Art. 2.
L'"autoradio" e' soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.
Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla cassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalita' di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 .
L'"autoradio" e' soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.
Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla cassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalita' di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 .