancato riconoscimento da parte del Tribunale del suo diritto come genitore intenzionale a mantenere saldi, duraturi e stabili rapporti con le gemelline, chiedeva di dichiarare lo scioglimento della unione civile senza alcuna ulteriore condizione.
Con decreto emesso il 25.11.2024 il Giudice relatore fissava la prima udienza di comparizione delle parti, assegnando alla ricorrente termine per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con comparsa depositata il 10.5.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 rappresentava di avere reso, insieme alla ricorrente, in data 12.2.2025 la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 24, della L. n. 76/2016 dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile competente territorialmente.
Inoltre, evidenziava che, nelle more del procedimento, le parti avevano raggiunto un accordo consensuale di scioglimento della unione civile, le cui condizioni si riportano testualmente: “1) Le BA resteranno affidate alla madre, con la quale continueranno a vivere nella residenza familiare sita in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n. 17/G, di proprietà della GN , il cui Parte_1 diritto di abitazione resta assegnato alla GN . 2) Le parti concordano che la Controparte_1
GN si obbliga a trasferire a titolo gratuito l'intera proprietà in favore delle Parte_1 minori congiuntamente nel mese di luglio 2027 e le spese del relativo rogito saranno a carico della NO;
3) L'assegno Unico familiare sarà per il 100% in favore della GN CP [...]
; 4) Gli arredi resteranno nell'immobile familiare.”. CP
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice relatore sottolineava che la dichiarazione ex art. 1 comma 24 L. 76/2016 era stata resa in data successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Le parti reiteravano la volontà di scogliere l'unione civile alle condizioni riportate nell'accordo pagina 2 di 6 depositato in atti e si rimettevano, per il resto, alle determinazioni del Tribunale.
All'esito della udienza predetta, il Giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
2. Il carattere innovativo delle questioni poste dal presente giudizio, in considerazione dell'assenza di precedenti, rendono necessaria una breve premessa in diritto.
Come noto, la legge n. 76 del 2016 ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso e ne ha altresì disciplinato le modalità di scioglimento.
In dettaglio, nella legge c.d. è previsto che, oltre che per morte, dichiarazione di morte presunta Pt_2 della parte o rettificazione del sesso (commi 22 e 26), l'unione civile si può sciogliere in presenza di due distinte tipologie di presupposti e con due diverse modalità, fra loro alternative, rispettivamente contemplate dai commi 23 e 24 dell'art. 1 della legge n. 76/2016.
Ai sensi dell'art. 1, comma 23, "l'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1. dicembre 1970, n. 898".
Ancorché la formulazione della disposizione possa indurre a pensare ad uno scioglimento automatico ex lege conseguente al perfezionamento di una delle fattispecie contemplate dalle disposizioni richiamate, in realtà – in base al combinato disposto con il comma 25 - emerge che la ricorrenza di uno dei casi previsti dalla norma rende soltanto possibile ottenere lo scioglimento dell'unione, che avverrà attraverso una sentenza pronunciata in esito ad un procedimento contenzioso, oppure attraverso un accordo sottoposto all'ufficiale dello stato civile o, ancora, attraverso un accordo stipulato in esito ad una negoziazione assistita da avvocati.
Il comma 24 del medesimo articolo, invece, dispone che "l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione".
Tale disposizione normativa fa, dunque, menzione della disciplina ordinaria dello scioglimento del rapporto venuto in essere a seguito della costituzione di una unione civile, attivabile tutte le volte in cui non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a, c, d ed e, L. n. 898/1970.
Secondo l'interpretazione più convincente ed aderente al dato normativo, il comma 24 della predetta legge ha disegnato per lo scioglimento dell'unione civile, per la quale non è prevista la separazione, un iter procedimentale che prende le mosse dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione effettuata davanti all'ufficiale di stato civile, da una o da entrambe le parti.
Ora, la dichiarazione di volontà appena menzionata rappresenta il presupposto per potere presentare – decorsi tre mesi -la domanda di scioglimento dell'unione civile.
Ne deriva che solo dopo la dichiarazione e decorso il termine di tre mesi sarà possibile per la parte pagina 3 di 6 intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale (sia con la proposizione della domanda congiunta di scioglimento, in caso di accordo delle parti, che con la proposizione della domanda di scioglimento in sede contenziosa, in caso di disaccordo) o quella stragiudiziale, nelle forme della negoziazione assistita o dello scioglimento dell'unione davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile.
