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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9452/2022 R.G. vertente tra:
(Avv. MICCOLIS GIUSEPPE) Parte_1
- OPPONENTE -
E
(Avv. DI CAGNO ANGELO) Controparte_1
- OPPOSTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio l'opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1560/2022, non provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ingiunto all' Parte_1
“di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso i documenti indicati in ricorso e di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 1591,00 di cui Euro 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e cpa”; con vittoria delle spese di lite.
Costituendosi, parte opposta ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione con richiesta di esecutorietà del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 13.2.2023 è stata rigettata la richiesta provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti e, non avendo le parti raggiunto alla data odierna un accordo transattivo, pur tentato di raggiungere dalle stesse, viene oggi decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione va accolta solo in parte.
Con il ricorso monitorio il ha chiesto: “le copie conformi al loro originale, dei seguenti CP_1 documenti:
1) estratti del c.c. 1000/2464 (già 1000/15763), dal 25.10.1996 e comunque dall'apertura al
1.7.2009;
2) le comunicazioni di variazioni, e le convenzioni successive alle originarie e pattuizioni di modifiche, del contratto originario del c.c. n. 1000/15763, dal 25.10.1996 al 1.7.2009;
3) il contratto originario, del rapporto anticipi 00081240.
4) gli estratti conto e scalari del conto anticipi 00081240 dalla nascita del rapporto alla sua chiusura del 2018.
5) e le comunicazioni di variazioni, e convenzioni successive alle originarie e pattuizioni di modifiche, del contratto originario del conto anticipi 00081240, dalla nascita al 1.7.2009”.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria per abuso del processo, poiché il qualche giorno prima di depositare il ricorso monitorio, ha notificato alla banca CP_1
l'atto di citazione (RG 4287/2022) avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito relativo agli stessi rapporti bancari, e, nell'atto di citazione, ha articolato un ordine di esibizione documentale ex art.210 c.p.c. avente il medesimo oggetto del ricorso monitorio.
Invero, i presupposti dei due istituti azionati dal pur avendo lo stesso petitum e pur volendo CP_1 conseguire lo stesso bene della vita (consegna di documenti), hanno distinti presupposti e cioè quelli di cui agli artt. 633 c.p.c. ss. la domanda monitoria e quelli di cui all'art. 210 c.p.c. la richiesta istruttoria, sicché gli stessi possono essere avanzati congiuntamente al fine di consentire all'interessato di procedere al riconteggio dei conti in contestazione, ben potendo una delle due istanze, cioè quella monitoria o quella istruttoria, non essere accolta.
Tanto premesso e passando all'esame delle ulteriori doglianze di parte opponente, con riferimento alla predetta richiesta monitoria sub 1), occorre rilevare che la domanda è infondata, atteso che con l'ordinanza del 29.11.2022 n. 35039 la Cassazione ha affermato che la decennalità di cui all'art. 119 TUB si riferisce anche agli estratti conto e nella specie la richiesta si ferma all'anno 2009 a fronte delle prime richieste stragiudiziali di tale documentazione risalente al 2019.
Quanto alle richieste monitorie sub 2) e sub 5), cioè delle “comunicazioni di variazioni, e le convenzioni successive alle originarie e pattuizioni di modifiche, del contratto originario del c.c. n.
1000/15763, dal 25.10.1996 al 1.7.2009” e delle “le comunicazioni di variazioni, e convenzioni successive alle originarie e pattuizioni di modifiche, del contratto originario del conto anticipi 00081240, dalla nascita al 1.7.2009”, trattasi di richiesta generica, menzionandosi non meglio precisate “comunicazioni di variazione”, “convenzioni successive alle originarie” e “pattuizioni di modifica”, che non possono formare oggetto di un'ingiunzione di consegna che presuppone la necessaria specifica individuazione del documento oggetto della richiesta di condanna alla consegna. Infatti, la banca non può essere condannata alla consegna di documenti non specificatamente individuati o con riferimento ai quali non vi è nemmeno prova della loro esistenza.
Con riferimento alla richiesta monitoria sub 3), e cioè consegna di copia del contratto originario del rapporto anticipi n. 00081240, anche se si tratta di contratto risalente a più di dieci anni dalla prima richiesta, comunque esattamene individuato dalla tipologia di rapporto (conto anticipi) e dal numero (00081240), occorre rilevare che il limite della decennalità non rileva riguardo ai documenti contrattuali. Invero, i documenti contrattuali non possono soggiacere al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB e all'art. 2220 c.c., poiché non si tratta di meri documenti contabili, ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, consegnato al cliente, sicché sono esigibili dal cliente, in copia, nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, cioè entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente. La fonte dell'obbligo di consegna del documento contrattuale scaturisce dall'art. 117 TUB (cfr., tra le altre, App.
Roma 19.7.2022), cioè dalla norma che prevede oltre alla forma scritta ad substantiam dei contratti bancari, anche il conseguente obbligo di consegna di una copia del contratto sottoscritto e ciò non solo in sede di stipula del contratto, ma secondo un'interpretazione della norma improntata all'esecuzione del contratto in buona fede (artt. 1366 e 1375 c.c.), anche nel corso del rapporto e finanche quando questo si sia estinto, salvo ovviamente il limite della prescrizione ordinaria.
Quindi, sussiste l'obbligo della banca opposta di consegnare il contratto originario del rapporto anticipi n. 00081240.
La richiesta monitoria sub 4) di consegna di copia degli estratti conto e scalari del conto anticipi n.
00081240 dalla nascita del rapporto alla sua chiusura del 2018 può essere accolta, per quanto innanzi esposto, limitatamente al decennio, a ritroso, dal 2019, anno in cui gli stessi sono stati richiesti e cioè dalla chiusura del 2018 a tutto l'anno 2009.
3. Stante la parziale soccombenza del le spese e le competenze di lite vanno compensate CP_1 per metà e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità media.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) revoca il d.i. opposto;
2) ordina alla banca di consegnare, a spese del ricorrente: a) copia del contratto originario del rapporto anticipi n. 00081240, intestato a suo nome;
b) copia degli estratti conto e scalari del conto anticipi n. 00081240, a ritroso, dalla chiusura del 2018 a tutto l'anno 2009.
3) condanna la banca opponente al pagamento di metà delle spese processuali in favore dell'Avv. Angelo
Di Cagno che, in detta ridotta misura, si liquidano in euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 18/02/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma