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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2753/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 28812 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5186/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 16.04.2025 contro il Comune di Messina Dipartimento Servizi Tributari, impugnava l'avviso di accertamento n. 28812 del 20 settembre 2024, prot. 394539 del 27 novembre
2024, notificato in data 27 gennaio 2025, con il quale il Comune di Messina ha accertato l'omesso versamento della TARI per l'anno 2019 relativamente all'immobile sito in Messina, Indirizzo_1, utenza n. 273476, per l' importo complessivo di euro 354,00.
Il ricorrente eccepiva il seguente motivo di doglianza:
- Decadenza della pretesa tributaria relativa alla tassa smaltimento rifiuti essendo trascorsi cinque anni;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con distrazione in favore difensore antistatario.
In data 24.07.2025 si costituiva con controdeduzioni il Comune di Messina chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 05.09.2025 il ricorrente depositava memorie insistendo per l' accoglimento del ricorso.
All' odierna udienza, assenti le parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Risulta provato documentalmente che l' avviso di accertamento per la Tari 2019 n. 28812 è stata emessa dal Comune di Messina in data 20.09.2024 e consegnata al servizio postale in data 27.01. 2024.
L' atto spedito il 03.12.2024 è stato consegnato in data 27.01.2025 a mani dello stesso destinatario come risulta dall' avviso di ricevimento della raccomandata n. 14701288340.
L' art. 1, comma 161 della Legge 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, stabilisce che, per gli atti tributari, come gli avvisi di accertamento, il momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta è diverso per il mittente
(l'ente impositore) e per il destinatario ( il contribuente).
Per l' ente, conta la data di spedizione dell' atto all' Ufficio postale per rispettare il termine di decadenza ( art. 149 c.p.c.).
Per il contribuente, invece, la notifica si perfeziona con la ricezione legale dell' atto, cioè quando entra nella sua sfera di conoscenza (con la consegna o il compimento della giacenza), da cui decorrono i termini per l' impugnazione.
Alla luce di quanto sopra esposto la notifica dell' accertamento impugnato risulta tempestiva.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez. 04, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l' effetto conferma l' atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti nei confronti del Comune di Messina.
Così deciso in Messina il 18.09.2025
Il Giudice Monocratico
(Dr. Eugenio Triveri)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2753/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 28812 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5186/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 16.04.2025 contro il Comune di Messina Dipartimento Servizi Tributari, impugnava l'avviso di accertamento n. 28812 del 20 settembre 2024, prot. 394539 del 27 novembre
2024, notificato in data 27 gennaio 2025, con il quale il Comune di Messina ha accertato l'omesso versamento della TARI per l'anno 2019 relativamente all'immobile sito in Messina, Indirizzo_1, utenza n. 273476, per l' importo complessivo di euro 354,00.
Il ricorrente eccepiva il seguente motivo di doglianza:
- Decadenza della pretesa tributaria relativa alla tassa smaltimento rifiuti essendo trascorsi cinque anni;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con distrazione in favore difensore antistatario.
In data 24.07.2025 si costituiva con controdeduzioni il Comune di Messina chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 05.09.2025 il ricorrente depositava memorie insistendo per l' accoglimento del ricorso.
All' odierna udienza, assenti le parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Risulta provato documentalmente che l' avviso di accertamento per la Tari 2019 n. 28812 è stata emessa dal Comune di Messina in data 20.09.2024 e consegnata al servizio postale in data 27.01. 2024.
L' atto spedito il 03.12.2024 è stato consegnato in data 27.01.2025 a mani dello stesso destinatario come risulta dall' avviso di ricevimento della raccomandata n. 14701288340.
L' art. 1, comma 161 della Legge 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, stabilisce che, per gli atti tributari, come gli avvisi di accertamento, il momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta è diverso per il mittente
(l'ente impositore) e per il destinatario ( il contribuente).
Per l' ente, conta la data di spedizione dell' atto all' Ufficio postale per rispettare il termine di decadenza ( art. 149 c.p.c.).
Per il contribuente, invece, la notifica si perfeziona con la ricezione legale dell' atto, cioè quando entra nella sua sfera di conoscenza (con la consegna o il compimento della giacenza), da cui decorrono i termini per l' impugnazione.
Alla luce di quanto sopra esposto la notifica dell' accertamento impugnato risulta tempestiva.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez. 04, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l' effetto conferma l' atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti nei confronti del Comune di Messina.
Così deciso in Messina il 18.09.2025
Il Giudice Monocratico
(Dr. Eugenio Triveri)