Il termine di tre mesi che deve intercorrere tra la manifestazione di volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile e la proposizione della domanda giudiziale altro non è, allora, che lo spatium deliberandi che il legislatore ha voluto imporre ai partners di un'unione civile che decidono di sciogliere il proprio vincolo, in assenza di una delle cause legali sopra ricordate.
Ebbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie ricorrano le condizioni per potere delibare la domanda di scioglimento dell'unione civile, e ciò anche se la dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile è stata resa dalle parti successivamente al deposito del ricorso introduttivo di questo procedimento.
In particolare, ad avviso del Collegio, nel caso in cui – come avvenuto nella fattispecie in esame - la parte ricorrente abbia notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio al partner, abbia successivamente reso, insieme a quest'ultimo, la dichiarazione dinanzi all'Ufficiale ribadendo la volontà di sciogliere il vincolo e, tra tale momento e quello in cui viene emesso da parte del Tribunale il provvedimento definitorio del giudizio, sia trascorso un lasso di tempo pari o superiore a tre mesi, si deve ritenere che l'attivazione della fase amministrativa innanzi all'ufficiale di stato civile successivamente alla proposizione della domanda giudiziale non pregiudichi la valutazione nel merito della domanda.
Tale conclusione, a ben vedere, si impone non solo sulla base di argomenti di ordine letterale, ma anche e soprattutto, teleologico, sol che si rifletta sulla ratio sottesa alla previsione normativa di cui al comma
24 della L. n. 76/2016.
In primo luogo, infatti, l'invocato comma 24, pur stabilendo che la parte renda la dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile, non qualifica espressamente tale dichiarazione come condizione di procedibilità dell'azione, né fa discendere alcuna conseguenza dall'inadempimento di tale incombente.
Inoltre, da tale dichiarazione non derivano altre conseguenze se non quella di determinare il dies a quo per la decorrenza di quel termine di tre mesi al quale la dottrina ha condivisibilmente riconosciuto il significato di spatitum deliberandi, momento di riflessione prodromico alla instaurazione del giudizio.
Tanto chiarito, si può allora agevolmente ritenere che, qualora dal momento in cui le parti (o solo una di esse) esplicitino – nelle more del procedimento giudiziale e non prima della introduzione della domanda - la volontà di addivenire allo scioglimento della unione civile e quello in cui il Tribunale si pagina 4 di 6 trova a decidere sulla domanda, sia trascorso un termine pari o superiori a tre mesi, deve ritenersi realizzata la condizione richiesta dalla legge, vale a dire il trascorrere di un termine che consenta alla parte di riflettere sulla propria determinazione ed, eventualmente, di mutare il proprio avviso.
Non sussistono infatti ragioni logiche, prima ancora che giuridiche, che consentano di escludere che il termine di tre mesi decorso nell'ambito del giudizio sia diverso, per quantità e qualità, al medesimo lasso di tempo, se trascorso prima del processo ed al di fuori dello stesso.
In definitiva, in assenza di indici contrari all'interno della legge in esame ed al ricorrere delle circostanze indicate, la fase amministrativa, pur ordinariamente prevista dal legislatore, non costituisce passaggio indefettibile per l'esame nel merito della domanda di scioglimento dell'unione civile.
Del resto, la soluzione interpretativa accolta, ad avviso del Collegio, è la più idonea a contemperare il rispetto del dato normativo con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo di matrice costituzionale.
Diversamente opinando, infatti, il giudizio dovrebbe irrimediabilmente esitare in una pronuncia di improcedibilità del ricorso, così costringendo la parte alla riproposizione della propria domanda.
Soluzione che, nel caso che ci occupa, apparrebbe in maggiore misura eccessivamente formalistica se si considera che non solo le parti hanno concordemente manifestato la volontà di addivenire ad una pronuncia di scioglimento della unione civile, ma sono finanche giunte al raggiungimento di un accordo di natura consensuale.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte, ritiene il Tribunale che la domanda possa essere valutata nel merito ed accolta.
Ed infatti, è provato ed incontestato che abbia notificato nei termini il ricorso Parte_1 introduttivo del presente giudizio alla compagna, che le parti di comune accordo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa, in data 12.2.2025, la volontà di sciogliere l'unione civile (cfr. doc. allegato il 21.3.2025) e che, comparse all'udienza del 15.7.2025, abbiamo ulteriormente ribadito tale volontà.
Come pacifico è che dal 12.2.2025 alla data della presente decisione sia decorso un termine superiore a quello di tre mesi prescritto per legge.
Sulla domanda il pubblico ministero non formulato rilievi, essendosi limitato ad apporre un visto in data 19.3.2025.
