Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1967, n. 1235
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 febbraio 1968
Art. 2.
L'"autoradio" e' soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.
Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla cassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalita' di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1968