Art. 19.
Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attivita' previste dall'articolo 17, lettera b), della presente legge, le regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.
Il contributo non potra' superare l'importo massimo di lire 300 milioni.
Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attivita' previste dall'articolo 17, lettera b), della presente legge, le regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.
Il contributo non potra' superare l'importo massimo di lire 300 milioni.