La domanda di scioglimento dell'unione civile, ricorrendone i presupposti di legge, può dunque essere accolta.
Quanto all'accordo raggiunto dalle parti in causa, il Tribunale evidenzia che, come correttamente è stato prospettato dalla stessa ricorrente, le minori e nate il Persona_1 Persona_2
pagina 5 di 6 2.3.2020, non essendo neppure state adottate da – con la procedura di cui all'art. 44 Parte_1 della L. 184/1983 - devono per legge considerarsi figlie unicamente della madre biologica CP
[...]
Ne consegue che nessuna pronuncia in ordine all'affidamento, collocamento, mantenimento ed esercizio del diritto di visita del “genitore intenzionale” può essere resa.
In definitiva, valutati i termini dell'accordo consensuale raggiunto in corso di causa, il Collegio può solo prendere atto della volontà della di concedere il diritto di abitazione della casa familiare, Pt_1 di sua esclusiva proprietà, all'ex compagna per viverci unitamente alle minori, siccome dell'obbligo da lei assunto di trasferire a titolo gratuito l'intera proprietà del cespite immobiliare alle BA.
Quanto all'assegno unico, essendoci un unico genitore biologico, per legge verrà in ogni caso dall'Inps corrisposto per l'intero a . Controparte_1
Non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata: dichiara lo scioglimento della unione civile costituita tra e in Parte_1 Controparte_1 data 16.12.2021, iscritta nel registro dello stato civile del Comune di Siracusa, atto di Unione Civile anno 2021 parte 1 n. 9; dà atto delle pattuizioni intercorse tra le parti ed integralmente riportate in motivazione;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di provvedere alle incombenze di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
24.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3780/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] l'[...], residente a Parte_1 C.F._1
Siracusa, via Necropoli Grotticelle n. 17/G, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Lorena Spada, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Angela Zocco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero
All'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 6 1.Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 5.11.2024 , esponeva di avere Parte_1 contratto unione civile con in data 16.12.2021 e di avere condiviso con lei un Controparte_1 progetto di genitorialità che portava la coppia a ricorrere alla procreazione medicalmente assistita in
Spagna, all'esito della quale la in data 2.3.2020, dava alla luce una coppia di gemelline CP riconosciute solo dalla stessa nella qualità di madre biologica.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di dichiarare lo scioglimento dell'unione civile in ragione della sopravvenuta intollerabilità della convivenza e di regolamentare l'esercizio del diritto di visita tra lei e le BA (che aveva cresciuto come figlie proprie, pur non essendo genitore biologico), dichiarandosi disponibile a riservare il 100% dell'assegno unico all'ex compagna, a corrispondere 100,00 euro per ciascuna delle minori a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, e a lasciare la casa familiare, di sua proprietà, nella disponibilità della ex partner per viverci unitamente alle figlie.
In subordine, in caso di mancato riconoscimento da parte del Tribunale del suo diritto come genitore intenzionale a mantenere saldi, duraturi e stabili rapporti con le gemelline, chiedeva di dichiarare lo scioglimento della unione civile senza alcuna ulteriore condizione.
Con decreto emesso il 25.11.2024 il Giudice relatore fissava la prima udienza di comparizione delle parti, assegnando alla ricorrente termine per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con comparsa depositata il 10.5.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 rappresentava di avere reso, insieme alla ricorrente, in data 12.2.2025 la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 24, della L. n. 76/2016 dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile competente territorialmente.
Inoltre, evidenziava che, nelle more del procedimento, le parti avevano raggiunto un accordo consensuale di scioglimento della unione civile, le cui condizioni si riportano testualmente: “1) Le BA resteranno affidate alla madre, con la quale continueranno a vivere nella residenza familiare sita in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n. 17/G, di proprietà della GN , il cui Parte_1 diritto di abitazione resta assegnato alla GN . 2) Le parti concordano che la Controparte_1
GN si obbliga a trasferire a titolo gratuito l'intera proprietà in favore delle Parte_1 minori congiuntamente nel mese di luglio 2027 e le spese del relativo rogito saranno a carico della NO;
3) L'assegno Unico familiare sarà per il 100% in favore della GN CP [...]
; 4) Gli arredi resteranno nell'immobile familiare.”. CP
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice relatore sottolineava che la dichiarazione ex art. 1 comma 24 L. 76/2016 era stata resa in data successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Le parti reiteravano la volontà di scogliere l'unione civile alle condizioni riportate nell'accordo pagina 2 di 6 depositato in atti e si rimettevano, per il resto, alle determinazioni del Tribunale.
All'esito della udienza predetta, il Giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
2. Il carattere innovativo delle questioni poste dal presente giudizio, in considerazione dell'assenza di precedenti, rendono necessaria una breve premessa in diritto.
Come noto, la legge n. 76 del 2016 ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso e ne ha altresì disciplinato le modalità di scioglimento.
In dettaglio, nella legge c.d. è previsto che, oltre che per morte, dichiarazione di morte presunta Pt_2 della parte o rettificazione del sesso (commi 22 e 26), l'unione civile si può sciogliere in presenza di due distinte tipologie di presupposti e con due diverse modalità, fra loro alternative, rispettivamente contemplate dai commi 23 e 24 dell'art. 1 della legge n. 76/2016.
Ai sensi dell'art. 1, comma 23, "l'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1. dicembre 1970, n. 898".
Ancorché la formulazione della disposizione possa indurre a pensare ad uno scioglimento automatico ex lege conseguente al perfezionamento di una delle fattispecie contemplate dalle disposizioni richiamate, in realtà – in base al combinato disposto con il comma 25 - emerge che la ricorrenza di uno dei casi previsti dalla norma rende soltanto possibile ottenere lo scioglimento dell'unione, che avverrà attraverso una sentenza pronunciata in esito ad un procedimento contenzioso, oppure attraverso un accordo sottoposto all'ufficiale dello stato civile o, ancora, attraverso un accordo stipulato in esito ad una negoziazione assistita da avvocati.
Il comma 24 del medesimo articolo, invece, dispone che "l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione".
Tale disposizione normativa fa, dunque, menzione della disciplina ordinaria dello scioglimento del rapporto venuto in essere a seguito della costituzione di una unione civile, attivabile tutte le volte in cui non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 3, nn. 1 e 2, lett. a, c, d ed e, L. n. 898/1970.
Secondo l'interpretazione più convincente ed aderente al dato normativo, il comma 24 della predetta legge ha disegnato per lo scioglimento dell'unione civile, per la quale non è prevista la separazione, un iter procedimentale che prende le mosse dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione effettuata davanti all'ufficiale di stato civile, da una o da entrambe le parti.
Ora, la dichiarazione di volontà appena menzionata rappresenta il presupposto per potere presentare – decorsi tre mesi -la domanda di scioglimento dell'unione civile.
Ne deriva che solo dopo la dichiarazione e decorso il termine di tre mesi sarà possibile per la parte pagina 3 di 6 intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale (sia con la proposizione della domanda congiunta di scioglimento, in caso di accordo delle parti, che con la proposizione della domanda di scioglimento in sede contenziosa, in caso di disaccordo) o quella stragiudiziale, nelle forme della negoziazione assistita o dello scioglimento dell'unione davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile.
Il termine di tre mesi che deve intercorrere tra la manifestazione di volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile e la proposizione della domanda giudiziale altro non è, allora, che lo spatium deliberandi che il legislatore ha voluto imporre ai partners di un'unione civile che decidono di sciogliere il proprio vincolo, in assenza di una delle cause legali sopra ricordate.
Ebbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie ricorrano le condizioni per potere delibare la domanda di scioglimento dell'unione civile, e ciò anche se la dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile è stata resa dalle parti successivamente al deposito del ricorso introduttivo di questo procedimento.
In particolare, ad avviso del Collegio, nel caso in cui – come avvenuto nella fattispecie in esame - la parte ricorrente abbia notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio al partner, abbia successivamente reso, insieme a quest'ultimo, la dichiarazione dinanzi all'Ufficiale ribadendo la volontà di sciogliere il vincolo e, tra tale momento e quello in cui viene emesso da parte del Tribunale il provvedimento definitorio del giudizio, sia trascorso un lasso di tempo pari o superiore a tre mesi, si deve ritenere che l'attivazione della fase amministrativa innanzi all'ufficiale di stato civile successivamente alla proposizione della domanda giudiziale non pregiudichi la valutazione nel merito della domanda.
Tale conclusione, a ben vedere, si impone non solo sulla base di argomenti di ordine letterale, ma anche e soprattutto, teleologico, sol che si rifletta sulla ratio sottesa alla previsione normativa di cui al comma
24 della L. n. 76/2016.
In primo luogo, infatti, l'invocato comma 24, pur stabilendo che la parte renda la dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile, non qualifica espressamente tale dichiarazione come condizione di procedibilità dell'azione, né fa discendere alcuna conseguenza dall'inadempimento di tale incombente.
Inoltre, da tale dichiarazione non derivano altre conseguenze se non quella di determinare il dies a quo per la decorrenza di quel termine di tre mesi al quale la dottrina ha condivisibilmente riconosciuto il significato di spatitum deliberandi, momento di riflessione prodromico alla instaurazione del giudizio.
Tanto chiarito, si può allora agevolmente ritenere che, qualora dal momento in cui le parti (o solo una di esse) esplicitino – nelle more del procedimento giudiziale e non prima della introduzione della domanda - la volontà di addivenire allo scioglimento della unione civile e quello in cui il Tribunale si pagina 4 di 6 trova a decidere sulla domanda, sia trascorso un termine pari o superiori a tre mesi, deve ritenersi realizzata la condizione richiesta dalla legge, vale a dire il trascorrere di un termine che consenta alla parte di riflettere sulla propria determinazione ed, eventualmente, di mutare il proprio avviso.
Non sussistono infatti ragioni logiche, prima ancora che giuridiche, che consentano di escludere che il termine di tre mesi decorso nell'ambito del giudizio sia diverso, per quantità e qualità, al medesimo lasso di tempo, se trascorso prima del processo ed al di fuori dello stesso.
In definitiva, in assenza di indici contrari all'interno della legge in esame ed al ricorrere delle circostanze indicate, la fase amministrativa, pur ordinariamente prevista dal legislatore, non costituisce passaggio indefettibile per l'esame nel merito della domanda di scioglimento dell'unione civile.
Del resto, la soluzione interpretativa accolta, ad avviso del Collegio, è la più idonea a contemperare il rispetto del dato normativo con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo di matrice costituzionale.
Diversamente opinando, infatti, il giudizio dovrebbe irrimediabilmente esitare in una pronuncia di improcedibilità del ricorso, così costringendo la parte alla riproposizione della propria domanda.
Soluzione che, nel caso che ci occupa, apparrebbe in maggiore misura eccessivamente formalistica se si considera che non solo le parti hanno concordemente manifestato la volontà di addivenire ad una pronuncia di scioglimento della unione civile, ma sono finanche giunte al raggiungimento di un accordo di natura consensuale.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte, ritiene il Tribunale che la domanda possa essere valutata nel merito ed accolta.
Ed infatti, è provato ed incontestato che abbia notificato nei termini il ricorso Parte_1 introduttivo del presente giudizio alla compagna, che le parti di comune accordo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa, in data 12.2.2025, la volontà di sciogliere l'unione civile (cfr. doc. allegato il 21.3.2025) e che, comparse all'udienza del 15.7.2025, abbiamo ulteriormente ribadito tale volontà.
Come pacifico è che dal 12.2.2025 alla data della presente decisione sia decorso un termine superiore a quello di tre mesi prescritto per legge.
Sulla domanda il pubblico ministero non formulato rilievi, essendosi limitato ad apporre un visto in data 19.3.2025.
La domanda di scioglimento dell'unione civile, ricorrendone i presupposti di legge, può dunque essere accolta.
Quanto all'accordo raggiunto dalle parti in causa, il Tribunale evidenzia che, come correttamente è stato prospettato dalla stessa ricorrente, le minori e nate il Persona_1 Persona_2
pagina 5 di 6 2.3.2020, non essendo neppure state adottate da – con la procedura di cui all'art. 44 Parte_1 della L. 184/1983 - devono per legge considerarsi figlie unicamente della madre biologica CP
[...]
Ne consegue che nessuna pronuncia in ordine all'affidamento, collocamento, mantenimento ed esercizio del diritto di visita del “genitore intenzionale” può essere resa.
In definitiva, valutati i termini dell'accordo consensuale raggiunto in corso di causa, il Collegio può solo prendere atto della volontà della di concedere il diritto di abitazione della casa familiare, Pt_1 di sua esclusiva proprietà, all'ex compagna per viverci unitamente alle minori, siccome dell'obbligo da lei assunto di trasferire a titolo gratuito l'intera proprietà del cespite immobiliare alle BA.
Quanto all'assegno unico, essendoci un unico genitore biologico, per legge verrà in ogni caso dall'Inps corrisposto per l'intero a . Controparte_1
Non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata: dichiara lo scioglimento della unione civile costituita tra e in Parte_1 Controparte_1 data 16.12.2021, iscritta nel registro dello stato civile del Comune di Siracusa, atto di Unione Civile anno 2021 parte 1 n. 9; dà atto delle pattuizioni intercorse tra le parti ed integralmente riportate in motivazione;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di provvedere alle incombenze di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
24.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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